- PREMESSA
A settembre 2015 è stato reso noto da varie fonti la Bozza del Regolamento ASN/2015, che dovrebbe sostituire il precedente DM 76/2012, oggetto di accese polemiche e di numerosi ricorsi in sede giurisdizionale.
La bozza ASN/2015, come il precedente DM 76/2012, ha le sue basi nell’Art. 16 (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale) della legge Gelmini 240/2010, legge di complessità diaboliche non certo di semplicità divina. Tale legge al c.1 di tale Art. 16 scrive che l’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. Cioè la stessa legge afferma che l’abilitazione scientifica costituisce un requisito necessario per l’accesso a PA e PO, ma certamente non sufficiente. Per l’altra gamba, sui cui si muove un Professore Universitario, la didattica, la legge non prevede alcuna abilitazione relativa. Nei passati concorsi universitari, era prevista almeno per PA, una prova didattica, normata dai bandi. E tale prova aveva una tradizione antica, fin dai tempi dei concorsi di libera docenza, di cui parlano ancora solo i pochi Professori emeriti, rimasti negli Atenei Italiani.
La legge 240/2010 nella sua farraginosità prescrive negli articoli di chiamata dei professori, Art. 18 e 24 c.5 e c.6 (e nel decreto attuativo DM 4/08/2011 n. 344 dell’Art. 24 c.5) anche la valutazione dell’attività didattica con specifiche norme, ma nella realtà tale valutazione è demandata agli Atenei con ulteriori regolamenti locali, ma nessuna abilitazione didattica è prevista e soprattutto non è prescritta alcuna specifica prova didattica davanti ad una qualsiasi commissione nell’attuale normativa ministeriale.
Qualcuno concluderà: meglio così per candidati già spossati da una abilitazione scientifica gravosa e pure fallace in certe norme, ma forse è peggio per gli utenti finali dell’Università che vedranno professori abilitati solo per l’attività scientifica, ma senza alcuna abilitazione didattica.
La visione dell’Università che consegue dalla legge 240/2010 è più quella di un ente pubblico di ricerca per l’enfasi posta sulla ricerca scientifica, che quella di un ente di formazione superiore con la didattica che sembra rivestire solo un ruolo marginale ed accessorio. Trova scarso senso, allora, sia la straripante ed ottusa normativa dell’ANVUR-AVA (senza neanche un auto-AVA) per l’accreditamento degli Atenei e dei CdS sia l’agile ed acuta normativa europea ENQA-ESG (ultima versione 2015), ad esempio allo standard 1.5 Teaching staff: Institutions should assure themselves of the competence of their teachers… Ma dovrebbero essere la legge ed il MIUR a tutelare la didattica nelle Università stabilendo localmente o centralmente (molto meglio) norme precise per l’abilitazione didattica dei professori, non solo quella scientifica.
- ANALISI DELLA BOZZA-ASN/2015
Forniamo dapprima un quadro sintetico dei contenuti di tale Bozza, soprattutto in relazione ai criteri stabiliti per ottenere l’abilitazione.
2.1 Articolo 2 – Oggetto del Regolamento
Tale articolo si compone di un solo comma (c.1), di quattro lettere (e i commi sono ribattezzati spesso per gli Allegati numeri o punti in questo Regolamento):
- Criteri, parametri e indicatori per la valutazione scientifica dei candidati (criteri, parametri, indicatori, trovano una Definizione appropriata nell’Articolo 1 – Definizioni)
- Numero massimo di pubblicazioni da presentare (precisato poi all’Allegato B)
- Modalità di scelta dei criteri, parametri… vedi sub a)
- Qualificazione scientifica dei commissari
2.2 Articolo 4 – Criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli
Tale articolo 4 risulta molto importante ai fini dei criteri stabiliti per ottenere l’abilitazione.
