1. Valutazione analitica delle pubblicazioni e misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva nel giudizio di abilitazione scientifica nazionale.

La legge 240/2010 stabilisce una nuova disciplina per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia. Si introduce, in primo luogo, l’abilitazione scientifica nazionale e, quindi, si regola il concorso di sede per l’effettivo inquadramento.

La fase in corso di sperimentazione è quella della prima abilitazione scientifica nazionale. L’avvio, naturalmente difficile per la complessità della disciplina e per la necessità di verificare la concreta applicabilità di istituti (almeno apparentemente) nuovi, sta facendo emergere qualche problema che è già all’attenzione dei Giudici amministrativi.

Il Ministro, con nota circolare 754 del 2013 (indirizzata alle Commissioni), ha ricordato: «La valutazione complessiva del candidato (…) deve fondarsi sull’analisi della produzione scientifica dello stesso. Il superamento degli indicatori numerici specifici non è fattore di per sé sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Di norma, infatti, l’abilitazione deve essere attribuita dalle commissioni esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (giudizio di merito e superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica). Tuttavia, come previsto dall’art. 6, comma 5, le commissioni possono discostarsi da tale regola generale. Ciò significa che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo. Resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede, dovrà essere rigorosamente motivata secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del citato decreto e nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, del medesimo decreto, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale”.

La nota ministeriale ha suscitato più di una perplessità fra i sostenitori della bontà delle tecniche “quantitative” di formulazione dei giudizi di abilitazione. In effetti, per il modo in cui è formulata rischia di dire più di quanto non voglia e, probabilmente, di dare suggestioni non corrette, almeno alla prima lettura.

Dal tenore letterale, potrebbe sembrare che le commissioni possano derogare al criterio (c.d.) delle mediane con motivazione specifica per ciascun candidato. Non è vero. È, invece, vero che le commissioni possono, in via generale e preventiva rispetto all’intera procedura, stabilire se innalzare, abbassare o lasciare invariato il misuratore di impatto rispetto allo standard (mediana) di settore.

Si tratta di un potere che consente di definire, con una chiara deliberazione preliminare il peso della “misura standard” dell’impatto della produzione scientifica dei candidati per settore, nonché il ruolo reciproco che la commissione ritiene di dovere attribuire a ciascun elemento che concorre alla formulazione del ‘giudizio’.

La riflessione che propongo intende dimostrare che, sulla base della normativa vigente, le commissioni di abilitazione dispongono di un significativo potere di ‘valutazione’ dell’affidabilità della misura di impatto della produzione complessiva del candidato sul settore, come pure di un significativo potere di definizione della ‘collegialità’ del giudizio.

 

2. Tecniche di controllo dell’esercizio del potere discrezionale delle commissioni di abilitazione.

La legge stabilisce che un regolamento disciplini le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3 dell’art. 16.

La struttura del procedimento che determina il giudizio di abilitazione è così stabilita: «L’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro».

La disposizione impone un’attenta riflessione sul procedimento che consente di formulare il giudizio di abilitazione.

Con un lessico, per certi versi, ridondante, il legislatore ha utilizzato i termini misurazione, valutazione, giudizio per esprimere un procedimento complesso alla cui definizione concorrono elementi qualitativi, analitici e sintetici, tra i quali il Ministro ha ritenuto di poter inserire indicatori quantitativi dell’impatto della produzione complessiva con la seguente modalità (art. 1, c. 1, Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76):
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali;

Non vogliamo affrontare il pur delicato problema della legittimità dell’introduzione di elementi non espressamente previsti dalla legge. Ci limitiamo ad osservare che la procedura delineata tenta di esprimere, contemporaneamente, l’esigenza di valorizzare l’opinione della comunità accademica (anche internazionale) su ciascun candidato, con l’esigenza di un procedimento garantistico di motivazione analitica del giudizio.

Per raggiungere l’articolato scopo si è tentato di coniugare la discrezionalità tecnica propria di ciascuna commissione con un sistema di “criteri e parametri” assunti come oggettivi.

Il disegno del legislatore, ovviamente, si deve misurare con un sistema storicamente affermato di modelli di giudizio della comunità accademica differenziati per ciascuna grande area scientifica e, spesso, anche fra settori (o sottosettori) interni a ciascun’area.

