Il Tar Lazio continua la sua opera meritoria di ‘valutazione’ dei ‘valutatori’. Questa volta con sentenza di merito ampiamente motivata annulla la valutazione di una rivista di area 11 (storia) – la “Nuova Rivista Storica” – individuando un grave difetto di motivazione e un possibile conflitto d’interesse.  La ‘valutazione’ è necessaria, ma bisogna saperla fare!

Nello specifico, l’assenza di motivazione concerne la circostanza che non è stato tenuto conto del parere favorevole espresso dalle principali società scientifiche del settore (4 su 5), così come previsto si dovesse fare nel corso dell’istruttoria di valutazione; e che addirittura la relazione finale del GEV che ha deliberato l’inserimento della rivista in fascia B, pur citando i pareri delle società scientifiche, non faceva da essi discendere la valutazione favorevole né veniva argomentato alcunché per giustificare l’inserimento in fascia B.

Ma la cosa più interessante e deflagrante è che nel dispositivo finale della sentenza si afferma che

il ricorso va accolto con conseguente annullamento delle valutazioni operate dall’ANVUR – gruppi di lavoro Area CUN 11 e Area CUN 14 – riviste e libri scientifici, pubblicate sul sito internet di ANVUR in data 6 settembre 2012.

Insomma, se interpretiamo in modo estensivo quanto scritto, finiscono per saltare due intere aree CUN, che devono rifare tutto d’accapo. E – se ciò fosse vero – nel frattempo le commissioni per l’ASN delle altre aree lavorerebbero e sfornerebbero abilitati, che premeranno per essere immessi in ruolo assorbendo tutti i punti organico a disposizione degli atenei, lasciando i ritardatari a bocca asciutta. Tanto costoro appartengono alle aree 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) e 14 (Scienze politiche e sociali) che fanno parte delle scienze umane; e mica queste si mangiano!

Ma potrebbe anche darsi una interpretazione in senso restrittivo, per cui la non chiara disposizione finale della sentenza potrebbe riferirsi solo alla rivista ricorrente e quindi non interessare le intere aree CUN 11 e 14.

Ma in ogni caso, si imporrebbe una pausa di riflessione, in quanto verrebbero, a seguito della ammissione della rivista in fascia A, a cambiare gli indici bibliometrici dei commissari, mettendo in discussione l’attuale formazione delle commissioni; senza contare la possibilità che tale sentenza possa incoraggiare ulteriori ricorsi al TAR per altre riviste che si trovino in condizioni comparabili a quella in oggetto. Pare proprio che in entrambe le ipotesi non sia più opportuno seguire una strada che sembra debba portare l’università verso il baratro. A meno che non sia proprio questo quello che delle intelligenze sopraffine premeditano: il ridimensionamento del sistema universitario italiano e la sua marginalizzazione nel contesto europeo; si salveranno così solo alcune supposte aree di “eccellenza”.

Ecco il link per scaricare il pdf della sentenza: sent. TAR 1709-13

 

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23 Commenti

  1. Meglio essere prudenti. Come sottolineato nel post, non è chiaro se il dispositivo finale annulli la classificazione delle intere Area 11 e 14 o se sia limitato alla classificazione della Nuova Rivista Storica (propenderei per la seconda interpretazione, perché l’interesse dei ricorrenti riguardava la sola NRS e le motivazioni non toccano questioni più generali quali il conflitto di interessi dei valutatori, che pure era stato segnalato dai ricorrenti). Nella seconda ipotesi, la portata sarebbe limitata anche se andrebbe verificato se cambiavano le mediane ed i commissari sorteggiabili. Inoltre, i candidati potrebbero aver deciso la selezione dei lavori trasmessi in pdf alla commissione sulla base della classificazione (errata). In linea teorica, ai candidati che non hanno selezionato lavori da loro pubblicati su NRS andrebbe consentito di modificare la domanda di partecipazione. Un’altra questione aperta è se esistono altri casi come quello di NRS. Viene da pensare che, oltre alle liste delle riviste “scientifiche” piagate dal fenomeno delle “riviste pazze”, anche le liste di riviste di classe A siano state predisposte senza il rigore necessario.

    • Ho avuto conferma da persona competente che viene annullata solo la classificazione di Nuova Rivista Storica.

    • Ciò che è strano è il fatto che nel dispositivo finale non si impone – come fatto un una precedente ordinanza dello stesso TAR (https://www.roars.it/il-tar-lazio-impone-il-riesame-della-valutazione-di-una-rivista/) – il riesame della classificazione della rivista (si noti che gli estensori della sentenza sono gli stessi), bensì si dispone l’annullamento delle valutazioni pubblicate sul sito internet in data 6 settembre 2012. E queste valutazioni – se non erro – non concernono solo la rivista per cui è stato fatto ricorso. Inoltre all’inizio delle motivazioni si dice che l’opposizione è fatta “per la valutazione operata dall’ANVUR…”, al singolare. Mentre alla fine, nel punto 3, si parla di “valutazioni” al plurale. Insomma il buon senso depone per l’interpretazione ristretta, ma il dispositivo della sentenza non è del tutto perspicuo.

