Una sortita normativa agostana riaccende le speranze di chi vuole che in Italia l’accesso aperto – cioè l’accesso privo di barriere economiche, giuridiche e tecnologiche ai risultati della ricerca scientifica – entri a far parte dell’ordinamento giuridico. È facile prevedere che la norma possa trovare, in sede di conversione in legge, resistenze anche molto forti da parte di alcuni portatori d’interesse. Questo insegnano analoghe vicende di altri Paesi come gli USA. Se la comunità scientifica italiana crede nell’accesso aperto, è tempo che si mobiliti supportando questa importante, sebbene perfettibile, iniziativa normativa.

Una sortita normativa agostana riaccende le speranze di chi vuole che in Italia l’accesso aperto – cioè l’accesso privo di barriere economiche, giuridiche e tecnologiche ai risultati della ricerca scientifica – entri a far parte dell’ordinamento giuridico.

Si tratta dell’art. 4 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura” del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Nel nostro Paese il principio dell’accesso aperto si è finora basato su iniziative spontanee. La sua integrazione nel sistema giuridico rappresenta una novità di assoluta rilevanza. Non che il diritto sia da solo sufficiente a tradurre il principio in realtà applicata, ma indubbiamente il ruolo della legge non è da trascurare. D’altra parte, in altre esperienze straniere il legislatore ha messo mano alla materia sull’Open Access. Si pensi agli Stati Uniti e alla Spagna. E per altro verso l’Unione Europea ha recentemente chiesto ai Paesi membri con un’apposita raccomandazione del luglio 2012 di attuare precise politiche normative a favore dell’accesso aperto.

Nel caso italiano il legislatore sceglie la strada del decreto legge e colloca l’intervento nella materia dei beni culturali. Entrambe le scelte presentano criticità, ma concentriamoci sulla sostanza.

L’art. 4, comma 2, sul quale si sofferma questo commento, così recita:

le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal  formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate,  non  oltre  sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali  o  di settore, predisposti in modo  tale  da  garantire  l’accesso  aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l’interoperabilità all’interno e all’esterno dell’Unione  Europea  e la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  I soggetti preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici [corsivi aggiunti].

Quali sono i punti fermi della norma?

a) Il testo sceglie di non definire i concetti richiamati. Ad esempio, non viene definito cosa siano le “pubblicazioni”, o l’”accesso aperto, libero e gratuito” poi richiamato, nel secondo periodo, semplicemente come “accesso aperto”.

b) Come anticipato, il legislatore pone alcuni obblighi. Il primo è quello del deposito non oltre i sei mesi dalla prima pubblicazione negli archivi che garantiscono l’accesso aperto, libero e gratuito nonché l’interoperabilità. Il secondo – logica premessa del primo – è quello rivolto ai soggetti preposti all’erogazione e alla gestione dei finanziamenti pubblici.

c) Gli obblighi sono connessi alla natura pubblica dei finanziamenti nonché alla quota dei finanziamenti pubblici (pari o superiore al 50 % del finanziamento delle ricerche).

La norma va salutata con soddisfazione. Il legislatore italiano finalmente imbocca la strada della regolamentazione obbligatoria. Non atti d’indirizzo, quindi ma obblighi. Inoltre, l’opzione politica cade sulla c.d. green road o via verde dell’Open Access. Cioè la ripubblicazione sugli archivi ad accesso aperto. La via verde, è bene ricordarlo a chi non è addentro alla materia, costituisce un sistema – al momento – complementare e non sostitutivo del ruolo svolto dagli editori scientifici. In Italia negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi in avanti per costituire presso università e istituti di ricerca archivi ad accesso aperto in linea con i migliori standard internazionali che garantiscono l’interoperabilità. La norma perciò intende finalmente valorizzare questa infrastruttura che ha consentito di moltiplicare la visibilità della nostra ricerca su scala globale.

Altro risvolto positivo della norma è quello di obbligare finanziatori e strutture finanziate ad adottare “misure” necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto.

Le maglie larghe del testo del decreto consentiranno, nel caso di conversione in legge, all’autonomia dei soggetti di coinvolti, e in particolare alle università, di conformare gli obblighi sulle proprie esigenze e specificità.

Quanto rilevato a margine dei risvolti positivi della norma non deve esimere dallo sforzo di miglioramento del testo in sede di conversione in legge.

Si possono qui avanzare alcuni suggerimenti.