Già lo stesso regolamento attuativo è stato costretto a distinguere le aree in ‘bibliometriche’ e ‘non-bibliometriche’ a seconda che nell’ambito di ciascuna prevalgano tradizioni di misurazione formale della validità scientifico-editoriale delle pubblicazioni o meno.

La differenziazione, ovviamente, pone due ordini di problemi:
a) Quello relativo all’efficacia dei sistemi consolidati delle aree bibliometriche a garantire elementi di ‘valutazione’ oltre che di ‘misurazione’ della validità scientifica di ciascuna pubblicazione;
b) Quello relativo all’idoneità di sistemi di classificazione delle sedi editoriali

Il primo ordine di problemi pone all’attenzione il sistema di abilitazione dal punto di vista dell’autonomia della comunità scientifica, dell’autonomia delle commissioni e, persino, della libertà di ricerca di ciascuno studioso. I modelli di riferimento sono quelli maggiormente in uso nella comunità scientifica internazionale e sono caratterizzati dalla natura ‘diffusa’, non istituzionalizzata e ‘privata’ degli indicatori.

Le osservazioni che si possono fare sono quelle altrettanto note e diffuse. La considerazione più semplice è quella che non sempre i vari indicatori sono stati immaginati per ‘valutare’ la qualità di una pubblicazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di strumenti pensati per quantificare (spesso a fini di marketing di biblioteca) la conoscenza e la diffusione di un prodotto editoriale e non la qualità di ciascuno dei contributi in esso contenuti.

Il tentativo di affermare che a) dalla frequenza di citazione di un prodotto editoriale se ne debba necessariamente dedurre la qualità; e b), dalla presenza di un determinato contributo scientifico all’interno di un determinato prodotto editoriale si debba dedurre la qualità dello stesso contributo, sembra destinato a sortire un effetto limitato ai fini della coerenza delle valutazioni di abilitazione.

Un alto numero di citazioni di un contributo inserito in un prodotto editoriale rilevante, senza alcun elemento di misurazione del rapporto fra citazioni adesive e citazioni non adesive, è già un indicatore incerto della qualità dell’impatto sulla comunità scientifica.

Non si può fare a meno di rilevare, pure, che ipotesi scientifiche particolarmente innovative potrebbero pure trovare (almeno in una prima fase) un riscontro negativo nella considerazione dell’ambiente accademico. Per renderci conto della relatività di certi strumenti, potremmo chiederci quale sarebbe stato l’impatto delle prime enunciazioni di Galilei.

Potrebbe essere utile, a questo punto, richiamare pure l’esperienza di un sistema pubblico, qualificato e orientato alla valutazione della rilevanza delle diverse posizioni come quello dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.[1] Nonostante la presenza di un sistema talmente evoluto, si deve comunque ricordare che la funzione di valutazione di ciascun giudice resta sempre autonoma e si fonda sulla capacità di motivare gli scostamenti (e anche le adesioni) rispetto alle opinioni consolidate.

 

3.     Criteri e parametri nella costruzione degli indicatori. La scientificità delle pubblicazioni.

Il secondo ordine di problemi, relativo al sistema di classificazione delle sedi editoriali al fine di ‘misurare’ l’importanza del contributo scientifico, si segnala per un ancora maggiore margine di aleatorietà.

In alcuni casi è emerso il grave problema della definizione di una corretta procedura di valutazione delle sedi editoriali preliminare all’uso delle stesse a fini di misurazione dell’impatto.

Nelle procedure di abilitazione la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori (bibliometrici per i settori dell’allegato A e singolarmente specificati per i settori dell’allegato B), attenendosi al principio fissato dall’art. 6, c. 2, lett. c, secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:

  1. che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
  2. che siano (rispettivamente per le categorie di settori A e B) nelle seguenti condizioni:

– i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A, numero 3, lettera b), cioè il superamento di due su tre dei valori richiesti al punto a);
– i cui indicatori dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato B, numero 4, lettera b), cioè il superamento di due su tre dei valori previsti al punto a), con la precisazione che almeno uno dei parametri di formulazione dello stesso valore (classificazione A delle riviste scientifiche) non deriva da una valutazione indipendente e preordinata, ma da una valutazione formulata successivamente al bando da una commissione nominata dall’ANVUR