  2. Tanti dubbi, invece. Come sono state fatte le fasce lascia a dir poco perplessi, inutile ripeterlo, anche se nel comitato 11 hanno cercato di muoversi con serietà e rigore certo sconosciuti al 14. Eppure, lasciar la materia al Tar può produrre danni anche peggiori. E NRS, lasciate che ve lo dica chi un po’ se ne intende, è rivista piuttosto modesta e autoreferenziale che se misurata su seri standard internazionali non va davvero lontano

  3. il ricorso era limitato a Nuova Rivista Storica…non per egoismo ma per prudenza giuridica…
    ciò non toglie:
    1. che la sentenza crea un precedente importante al quale l’Anvur non potrà sottrarsi nel futuro.
    2. che se un candidato commissario non ha superato lo sbarramento delle mediane, pur avendo pubblicato un articolo su NRS, la strada a un suo ricorso è spianata…
    stiamo a vedere la battaglia è appena iniziata… e non escludo colpi di coda

  4. Da non giurista non entro nella giungla dei ricorsi. In quanto al ricorso Di Rienzo, mi sentirei di essere “ottimista”. Un’ipotesi restrittiva non mi convince. La sentenza blocca di fatto i lavori di due commissioni. Troppo stretto e avviluppato è l’intreccio tra la classificazione delle riviste, le assurde mediane, la valutazione dei commissari (quindi il sorteggio delle commissioni) e quella dei candidati. Bisogna rendersi conto che quella dei ricorsi è l’unica strada che rimane di fronte all’arroganza di Anvur e del Ministro. Chi succederà a Profumo deve trovare parecchie polpette avvelenate.

  5. C’è poco esultare. Come ampiamente e tristemente previsto, a colpi di sentenze (ricorsi accolti, giudicati inammissibili, rinviati alle calende greche) si decide ora il destino di sommersi e salvati. Un gran bel lascito del governo tecnico per chi promette di scimmiottarlo.

  6. ATTENZIONE!!!

    Nel Sito Docente dei Professori Ordinari compare questo strano avviso:

    “In data 28 gennaio 2013 è stato pubblicato il bando 2013 per le candidature all’Abilitazione Scientifica Nazionale con Decreto Direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013.
    Per presentare la propria candidatura per l’abilitazione di prima fascia in un settore concorsuale diverso da quello di appartenenza, è necessario inviare una mail all’assistenza CINECA (asn@cineca.it) per chiedere l’attivazione della procedura di candidatura ASN per l’anno 2013”.

  7. E cosa dite di questa email che hanno ricevuto i candidati qualche giorno fa?

    “Gentile Candidato

    a seguito della Nota Miur n.3209 del 14 febbraio 2013

    si comunica che sul sito riservato https://loginmiur.cineca.it
    nella sezione ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (Candidato 2012),

    e’ disponibile un modulo che Le consente la verifica della correttezza delle informazioni inserite in domanda nella sezione Pubblicazioni
    con la possibilita’ di aggiungere/modificare i codici ISI e Scopus per i settori concorsuali bibliometrici,
    aggiungere/modificare i valori numerici standard internazionali di identificazione delle stesse (ISBN, ISSN e ISMN) per i settori concorsuali non bibliometrici.

    Cliccando sul pulsante “Accedi” nella sezione “Completa i Riferimenti per le Pubblicazioni (TORNATA 2012)”
    è possibile compilare il modulo.
    Per farlo potra’ utilizzare anche le istruzioni disponibili nel sito in formato PDF.
    Tale procedura sara’ attiva a partire dal giorno 15 febbraio p.v. fino al 4 marzo p.v.

    Cordiali Saluti
    Consulenza Cineca”

    • Nulla di trascendente. Molti candidati hanno dimenticato di inserire i codici ISI e Scopus (per pigrizia, distrazione, incapacità o quant’altro). Il Cineca da la possibilità di inserire i codici mancanti in una finestra temporale chiara e ben delimitata nel tempo. Mi pare sia una buona iniziativa.