  • Sarebbe bene dotare la norma di alcune definizioni dei concetti-chiave. In particolare, andrebbe chiarito cosa s’intende per accesso aperto. Ad esempio, nella prassi dell’Open Access si suole distinguere tra accesso gratuito (che consente appunto al pubblico di accedere gratuitamente alle pubblicazioni scientifiche) e accesso libero (che consente al pubblico non solo di accedere ma anche di godere di ampi diritti di riutilizzo della pubblicazione scientifica, quali la facoltà di riproduzione e distribuzione). Nulla si dice sui dati della ricerca. Mentre le riflessioni più avanzate sul tema e le indicazioni che provengono dall’UE evidenziano che il principio dell’accesso aperto deve riguardare anche i dati e non solo le pubblicazioni.
  • Qualsiasi obbligo senza un apparato sanzionatorio credibile ed efficace rischia di rimanere sulla carta. Gli obblighi posti dalla norma non sono assistiti da sanzioni. In particolare l’obbligo del deposito è privo di qualsiasi meccanismo di enforcement.
  • Di là da obblighi e sanzioni, in una materia in cui dominano le norme informali della scienza, servono incentivi. E gli incentivi di maggiore efficacia nel campo della produzione scientifica sono legati alla valutazione. La norma tace sul nesso che esiste tra processi valutativi e archivi ad accesso aperto. Un’altra lacuna da colmare.

È facile prevedere che la norma possa trovare, in sede di conversione in legge, resistenze anche molto forti da parte di alcuni portatori d’interesse. Questo insegnano analoghe vicende di altri Paesi come gli USA.

Se la comunità scientifica italiana crede nell’accesso aperto, è tempo che si mobiliti supportando questa importante, sebbene perfettibile, iniziativa normativa.

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28 Commenti

  1. Istituire per legge l’open access crea un problema non secondario. Il costo per una pubblicazione di buon livello (giá oggi le principali case editrici offrono l’opzione di open access) ha un costo tipico di 3000-3500€.
    Considerando che nelle aree scientifiche é richiesto mediamente di pubblicare almeno 5 lavori all’anno, vedi criteri abilitazione, il costo medio per l’open access é di 15.000€ all’anno, ovvero superiore a quanto mediamente lo stato attraverso i vari progetti pubblici (Prin, ecc) dá ai ricercatori.
    E’ evidente che con l’attuale sistema imporre per legge l’open access porta solo ad aggravare la situazione della ricerca, in quanto non si libererebbero i fondi per accedere ai giornali, in quanto rimarrebbe la necessitá del loro accesso.

  2. Caro collega, il decreto legge non obbliga pubblicare su riviste OA a pagamento, ma obbliga ripubblicare su archivi OA – che non prevedono costi di accesso – quanto già pubblicato su riviste tradizionali.
    Dunque lei parla di un’altra storia, completamante differente.
    Il decreto legge italiano imita un modello fortunato ed efficiente, come quello nordamericano citato nel mio articolo.
    I benefici che derivano (per tutti) dalla ripubblicazione in archivi ad accesso aperto non sono seriemente messi in discussione da nessuno.
    Il decreto legge attua una raccomandazione della Commissione UE anch’essa citata nel mio articolo.

    • Su un aspetto giuridico/suggerimento del pensiero del prof. Caso non sono del tutto d’accordo.
      Che non ci sia un apparato sanzonatorio mi pare più che giustificato, innanzitutto dalla natura pubblicistica della ricaduta della normativa,
      trattandosi di gestione di fondi pubblici.
      In materia, i comportamenti omissivi o peggio contra legem di rappresentanti di un pubblico interesse sono già sanzionati nel nostro ordinamento amministrativo generale.

    • Non ho certo parlato di riviste OA a pagamento, la cui qualitá é spesso discutibile, ma dei costi delle riviste “tradizionali” qualificate per mantenere i diritti a ripubblucare su archivi ad accesso aperto.
      Quindi il peoblema é esattamente quello che ho posto.

  3. E’ importante capirsi bene, viste le preoccupazioni sollevate. Se io chiedo a una rivista internazionale di mantenere il diritto di autore su quanto pubblico, loro dicono: benissimo, ma paga questa cifra. Se non pago ho ceduto i diritti. Come posso depositare ri-pubblicare su un archivio ad accesso aperto? La domanda è semplicemente questa.

  4. Caro Carlo, secondo le statistiche di SHERPA ROMEO il 70 % degli editori consente formalmente (cioè ha una policy sul punto) la ripubblicazione sugli archivi:
    http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple

    Il che si significa che la percentuale effettiva degli editori che concedono la ripubblicazione è più elevata. Sono infatti molti gli editori che non esplicitano la propria policy, ma concedono – su specifica richiesta dell’autore – la ripubblicazione.

