L’ordinanza del TAR Lazio (sez. III) dell’8 febbraio u.s. (qui sotto riportata) aggiunge un nuovo elemento al panorama dei problemi delle tecniche di valutazione adottate in questa prima fase di sperimentazione ANVUR. Il punto che viene affrontato è sintetizzato nella prescrizione dell’«obbligo dell’Amministrazione di procedere a riesaminare la posizione della Rivista (…), previa partecipazione procedimentale dei rappresentanti dell’interessata e consentendo loro di depositare deduzioni scritte correlate di documentazione ed adottando all’esito nuovo provvedimento adeguatamente motivato sulle ragioni addotte dall’interessata». A ben vedere, si tratta di affermazione di principio di particolare importanza, idonea a rimettere in discussione tutti i procedimenti di classificazione delle Riviste scientifiche ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (e non solo di quelle dei settori IUS e neppure solo di quelle dei settori ‘non bibliometrici’). Va notato che secondo il TAR “si rinvengono elementi di “fumus” in ordine alla dedotta carenza di istruttoria in ordine alle modalità di valutazione delle riviste oggetto di classificazione”: un’affermazione la cui portata va oltre il singolo caso dedotto in giudizio.
Il principio fissato (ovviamente, ora solo in sede cautelare) è dunque suscettibile di estensione ben al di là del caso concreto; richiama la necessità di ‘motivazione adeguata e analitica’ dei provvedimenti di valutazione; esprime il medesimo ordine di preoccupazione segnalato dal Ministro in occasione della comunicazione del nuovo bando di abilitazione (con buona pace di tutti i meccanismi pseudo automatici).
Sarà interessante verificare se l’affermazione di principio potrà costituire utile indicazione per il futuro dei procedimenti di valutazione (…perseverare autem diabolicum).
* * *
N. 00730/2013 REG.PROV.CAU.
N. 10659/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10659 del 2012, proposto da:
Augusto Sinagra e Antonio Ricca, rappresentati e difesi dagli avv. prof. Franco Sabatini e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Sinagra-Sabatini-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della valutazione operata dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 (12E1 e12E2) – Riviste e Libri scientifici per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori non bibliometrici, in base alla quale la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (ISSN: 1129-2113), pubblicata dalla Società Editrice Nagard di Milano, risulta essere esclusa dalla lista delle Riviste di Classe “A”;
di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso alla detta deliberazione dell’ANVUR della quale si chiede ora l’annullamento, nella parte in cui non include la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale tra le Riviste di classe “A”;
ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 76 del 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, con i relativi allegati;Vista la memoria dei ricorrenti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, si rinvengono elementi di “fumus” in ordine alla dedotta carenza di istruttoria in ordine alle modalità di valutazione delle riviste oggetto di classificazione e in particolare della rivista di cui ai ricorrenti;
Considerato che sotto tale profilo il Collegio ritiene che il provvedimento cautelare più idoneo alla tutela delle ragioni dei ricorrenti consista nell’obbligo dell’Amministrazione di procedere a riesaminare la posizione della Rivista della Cooperazione Internazionale, previa partecipazione procedimentale dei rappresentanti dell’interessata e consentendo loro di depositare deduzioni scritte correlate di documentazione ed adottando all’esito nuovo provvedimento adeguatamente motivato sulle ragioni addotte dall’interessata;
Considerato che l’Amministrazione dovrò provvedere senza indugio al riesame in questione, assegnando un congruo termine alla ricorrente per la produzione documentale suddetta e adottando nuovo provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine ora richiamato;
Considerato che, ai fini dell’esito del riesame è fissata udienza pubblica al 18.12.2013 ove si provvederà anche alla determinazione sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei limitii di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) dispone il riesame nei sensi di cui in motivazione e salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
b) fissa per la trattazione del merito udienza pubblica al 18.12.2013.
Spese al merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Con tutto il rispetto per il TAR, questa è la (purtroppo ormai tradizionale nella nostra giurisprudenza) sentenza “don Abbondio”. In pratica, se capisco bene, dice: a.- hai ragione (il “fumus”), b.- il MIUR ha torto marcio e ha fatto male a non accettare tout court la rivista, c.- siccome però sono dei burocrati al MIUR e all’ANVUR, bisogna fornirgli la documentazione, ecc. …insomma fare ciò che già è stato ampiamente fatto. Infine, d.- il TAR prenderà atto del tutto ed emetterà la sentenza (a quel punto inutile) a Dicembre…quando ormai non servirà più né alla Rivista, né ai commissari esclusi perché hanno scritto su quella rivista, né ai concorrenti maltrattati perché autori su quella rivista.