La differenza sostanziale tra i criteri adottati per la misurazione del solo impatto della produzione scientifica nel caso dei “settori bibliometrici” e dell’importanza e dell’impatto nel caso dei “settori non bibliometrici” è abbastanza evidente. Nel primo caso, si tratta di recepire i risultati di procedimenti indipendenti, basati su sistemi tendenzialmente automatici di rilevamento (anche se suscettibili di considerazione critica), comunque precedenti l’avvio del procedimento di abilitazione. Nel secondo caso, si tratta di applicare i risultati di un procedimento di classificazione delle sedi editoriali delle pubblicazioni attivato successivamente all’avvio del procedimento di abilitazione e non garantito neppure dalla presunta casualità ed automaticità dei procedimenti bibliometrici a base internazionale. Particolarmente rilevante risulta l’estensione della ‘misurazione’ dall’impatto all’importanza della produzione scientifica, per la commistione di un elemento metrico con un elemento valutativo.

I problemi scaturenti dalla tecnica di classificazione delle sedi editoriali delle pubblicazioni di area non bibliometrica sono già stati evidenziati in alcune decisioni del TAR Lazio.

In un caso è stato rilevato un difetto nella procedura di classificazione, segnalando la necessità che la stessa si svolga in (sostanziale) contraddittorio tra la commissione incaricata della valutazione e la rappresentanza della struttura editoriale controinteressata. Siamo davanti alla proposizione di un principio organizzativo di garanzia che non è stato previsto dal regolamento e che potrebbe derivare solo dall’applicazione di principi generali in materia di procedimento amministrativo.

In un altro caso, invece, è stato annullato un provvedimento di classificazione per contraddittorietà della motivazione rispetto ai risultati della consultazione delle società scientifiche e per potenziale conflitto d’interesse fra i componenti della commissione di classificazione e i responsabili della struttura editoriale valutata.

Nell’uno e nell’altro caso vengono in evidenza difetti e carenze della disciplina del procedimento che dovranno essere corretti se si vuole migliorare, in futuro, il modello.

 

4. Valutazione e misurazione. Il ruolo del ‘giudizio’ della commissione.

Una recente giurisprudenza, in parte in sede cautelare (TAR Lazio, Sez. III, Ord. 730/2013) in parte già di merito (TAR Lazio, Sez. III, Sent. 1079/2013), sta cominciando a definire i problemi di applicazione della legge 240/2010 in materia di procedimenti di abilitazione scientifica nazionale e, segnatamente, di ‘valutazione’.

In particolare, sembra emergere con sempre maggiore chiarezza il problema della distinzione fra misurazione di alcuni elementi significativi della produzione scientifica e valutazione di titoli e pubblicazioni ai fini della formulazione del motivato giudizio di abilitazione.

Con il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 sono stati definiti criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011.

In particolare, sono stati definiti gli ‘indicatori’ per effettuare la «misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a)» sia per la valutazione degli aspiranti commissari ai sensi dell’art. 6, c. 7 della l. 240/2010, sia per la valutazione dei candidati all’abilitazione, con rinvio all’attività dei gruppi di valutazione di area per la specificazione della rilevanza editoriale dei prodotti scientifici.

La complessa normativa prende atto di un percorso assai lungo di elaborazione giurisprudenziale che si può ritenere consolidato nella decisione Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 22 aprile 2004, n. 2364, rispetto al quale non sembrano emergere profili di significativo cambiamento.

Secondo il Consiglio di Stato, i criteri dettati dal secondo e dal quarto comma dell’art. 4 del più volte citato D.P.R. n. 117 del 2000 vanno coordinati nel modo seguente.

4.2. Il secondo comma, occupandosi della produzione scientifica, prescrive che la Commissione debba attenersi ai seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Orbene, dalla lettura della disposizione emerge con chiarezza che i parametri di valutazione ivi indicati sono posti in ordine logico susseguente di apprezzamento, sì che il ricorso a quelli successivi si rende necessario solo allorché, non risultando decisiva l’applicazione di quelli precedenti, occorra ulteriormente affinare il giudizio, ai fini della comparazione.

Posto, infatti, che il criterio di valutazione prioritario (sia nella ratio della procedura concorsuale sia nell’elencazione della disposizione) riguarda l’originalità e innovatività della produzione scientifica, è evidente come solo per i lavori che abbiano superato positivamente tale giudizio si renda necessario apprezzare ulteriormente (per consentire il giudizio comparativo con i lavori di altri candidati anch’essi dotati di originalità e di innovatività) la loro congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero, in successione, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale, la loro diffusione e, infine, la continuità della produzione.