    In linea teorica, quello che lei dice è possibile, ma dipende sempre dal fatto che università e istituti di ricerca non supportano l’autore facendo valere il proprio potere negoziale.

    Se poi il sistema di valutazione guardasse più alla qualità intrinseca del contributo scientifico piuttosto che alla sede della pubblicazione, allora quel potere contrattuale precipiterebbe a zero.

    L’affermazione dell’Open Access passa attraverso non tanto obblighi di legge, quanto per un cambio radicale di mentalità.

    Il principio dell’accesso aperto non è una panacea di tutti i mali della scienza, ma prova a migliorare l’esistente.

    Di sicuro, rinunciare all’accesso aperto significa alimentare un altro e ben più concreto potere negoziale: quello che da decenni si traduce in prezzi esorbitanti e crescenti per l’accesso alle banche dati digitali.

    • Caro Roberto
      Ho paura che tu sia troppo ottimista. I dati di Sherpa Romeo che riporti sono corretti ma riferiti a qualsiasi politica OA degli editori. Se invece la domanda è: qual è la percentuale di riviste che consente un’archiviazione (gratuita) entro i sei mesi indicati dalla legge, la risposta è molto diversa. Credo 20-25%. E nelle discipline umanistiche e delle scienze sociali è praticamente zero.
      Ciò significa che la norma è certamente onerosa per i ricercatori e il fatto che il comma 4 dell’articolo escluda che vi siano oneri aggiuntivi per lo Stato significa che i ricercatori dovranno farsi carico – sui fondi di ricerca – di questo onere.
      Si può illustrare quel che può succedere in pratica analizzando il caso Telethon, che giustamente già Paola Galimberti ha richiamato su Roars come precedente (https://www.roars.it/obbligo-di-accesso-aperto-per-pubblicazioni-relative-a-ricerche-finanziate-con-fondi-pubblici), in quanto anche Telethon ha stabilito un embargo massimo di sei mesi. Ma sviluppa la politica con molto serietà. Prima di iniziare ha calcolato quanto sarebbe costato (v. intervento di L. Mancini alla giornata Open Access 2009 all’Università Roma 3: http://host.uniroma3.it/biblioteche/page.php?page=Programma), stimando che i costi di pubblicazioni si sarebbero decuplicati (da 20 a 200K euro annui), ma decidendo di accettare il prezzo per i benefici di lungo periodo attesi. Sempre la Mancini, in un intervento alla Statale di Milano ha dichiarato: “Si è trattato di una scelta difficile, perché l’investimento corrisponde al costo medio di uno dei progetti finanziati da Telethon. Quindi scegliere l’Open Access significa rinunciare ad un progetto di ricerca” (http://www.sba.unimi.it/files/bfarmacia/relazione_Dott.ssa_Monaco.pdf). Ma, appunto, a parere di Telethon, ne vale la pena.
      Così oggi Telethon persegue questa politica con rigore, spiegando ai ricercatori cosa fare e assumendosi l’onere delle pubblicazioni OA (http://www.telethon.it/en/open-access/procedures).
      Negare l’esistenza dei costi, come fa il decreto, obbligando così i singoli ricercatori a farsene carico, è il peggiore servizio che si possa fare a una seria politica dell’accesso aperto. Qui si sta dicendo alla ricerca italiana di “rinunciare a un certo numero di progetti di ricerca”, o di accettare un taglio lineare (significativo, come è stato ricordato, anche se va corretto il dato citato da Merlinowiz: i costi medi sono circa 2000 euro ad articolo e, come tu dici, possono scendere tramite negoziazioni istituzionali, che tuttavia riproducono i modelli tipo big deal su cui si è costruito il processo di concentrazione nel mercato negli ultimi anni).
      Si chiede questo sacrificio in nome dell’accesso aperto, il che significa fare all’open access la peggiore pubblicità possibile. Forse significa ucciderne ogni seria prospettiva in Italia per molti anni a venire.

  5. Caro Giovanni, quello che lei rileva è corretto. Rimane il fatto che la norma poteva essere più chiara nel delineare i destinatari degli obblighi e che esistono meccanismi di applicazioni più efficaci e diretti: ad es. subordinare la corresponsione dei fondi all’applicazione dell’accesso aperto.

