«Orbene, una volta ricollegata la condotta degli odierni ricorrenti a una “protesta sindacale” – espressione, dunque, del diritto di sciopero l’illegittimità dell’impugnata clausola di Bando appare piuttosto evidente. […] l’Università ha scelto di colpire gli scioperanti in modo indiretto e a notevole distanza di tempo, escludendoli tout-court dall’assegnazione dei nuovi fondi per la ricerca e in tal modo arrecando loro un vulnus di carattere professionale, oltre che penalizzando lo stesso interesse pubblico alla promozione della ricerca scientifica, giacché tale esclusione è intervenuta al di fuori di qualunque valutazione sulla meritevolezza o meno dei loro progetti di ricerca; il tutto, per giunta, nell’ambito di una condotta che appare, nel complesso, contraddittoria, posto che lo stesso Rettore, in alcune note precedenti alla pubblicazione del Bando, pareva riconoscere la legittimità della protesta sindacale di cui ora si discute […] l’esclusione dai nuovi fondi avrebbe potuto considerarsi, per ipotesi, giustificata se congegnata in modo da colpire (solo) coloro che senza giustificazione si fossero rifiutati di conferire le proprie opere ai fini della V.Q.R., mentre nel caso ora in esame la clausola escludente è risultata indistintamente applicabile – in termini automatici, onnicomprensivi e senza alcuna eccezione – a tutti coloro che non avevano conferito le proprie opere, dunque senza tenere conto, tra le altre, dell’eventualità che il mancato conferimento fosse avvenuto nel legittimo esercizio del diritto di sciopero. Per quanto premesso il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.»

Segnaliamo, a futura memoria e quale monito per iniziative che in qualche ateneo si fosse tentati di escogitare per continuare a “punire” chi ha boicottato la VQR, la Sentenza del TAR Sardegna relativa all’esclusione degli aderenti alla protesta “no VQR” da un bando avente a oggetto l’assegnazione di fondi destinati a nuovi progetti di ricerca predisposti dall’Università di Sassari.

Sentenza VQR UNISS con omissis

 

 

 

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9 Commenti

  1. In realtà, come è anche desumibile dalla premessa alla sentenza da parte dei giudici, per noi non è applicabile l’art. 28 riportato nel riquadro che indica la giurisdizione del giudice del lavoro in quanto normati per legge e non per contratto. L’ambito è quello del TAR. Non ho conoscenza di precedenti sentenze per comportamento antisindacale nell’ambito della docenza universitaria, in tal caso sarebbe un precedente importantissimo. Presumo che il nostro intervento “ad adiuvandum” come sede locale del CNU sia stata fondamentale come nel caso indicato dall’art. 28

  2. Non mi sembra una buona notizia. Il TAR sembra dare per scontato che un rifiuto di partecipare alla VQR, se non motivato da rivendicazioni sindacali, possa essere considerato un comportamento sanzionabile perché dannoso per l’università. Se fosse detto non incidentalmente sarebbe molto grave e molto triste per il futuro della ricerca scientifica e della libertà dei docenti .

    • Ma, per l’appunto, è detto incidentalmente, come mera ipotesi (con uso dei modi verbali adeguato) e nell’ambito di un ragionamento più ampio: “tradotto in termini più concreti, significa che l’esclusione dai nuovi fondi avrebbe potuto considerarsi, per ipotesi, giustificata se congegnata in modo da colpire (solo) coloro che senza giustificazione si fossero rifiutati di conferire le proprie opere ai fini della V.Q.R., mentre nel caso ora in esame la clausola escludente è risultata indistintamente applicabile -in termini automatici, onnicomprensivi e senza alcuna eccezione- a tutti coloro che non avevano conferito le proprie opere, dunque senza tenere conto, tra le altre, dell’eventualità che il mancato conferimento fosse avvenuto nel legittimo esercizio del diritto di sciopero”.
      L’eventualità (giustificazione) di non aver conferito “nel legittimo esercizio del diritto di sciopero” è considerata “tra le altre”, ossia non è indicata tassativamente come unica. Non vedo -in questa sentenza- elementi che spingano all’inquietudine per il futuro della ricerca scientifica e della libertà dei docenti: né all’inquietudine mi spinge quell’ipotesi in cui si ragiona di docenti che “senza giustificazione” non avessero conferito.

