Le Cattedre Natta ricordano una proposta formulata sulla Voce 3 anni fa a mo’ di modello ideale, puntando al modello ICREA, acronimo che sta per Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Oggi stiamo per ricevere la realizzazione italiana di quell’idea. Proviamo allora a svolgere un estemporaneo esercizio comparativo per scoprire l’eccellenza di chi ascenderà a questa ennesima categoria di cattedre “a chiamata diretta”. In queste ore circola una versione del DPCM diversa da quella pubblicata dal Corriere della Sera in cui l’ANVUR esce (quasi) completamente di scena e non individua più i 20 nomi da cui nella versione precedente il Presidente di commissione straniero di nomina governativa doveva scegliere i sui due compagni di commissione. Entrambe le versioni insistono nell’eleggere l’ERC a stella polare del sistema di valutazione dell’eccellenza. Imperniando il sistema sugli ERC, il Governo può esercitare silenziosamente la distribuzione selettiva di cattedre in particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana per poi costruire una tabellina dove gli incroci fra ERC e settori concorsuali si danno senza bisogno di particolari giustificazioni. Qualcuno, dotato di buona volontà e pazienza, conoscendo il proprio ERC di appartenenza e le proprie dinamiche di “scuola”, potrebbe cominciare a identificare i possibili nomi delle persone che saranno chiamate a svolgere il loro ruolo nelle 25 commissioni ITALO-straniere delle cattedre istituite per decreto governativo …

Ma perchè non allocare questi 38 + 75 milioni di euro per dare maggior respiro – a fronte dei tagli del FFO intervenuti in questi anni – alle legittime ambizioni dei tanti giovani che faticano ad avere una prospettiva di pianificato sviluppo delle loro carriere?

catalonia

ANTEFATTO: qualcuno in tempi di CATTEDRE NATTA in via di finalizzazione (un pensiero corre all’impiego fatto della memoria di questo grande studioso italiano: sembrano esserci ottimi motivi per ritenere che non andrebbe celebrato in questo modo) ricorda una proposta formulata sulla Voce 3 anni fa a mo’ di modello ideale, puntando al modello ICREA, acronimo che sta per Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

Oggi stiamo per ricevere la realizzazione italiana di quell’idea. Che molto probabilmente anticipa un giro di boa sistemico di cui potremmo dover sperimentare (o subire) gli effetti negli anni a venire.

Proviamo allora a svolgere un estemporaneo (e davvero minimo) esercizio comparativo nelle righe che seguono, che in seguito si periteranno di svolgere qualche riflessione sugli atti di volontà governativa che si susseguono, per indicare la strada per scoprire l’eccellenza di chi ascenderà a questa ennesima categoria di cattedre “a chiamata diretta”.

Dalle call di ICREA https://www.icrea.cat/en/calls:

The basic concept for the evaluation is that it essentially depends on the judgment of high profile experts. We do not want to rely on quantitative measures of academic output, but rather on the well-informed judgment of the experts in recognizing excellence. We strive for quality, not quantity.

ICREA fully endorses and shares the principles of the San Francisco Declaration on Research Assessment (SFDORA), by which it discourages evaluators to rely only on journal-based metrics (such as Journal Impact Factors) as a surrogate measure for the quality of individual research articles. For the purposes of research assessment, ICREA considers the value of all research output, including qualitative indicators of research impact, such as influence on policy and practice”.

L’ICREA non è andata esente da critiche naturalmente. Ci si domanda se la ricerca catalana sia diventata davvero eccellente. E ovviamente si sono accesi ampi dibattiti prima di pervenire alla soluzione che ICREA ha seguito negli ultimi anni. Né sono mancati attriti giudiziari nel processo di selezione, con tanto di ricorsi all’Ombusdman catalano in merito alle scelte selettive operate.

