Per accedere a posti RTDb è necessario aver usufruito di i) un contratto RTDa, oppure ii) di tre anni di assegni di ricerca o borse postdoc stipulate prima dell’entrata in vigore della legge 240. Il secondo requisito era stata introdotto con un emendamento parlamentare per permettere l’attribuzione di RTDb senza dover attendere i tre anni necessari alla conclusione dei primi RTDa.
Tuttavia, il numero di RTD negli ultimi tre anni è stato irrisorio. In particolare, la scarsità di posizioni RTDa – anch’esse legate alla limitata disponibilità di punti organico – ha impedito ad altri precari di maturare i requisiti necessari per diventare RTDb: in pratica, chi non aveva i requisiti nel 2010, è quasi impossibile che li abbia maturati in seguito.
In una recente sentenza, il TAR della Toscana ha rigettato[1] il ricorso di un candidato escluso da un concorso per RTDb la cui esperienza triennale post dottorato era stata maturata anche mediante assegni ex 240/10. La sentenza, che ha ricostruito l’iter parlamentare dell’art. 24, ha “assodato che l’idea iniziale del legislatore […] era quella di prevedere come unico accesso al contratto di ricerca di tipo b) la stipula di un contratto di tipo a)” e che il senso dell’emendamento era effettivamente quello di “salvaguardare il precariato “storico” con una previsione destinata ad esaurire i propri effetti nel tempo”.
Tuttavia, l’assenza di una vera politica di reclutamento ha di fatto impedito che tale norma ‘esaurisse i propri effetti nel tempo’, con il risultato di creare una discriminazione fra precari “vecchi” e “nuovi”.
Inoltre, il perdurare di questa situazione sta generando un nuovo paradosso: quello di ricercatori precari che, pur in possesso dell’abilitazione per posizioni di professore, sono privi dei requisiti per diventare RTDb. In tempi così avari di opportunità, ci si chiede quale sia lo scopo di simili limitazioni che, pur sensate in una fase transitoria da un sistema di reclutamento ad un altro, hanno perso oggi ogni ragion d’essere.
[1] http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2013/201300841/Provvedimenti/201301208_20.XML
Un dipartimento serio dovrebbe cercare di reclutare giovani ricercatori autonomi e creativi e non “collaboratori” pronti a lavorare alle dipendenze di un vecchio trombone che ne garantisca la carriera.
Proprio così: ma a volte il reclutamento è in mano a ordinari che non lo hanno capito e continuano a bruciare le pochissime risorse per gli impresentabili. Trovano poi i complici nelle commissioni e ottengono quello che vogliono.
Scusate, alcune informazione. La legge 240 riporta
“Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente,
unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita’ di ricerca, e’ titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai
contratti di cui all’articolo 24”. Si tratta di tutto il 2015 o scade il 31 dicembre 2014? Si può accedere, indipendentemente dai vincoli di data, ad un RTDB, avendo RTDA+abilitazione, senza possedere il dottorato? Infine, è vero che partendo da un RTDA finanziato dal ministero + abilitazione i punti organici per PA sono 0.3+0.2 invece di 0.5+0.2?
Grazie
Scusate la mia domanda tardiva, ma come è possibili che sia stato rifiutato dal Tar di Firenze il ricorso di un candidato che aveva maturato i tre anni di postdoc dopo il 2010 quando fino al 2015 per partecipare ai concorsi per RTDb basta soltanto la laurea?
In realtà ho solo segnalato un bando con dei profili, non ho espresso considerazioni sulla conformità alla legge o no. Ho segnalato il bando di un particolare settore in quanto poteva forse interessare i lettori di ROARS, abilitati e non, visto che è stato oggetto di vari interventi su Monitoring ASN.
Una domanda: da dove si desume che i 3 anni da assegnista per accedere ai concorsi da ricercatore tipo B devono essere precedenti all’entrata in vigore della legge?
“3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
Grazie molte
Il punto rilevante è questo “a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398”
Tali leggi sono state superate dalla stessa 240/10, quindi tutti gli assegni banditi dal 2011 in poi non soddisfano questi requisiti.
Ma la l. 240/10 non rientra tra le “successive modificazioni” della l. 449/97?
Grazie molte per la risposta.
L’assurdità della discriminazione prodotta dalla norma è palese. Mi chiedo, ma non sono un giurista, se non ci si possa comunque appellare all'”e successive modificazioni”, includendo tra queste quindi la stessa 240/10 (di fatto modifica la precedente normativa sugli assegni).
Ho sentito parlare di un recente parere del Ministero dove pare si possano sommare gli assegni di ricerca pre e post Gelmini…risulta a qualcuno? dove posso trovare gli estremi? Grazie
Ecco qua il link alla nota del miur in merito: https://groups.google.com/forum/#!topic/matapp/eZZxShUnRVQ
La nota tel MIUR smentisce la sentenza del TAR Toscana. Tuttavia non mi è chiaro quale delle due interpretazioni della norma verrà applicata nei futuri concorsi RTD b).
Ma la sentenza del TAR Toscana non è stata impugnata? Quali sono le prassi seguite nelle Università? Alcune fanno solo ricercatori di tipo B: il punto diviene allora capire chi può presentarsi? nel giro di un annetto tutti gli assegnisti in scadenza sono post Gelmini!