Comma 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 6, secondo i seguenti criteri:
- coerenza con le tematiche del SC o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti
- apporto individuale nei lavori in collaborazione
- qualità della produzione scientifica … utilizzando le definizioni in Allegato B
- collocazione editoriale dei prodotti scientifici
- numero e tipo delle pubblicazioni… continuità scientifica nel tempo tenendo conto dei periodi di congedo previsti per legge (maternità, salute…)
- rilevanza delle pubblicazioni nel Settore Concorsuale (SC)…
Comma 2. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la commissione:
- accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri relativi al titolo di cui al punto 1 dell’Allegato A
- accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli elencati nell’Allegato A ai punti da 2 a 8
La formulazione del comma nelle due lettere a) e b) non è immediata, rinviando nel primo caso la lettera a) all’Allegato A, che rinvia a sua volta all’Allegato C per i settori bibliometrici e all’Allegato D per i settori non bibliometrici, e nel secondo caso lettera b) all’Allegato A punti 2-8.
Comma 4 – La commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al punto 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e di almeno tre titoli secondo quanto previsto al comma 2, lettera b);
- presentano, ai sensi dell’articolo 6, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui al comma 1 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.
Il c.4 lettera a) è ancor meno immediato del c.2 con rinvii ancora più numerosi ad altre parti del Regolamento: nella sostanza codifica quanto già previsto come “accertamento” al c.2, questa volta l’accertamento deve risultare positivo per superare l’abilitazione.
Il c.4 lettera b), ribadito dall’Articolo 6, stabilisce che le pubblicazioni presentate in un numero massimo previsto dall’Allegato B per area disciplinare, devono essere di qualità “elevata”, come definito sempre dall’Allegato B. L’Allegato B viene ad assumere così un carattere centrale per la definizione della quantità e della qualità delle pubblicazioni scientifiche richieste per l’abilitazione, ovvio a giudizio dei commissari.
A ben meditare l’Allegato B, in quanto richiamato all’articolo 4 c.4 lett. b), ha una funzione di grimaldello per scardinare l’Allegato A e gli Allegati C, D e E richiamati dal c.4 lettera a): non basta superare i valori-soglia stabiliti, non basta possedere almeno tre titoli tra quelli previsti sempre dall’Allegato A nei punti 2-8, occorre che le pubblicazioni siano giudicate “complessivamente di qualità elevata”, quelle stesse pubblicazioni “valutate secondo i criteri sempre dell’Articolo 4 c.1.” Tale Allegato B viene commentato più in esteso nel paragrafo apposito (vedi di seguito).
2.3 Articolo 5 – Indicatori di impatto dell’attività scientifica
- Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto … gli indicatori specificati nell’Allegato C distintamente per la prima e per la seconda fascia.
- Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto … gli indicatori specificati nell’Allegato D distintamente per la prima e per la seconda fascia.
- … Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.
La valutazione dell’impatto della produzione scientifica è stabilita anche dal c.1 dell’Allegato A: per i settori bibliometrici all’Allegato C; per i settori non bibliometrici all’Allegato D e per i commissari all’Allegato E.
2.4 Articolo 6 – Pubblicazioni presentate dai candidati
Al c.1. viene stabilito il numero massimo di pubblicazioni da presentare per ciascuna area disciplinare, riportate nell’Allegato B, che definisce anche che cosa si deve intendere per pubblicazioni di qualità elevata e di qualità non elevata.
Al c.2. vengono stabilite alcune formalità, a pena di esclusione, per la presentazione delle pubblicazioni, ad esempio in numero pari al limite massimo stabilito ed in formato elettronico.
2.5 Articolo 7 – Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari
Al c.1 sono stabilite le norme di qualità per gli aspiranti commissari per essere inseriti nelle liste da cui sono poi sorteggiati, ad esempio: solo PO; conseguimento di una positiva valutazione di cui all’articolo 6 c.7 L 240/2010; raggiungimento dei valori-soglia di cui all’Allegato E; curriculum reso pubblico.
Gli altri commi riguardano essenzialmente le procedure formali a cui devono sottostare gli aspiranti commissari per essere compresi nella lista apposita.
Nell’articolo 7 ci sono anche due refusi:
- al c.1 si cita l’articolo 6 commi 3, 4 e 5 del Regolamento, ma l’articolo 6 ha solo due commi c.1 e c.2
- al c. 6 si scrive …la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento… ma tale 2 all’articolo 6 non prevede alcuna lista di professori ordinari, ma riguarda tutt’altro.