Col che, non si intende esprimere alcun endorsement per il modello catalano. S’intende solo sottolineare l’esistenza di un modello che, per una volontà politica non immune al pensiero di lanciare un segnale coerente con la più ampia rivendicazione di autonomia che nel contesto catalano fonda quella volontà politica, si è prefisso di “investire sull’eccellenza” in deroga alle regole ordinarie del reclutamento accademico previste nel sistema universitario spagnolo nazionale. In quel caso c’è, dunque, un preciso sfondo politico da tener presente nel valutare le ragioni che hanno portato alla definizione del modello.

Passiamo allo scenario italiano, che si assume immune (almeno in una forma politicamente esplicita) da rivendicazioni di separatismo di alcune regioni a scapito di altre, o di alcune università a scapito di altre, al netto di segnali sistemici che non inducono all’ottimismo.

Lo scenario legislativo di partenza, quello descritto dall’ultima finanziaria, è stato già analizzato in un articolo pubblicato qualche settimana fa su ROARS, e ad esso si rinvia, per essere pronti a proseguire la lettura avendo ripassato i paletti che il Parlamento ha imposto al Governo in questa operazione.

Siamo adesso nella fase della regola di dettaglio attuativa, che prende la forma amministrativa di un DPCM, di cui negli ultimi giorni sono circolate due versioni.

LA VERSIONE ANVURIANA

La prima è quella dovuta a un leaks del Corriere della Sera, che nel prosieguo, per motivi che si comprenderanno meglio continuando a leggere, si potrebbe definire ANVURIANA.

In questa versione del DPCM in gestazione, ai Presidenti di nomina governativa si attribuisce un ruolo chiave, ma limitato, nel costruire le commissioni di valutazione corrispondenti ai 25 box ERC.

Detti Presidenti – di diretta nomina politica – sono 1) studiosi di “elevatissima qualificazione scientifica”, 2) che “ricoprono [devono essere in carica al momento della nomina per DCPM, dunque] posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere e internazionali”.

Costoro, però, non saranno liberi di scegliere, ma saranno costretti dal DPCM a individuare i colleghi di commissione in una lista di 20 nominativi predisposta da ANVUR per ciascuna delle 25 aree ERC.

I nomi fatti da ANVUR corrisponderanno a ORDINARI DI RUOLO PRESSO UNIVERSITA’ ITALIANE che avranno questi titoli di merito:

a) avere o avere avuto “posizioni di vertice” in istituzioni e strutture di alto rilievo scientifico [stranamente qui non si dice universitarie: in ogni caso la “posizione di vertice” è una figura geometrica che attende di essere interpretata ai fini della procedura di cui qui si discutono le possibili prospettive applicative]

b) fare parte di accademie NAZIONALI o internazionali di riconosciuto prestigio [basterà una società scientifica accreditata ANVUR secondo i SSD? Se l’accademia è definita “nazionale” dal DPCM, è lecito non escluderlo]

c) avere conseguito importanti premi per l’attività scientifica svolta nell’area di riferimento [aree ERC: lo si può assumere? oppure AREE GEV? ovvero nei rispettivi SSD?]

d) avere fatto parte o fare parte di commissioni per la selezione di progetti ERC [la lettera del decreto sembrerebbe drasticamente escludere dalla qualifica i valutatori esterni delle commissioni ERC]

e) avere fatto parte o fare parte di organi direttivi di organismi nazionali o internazionali di carattere scientifico [senza aggettivi stavolta: e qui si aprono varie e assai elastiche possibilità interpretative]

Torniamo fugacemente all’ICREA e ai nostri mediterranei amici catalani.