    • Una volta fissato il principio di diritto nella legge, il vincolare la corresponsione dei fondi all’applicazione dell’accesso aperto non dovrebbe essere – ai sensi della stessa legge – una previsione (automatica) del regolamento rettorale e del senato accademico?
      “de iure condendo” ci si potrebbe sbizzarrire moltissimo sui tanti aspetti giuridici sottesi e conseguenti all’art. 4 dl.; non ultimo, su come e in quale punto del proprio iter “i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici” possono ancora essere considerati tali.
      Pur di erodere, abbassare, nascondere la quota del 50%, chissà quante ricerche “spezzatino” vedremo in futuro?

  6. I regolamenti universitari rappresentano la strada maestra anche se non “automatica”.
    L’interprete ama sbizzarrirsi, è nella natura delle cose… espresse in parole.
    Se la norma di legge vedrà la luce, speriamo sia compresa e condivisa dalla comunità scientifica, altrimenti vorrà dire che Merton era solo un sognatore o un inguaribile ottimista.

  7. mi pare che parliamo di mondo diversi. ecco cosa trovo nal sito dell’editore di una rivista dove uscirà un mio prossimo articolo: nessuna rivista rilevante è open access, l’opzione open access se scelta dall’autore è a pagamento

    “Through Oxford Open, authors of accepted papers are given the option of paying an open access publication charge to make their paper freely available online immediately via the journal website, meaning that readers will not need a journal subscription to view open access content. If an author does not choose to pay the open access publication charge, their paper will be published in the normal manner, but it will not be made freely available online immediately. Therefore there will be a mixture of non-open access and open access papers within each journal. Open access articles will be clearly indicated on the online journal’s contents page.
    In order to view the non-open access content in participating journals, a current subscription to the journal will be required. Online, print and combined subscription options will continue to be available to institutions. The amount of open access content in each journal is regularly analysed, and this will impact the future online subscription prices – generally speaking, the more open access content published in a journal, the lower the future online subscription prices will be.
    The majority of our journals offer the optional open access option. Please visit the individual journal homepages to see whether they are included in the Oxford Open initiative.
    This optional open access initiative is in addition to our fully open access journals detailed above.
    NB Payment of the open access charge will be required from all authors who have selected the open access option at the time when the Oxford Open licence is signed”

    Quanto alle dinamiche di mercato o alla capacità di isolare i “cattivi” che non capiscono il senso profondo dell’open access: sono anni che c’è chi combatte contro il potere di mercato dei grandi editori, e i risultati sono assai ridotti se non nulli

    • Caro Carlo,

      l’estratto da lei pubblicato si riferisce all’opzione per la pubblicazione in OA sulla rivista e non alla ripubblicazione in archivi OA a cui si riferisce il DL.
      Cosa dice la rivista sulla ripubblicazione su archivi, magari dopo un periodo di embargo?
      Nel testo da lei citato c’è un accenno poco chiaro su questo aspetto.

      Stiamo parlando di mondi diversi, appunto.
      Ma gli archivi OA non sono un modo immaginario, sono una realtà affermata e importante della scienza.

      Basta fare un giretto (anche breve) su Internet…

  8. Caro Piero, io sarò ottimista (come Merton), però mi fido (almeno un po’) delle statistiche che hanno organizzazioni serie alle spalle, operanti da anni nel settore.
    Da dove trai i dati a cui alludi? 20 o 25 %?
    Io pubblico da decenni sulle riviste giuridiche e nessuna di queste mi ha mai chiesto soldi per la pubblicazione o la ripubblicazione. Negli ultimi anni ripubblico in archivi OA e nessuno mi ha chiesto niente. In riferimento alle monografie e ai libri, nel mio settore il prezzo richiesto dall’editore finora si riferisce ai servizi editoriali e non ai diritti di ripubblicazione che vengono concessi senza alcun problema, anche perché monografie, atti di convegno etc. (cioè edizioni non rivolte alla didattica) non hanno mercato.
    Il diritto rientra nelle statistiche o no?
    È una storia italiana, non credo. Perché frequento un po’ l’editoria giuridica straniera e non mi sembra che le cose stiano in maniera differente.
    È una storia che riguarda solo il diritto, non credo.
    Uso un tono provocatorio, perché fa parte della nostra antica consuetudine :)
    Se l’editoria scientifica si sta muovendo verso la vendita dei diritti di ripubblicazione in OA su archivi, allora occorre aprire una seria riflessione e chiedersi come stanno facendo in Germania, se non sia il caso di attribuire all’autore di pubblicazioni scientifiche un diritto inalienabile di ripubblicazione in accesso aperto. Un diritto, per intenderci, protetto da una norma di legge imperativa che vanificherebbe la speculazione sui diritti di ripubblicazione in archivi OA. O no?

