«Ne consegue che laddove il ricercatore non abbia conferito per la valutazione il numero di prodotti attesi richiesto, esso non può essere per ciò solo considerato inattivo, ben potendo l’Università verificare l’inserimento dei lavori del docente nella banca dati IR- IRIS anche ai fini della VQR, a nulla rilevando in fatto che nel caso di specie la ricorrente, per mere ragioni personali legate ad una scelta ideale di difendere la libertà della scienza, non abbia voluto conferire alcun lavoro.» La sentenza del TAR Umbria ha accolto il ricorso di Maria Clara Nucci contro l’ateneo di Perugia che l’aveva qualificata come ricercatore inattivo ed esclusa dalla possibilità di presentare domanda di finanziamento per la quota premiale 2017 per il sostegno alla ricerca di base. Nei fatti, la ricorrente non era inattiva ma aveva aderito a una forma di protesta nazionale che consisteva appunto nel rifiuto di presentare spontaneamente i propri lavori alla valutazione  della qualità della ricerca VQR 2011-2014. Perugia era uno degli atenei che nel 2015 aveva fatto ricorso alla “VQR di polizia“. In quell’occasione avevamo parlato di “corti marziali della valutazione” e ci eravamo anche domandati: “Il TAR sarà d’accordo?”. Ecco, adesso sappiamo la risposta: no, il TAR non è d’accordo.

NdR: la formichina Putiferio è l’avatar su Facebook di Maria Clara Nucci.

Sentenza TAR 657 del 2018 Nucci

Print Friendly, PDF & Email

3 Commenti

  1. Per la verità non è la prima sentenza di un TAR che va in soccorso di chi ha aderito alla protesta NO VQR:
    https://www.roars.it/tar-sardegna-antisindacale-la-ritorsione-contro-gli-aderenti-allo-stopvqr/
    Piuttosto, forse meriterebbe una riflessione la decisione del TAR di compensare le spese fra le parti: decisione che, francamente, desta più di una perplessità e va a rendere questi ricorsi una soddisfazione costosa, che in pochi decidono di togliersi.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.