  3. Il fatto è che ormai siamo abituati ad accettare qualsiasi arbitrio, ritenendolo legittimo, solo perché ci viene detto che è così e tutti ripetono che è così e che è buono e giusto. “Senza giustificazione”. Vede, Lei dà per scontato che ci si debba giustificare. Non si domanda neanche quale sia la fonte giuridica dell’obbligo di partecipare alla VQR. Così, è scontato che, se non si partecipa alla VQR, si possa legittimamente essere esclusi da collegi di dottorato, penalizzati nel reclutamento, etc. O forse mi sbaglio, Lei conosce la fonte giuridica dell’obbligo e delle conseguenze per la sua violazione; nel qual caso Le sarei molto grato se me la indicasse, così da poter adeguare la mia futura condotta.

  4. Caro Chlestakov, certamente non sono riuscito a spiegarmi bene. Il T.A.R. non era interessato a concentrarsi sul quesito se “conferire” in occasione della VQR fosse o meno un obbligo per i docenti universitari, ragiona solo per ipotesi (“al limite…”): la materia univesitaria non è fra le più semplici. Ossia: questa sentenza, a mio avviso, non determina alcun obbligo al “conferimento”, dice soltanto che non lo si può pretendere quando il docente si astiene per esercitare il diritto di sciopero. E dice che, qualora l’Ateneo ritenga che il docente agisca in violazione di qualche norma, deve avviare un procedimento assicurando all’interessato tutte le garanzie del caso.
    Altra cosa sarebbe stata se il T.A.R. avesse dovuto decidere su un docente sanzionato in qualche modo per avere incrociato le braccia per la VQR, senza scrivere neppure due righe sul perché non rispondeva a un esplicito invito a collaborare del suo Ateneo.
    Nel merito: il mio direttore mi confermò che la VQR faceva capo ai Dipartimenti, non ai singoli. In teoria, io penso, uno poteva starsene con le mani in mano e dire, se richiesto, che non era obbligato a farlo (che poi è una giustificazione). Poi, però, le ritorsioni arrivano, indirette, a distanza di tempo, non dichiarate: e non sempre uno può andare al T.A.R., primo perché costa, secondo perché non è agevole dimostrare che ci sia un nesso fra il presunto torto che hai subito e la tua astensione dalla VQR (ad es.: hai un’abilitazione e non vieni messo a concorso, a differenza di altri rispetto ai quali ti senti maltrattato). Ne vediamo e ne vedremo delle belle con i regolamenti per l’attribuzione degli scatti stipendiali: prevedo che i T.A.R. avranno molto lavoro (e qui: che vuole subire, subisca, accettando condizioni inaccettabili).
    Insomma: uno che ha schiena dritta e mente critica può al massimo difendersi, ma non sarà certo mai premiato da questa università che tollera sempre meno il dissenso e premia sempre più i consenzienti che non rompono le scatole (che nella mia immaginazione sono incarnati dai rettori-prefetti e dai colleghi più zelanti che accettano ogni tipo di incarico, compresi quelli di sedere nei comitati di garanzia e nei collegi di disciplina per far prevalere servilmente l’opinione del capo).

  5. Ordinanza del TAR dell’Umbria pubblicata il 27/09/2017:
    “alla stregua delle censure dedotte, l’istanza cautelare appare suscettibile di positiva definizione, per quel che
    concerne, in particolare, i profili afferenti il fumus boni iuris, atteso che l’art. 4, comma 6, del d.m. 458/2015 prevede per il ricercatore la mera facoltà e non l’obbligo di scegliere le pubblicazioni da sottoporre a VQR”.
    Nota a margine: l’ordinanza credo contenga un refuso, il comme dovrebbe essere il 7.

  6. […] Dunque, sorvolando su altri aspetti, si riproponeva una clausola di esclusione analoga a quella prevista nel “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2016 per progetti di ricerca con revisione tra pari”, pubblicato dalla medesima Università in data 9 maggio 2017. Tale clausola (“La presentazione dei progetti da parte dei proponenti di cui ai punti a) e b) è  subordinata alla partecipazione all’esercizio della VQR 2011-2014”), però, era stata nel frattempo dichiarata illegittima dal TAR Sardegna (con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2018) in quanto discriminatoria nei confronti di quei docenti che, aderendo a una legittima protesta di carattere sindacale, “si erano rifiutati di conferire le loro opere all’Università ai fini della VQR”. La sentenza può essere letta qui. […]

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