E così via per tutti gli altri ricorsi. Evviva!
Certo, in un paese normale (stavo per dire civile, ma forse potrei essere frainteso) una cd. pubblica amministrazione già da tempo si sarebbe avvalsa della possibilità (proprio per questo immessa nella legislazione italiana) del “ravvedimento” e avrebbe evitato le conseguenze negative, che saranno un’altra miriade di ricorsi.
Ciò ad un burocrate non interessa. Lui, il burocrate, ha “le carte a posto”: se ci sono problemi (così ti rispondono) fai ricorso, la cosa non ci riguarda. Perfetto.
Ma la Corte dei Conti che fa? Quanto costa tutto ciò all’amministrazione e ai cittadini?
Certo, però, che soddisfazione: una bella sentenza che dice questo e quello, ma che non risolve proprio un bel nulla per i cittadini che di garanzie (al solito) non ne hanno di fronte all’arroganza della Pubblica Amministrazione. Bella sentenza, appunto. Solo una domanda: Don Abbondio o Ponzio Pilato?
Questo mostro burocratico sta scricchiolando. Bisogna affrettarne la decomposizione.
Caro Giancarlo, io non so se siamo in presenza di Don Abbondio o Ponzio Pilato. Comunque, è una novità importante e poi è meglio di un calcio negli stinchi. Certo, quando c’era ancora in servizio la solida e competente Amministrazione di formazione fascista le cose andavano bene. Stai attento che il termine per decidere di MIUR e ANVUR, se leggi bene l’ordinanza, non è il 18 dicembre (che è la data di decisione nel merito dato che ora siamo in fase cautelare), ma l’ANVUR “dovrà provvedere senza indugio”, dare a me “congruo termine” e decidere entro “30 giorni”. Quindi si fa in tempo per la tornata in corso della ASN. In alto i cuori, le insegne e le armi! Augusto Sinagra
Credo anche io, con il prof. Sinagra, che ci troviamo davanti a una novità importante. Resta il fatto che il TAR Lazio, sez. III, sembra comprensibilmente alieno dall’accollarsi responsabilità politiche che spetterebbero ad altri. Il che significa che a tali responsabilità si può sperare che non vorrà sottrarsi il prossimo esecutivo.
a) dispone il riesame nei sensi di cui in motivazione e salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
b) fissa per la trattazione del merito udienza pubblica al 18.12.2013.
A NATALE PROSSIMO>>>>>>>ma che presa per …
Vorrei chiarire a MC Nucci che di certo l’udienza di decisione di merito è fissata al 18 dicembre 2013, ma per quanto riguarda l’ordine di riesaminare quanto fatto, l’ANVUR dovrà provvedere entro 30 giorni dopo il “congruo termine” a me assegnato per prendere parte al procedimento. Ho già fatto presente all’ANVUR che per me e la mia Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale bastano 7 giorni. Quindi la cosa sarà chiarita ancora in tempo per la tornata in corso delle abilitazioni scientifiche nazionali. Richiamo poi l’attenzione di tutti sul fatto che il TAR (che avrebbe potuto pronunciarsi in modo più stringente nei confronti dell’ANVUR) con la sua ordinanza ha sollevato il problema generale dei metodi di valutazione delle Riviste. E questo, al di là della mia Rivista, è cosa da non sottovalutare. Dunque, non mi sentirei di dire che si tratti di una “presa per …”. Mi pare che sia Antonio Banfi ad avere ben colto il significato e la rilevanza per noi tutti di quanto statuito dal TAR con la sua ordinanza. Augusto Sinagra
Indubbiamente, chi è ancora in termini per impugnare (o ha già tempestivamente impugnato) ha ora a disposizione un precedente importante, che censura l’opacità della procedura di classificazione.
Ha ragione il collega sinagra si tratta di un precedente fondamentale che potrebbe avere una portata esplosiva.
Nel frattempo il TAR Lazio ha respinto il ricorso “madre” AIC-Luciani-Sorrentino (contro la logica stessa della classificazione ANVUR delle riviste in fasce), giudicandolo inammissibile. Sentenza depositata ieri 11 febbraio.