La Voce nel suo articolo del 2013 così descriveva il recruitment system del nuovo organismo:

“Ogni anno, Icrea emette un bando per assumere i migliori ricercatori (spagnoli o stranieri) che decidono di trasferirsi in una delle università della Catalogna. I profili richiesti sono quelli di docenti in grado di aprire nuove linee di ricerca o rafforzare in modo significativo quelle già presenti. Le candidature sono proposte dalle università, con l’obiettivo di lungo periodo di integrare stabilmente i nuovi docenti nelle proprie strutture. In dodici anni di attività, Icrea ha assunto quasi 300 docenti nelle diverse discipline, una massa critica che ha contribuito a rendere alcune di quelle università competitive nello scenario internazionale. Nonostante la crisi economica, il Governo della Catalogna sta cercando di difendere il programma con i denti perché si rende conto che si tratta di un investimento strategico. La chiave del successo è la tipologia di contratti offerti, la massima pubblicità del bando e la trasparenza delle decisioni: le assunzioni sono decise da commissioni di settore a cui partecipano scienziati di tutto il mondo e da cui sono esclusi docenti della Catalogna, per evitare conflitti di interesse. (3)

(3) La selezione delle domande è affidata a cinque commissioni internazionali, ognuna composta da 5 o 6 membri nelle seguenti discipline: (1) experimental sciences and mathematics, (2) humanities, (3) life and medical sciences, (4) social and behavioural sciences, (5) technology and engineering. Dal momento della selezione al momento della presa di servizio passano circa nove mesi, necessari per negoziare i contratti e predisporre l’arrivo dei vincitori nelle università o centri di ricerca” Fonte: Boeri, Jappelli, Un modello catalano per la ricerca, La Voce, 2013.

A questo punto si possono svolgere alcune considerazioni, avendo a mente la versione ANVURIANA del DPCM:

1) Diversamente da ICREA, nel processo di formazione delle commissioni normate dal DPCM un ruolo chiave lo svolge l’ANVUR, che regge le attese quotidiane dei migliaia di non eccellenti che quotidianamente fanno sopravvivere l’università italiana, e che della bibliometria e delle fasce A ha fatto il suo credo assiomatico, ragione e misura di tutte le cose.

2) Le 14 “aree” ANVUR, quelle dei GEV per intenderci, NON corrispondono ai 25 box ERC e diventa lecito domandarsi come ANVUR opererà la ripartizione nell’ambito del meccanismo decisionale che il DPCM consegna, quindi, alla piena discrezionalità anvuriana (ma, come scrivono i giuristi, vedi infra).

Sul punto, da ultimo, si registra la presa di posizione “in urgenza” del CUN, che con una mozione adottata nell’adunanza del 19 ottobre 2016 fa sapere alla Ministra Giannini di essere interessata non già ad un’allarmata rimeditazione a tutto campo di questo disegno normativo, ma a una più modesta “istruttoria culturale”, attraverso la quale il CUN possa sopperire all’ovvia constatazione che i 25 box ERC non si sovrappongono alle 14 aree ANVUR/GEV, per divinare, quindi, a cose fatte, le opportune tabelle di corrispondenza.

A capo della sua mozione il CUN mette in rilievo che l’architrave di questo reclutamento straordinario è poggiato su una tassonomia, quella delle aree ERC, pensata dall’Europa per investire le sue ricorse sulla ricerca. Osserva invece il CUN che “tali settori sono stati concepiti per finalità differenti da quelle della formazione di Commissioni per il reclutamento”, in coerenza con quanto sostenuto con il documento inoltrato dal CUN alla Ministra Giannini il 26 maggio 2016, ove si sottolineava l’inopportunità di riferire il sistema ERC alla valutazione per l’avanzamento delle carriere e il reclutamento di professori e ricercatori.

Tuttavia, la intrinseca fragilità logico/giuridico/politica di questa mozione del CUN sta tutta nella circostanza di evidenziare come ERC e valutazione scientifica (in ordine alla finalità di individuare l’eccellenza di un dato settore scientifico) non abbiano nulla a che fare, PER POI reclamare l’opportunità di istituire improbabili tabelle di corrispondenza postume, le quali saprebbero trasformare l’erroneità della premessa maggiore (l’area ERC per distribuire l’eccellenza) in una premessa minore capace – solo grazie a cencelliane tabelle di corrispondenza frettolosamente istituite – di donare coerenza scientifica alla valutazione attesa.