Analogo ragionamento può essere riproposto per la disciplina scaturente dall’art. 16, c. 3, come specificato dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 all’art 4, c. 1 per le abilitazioni di prima fascia e analogamente all’art. 5, c. 1 per le abilitazioni di seconda fascia

Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l’esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale,

sulla base del quale:

l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Tenendo comunque conto della disposizione dell’art. 6, c. 5, dello stesso Decreto.

Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.

La complessa operazione ha comportato sovrapposizioni di piani e interferenze fra strumenti di misurazione e strumenti di valutazione, fino al punto di determinare il Ministro ad emanare la Nota 754 del 2013, con la quale si dà un’interpretazione della disciplina del procedimento di abilitazione che tende a ripristinare lo spazio della discrezionalità propria delle commissioni di abilitazione, riducendo la rilevanza degli indicatori automatici. In definitiva si è attribuito alle singole commissioni il potere di stabilire, ciascuna nella propria autonomia, l’ordine logico susseguente di apprezzamento della rilevanza di ciascun elemento di valutazione, con l’unica condizione che l’articolazione di tale ordine deve essere espressamente giustificata se diversa da quella prevista come ‘normale’ dall’art. 6, c. 2, lett. c.

Nella concreta applicazione della normativa vigente, se non si vogliono esporre i singoli procedimenti di abilitazione a rischi di conflittualità amministrativa, la strada più praticabile resta ovviamente quella di un’autodisciplina preventiva delle commissioni in sede di fissazione dei criteri generali ex art. 6, c. 2, lett. c), con una riduzione al minimo del peso degli indicatori automatici (?) di scientificità e con una valorizzazione adeguata del giudizio analitico sulle singole pubblicazioni.

Correttamente, quindi, TAR Lazio (Sez. III, Sent. 1708/2013) ha dichiarato inammissibile, allo stato degli atti, il ricorso di un candidato all’abilitazione scientifica nazionale, in quanto:

deve essere ancora verificato in concreto l’impatto nell’ambito della procedura selettiva in argomento della nota in data 20 settembre 2012 con cui il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in risposta alla sollecitazione del Consiglio Universitario nazionale (CUN), ha precisato che, ai sensi dell’art. 6 del DM n. 76/2012, residua sempre in capo alla Commissione la possibilità di discostarsi dall’esito della valutazione dell’impatto della produzione scientifica, seppure dandone specifica motivazione al momento della fissazione dei criteri e nel relativo giudizio finale.

Ciò che si vuole dire è che, solo in caso di esito negativo per l’istante intervenuto all’esito dell’espletamento della procedura di che trattasi, sarà possibile valutare compiutamente le censure dedotte con il ricorso in esame posto che, al momento, non è possibile ravvisarne la concreta lesività, non risultando provato che il mancato superamento delle mediane provochi automaticamente l’esclusione del candidato dalla selezione e che, quindi, non residui in capo alla Commissione alcun potere discrezionale di poter ammettere un candidato alla fase successiva della valutazione basata sui parametri qualitativi indicati nell’art. 4 del DM n. 76/2012.

 

4.     Responsabilità collegiale, responsabilità individuale, acquisibilità di “pareri pro-veritate” e procedimento di formulazione del giudizio di abilitazione.

Il complesso rapporto fra misurazione (dell’impatto complessivo) e valutazione (analitica dei titoli) per la formazione del giudizio è reso ancora più articolato dalle norme sulla procedura.

Si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 8 del DPR 14 settembre 2011, n. 222 “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 2402:

Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.

L’autodisciplina dei poteri della commissione, tuttavia, è prevista solo all’art. 3, c. 3 del:

L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere  equilibrata e motivata.

A tale disposizione va aggiunta la possibilità prevista dallo stesso art. 8, c. 3 del DPR 222/2101:

La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge [la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura]. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. (…) L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.

Dall’insieme delle disposizione riportate si evince che ciascuna commissione può autodisciplinare il proprio funzionamento, i criteri ai quali attenersi e, addirittura, investire “esperti revisori”, non meglio qualificati, con la semplice maggioranza assoluta (mentre la maggioranza deliberativa dell’abilitazione è quella qualificata dei 4/5).