2.6 ALLEGATO A – Elenco dei titoli
Al punto 1 si specifica come valutare l’impatto della produzione scientifica: per i settori bibliometrici come indicato dall’Allegato C; per i settori non bibliometrici Allegato D e per i commissari Allegato E.
I punti 2-8 sono i titoli tra i quali almeno 3 devono essere soddisfatti dai candidati per poter conseguire l’abilitazione.
2.7 ALLEGATO B – Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 6, e definizioni per la loro valutazione
Il numero massimo delle pubblicazioni presentabili dal candidato è stabilito in funzione dell’area disciplinare e delle fasce di concorso come PO o PA. Oscillano per le diverse aree disciplinari tra 15-16 per PO e 10-12 per PA. Nel precedente Regolamento ASN del 2012 tali valori erano compresi rispettivamente tra 16-20 per PO e 12-14 per PA. La 240/2010 lascia al DM la decisione di un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Non è chiaro come i numeri precedenti sono nati e si sono evoluti tra un Regolamento e l’altro dal 2012 al 2015: sono state sentite le Associazioni Scientifiche dei diversi settori?
L’Allegato B definisce anche la qualità elevata di una pubblicazione come di seguito:
Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
Siamo al più puro burocratese, con alcune perle:
-la qualità elevata si sposa con un impatto significativo: qualità elevata non dovrebbe sposarsi con un impatto elevato e viceversa significativo con significativo? Ma esiste pure una qualità super-elevata? Stiamo forse parlando dei Nobel…?
–una pubblicazione che abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo… Che si intende per impatto significativo? Come si misura: con i valori-soglia di cui all’Allegato C e D? La presunzione di un impatto significativo come la raggiunge la Commissione? Con l’estrapolazione dei valori-soglia negli anni? Come succede spesso nei concorsi pubblici, spesso i commissari sono più concreti delle norme che devono applicare… il buon senso è d’obbligo, quando difetta nelle norme…
2.8 Allegato C – Impatto della produzione scientifica pubblicata – Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano
Al c.1 si riportano i settori concorsuali a cui si applicano gli indicatori bibliometrici, da sottolineare che nella Bozza è scritto: elenco provvisorio per la lettera a) e provvisorio per la lettera b).
Al c.2. sono riportati gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia:
- a) il numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica (nota:-in letteratura è stigmatizzata la procedura di pesare gli articoli mediante la Rivista di pubblicazione: non si può valutare un contenitore per il contenuto; -inoltre è limitativo riferirsi solo a queste due banche dati…);
- b) l’indice h di Hirsch, rilevato … in “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati. Al c.3. lett. c) è scritto: considerando il valore più favorevole al candidato (che non vale per la lettera a?), sembra strano… dovrebbe valere anche per la lettera a…;
Al c.3 sono riportate le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al c.2:
- a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di I e di II fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può̀ eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
- b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in entrambi gli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b);
2.9 ALLEGATO D – Impatto della produzione scientifica pubblicata – Indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano
Al c.1 si riportano i settori concorsuali a cui si applicano gli indicatori non bibliometrici, da sottolineare che nella Bozza è scritto: elenco provvisorio.
Al c.2. Sono riportati gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia:
- a) numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati;
- b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati.
Al c.3. sono riportate le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al c.2:
- a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) ), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
- b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in almeno uno degli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b). (Non è motivato o spiegato perché per i settori non bibliometrici è sufficiente il superamento di un solo valore soglia su due, per quelli bibliometrici due su due…)
Il c. 4. scrive, per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1, l’ANVUR … determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
- a) l’elenco di tutte le riviste di carattere scientifico;
- b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di fascia A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;
Ai fini della classificazione delle riviste in fascia A, … l’ANVUR… verifica il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
- a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
- b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato
2.10 Allegato E – Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori per la valutazione degli aspiranti commissari
- Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
- a) il numero di articoli pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
- b) l’indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 15 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari.
- Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
- a) il numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
- b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 15 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
- Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui ai numeri 1 e 2 sono le seguenti:
- a) ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per ogni settore concorsuale o, ove necessario in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, di un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale;
- b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono superiori : per i settori bibliometrici, al “valore-soglia” di entrambi gli indicatori di cui al numero 1, lettere e b); per i settori non bibliometrici, al “valore-soglia” di almeno uno degli indicatori di cui al numero 2 lettere a) e b).
Non si capiscono le motivazioni perché i commissari ora devono avere dei periodi temporali di valutazione di 5 e 15 anni, contro i 10 fissi dei candidati all’abilitazione. La legge 240/2010 art. 16 c.3 lett. h), scrive per i commissari di …documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio, ma questo dettato non suona prescrittivo o limitativo solo all’ultimo quinquennio.
- PARERE ANVUR N. 10/2015
3.1 Generalità
Il Parere dell’ANVUR del 9/9/2015 sulla Bozza di Regolamento ASN/2015 contiene molte osservazioni condivisibili. Assai apprezzabile, in particolare, è la volontà di rendere più flessibili, nei limite del possibile, le procedure di abilitazione cercando di uscire da una gabbia di particolare rigidità. D’altra parte l’ANVUR non si dissocia da alcune assunzioni bibliometriche presenti ancora nell’ASN/2015 che, non solo sono sbagliate, ma ampiamente criticate nella letteratura specifica. Per tutte si può citare il numero delle pubblicazioni pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica (Allegato C, c.2, lett. a): il contenuto valutato mediante il contenitore… metodo che inficia, alla base, qualsiasi valutazione seria e responsabile di impatto scientifico delle pubblicazioni di un ricercatore (v. paragrafo 5.3 Indicatori e valori-soglia per l’abilitazione scientifica).
Si riportano brevemente le principali osservazioni e commenti avanzati dall’ANVUR.
3.2 Commenti all’Articolo 1
Correttamente l’ANVUR chiede che tutti i candidati e gli aspiranti commissari siano dotati del codice identificativo personale ORCID: lavorare con le banche dati SCOPUS e soprattutto WEB of SCIENCE significa sobbarcarsi ad un notevole lavoro per individuare gli autori e poi dover operare un’accurata pulizia delle pubblicazioni associate essendoci, omonimie, errori di registrazione, confusioni nella traslitterazione o nell’individuazione dei nomi e cognomi soprattutto quando non di lingua inglese… L’ORCID ha lanciato il proprio servizio nel 2012, emettendo i primi identificativi utente.
3.3 Commenti all’art. 4 comma 4
In sostanza si chiede che, per ottenere l’abilitazione, il candidato non debba superare tutti gli indicatori di impatto previsti (allegato A punto 1), ma sia lasciato alle Commissioni una valutazione in proposito, in presenza di titoli scientifici tali da meritare una valutazione positiva. In questo caso dovrebbe essere richiesto un voto unanime dei commissari, con motivazione dettagliata per l’eccezione.
Sembra un po’ troppo timida la richiesta di superamento dei requisiti dei valori-soglia con un voto unanime dei commissari: molto meglio richiedere un voto a maggioranza delle Commissioni, che altrimenti sarebbero ostaggio di ogni singolo commissario.
3.4 Commenti agli Allegati C e D richiamati all’art. 5
Gli indicatori previsti per i settori bibliometrici all’Allegato C, comma 2 dovrebbero passare da due a tre:
- Il numero di articoli indicizzati su ISI e Scopus pubblicati nei 10 anni precedenti la data stabilita dal bando candidati pesati per l’indicatore di impatto della rivista.
- Il numero complessivo di citazioni ricevute da tali articoli. (nuovo)
- L’indice h riferito alle pubblicazioni degli ultimi 10 anni.
E ai candidati si dovrebbe richiedere il superamento di almeno due soglie sulle tre previste, invece di due su due.
Rimane oscuro quanto riportato nel testo disponibile: Non precisando il decreto l’indicatore di impatto da utilizzare, l’ANVUR ritiene che tale scelta dovrà essere definita dall’Agenzia in sede di proposta delle soglie per gli indicatori. Gli indicatori sono ovviamente precisati, rimane invece oscura la definizione dei valori-soglia (medie, mediane o quant’altro…): si devono intendere proprio i valori-soglia degli indicatori?