  9. Caro Carlo,

    dal sito di Oxford Journals:

    “Compliance through Self-Archiving

    Some funder mandates can be fulfilled through ‘Green’ open access, due to our self-archiving policies. All Oxford journals have specific self-archiving policies and licence forms which lay out in detail the provisions made for deposition in repositories. Broadly, most Oxford journals have 12 or 24 month embargos on self-archiving** (see individual journal policy for detail). As such, authors with funder mandates stipulating deposit in a repository after 12 months (e.g. NIH) can comply simply by publishing in a 12 month embargo journal. Any author whose funder mandates deposition in under 12 months will need to publish their paper under an open access licence to meet their funder or funders’ requirements.”

  10. Caro Piero, credo si tratti di un problema di taglia unica che in questa forma (quella del decreto) non va bene a nessuno.
    Ci sono dei punti indefiniti nel decreto, tipo quello del finanziamento del 50% che secondo me lascia ampio spazio all’arbitrio, o tipo la durata dell’embargo che non può essere la stessa per articoli e monografie, nelle scienze umane e nelle scienze dure. Sono dettagli che possono essere sistemati, ma soprattutto sarà compito di chi finanzia la ricerca in Italia , non certo del singolo ricercatore, fare presente agli editori che esiste una legge che prevede l’autoarchiviazione nei repository disciplinari e /o istituzionali. Alcune comunità l’autoarchiviazione la fanno di prassi e da anni, e non mi pare che le riviste di fisica, di matematica o di economia o di informatica ne siano state danneggiate.

  11. L’art. 4 del dl ha una portata “rivoluzionaria” nell contesto accademico italiano perché – in forza della legge – chiama a rispondere di un comportamento ciascun portatore di interesse alle pubblicazione scientifiche finanziate.
    Gli organismi universitari, gli editori scientifici, gli autori, la comunità scientifica e gli enti finanziatori pubblici o privati sono chiamati ad agire in un quadro di equilibri e compatibilità assolutamente nuovi rispetto all’esistente. Forse, piuttosto che spigolare su aspetti marginali del dl, non sarebbe meglio porsi e porre delle domande dirette a ciuscuno dei portatori di interesse?
    Nella mia esperienza di editore scientifico, con pubblicazioni in open access, ho un feedback costante di autori che non accettano di pubblicare soprattutto opere monografiche in open access, che siano o no finanziabili dal proprio dipartimento.

  12. Forse se le reazioni sono queste non siamo (stati ) abbastanza bravi a fare capire la portata di questo tema. Io cito sempre l’esempio del libro proprio di Roberto Caso del 2006 su Digital rights management che è stato messo in open access due o tre anni dopo l’uscita, a tiratura esaurita. Da allora è stato scaricato oltre 10000 volte. O la tesi di dottorato su Guinizzelli di un ricercatore del mio ateneo che è stata scaricata 4400 volte. Mi paiono dei bei risultati per delle monografie di ricerca. Non è solo questione di trasparenza rispetto a chi finanzia la ricerca, ma anche di poter fare conoscere la propria opera nella maniera più ampia possibile.
    Credo si debba fare meglio di quanto abbiamo fatto fino ad ora.
    Magari proprio partendo da queste pagine.

    • Io credo che gran parte dei ricercatori siano impreparati su questo tema. Ognuno è fin troppo preso dal problema di pubblicare (bene) i propri lavori e la reputazione delle sedi è soggetta ad un’inerzia che rende difficile pensare che si possa virare verso un diverso tipo di organizzazione. È fondamentale diffondere informazione e documentazione sugli aspetti tecnico-giuridici ed anche sugli sviluppi internazionali. D’altronde, prima della nascita di Roars, questo tipo di informazione faticava ad arrivare ai ricercatori. Vedo l’utilità, se non la necessità, di un lavoro di divulgazione che non dia quasi nulla per scontato. Le pagine di Roars sono ovviamente a disposizione per questo tipo di contributi.