Nessuna disposizione consente di definire il concetto di “esperti revisori”, tanto meno l’esatta portata del contributo degli stessi al processo di valutazione. Allo stesso modo, nessuna disposizione, se non quella sulla necessità di motivazione nello scostamento del giudizio della commissione dalla revisione, consente di definire con esattezza il rapporto fra collegialità propria della commissione e incidenza di opinioni esterne.

Sarebbe utile poter rispondere a domande come quelle sulla qualificazione scientifica dei ‘revisori’, sui tempi e sui costi di tali collaborazioni esterne, sulla verificabilità di conflitti d’interesse, sull’estensione della ‘revisione’ ad alcuni o, necessariamente, a tutti i candidati e, forse, a tante altre.

Certamente risulterà, quanto meno, strano che si possano utilizzare come revisori soggetti che non siano stati sottoposti alla verifica di ammissibilità al sorteggio come commissari o che ne siano stati esclusi.

Sarà pure opportuno determinare in via preliminare i criteri di attribuzione delle revisioni dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista della tipologia del parere richiesto.

In ogni caso, sembra necessario che il contributo degli “esperti revisori” venga previsto e disciplinato in via preliminare ed univoca, nel rispetto dei principi generali previsti dal sistema di abilitazione e con una chiara definizione del peso specifico delle revisioni nella procedura di valutazione dei singoli titoli.

 

5.     Considerazioni conclusive.

Riassumendo i problemi che sono emersi dalla precedente riflessione, si possono formulare i seguenti suggerimenti per prevenire rischi di gravi contenziosi.

È bene che le singole commissioni tengano conto di quest’ultima decisione che contribuisce a precisare l’interpretazione della disciplina fornita dal Ministro dell’Istruzione.

È necessario stabilire, sin dal momento di fissazione dei criteri generali, il valore da attribuire all’indicatore di impatto al fine di determinare l’effettivo spazio da riservare alla valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli.

Sarebbe utile evitare di fissare livelli del valore d’impatto talmente alti da precludere l’attribuzione dell’abilitazione a candidati che potrebbero, all’esame analitico, conseguire valutazioni di eccellenza pur restando esclusi per la misura insufficiente del valore d’impatto arbitrariamente fissato.

Sarebbe altrettanto utile evitare di abbassare troppo i livelli dello stesso valore d’impatto, per evitare di attribuire tutto il peso del giudizio alla sola valutazione analitica dei titoli.

Si dovrebbe esplicitare motivando anche la ragione per la quale si ritenga che il valore della mediana sia adeguatamente espressivo della dignità scientifica del settore.

Anche sul problema della collegialità allargata a ‘revisori’ esterni potrebbe essere opportuno che le commissioni fissino criteri in via preliminare per individuare la qualificazione dei revisori, estensione, tipologia e modalità di acquisizione delle valutazioni ‘esterne’.

 



[1] Ferma restando l’importanza delle funzioni dell’Ufficio ai fini propri dell’estrazione dei principi che reggono ciascuna decisione giudiziaria, non si può fare a meno di segnalare sia le caratteristiche ‘partecipative’ del procedimento (che avviene su impulso delle varie sezioni), sia le caratteristiche ‘orientative’ delle opinioni degli operatori del diritto che derivano dalla conoscenza delle opinioni discordanti fra più sentenze. L’introduzione di sistemi di ricerca informatici nella banca-dati della giurisprudenza capaci di ‘classificare’ le sentenze per orientamento interpretativo consente di valutare le varie posizioni, di coglierne la portata innovativa, di produrre confronti costruttivi.

 

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12 Commenti

  1. In area 13 abbiamo l’interessante caso della commissione di politica economica (13A2) che ha accettato il superamento di una mediana come condizione NECESSARIA e poi ha definito condizioni SUFFICIENTI per l’ottenimento dell’abilitazione, che esplicitamente esonerano i commissari dal (far finta di) leggere i lavori dei candidati (in particolare, numero di pubblicazioni in fascia A o simili secondo parametri quantitativi stabiliti ad hoc). Ad una “valutazione analitica” vengono sottoposti solo i candidati che non soddifano le condizioni sufficienti. A parte l’evidente buon senso implicito nell’ammettere che i commissari non sono in grado di leggere tutti i lavori presentati, come la mettiamo con le considerazioni proposte dall’autore del post?