C’è da auspicarsi che l’ente esponenziale della classe universitaria italiana si accorga del passo falso compiuto e si batta per cancellare non solo ogni riferimento agli ERC in questa procedura (non imposto dal testo di legge), ma per insistere sull’opportunità politica di allocare queste risorse in modo completamente diverso, denunciando l’inopportunità di istituire una classe di eccellenti e una platea di ineccellenti nel quadro delle attuali regole per l’avanzamento delle carriere e per la valutazione del merito di TUTTI i professori e ricercatori italiani.

Occorre ricordare, per riportare il CUN al dato di partenza normativo di  questa iniziativa, avviata da un pugno di commi nascosti fra le pieghe della finanziaria, che l’unico dato legislativo che regge l’esercizio di ricerca dei parametri dell’eccellenza attraverso i quali valutare gli eccellenti è conchiuso nel comma 210 della scorsa finanziaria, che fa riferimento testuale a: “i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura”.

Il punto è allora tutto qui: cosa intendeva il legislatore della finanziaria quando faceva riferimento all’aria scientifica di riferimento? I settori disciplinari? I settori concorsuali? I 14 GEV? I 25 ERC? La premessa legislativa è così incertamente malposta, che forse solo la Consulta potrà avere in questa storia la parola finale, vaticinando la selva di ricorsi che l’intera procedura sembra suscettibile di propiziare (per una analisi critica che va alla base del problema evocato in questa riflessione, si consiglia la lettura di Pascuzzi, Una storia italiana: i settori scientifici disciplinari, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2012, di cui esiste una sintesi a suo tempo pubblicata su ROARS).

3) Letti congiuntamente i parametri da a) ad e) suriprodotti sembrano sufficientemente definiti e selettivi, per consentire di cominciare a pensare di (o provare a) individuare con buoni margini di precisione i nominativi degli studiosi che finiranno nelle liste da cui i Presidenti stranieri DOVRANNO attingere i due nomi a norma di DPCM.

Resta almeno la soddisfazione di sapere che le maggioranze nelle commissioni di valutazione ERC, saranno composte da Ordinari italiani: 2 italiani e un presidente straniero, tutti – e ne siamo lieti – finalmente retribuiti nel più ampio rispetto della dignità corrispondente agli importanti munera assunti.

LA VERSIONE de-ANVURIZZATA

In queste ore circola una versione del DPCM diversa da quella pubblicata dal Corriere della Sera su cui si sono svolte le riflessioni che precedono. Questa volta l’articolato è accompagnato da due allegati che distribuiscono numericamente le CATTEDRE DEGLI ECCELLENTI per trasferimento e di nuova nomina fra i 25 box ERC, con una ulteriore importante sottodistribuzione fra le aree concorsuali in uso per il reclutamento ordinario. Sembra così sostanzialmente accolto e realizzato il senso della mozione che abbiamo visto essere stata presentata dalla CRUI il 19 ottobre 2016.

Su questa tabella di corrispondenza, sulla cui logica scientifica e giustizia distribuitiva ognuno se vuole può interrogarsi a proprio piacimento, in questo contributo si tacerà consapevolmente, salvo sollevare un interrogativo di fondo, di cui si dirà a suo tempo.

Vediamo allora di analizzare le novità di questa nuova versione.

A) L’ANVUR, come vedremo esce (quasi) completamente di scena e non individua più i 20 nomi da cui nella versione precedente il Presidente di commissione straniero di nomina governativa doveva scegliere i sui due compagni di commissione. Anche in questa versione le 25 commissioni ERC sono composte da tre commissari, e durano in carica 3 anni. Anche qui, il Presidente del Consiglio dei Ministri non è solo nella difficile scelta, ma riceve la proposta dei nominativi da designare quali Presidenti delle commissioni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (la Ministra Giannini). L’indicazione da parte del ministro e la nomina del PdC dovrà riguardare nominativi scelti “tra studiosi, di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere e che, nel caso di professori universitari ricoprono, presso le medesime istituzioni, una posizione equipollente a quella di professore ordinario”. [costoro dunque potranno anche non essere professori universitari, purché 1) dotati di una superlativa – la norma usa il superlativo – qualificazione scientifica e 2) in carica alla data della nomina in una posizione di vertice (presidente?, amministratore delegato?, rettore?, preside?, direttore di dipartimento?, etc.) presso istituzioni universitarie o di ricerca (per esempio, un Fraunhofer?)].