  13. @Piero Attanasio
    Attanasio ha scritto: “Ma, appunto, a parere di Telethon, ne vale la pena.”
    Chissà, forse anche chi ha proposto in sede legislativa l’art 4 del dl si sarà espresso allo stesso modo;
    “Ma, appunto, a parere del Governo Italiano, ne vale la pena.”
    La obiezione di metodo sollevata da Attanasio è corretta nel senso che l’open access ha bisogno di un bilancio economico che lo renda sostenibile; l’ho già ascoltata da lui in un convegno organizzato dall’Università di Trento nel 2008 e nel quale ero stato invitato per presentare le ragioni di economicità dell’open access e del progetto “Libri Gratuiti in Ateneo”.
    Tuttavia, la tesi di Attanasio non è – ad oggi – supportata da elementi di calcolo che mettano insieme i macrosistemi di finanziamento alle università e come sono stati o vengono spesi a sostegno delle pubblicazioni scientifiche.
    Se Attanasio conosce questi dati, (Telethon conosce perfettamente i propri!) perché non ri-elabora il suo calcolo/ragionamento e ci conferma se il risultato ottenuto o ottenibile è ancora negativo?
    Don’t throw the baby out with the bath water!

  14. Caro Giovanni, ora posso darti del tu perché ti riconosco.
    Sono d’accordo con te che l’OA non può essere a costo zero e necessita di sostenibilità.
    Sono anche d’accordo sul fatto che l’art. 4 ha una portata rivoluzionaria.
    Aiutiamolo a giungere in porto e a riempirlo di significati concreti. Mi sembra che questa interessante discussione ospiata da Roars si muova in questo senso.

  15. L’università Italiana è formata da tante realtà e le pubblicazioni sono ospitate in sedi molto diverse. Io parlo per il mio settore (chimica). Qui ci sono principalmente quattro editori (ACS, American Chemical Society, RSC Royal Society of Chemistry, Wiley ed Elsevier) che ospitano una quota maggioritaria delle riviste più prestigiose di chimica. Tutti questi editori sono stranieri e non credo molto sensibili ad una prescrizione del governo italiano.

    Esempio pratico di cosa succederebbe nel caso questo decreto legge fosse applicato in modo rigoroso, o addirittura con Sanzioni per i ricercatori inadempienti (!!) come sembra augurarsi Roberto Caso.

    Il giovane ricercatore Riccardo X ritorna in Italia grazie al programma rientro dei cervelli e ottiene 9.000 euro di soldi pubblici per finanziare la sua ricerca. Con i pochi soldi a disposizione, Riccardo X riesce a pubblicare 3 articoli su prestigiose riviste ACS e spende tutta la sua dote tra reagenti e esperimenti addizionali chiesti dai revisori. A questo punto secondo la Legge deve postare entro sei mesi in un database aperto al pubblico i propri lavori. Come discusso con Paola Galimberti, l’opzione migliore che ha a disposizione è di postare una versione “Just Accepted” ma solo se è stato finanziato da NIH (l’ americano National Institute of Health) e il periodo di embargo sarebbe comunque di un anno, non sei mesi come prescrive la Legge. Se qualcuno pensa che questa legge sia buona, ha l’obbligo di spiegare a Riccardo X come può rispettare l’accordo sul copyright che ha firmato quando ha mandato gli articoli e la legge Italiana. Non in astratto (“si potrebbe chiedere agli editori di cambiare la propria politica” oppure “il 70% degli editori lo permette già” etc. etc.) ma nel caso specifico che ho esposto, e che è tutt’altro che teorico. Io l’unica opzione che vedo è di pagare circa 6.000 euro (di tasca sua se non riceve altri fondi di ricerca??) e acquisire un accesso “gold”, ovvero rendere disponibile a tutti il proprio lavoro sul sito dell’ACS.

    In conclusione penso che l’ispirazione della legge sia buona, è assolutamente giusto che i risultati delle ricerche finanziare anche in parte con soldi pubblici debbano essere diffusi il più ampiamente e liberamente possibile, ma penso che introdurre un obbligo legislativo non sia di alcuna efficacia nella contrattazione con i grandi editori stranieri e se applicato rigorosamente rischia di ridurre ancora gli scarsissimi finanziamenti disponibili o impedire l’accesso ad una serie di riviste importanti per alcuni settori.