  2. Tanto per chiedere chiarimenti sullo stato di calcolo degli indicatori ho scritto a asn chiedendo se fosse possibile avere un calcolo aggiornato ottendo queste 2 risposte:
    1)
    Gent.ma
    non è possibile conoscere i risultati del calcolo degli indicatori da parte dei candidati.
    La banca dati ISI e SCOPUS sono state ottenute i primi di febbraio.

    Alla mia specifica domanda sulla data relativa di calcolo degli indicatori per i candidati (vista la scadenza del 4 marzoper inserire i codici ottengo la seguente risposta:

    Non abbiamo accesso alla banca dati Scopus non sappiamo se sia possibile effettuare una ricerca limitata nel tempo.

    Mi viene il dubbio che gliindicatori per icandidati vengano calcolati alla data di ottenimento delle banche dati oppure mettendo il limite 2012…questo sarebbe alquanto fuori dalle regole…

    • Dunque, se hanno ottenuto una copia delle banche dati ai primi di febbraio, i calcoli possono farli in qualsiasi momento. Quello che viene agganciato sono i codici dei lavori già stampati nel 2012, quindi già presenti sulle banche dati a febbraio 2013. I dati usati per le citazioni saranno quelli della banca dati ottenuta (quindi tutte le citazioni apparse su articoli presenti nelle banche dati ai primi di febbraio).

    • La risposta che hanno dato ad Angela è da ricovero! Un po’ come se all’aeroporto ti dicessero, “se il bagaglio pesa più di 10kg devi pagare una multa però non ti dico quanto pesa, decidi tu se alleggerirlo a occhio o rischiare”.
      Vergogna!

  3. Qualcuno sa dirmi come verranno calcolati gli indicatori, in particolare l’ Hc?. Si è detto che useranno le citazioni presenti nelle banche dati al febbraio 2013. Ma al denominatore ( vedi formula Hc) ci sarà il 2012 o il 2013? C’ è una grossa differenza. Calcolando l'”eta” dei singoli lavori al 2012 ( come dovrebbe essere) il mio hc è una unità sopra la mediana, calcolandola al 2013 è una unità sotto la mediana. Questo accade anche ad altri miei colleghi che superavano l’ indicatore Hc “di misura”.

    • 2012. Inoltre articoli pubblicati nel 2013 non vengono considerati ai fini della prima mediana, anche se presenti sul database scaricato a febbraio.

    • Marc ma sei sicuro che le citazioni invece verranno prese tutte? anche se il lavoro che ti cita è stato pubblicato a dicembre 2012 o gennaio 2013?

    • Dicembre 2012 direi di sì. Gennaio 2013 non lo so. Però la mia risposta era relativa al calcolo della età accademica e delle citazioni normalizzate per l’indice hc. Comunque se hanno un modo per escludere le citazioni provenienti da articoli successivi a dicembre 2012 immagino potrebbero escluderle. Ci sono alcuni problemi non trascurabili, però, come gli articoli early-on-line (conta la data di pubblicazione on-line, con ancora le bozze non corrette, o la data di pubblicazione su carta?). Certo sarebbe bello se queste informazioni fossero accessibili in chiaro.

    • Mi spiego meglio, un articolo pubblicato a gennaio 2013 non solo non conta per la mediana del num di pubblicazioni ma anche se dovesse essere citato le citazioni ricevute non conterebbero per l’indice hc (e non dovrebbero contare neanche per le citazioni totali). Se invece per gli articoli pubblicati fino al 2012 si considerino tutte le citazioni avute da articoli presenti nei database 2013 o solo quelle avute da articoli pubblicati entro dicembre 2012 non lo so.

  4. Personalmente ritengo che le cose siano alquanto semplici.
    La normativa regolamentare ha cercato di controllare l’operato delle commissioni, partendo dal principio che i professori universitari sono dei delinquenti. Tuttavia, la stessa normativa sbatte contro un principio fondamentale e non puo’ non riconoscerlo: bisogna comunque valutare l’effettiva qualita’ del contenuto della produzione scientifica. Il ministro e l’anvur se ne rendono conto e sfornano pareri, letterine, circolari in questa direzione. Sicche’ le famigerate mediane non possono non essere
    derogabili. E chi le ritiene inderogabili o stabilisce criteri ancora piu’ rigidi corre il rischio di fare annullare l’intero lavoro della commissione. E’ opportuno quindi che le commissioni si liberino dai feticci medianici e si leggano i lavori dei candidati.

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