Di pubblicazioni scientifiche si è sentito parlare spesso nelle procedure avviate dall’ANVUR in questi due anni (ASN, VQR, definizione del set di riviste scientifiche), senza che fosse mai definito il concetto di pubblicazione scientifica. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha così elaborato nei giorni scorsi la propria proposta al Ministero sulla base di una consultazione pubblica che ha avuto luogo fra il 23 aprile e il 23 luglio 2013. Un passo importante è stato fatto, ma la realizzazione dell’anagrafe nazionale (urgente e fondamentale a questo punto) richiede ancora una riflessione approfondita e la presenza di competenze specifiche nella organizzazione dei dati e dei flussi di informazioni.

I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

Così recita il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (art. 3-ter, comma 2), convertito in legge dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1.

In effetti di pubblicazioni scientifiche si è sentito parlare spesso nelle procedure avviate dall’ANVUR in questi due anni (ASN, VQR, definizione del set di riviste scientifiche), senza che fosse mai definito il concetto di pubblicazione scientifica.

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha così elaborato nei giorni scorsi la propria proposta al Ministero sulla base di una consultazione pubblica che ha avuto luogo fra il 23 aprile e il 23 luglio 2013. La consultazione  ha coinvolto tutte le comunità scientifiche disciplinari, tutti i ruoli accademici, oltre che editori ed altri soggetti che hanno risposto ad un questionario di 63 domande. 5678 questionari sono stati considerati validi ai fini dell’analisi dei risultati. Punto di partenza è stata la definizione dei criteri caratterizzanti le pubblicazioni accademiche a partire da quello che è stato riconosciuto come lo standard internazionale:  il Frascati Manual 2002.

Secondo questo documento una pubblicazione accademica deve presentare risultati originali, atti ad essere riutilizzati in attività di ricerca, espressi in una lingua e con un mezzo che rendano la pubblicazione accessibile alla maggior parte dei ricercatori interessati, e deve essere selezionata sulla base di un processo di peer review.

L’indagine del CUN individua i requisiti minimi necessari perché una pubblicazione possa essere inclusa nella anagrafe nazionale della ricerca (ANPRePS) e quindi presentata come titolo per gli esercizi di valutazione nazionali (ASN, VQR) e i bandi nazionali (PRIN, FIRB). Ciò non ha ovviamente nulla che vedere con la qualità della pubblicazione stessa.

I criteri (e le tipologie di pubblicazioni scientifiche) individuati sono da intendersi come espressione delle comunità scientifiche all’interno di (o meglio a partire da) un frame internazionalmente condiviso, e poiché le modalità di comunicazione delle diverse comunità si evolvono e mutano nel tempo, devono essere sottoposti a periodiche verifiche di coerenza.

Definiti i requisiti di scientificità delle pubblicazioni, il CUN passa alla definizione di cosa caratterizzi una rivista scientifica, indicando oltre ai requisiti già citati anche il fatto che la procedura di peer review possa prevedere sia l’anonimato dei revisori, che una procedura open, che la pubblicazione abbia uscite regolari e che gli articoli siano dotati degli elementi minimi per l’indicizzazione (titolo, abstract e keywords in inglese).

Se una rivista sarà ritenuta scientifica lo saranno anche gli articoli in essa contenuti, senza che ciò implichi assolutamente un criterio di giudizio sul contenuto. Alle riviste che non soddisfano il criterio di scientificità così espresso verrà concesso un periodo per adeguarsi ai requisiti richiesti anche se ormai la maggior parte delle riviste dichiara di possederli.

I requisiti caratterizzanti invece altre tipologie di pubblicazioni sono, oltre a quelli citati in apertura, un adeguato apparato di note e bibliografico e la pubblicazione in una sede che ne assicuri la diffusione e sia dotata di un comitato scientifico che garantisca una procedura di selezione ex ante formalizzata.

Il documento del CUN prende infine in esame le diverse tipologie di pubblicazioni e per ciascuna indica a quali condizioni esse siano da ritenersi pubblicazioni scientifiche. Ad esempio:

Curatela: è una pubblicazione scientifica se connotata da un impegno di ideazione e coordinamento che si manifesta in una introduzione almeno di carattere metodologico;

Recensione: è una pubblicazione scientifica se si propone come saggio critico, caratterizzato da una analisi sistematica, e culturalmente contestualizzata, dei temi oggetto del lavoro recensito e da un’adeguata consistenza espositiva;

Manuale: è una pubblicazione scientifica se possiede i caratteri di un’opera monografica e rappresenta la sintesi dell’esperienza culturale dell’autore in un determinato ambito di ricerca.

[…]

Da ultimo il documento  indica una serie di prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni  da inserire in una sezione a parte di ANPRePS  (brevetti, carte geologiche, geografiche, tematiche performance, documenti audiovisivi ecc.) purché accompagnati da una adeguata documentazione scritta.

La proposta fatta dal CUN sentite le comunità scientifiche riempie un vuoto che necessitava da tempo di essere colmato e testimonia un grande sforzo di sistematizzazione all’interno di un ambito dove non vi erano confini certi, o se c’erano dei confini (come ad esempio la presenza di ISBN o ISSN) non riguardavano certamente il carattere  scientifico.   L’auspicio nel documento indirizzato al Ministro Carrozza  è che questa, sentita l’ANVUR, accolga la proposta e dia avvio al più presto alla costituzione di ANPRePS.

Ma la proposta sui criteri che identificano le pubblicazioni scientifiche  non è ovviamente sufficiente per fare decollare l’ANPRePS. La definizione degli oggetti ammessi nell’anagrafe è uno degli elementi costitutivi. Per quanto lo strumento possa essere ben strutturato (e allo stato attuale c’è molto poco), è necessario prevedere una descrizione accurata degli oggetti contenuti e compatibile con gli standard internazionali, ma soprattutto sarà sempre e comunque necessaria una validazione dei dati. Lo sforzo successivo sarà dunque quello di definire chi validerà i dati (ogni singolo ateneo? Ogni dipartimento? Il Ministero? Autovalidazione dei docenti e ricercatori? Validazione da parte della comunità scientifica?) e con quali strumenti (authority file di editori e riviste aggiornati continuamente? da chi? import da banche dati esterne?), e se saranno necessari, in caso di descrizioni diverse fornite dai coautori,  livelli di autorità diversi per poter deduplicare i dati.

Insomma un passo importante è stato fatto, ma la realizzazione dell’anagrafe nazionale (urgente e fondamentale a questo punto) richiede ancora una riflessione approfondita e la presenza di competenze specifiche nella organizzazione dei dati e dei flussi di informazioni.

Print Friendly, PDF & Email

2 Commenti

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.