B) Ecco la novità, come si diceva. I presidenti “”stranieri” in questa nuova versione del DPCM possono essere liberi di individuare gli altri due componenti della commissione “fra studiosi di elevata qualificazione scientifica e professionale”, che il PdC nominerà con decreto. Scompare il filtro dei nominativi targati ANVUR.

Ma si danno requisiti parzialmente diversi che il Presidente straniero dovrà rispettare nella sua scelta, avendo cura di non mettere in commissione due professori del medesimo ateneo italiano. I due componenti saranno sempre professori ordinari di ruolo in forza presso università italiane, con un  comprovato “prestigio scientifico, anche internazionale [dunque anche solo nazionale]”, che abbiano apportato contributi di riconosciuto rilievo nell’area ERC di pertinenza, ma con particolare riferimento ai seguenti titoli preferenziali:

1) ricoprire o avere ricoperto posizioni di vertice in istituzioni e strutture di alto rilievo scientifico;

2) fare parte di Accademie nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio;

3) avere conseguito importanti premi per l’attività scientifica svolta nell’area di riferimento [in questa nuova versione il riferimento sembrerebbe dunque univocamente l’area ERC];

4) avere fatto parte, o fare parte, di commissioni per la selezione di progetti ERC;

5) avere fatto parte, o fare parte, di organi direttivi di organismi nazionali o internazionali di carattere scientifico [anche in questa nuova versione: basterà essere o essere stato anche per un mese nel direttivo di una società scientifica?];

6) avere una posizione, riconosciuta nel panorama internazionale, in conseguenza delle proprie pubblicazioni scientifiche [ecco il novum rispetto alla precedente versione, di cui francamente si fatica a comprendere la capacità selettiva: quale posizione? come valutare il riconoscimento nel panorama internazionale? e il nesso di causalità fra la posizione e le proprie pubblicazioni?]

C) Come lavoreranno le commissioni? Esse saranno libere di darsi le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure di selezione e saranno libere di definire i criteri di valutazione e di giudizio da adottarsi, distintamente per i professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 (su cui torneremo fra qualche rigo), e tenuto conto delle specificità dell’area ERC di riferimento, ivi inclusi a) eventuali criteri bibliometrici laddove applicabili, e b) criteri improntati 1) alla qualità reputazionale delle riviste nelle quali sono state edite le pubblicazioni, 2) alla diffusione e 3) alla conoscenza dei risultati della ricerca nella comunità scientifica internazionale [occorrerà distinguere il senso da attribuire alla “diffusione” da quello attribuibile alla “conoscenza”].

Ma per specificare i predetti criteri, le Commissioni potranno anche avvalersi dell’operato dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  In questo modo, il sistema ANVUR torna a poter dire la sua sul modus operandi delle commissioni.

In ogni caso i criteri di valutazione saranno scanditi dall’art. 3 del DPCM.

In base ad esso la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli accerterà, separatamente per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, l’attitudine allo svolgimento delle funzioni, così come desumibile: a) dall’originalità e innovatività della produzione scientifica; b) dalla continuità temporale della medesima produzione, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nell’area ERC di riferimento; c) dalla posizione di prestigio, ed eccellenza scientifica, riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca. Per i professori di I fascia  la valutazione dovrà inoltre accertare il possesso di una elevata e riconosciuta maturità scientifica [quindi fra gli associati si potrà rilevare un prestigio e un’eccellenza scientifica non accompagnati dal possesso di una elevata e riconosciuta maturità scientifica].