    • Marc: “Nulla di trascendente.”
      _________________________
      In un certo senso è vero. Si tratta solo dell’ordinaria follia a cui ci ha abituato l’ANVUR. Per molto, ma molto meno in Francia l’AERES è stata chiusa. Che spetti ai candidati inserire i codici ISI e Scopus presuppone che abbiano accesso ai relativi database. Una pretesa eccessiva, dato che l’abilitazione non è riservata a chi ha accesso (tramite università, CNR, azienda, etc) a questi database commerciali. Niente di sorprendente, comunque: si sta puntualmente verificando quanto avevamo previsto due mesi e mezzo fa (il 3 dicembre 2012, per la precisione):
      _________________________
      Il punto è un altro. Per gli aspiranti commissari si fece ricorso ai semafori con una conseguente procedura di ricorso in opposizione. Nulla di tutto ciò è ora previsto per i candidati. D’altro canto si sa, per bocca di Stefano Fantoni, che non saranno le commissioni, già oberate di lavoro, a verificare il superamento delle mediane, ma il solito CINECA. E’ ragionevole presumere che il CINECA dovrà elaborare le circa 70.000 domande in modo automatico, con il risultato di riprodurre gli stessi errori già visti per la selezione dei commissari, ma su scala molto maggiore.

      Insomma, avremo candidati che affronteranno il giudizio delle commissioni trovandosi a essere classificati al di sotto dei parametri quantitativi a causa di errori nei codici ISSN e ISBN o per il mancato “aggancio” dei lavori presenti sulla pagina CINECA con i database bibliometrici. Per non dire di chi rimarrà vittima di informazioni errate o mancanti. E di tutto ciò non saranno informati, sicché non potranno pretendere la correzione dei dati.

      Ora viene da chiedersi: quanti candidati potrebbero in tali condizioni trovarsi respinti e di conseguenza esclusi dalle prossime due tornate di abilitazioni per errori di questa natura? Ma soprattutto, che mole di contenzioso potrà emergere da questa vicenda, una volta che sarà conclusa?
      ____________________________
      https://www.roars.it/abilitazioni-lesperimento-del-dottor-anvur/

    • come ho già detto altrove, a mio avviso è il sistema studiato dal miur per consentire a chi, nei settori non bibliometrici, ha inserito prodotti ancora in via di pubblicazione (o adirittura ancora non scritti) con isbn fittizi, di mettere quelli veri, ottenuti nel frattempo.

  8. E sugli ordinari che mi dite? Perché mai avrebbero la possibilità di sottoporsi alla tornata 2013? per poi utilizzare l’idoneità per trasferirsi in un altro Ateneo? o solo per cambiare settore (ma non era di competenza del CUN?).

  9. I ricorsi proposti dallo Studio Sinagra Sabatini e accolti dal TAR Lazio contribuiscono a precisare il quadro dei principi ai quali si deve attenere il sistema di valutazione. Non siamo ancora in grado di cogliere l’effettiva portata di ciascuna delle pronunce (ordinanza che impone il riesame di una rivista di area 12, sentenza che annulla la valutazione di rivista (-e?) di aree 11 e 14).
    È certo, comunque, che esistono problemi non secondari nella messa a punto di un sistema che muove dall’idea di costruire ‘parametri oggettivi’ e si scontra con il ‘soggettivismo’ di procedure non adeguatamente sperimentate.
    È necessario fare due considerazioni:
    a) Sarebbe opportuno che in sede ministeriale si valutassero le possibili conseguenze di procedure sempre più esposte a rischio di contenziosi di tutti i tipi.
    b) Sarebbe opportuno avviare subito una riforma delle procedure che si riferisca alla specifica valutazione di ciascun ‘prodotto’ (non è una bella definizione, ma i nostri contributi scientifici vengono chiamati così!), più che alle ‘sedi di pubblicazione’: non siamo in grado (almeno in certe aree e nel rispetto di certe tradizioni) di affermare che un saggio pubblicato in una certa rivista (o collana) sia, per questo solo, degno o non degno di una valutazione positiva o negativa. Ovviamente, questo succede perché non siamo in grado di certificare che le sedi editoriali siano più o meno idonee a certificare la qualità dei ‘prodotti’.
    È necessario predisporre con un urgenza un sistema di valutazione pubblico, autonomo e riferito alla certificazione qualitativa di ciascun contributo scientifico, della sua originalità, della sua innovatività, della sua validità scientifica.
    L’alternativa è quella di correre il rischio di una conflittualità permanente e di un rinvio alle sedi giudiziarie delle decisioni ancor più grave e diffuso di quanto successo in passato.

  10. L’eslcusione della NRS dalla fascia A è veramente una vergogna. Ad ogni modo chi presenta articoli di tale rivisita dovrebbe ora essere valutato automaticamente come avente pubblicazione in fascia A, o ci dovrebbe essere apposito decreto MIUR o ANVVUR che recepisce la sentenza TAR ?

    • Valutazione automatica come avente pubblicazione in fascia A, certamente…
      il Miur-Anvur non è ancora, per il momento, super legem…

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