Ecco il testo:
N. 05857/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 5857/12, proposto dalla Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), in persona del Presidente pro tempore, e dai prof.ri Massimo Luciani e Federico Sorrentino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani, Alessandro Pace e Federico Sorrentino e con questi elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 presso lo studio dell’avv. Sorrentino,
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonché,;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt), Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi) e Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Felicetti presso il cui studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 è elettivamente domiciliata, nonché,
ad opponendum
Comitato nazionale universitario, C.u.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Colafiglio e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell’avv. Niicola Di Pierro,
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), richiamando l’allegato B utilizza, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e, in particolare, della delibera n. 50 del 21 giugno 2012 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), nonché del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Direttore generale del suddetto Ministero nella parte in cui, nella disciplina del procedimento concorsuale, utilizzano retroattivamente la predetta classificazione, nonché
con atto di motivi aggiunti depositato il 5 dicembre 2012, per l’annullamento
dell’elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – scienze giuridiche, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, pubblicato sul sito web dell’Anvur il 7 novembre 2012, nella parte in cui, secondo quanto previsto nei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, si applica retroattivamente all’ultimo decennio la classificazione delle riviste ivi contenuta; della deliberazione del Presidente Anvur n. 16 del 23 novembre 2012, recante “Calcolo delle distribuzioni dell’indicatore numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A per i settori concorsuali dell’area 12 – Scienze giuridiche – e delle relative mediane da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto, fra i quali, in particolare, la nota n. 23505 del 13 novembre 212, con la quale il Miur ha condiviso la necessità di procedere, come previsto dal citato d.m. n. 76 del 2012, anche per i settori concorsuali dell’area 12 al calcolo ed alla pubblicazione della mediana relativa al terzo indicatore, che tiene conto degli articoli pubblicati su riviste di fascia A per l’applicazione ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; del verbale della riunione del Consiglio direttivo dell’Anvur del 24 ottobre 2012, nel corso del quale il Consiglio direttivo ha dato mandato al suo presidente di procedere con l’emanazione di proprie delibere d’urgenza, che verranno successivamente ratificate dal Consiglio direttivo stesso in occasione della prima seduta utile.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 4 dicembre 2012 e depositato il successivo 5 dicembre;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt);
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi);
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass);
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comitato nazionale universitario, C.u.n.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 17 luglio 2012 e depositato il successivo 19 luglio l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) e i prof. Massimo Luciani e Federico Sorrentino hanno impugnato, tra l’altro, il decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), richiamando l’allegato B utilizza, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio.
Parte ricorrente espone, in fatto, che l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti è stata fondata nel 1984 e, proprio per le finalità scientifiche da essa coltivate, è stata coinvolta, con lettera del 20 giugno 2012, dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) nell’istruttoria sulla classificazione delle riviste oggetto del provvedimento impugnato per l’idoneità a professore universitario di prima e di seconda fascia e per la formazione delle commissioni per il conferimento di tali idoneità.
2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo l’illegittimità della scelta di adottare, ai fini della valutazione della produzione scientifica del decennio trascorso, un indicatore (id est, il numero di articoli pubblicati in riviste di classe A) fondato su un elemento (l’attribuzione di diverse classi alle riviste) identificato solo ora e costruito a sua volta in base a criteri non indiscutibilmente oggettivi, bensì dipendenti da qualificazioni e valutazioni compiute ora per allora.
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 4 dicembre 2012 e depositato il successivo 5 dicembre, parte ricorrente ha impugnato, tra gli altri, l’elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – scienze giuridiche, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, pubblicato sul sito web dell’Anvur il 7 novembre 2012, nella parte in cui, secondo quanto previsto nei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, si applica retroattivamente all’ultimo decennio la classificazione delle riviste ivi contenuta.
Avverso tale elenco parte ricorrente denuncia vizi sia d’illegittimità derivata che di illegittimità propria, per sviamento e difetto di istruttoria.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto sia di legittimazione attiva che d’interesse, nonché per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati (da identificarsi negli aspiranti alle abilitazioni e nei professori abilitati aspiranti al ruolo di commissari), mentre nel merito ne hanno sostenuto l’infondatezza.