Le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati saranno valutate dalle Commissioni secondo questi parametri: a) coerenza con le tematiche dell’area ERC di riferimento, e rilevanza nell’ambito della stessa [tematiche, il che significa che alcuni temi nell’ambito di una medesima disciplina saranno apprezzati e altri no]; b) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca per originalità, rigore metodologico e carattere innovativo; c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare.

Fra i titoli presentati dai candidati le Commissioni valuteranno: a) premi e riconoscimenti conseguiti per l’attività scientifica svolta; b) capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca (ma solo nelle aree scientifiche in cui questa capacità è rilevante – e non è chiaro, né sembra agevole definire dove questa attrattività rilevi, e dove no); c) direzione o partecipazione a [non meglio definiti]  importanti gruppi di ricerca; d) attività svolta presso istituzioni scientifiche di prestigio e rilevanza internazionali; e) eventuali altri titoli ritenuti significativi per l’area ERC di riferimento, ed il posto, di I o di II fascia, da ricoprire [il requisito, assente nella versione precedente del DPCM, resta tutto da decifrare].

Infine, piccolo particolare. Il DPCM richiama e fa sua la prassi di attribuire ai commissari che devono assumersi la responsabilità di valutare la possibilità di fondare la propria valutazione sulle valutazioni referate da parte di autori di pareri pro veritate, di cui il DPCM si preoccupa di sancire e salvaguardare la riservatezza, prevedendo che gli autori dei pareri debbano restare anonimi (sperando che almeno in fase di accesso agli atti si possa sapere chi ha giudicato cosa). Si nota che il DPCM così descrive i legittimati passivi alla scelta operata dai commissari per individuare l’autore del parere pro veritate: che sarà “formulato da soggetti esterni alle medesime Commissioni, in possesso della qualifica di professore ordinario o di posizioni equivalenti in atenei ed enti di ricerca italiani o stranieri, ai sensi del decreto adottato in attuazione dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e dotati di comprovato prestigio scientifico internazionale, i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo nell’area ERC di pertinenza, e comunque esperti nelle discipline del candidato”. Qui si passa dalle aree ERC alle discipline: tornano i SSD?

Quale che sia la versione del DPCM da prendere in considerazione, occorre a questo punto svolgere una considerazione di taglio (anche) giuridico. Entrambe le versioni insistono nell’eleggere l’ERC a stella polare del sistema di valutazione dell’eccellenza, sia quanto alla individuazione dei commissari delle commissioni in ruolo presso università italiane (ma non, assai stranamente, quando la Ministra MIUR suggerirà al PdC il nominativo da nominare quale presidente straniero delle commissioni: come mai?], sia per la valutazione dei candidati alla selezione.

Sarebbe lecito a questo punto chiedersi, alla luce dei commi della finanziaria, che a tale scelta non vincolavano: é questa ostinazione? E come far dialogare tassonomie costruite dall’Europa per decidere dove investire cospicue risorse destinate a finanziare la ricerca in base a propri (e del tutto sensati in quel contesto) research policy goals, con i nostri SSD e con le nostre aree concorsuali che sono una “storia tutta italiana”, invalsa per guidare il reclutamento verso il raggiungimento dell’eccellenza accademica (almeno un tempo simboleggiata in Italia dal raggiungimento della qualifica di professore ordinario, tout-court)?

Ricordiamo i paletti posti dai comma 209 e 210 della legge finanziaria:

si devono individuare infatti “studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica” (comma 209)

e si dovrà “valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura”  (comma 210)

E ricordiamo anche che il medesimo comma contiene questa previsione, che di fatto concede al governo carta bianca per giustificare la destinazione di maggiori risorse a particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica:

i criteri per l’individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana

Ecco spiegata in parte l’enfasi attribuita agli ERC nel disegno complessivo di questa manovra di reclutamento straordinario. Imperniando il sistema sugli ERC – pur essendo libero legislativamente di fare altrimenti – il Governo può esercitare silenziosamente la distribuzione selettiva prefigurata dalla legge finanziaria. Per poi costruire una tabellina dove gli incroci fra ERC e settori concorsuali si danno senza bisogno di particolari giustificazioni.