Analogamente per i settori non bibliometrici all’Allegato D comma 2:
- Numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicato nei 10 anni dalla data del bando.
- Numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e capitoli di libro pubblicati negli ultimi 10 anni dalla data del bando (nuovo)
- Numero di monografie scientifiche (o equivalenti, secondo la definizione del Bando VQR 2011-2014) pubblicate negli ultimi 10 anni dalla data del bando, e in possesso di specifici requisiti qualitativi da definire nel Decreto. Il possesso dei requisiti della pubblicazione potrebbe essere dichiarato nella domanda dai candidati sotto la propria personale responsabilità e accertato in sede di valutazione. (nuovo)
E anche qui, ai candidati si dovrebbe richiedere il superamento di almeno due soglie sulle tre previste, invece di una su due. Correttamente si uniforma il superamento dei valori-soglia per i settori bibliometrici e non.
3.5 Commenti all’Allegato E richiamato all’art. 7
L’ANVUR amplia gli indicatori previsti per i Commissari da due a tre, come proposto anche per i candidati. Inoltre, giustamente, l’ANVUR considera i periodi di attività riferiti alla valutazione dei commissari (5 e 15 anni per i due indicatori previsti) troppo brevi ed inadeguati e propone limiti più ampi a 15 anni per quasi tutti gli indicatori, con un periodo esteso all’intera carriera in un caso.
Per i settori bibliometrici vengono proposti come indicatori:
- Numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate nei 15 anni precedente la data del bando pesati con un indicatore di impatto della rivista sede di pubblicazione.
- Numero complessivo di citazioni ricevute da tali articoli.
- Indice h riferito all’intera carriera.
Per i settori non bibliometrici:
- Numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicato nei 15 anni dalla data del bando.
- Numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e capitoli di libro pubblicati negli ultimi 15 anni dalla data del bando.
- Numero di monografie scientifiche (o equivalenti, secondo la definizione del Bando VQR 2011-2014) pubblicate negli ultimi 15 anni dalla data del bando, in possesso di specifici requisiti qualitativi.
Anche in questo caso si propone il superamento dei valori soglia per due indicatori su tre per entrambi i settori.
3.6 Commenti agli Articoli 7 e 9
Si chiede una allungamento dei tempi di lavoro previsti per l’ANVUR per la valutazione degli aspiranti commissari e per la definizione dei valori-soglia: rispettivamente 60 e 90 giorni.
3.7 Ulteriori osservazioni
L’ANVUR ritiene che i valori-soglia per i SSD e non solo per SC dovrebbero essere non casi eccezionali ma la norma, anche in base all’asimmetria che esiste tra quanto la Bozza di Regolamento prevede per i candidati (Allegati C e D) e per i commissari (Allegato E).
3.8 Considerazioni di sintesi
L’ANVUR valuta nel complesso positiva la Bozza di Regolamento, più trasparente e semplificativa rispetto al Regolamento ASN/2012, avviato nelle difficoltà dovute alla novità del processo. La Bozza di Regolamento ASN/2015 presenta alcuni elementi suscettibili di miglioramento al fine di garantire la selezione di docenti di adeguata qualificazione scientifica. Tale frase porta a chiosare: ma la adeguata qualificazione didattica come viene garantita?
(segue)
Mi ero perso la richiesta di “Più tempo”.
Ora le abilitazioni sono di fatto bloccate da 2 anni e immagino che ancora qualche mese passerà prima che il regolamento e i decreti attuativi vengano emanati.
A questo già si aggiungono 90 giorni per definire i parametri (a cui l’ANVUR potrebbe iniziare già a lavorare), un mese almeno per il bando commissari, più altri 60 giorni per valutarli = almeno altri 6 mesi! Poi sorteggi, decreti di nomina, insediamenti… se tutto va bene passa un altro anno e loro vogliono ancora tempo?!?!
Carissimi,
finalmente di ritorno a casa, dopo…”un lungo ed inaspettato viaggio”, come promesso alla redazione segnalo -con incolpevole ritardo- l’avvenuta pubblicazione di un mia breve nota in tema di ASN.