5. Si sono costituiti in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt), la Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi) e il Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass), sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6. Si è costituito in giudizio, con atto di intervento ad opponendum, il Comitato nazionale universitario, C.u.n., che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
7. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
8. Con ordinanza n. 3142 del 5 settembre 2012 è stata fissata l’udienza di trattazione del merito della causa.
9. All’udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) e due docenti universitari hanno impugnato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella sola parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), per l’idoneità a professore universitario di prima e di seconda fascia e per la formazione delle commissioni per il conferimento di tali idoneità, utilizza, richiamando l’allegato B, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio. Deducono quindi l’illegittimità del decreto ministeriale sul rilievo che utilizza, ai fini della valutazione della produzione scientifica del decennio trascorso, un indicatore (id est, il numero di articoli pubblicati in riviste di Classe A) fondato su un elemento (l’attribuzione di diverse classi alle riviste) identificato solo ora e costruito a sua volta in base a criteri non indiscutibilmente oggettivi, bensì dipendenti da qualificazioni e valutazioni compiute ora per allora. Il candidato vedrebbe infatti i propri lavori sottoposti ad un parametro di giudizio che non aveva modo di conoscere al momento in cui li aveva elaborati e che, ove conosciuti, lo avrebbe potuto indurre a scegliere una diversa Rivista sulla quale pubblicare lo scritto. Aggiungasi che gli elementi, oggi apprezzati ai fini della collocazione delle riviste in Classe A, non necessariamente erano presenti anche ai tempi in cui il lavoro è stato pubblicato.
2. Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e, comunque, di interesse, di parte ricorrente.
Rileva il Collegio che ben diversa è la posizione dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) rispetto a quella degli altri due ricorrenti, che hanno proposto il gravame in qualità di professori universitari che potrebbero non riuscire a far parte, alla luce dei criteri impugnati, di commissioni di concorso per professori di prima e di seconda fascia. L’eccezione sollevata da parte resistente deve dunque essere esaminata con riferimento a ciascun ricorrente.
Quanto alla legittimazione attiva dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, giova ricordare che la stessa:
a) in virtù del proprio Statuto ha come scopo (art. 1) “favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto costituzionale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive”. Ai sensi del successivo art. 2, per raggiungere i propri fini istituzionali, pone in essere tutte le attività necessarie e, in particolare, organizza congressi, conferenze e dibattiti; coordina lo svolgimento di altre iniziative di studio concernenti il diritto costituzionale; aderisce ad organismi internazionali e stranieri con fini analoghi e collabora con essi;
b) ha proposto ricorso all’esclusivo e più volte dichiarato fine di espungere il criterio della retroattività della classificazione delle riviste effettuata dall’Anvur. L’Aic radica la propria legittimazione sulla circostanza di essere stata interpellata dall’Anvur, unitamente alle altre Società scientifiche di Area 12 (scienze giuridiche), con nota del 20 giugno 2012 e di aver denunciato (nella via dei motivi aggiunti) l’illegittimità degli impugnati criteri per essere stati adottati “superando le perplessità della comunità scientifica senza alcuna consultazione e senza alcuna istruttoria”.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, in quanto riferita all’Aic, non avendo la stessa, tra i propri fini istituzionali, la tutela degli interessi giuridici ed economici di categoria e, quindi, dei propri iscritti a far parte di commissioni di concorso di prima e di seconda fascia. E’ di palese evidenza, infatti, che tale Associazione, secondo quanto codificato nel proprio Statuto, cura esclusivamente interessi di carattere scientifico e culturale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive in tema di diritto costituzionale. Né può valere, in contrario, la circostanza che la stessa sia stata coinvolta proprio dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nel procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato. E’ agevole infatti rilevare che l’Anvur ha chiesto all’Associazione ricorrente (e alle altre Società scientifiche di scienze giuridiche) di formulare un parere relativamente alle Riviste da inserire in Classe A in considerazione del pregio scientifico, della loro valutazione anche a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima ed impatto nella comunità degli studiosi; ha dunque chiesto un intervento, strettamente connesso all’attività scientifica e culturale svolta dall’Associazione, che nulla ha a che vedere con la scelta del criterio oggetto di gravame. Infine, non può costituire fattore legittimante la circostanza che la ricorrente Associazione abbia denunciato il mancato fattivo coinvolgimento nel procedimento. E’ noto, infatti, che la legittimazione al ricorso postula la titolarità di una posizione sostanziale differenziata, che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione e, quindi, il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. Nel caso all’esame del Collegio l’Aic non vanta, in relazione alla questione controversa, una posizione differenziata rispetto al quisque de populo. Non è dunque l’astratta legittimazione a ricorrere dell’Aic ad essere negata, ma quella ad impugnare i criteri di classificazione delle riviste riferite all’ultimo decennio, con la conseguenza che è del tutto ininfluente il richiamo, operato da parte ricorrente nella memoria depositata il 4 gennaio 2013, alla giurisprudenza del giudice amministrativo che riconosce la legittimazione di associazioni, in quanto espressione di interessi di categoria. Aggiungasi che nel caso di specie non è da escludere un possibile conflitto di interessi all’interno della stessa Associazione tra coloro che, grazie alla previsione oggetto del gravame, potrebbero superare il concorso di prima e di seconda fascia o essere sorteggiati per diventare componenti della relativa commissione concorsuale e coloro che, invece, da questi criteri risultano danneggiati.