    • Caro Roberto, la tua statistica è corretta se consideri gli editori che hanno una politica OA, senza analizzare quale politica. Ma vuoi sapere quanti accettano un embargo minore o uguale di sei mesi, la cosa è diversa.
      Poiché il decreto è una sorpresa agostana senza analisi di impatto, ho provato a far qualche calcolo al volo, perché non conosco una statistica già pronta. Se prendi le 10 riviste con il ranking più alto su Scimago sulle 10 aree disciplinari più ampie e controlli su Sherpa Romeo le relative politiche, solo il 24% ha una politica che consente la pubblicazione gratis in OA entro i sei mesi. Percentuale che scende a zero per le scienze umane e sociali.
      Il ricercatore, a quel punto, deve pagare, non la ripubblicazione, ma l’opzione gold. Perché la legge non da scampo. Non puoi aspettare l’embargo più lungo della rivista.
      Se vai sulla lista di Telethon, hai risultati simili. Per questo dicono che costa. Non son mica matti.
      Poi, è vero, si può negoziare a livello istituzionale. Nel convegno di Trento che è stato già citato, proponevo un’analisi secondo cui l’OA poteva avere effetti pro-competitivi, riducendo la concentrazione, perché rendeva più difficile il bundling. Imporre una legge con una tagliola uguale per tutti fa correre verso un bundling anche in questo caso (un bel negoziato unico con tutte le riviste di un grande gruppo…). Siamo proprio costretti ad andare verso i big deal anche per l’OA?
      In Spagna, per evitare tutto questo, quando hanno fatto una legge simile, oltre a mettere 12 mesi di embargo e a limitarsi alle riviste, hanno fatto salvi i patti contrari con gli editori, così da rendere possibili anche embarghi più lunghi ed evitare la tagliola che strangola i ricercatori. Ha ragione Paola a insistere sul fatto che una soluzione identica per tutti è una pessima idea.
      La soluzione tedesca non la condivido, ma almeno è coerente. (Mai capito, però, come pensano di farla valere nei contratti con editori non tedeschi, ma qui è una mia ignoranza da economista).
      La lista di leggi europee che impongono l’OA finisce qui, non perché non se ne sia discusso, ma perché si è deciso che la promozione dell’OA si fa meglio senza una legge. L’esempio del Regno Unito è il più evidente.
      Qui, lo ripeto, secondo me semplicemente si uccide l’OA in Italia, e mi meraviglio che i suoi sostenitori non protestino
      (come vedi: faccio onore alla consuetudine e sono ancor più provocatorio)

  16. Chi volesse aggiornamenti sull’iter parlamentare del dl in questione, eccoli in breve sintesi, come riportati sul sito del senato.
    Il dl ha avuto parere favorevole sui presupposti di costituzionalità dalla 1a Commissione permanente Affari Costituzionali e la 6a Commissione permanente Finanze e tesoro ha espresso parere non ostativo.
    La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente nella seduta del 5 settembre 2013 ha fissato termine per la presentazione degli emendamenti al 10 settembre 2013 alle ore 12:00.

    Ad integrazione del testo finora riportato del dl art. 4 comma 2, leggiamo (immagino con soddisfazione di tutti) quanto recita il comma 1, che modifica una norma sul diritto d’autore; cioè,
    “1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non sono considerate pubbliche l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente: a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero; b) all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.”

    Last but not least, la RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA presenta così l’art.4:
    “Gli interventi proposti con la presente disposizione (omissis) agevolando ed allargando le ipotesi di accesso libero e gratuito alla lettura di opere e alle pubblicazioni contenenti ricerche finanziate con fondi pubblici (omissis) di incentivare il più possibile il reperimento dell’informazione culturale e scientifica in Italia, campo in cui vi è un FORTE TASSO DI «ARRETRATEZZA» rispetto agli altri principali partner europei.”
    ps gli omissis e il maiuscolo sono miei.

  17. Caro Marco e caro Piero,

    vi rispondo per punti, nel tentativo di essere chiaro.

    a) Non ho mai scritto che la legge è perfetta, anzi. Ho rilevato che poteva essere scritta meglio. I problemi che ponete in esponente sono reali e meritano soluzioni.

    b) La responsabilità dello stato delle cose di chi è? Della legge o di chi ha reso possibili gli oligopoli della scienza? È importante farsi carico delle responsabilità, perché se è vero che gli obblighi di legge possono apparire “brutali” e avere effetti collaterali, è altrettanto innegabile che qualcuno ha determinato lo scenario attuale. Nella descrizione di Marco il giovane ricercatore è una vittima, ma chi è l’assassino? Il DL? Si deve rimanere immobili o si può fare qualcosa? Se non è la legge a dover dettare l’agenda chi lo deve e vuole fare? A  mio parere dovrebbero essere innanzitutto gli scienziati, in particolare quelli che si trovano in posizioni apicali e comandano il gioco delle pubblicazioni.