Il riferimento agli ERC, specie nella decisione di farne criterio (o titolo preferenziale) nella individuazione dei commissari fra gli ordinari in ruolo presso le università italiane (ma non, come detto, dei presidenti stranieri) può in conclusione indurre a pazienti esercizi prognostici volti a individuare i nominativi dei candidati che potranno per decreto ambire a entrare nelle 25 commissioni di valutazione.

Basterebbe cominciare a censire i nomi degli Ordinari di ruolo italiani che “facciano o abbiano fatto parte” di commissioni di selezione per progetti ERC e poi procedere per esclusione, verificando i CV di quanti abbiano avuto “posizioni di vertice”, per continuare, applicando gli altri criteri…

Qualcuno, dotato di buona volontà e pazienza, conoscendo il proprio ERC di appartenenza e le proprie dinamiche di “scuola” (tutte interne all’accademia italiana, perché invariabilmente a maggioranza italiana saranno i selettori delle cattedre che la stampa, erroneamente, raffigura come veicolo idoneo a riportare in patria una schiera di eccellenti cervelli in fuga), potrebbe cominciare a identificare i possibili nomi delle persone che saranno chiamate a svolgere il loro ruolo nelle 25 commissioni ITALO-straniere delle cattedre istituite per decreto governativo.

Ai volenterosi un augurio di buon lavoro…non senza farsi, al termine di questa faticosa lettura di ciò che si va compiendo per commi normativi e decreti amministrativi oggetto di ripetuti leaks, questa fondamentale, e non banale, domanda:

ma perchè non allocare questi 38 + 75 milioni di euro per dare maggior respiro – a fronte dei tagli del FFO intervenuti in questi anni – alle legittime ambizioni dei tanti giovani (eccellenti non per decreto, ma per il sol fatto di continuare a credere nella loro passione per la ricerca e l’università nelle circostanze nelle quali sono costretti a vivere), che faticano ad avere una prospettiva di pianificato sviluppo delle loro carriere almeno fino alla stabilizzazione legata al raggiungimento della posizione di professore di seconda fascia?

Si tratterebbe, in fondo, di istituire idealmente tante piccole microcattedre Eliot

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3 Commenti

  1. La vera differenza è che le cattedre ICREA offrono condizioni molto migliori (contratti personali con didattica limitata ad avviare studenti eccellenti alla ricerca) mentre quelle italiane sono solo pochi scatti all’interno di un sistema malato, che sembra impegnato a boicottarle

  2. Per quanto non manchino punti da rivedere, io lo vedo come una prima ammissione del fallimento ed ingiustizia dell’ASN, che è stato un concorso mascherato e condotto in modi assai opinabili.
    Nell’infernale sistema pare dire :’Mi son sbagliato’ sembri impossibile.
    concordo sui giovani meritevoli, ma metterei in conto anche le carriere interrotte immeritatamente.

  3. A parte i complimenti per l’articolo e in particolare per la sua conclusione (è eccellente chi ancora ci crede laddove mancano le condizioni minime per crederci ancora), e a parte che l’ANVUR continua ad assorbire una marea di fondi pubblici sia che faccia bene (questa è una battuta), sia che faccia male, sia che non faccia nulla, è in-credibile che si persegue l’eccellenza con le chiamate dirette, cioè politiche, laddove la nostra Costituzione, che peraltro è molto più preoccupata degli ultimi (del bisogno) che dei primi (l’eccellenza), indica nel concorso l’unico strumento ammissibile per il riconoscimento del merito.
    Ormai si legifera come se la Costituzione non esistesse. Con l’acquiescenza di Presidenti della Repubblica che, invece di fare i custodi della Costituzione, fanno i custodi della stabilità dei Governi.

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