3. Nei confronti dei due professori ricorrenti parte resistente riconosce la loro legittimazione ad agire, ma nega l’attualità dell’interesse a ricorrere, che diventerebbe concreto solo all’atto dell’esclusione dalla nomina ad una commissione di concorso per posti di prima e di seconda fascia.
Anche questa eccezione è fondata.
Ed invero, i professori ricorrenti impugnano, sia con l’atto introduttivo del giudizio che nella via dei motivi aggiunti, i provvedimenti che dettano i criteri per la valutazione delle riviste e poi le classificano, nella parte in cui tali criteri hanno portata retroattiva. Rileva però il Collegio che tali atti non sono allo stato di per sé lesivi delle posizioni giuridica dei ricorrenti, atteso che solo l’esclusione dalla nomina a componente della commissione di concorso concretizza un danno che attualmente è solo paventato. Non è infatti comprovato che i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame ledano la posizione giuridica soggettiva dei professori ricorrenti, non essendo certo né tanto meno dimostrato che: a) abbiano presentato o presenteranno domanda di inclusione nelle liste dei sorteggiabili; b) i criteri oggi impugnati siano tali da ledere il loro interesse a far parte di detta commissione perché impedisce ad essi di essere inclusi nel novero dei professori ordinari sorteggiabili. Anzi, il livello scientifico e professionale dei due professori ricorrenti – noto a tutti per i contributi scientifici di indiscussa qualità pubblicati in un ampissimo arco temporale nelle diverse Riviste del settore – fa seriamente dubitare che gli stessi potrebbero non essere compresi fra i sorteggiabili.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
grazie davvero per la tempestiva segnalazione!
E’ da notare però che il ricorso viene respinto non per motivi di sostanza ma unicamente perché non c’è danno diretto ai ricorrenti. Se il ricorso fosse stato fatto, per esempio, da ricercatori il discorso sarebbe forse (sperabilmente) stato diverso.
Evidentemente però c’è stata incertezza nel collegio, perché se fossero stati fin dall’inizio convinti di questo esito basato su una questione preliminare di rito, avrebbero potuto dichiararlo subito con sentenza breve in sede cautelare.
Cmq anche il ricorso 8469/2012 (credo di Diritto tributario) è stato dichiarato improcedibile (DICHIARA IMPROCEDIBILE SENTENZA 11/02/2013 201301488), mentre rimane senza decisione il ricorso 7891/2012.
Vediamo se anche in quest’ultimo se la caveranno con una pronuncia di rito…
Pronuncia del TAR (anche questa di inammissibilità) sul ricorso n. 7891 del 2012, pubblicata il 15 febbraio.
Da leggere con molta attenzione, perchè qui non si parla più di riviste “A”, ma dell’intero sistema del D.M. 76/2012 ab imis fundamentis.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/201207891/Provvedimenti/201301713_01.XML
Non so cosa ne pensi tu Jus, ma a me pare che al TAR lazio sia prevalsa l’idea di usare in modo massivo pretese questioni impeditive di rito per non bloccare la procedura (e bloccare invece i ricorsi). Vediamo se qualcuno farà ricorso in appello che succederà….
@teo
Sono in parte d’accordo con le tue (sempre interessanti) osservazioni.
Ho cercato di esporre le mie impressioni sulle recenti sentenze del TAR in questo post
https://www.roars.it/altre-decisioni-del-tar-sulle-abilitazioni/comment-page-1/#comment-12022