    c) Il DL non vuole avere intenti punitivi nei confronti degli autori e d’altra parte non si rivolge solo agli autori. Come ho già osservato, il legislatore non ha individuato, almeno nella prima parte della norma, precisamente i destinatari. Giovanni Sica ha correttamente rimarcato che gli obblighi riguardano tutti gli attori della catena editoriale. Dunque non solo autori, ma direi in primo luogo istituzioni finanziatrici, istituzioni finanziate ed… editori!!! “Le pubblicazioni devono…”

    d) Il problema della territorialità e della legge applicabile sollevato da Piero è fondamentale. Qualsiasi soluzione legislativa sconta il limite della territorialità. 

    e) Il tetto (unico) dei 6 mesi di embargo è probabilmente uno dei difetti della legge, prontamente sollevato da Paola Galimberti. Bene, basterebbe  poco per correggerlo, tenendo a mente quanto raccomandato dall’UE.  

    f) Consiglio la lettura della storia che negli USA ha portato alla green road obbligatoria per legge con riferimento alle pubblicazioni finanziate dai NIH. Non vi dico niente su chi è la vittima e chi è l’assassino… Non voglio rovinarvi il piacere di assaporare il finale.

    • Se proviamo a indagare il Dl nell’ottica di pubblicazioni scientifiche prevalentemente in formato elettronico, forse riusciamo a darci risposte convincenti su taluni aspetti che appaiono controversi, quali il tempo di sei mesi per rendere pubblico il risultato delle ricerca finanziata con fondi pubblici. Una maggiore durata finirebbe con il tenere la ricerca “nascosta” e comunque non ancora reperibile con i veloci strumenti informatici e interoperativi.
      Altra ottica di disamina del dl è anche quella di gravitare non tanto nella competenza dell’area strettamente scientifica ed accademica quanto in quella ben più ampia e “democratica” delle sedi di archiviazione e consultazione di testi (finanziati almeno al 50% con denaro pubblico) a disposizione del vasto pubblico dei cittadini.
      Se l’università o l’ente finanziatore valutano che per la ricerca così finanziata ci siano fondi per affrontare la produzione e la distribuzione del testo a stampa, si rivolgeranno al mercato (come già succede oggi) per accordarsi con un editore specializzato in questo tipo di pubblicazioni oppure (forse) creeranno forme consortili di attività editoriali internazionali oppure ecc…..(e le ipotesi possono essere molteplici).
      A mio parere il Dl offre concrete possibilità (e mi sembra senza alcuna “dietrologia ideologica”) per uscire dal FORTE TASSO DI ARRETRATEZZA del sistema Italia circa l’informazione culturale e scientifica. E cerca di realizzarlo – per legge – perché le prassi degli atenei, degli editori e degli autori hanno determinato una implosione del sistema delle pubblicazioni scientifiche.

  18. Gli emendamenti, presentati sul Dl (art.4 secondo comma) nella seduta del giorno 11 settembre, sono stati i seguenti:
    – Sopprimere il comma 2. (RANUCCI, CASINI)

    – Sostituire il comma 2 con i seguenti:
    «2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. L’accesso aperto si realizza:
    a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
    b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
    2-bis. Le previsioni del comma 2 non pregiudicano il contenuto dei contratti di cessione dei diritti d’autore e non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono suscettibili di autonoma protezione».(GIANNINI)

    – Al comma 2, primo periodo, 2 sostituire le parole: «Le pubblicazioni» con le seguenti: «I manoscitti».(VILLARI, LIUZZI)

    – Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche». (PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI)

    – Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».(VILLARI, LIUZZI)

    – Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «pubblico,» aggiungere le seguenti: «devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dello stesso e».(DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI)

    – Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall’amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali». (IL RELATORE)

    – Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall’amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali». (PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI)

    – Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi». (RANUCCI)

    – Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre sei mesi dalla pubblicazione» con le seguenti: «non oltre dodici mesi per le materie scientifiche e non oltre diciotto mesi per le materie umanistiche e delle scienze sociali». (VILLARI, LIUZZI)

    – Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni del comma 2 sono da intendersi senza pregiudizio per gli accordi con cui sono stati attribuiti o trasferiti i diritti sulle pubblicazioni e non si applica quando i diritti derivano da attività di ricerca, sviluppo e innovazione protetti dalla proprietà industriale». (VILLARI, LIUZZI)

    – Al comma 3, sostituire la parola: «ottimizzare» con le seguenti: «utilizzare al meglio».(D’ALÌ)

    – Al comma 3, sostituire le parole: «la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione» con le seguenti: «l’unificazione». (D’ALÌ)

    – Al comma 4, sostituire le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della» con le seguenti: «devono derivare risparmi per la». (D’ALÌ)

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