Il titolo è: “ASN di diritto penale: sono procedibili i ricorsi “demolitori”?
Il link è: http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/08/abilitazione-scientifica-nazionale-diritto-penale
Per quanto mi risulta, l’eccezione di improcedibilità è stata poi fatta propria, in sede di discussione al TAR, dalla difesa dei resistenti.
La questione vale anche in riferimento ai ricorsi demolitori propri di altri settori (e ce ne sono diversi), e dunque mi pare di interesse generale.
La morale, per me, è sempre la stessa, ovverosia che l’unica categoria di persone che ci ha guadagnato da questo sistema astruso è quella degli avvocati amministrativisti. Un sistema a doppio passaggio, in una situazione tanto compromessa per cui “ogni concorso è un ricorso”, mi pare “criminogeno”.
La mia tesi rimane quella dell’abolizione. Altro che abilitazione nazionale e cooptazione locale, qui ci vogliono i CONCORSI, con poche semplici regole per renderli imparziali (non ci vuole niente, basta la volontà politica).
Per una stagione fuggente, abbiamo avuto dei concorsi che, se erano lontani dall’essere perfetti, qualche buon risultato (vittoria di candidati esterni non-raccomandati: tra cui io, ma anche tanti altri, apristi e non) lo hanno dato. Finita la “sanatoria” per i precari meritevoli, di cui al dl 180/08, ci ritroviamo due passi indietro: può esserci cooptazione locale allo stato puro, senza la possibilità -si tratti di un 24, 6, di un 18, 1 o di un 18, 4- che vinca qualcuno di diverso, rispetto al candidato per cui il posto è stato messo a concorso (che poi, beninteso, può essere pure bravissimo, e noi speriamo che lo sia sempre, ma la gara è qualcosa di molto diverso, perché la gara, tra i tanti bravi, premia solo IL PIU’ bravo).
Il rischio, invece, e che qui la gara diventi solo chi ha il potere (o meno), a livello locale, in base a mille circostanze (tra cui, non dimentichiamolo, l’Ateneo dove sei di ruolo, se premiato o penalizzato dalla – incostituzionale- ripartizione del turn over), di farsi mettere il posto a concorso, o a 24, 6, o a quello che è, tanto la sostanza non cambia.
Ripeto: ABOLIAMOLA. E aboliamo pure gli RTDB, questo assurdo ruolo a scavalco tutto italiano, in cui uno non passa solo da essere a contratto ad essere di ruolo, no, allo stesso tempo, passa da ricercatore a professore.
Trasformiamo gli RTDA in tenure track, e facciamo, sia per diventare RTDA – e quindi, in prospettiva, ricercatore di ruolo- che professori associati o ordinari, i CONCORSI VERI, senza il bisogno di previa medaglietta ASN.
Tom Bombadillo
Segnalo ai lettori che la nota di Tom Bombardillo su Altalex, con cui qualifica i ricorsi e le costituzioni in giudizio “demolitori”, costituisce di fatto una presa di posizione personale nei confronti dei ricorrenti, peraltro basata su informazioni e argomentazioni non del tutto conformi alle stesse “richieste” del TAR. Per quanto riguarda l’udienza a cui si fa riferimento e la discussione che ne è seguita, suggerirei a Tom di assumere informazioni più dettagliate, in particolare su quella eccezione. Ovviamente ognuno può manifestare liberamente il proprio pensiero. Ma su quanto accaduto, sul piano giudiziario, sarebbe opportuno lasciare a quella sede la “battaglia” legale o, quantomeno, pubblicare informazioni conoscendo gli atti del giudizio e le procedure seguite dallo stesso Tar Lazio nella (ri)definizione di “contro-interessato”
@bobby, sarà sicuramente colpa mia, ma non è che ci ho capito un gran che di quello che hai scritto.
Da parte mia, invece, posso solo assicurare che:
1) come avevo affermato più volte, anche sulle questo sito, NON mi sono costituito in giudizio, e quindi (a questo punto, mi pare di capire, diversamente da te) NON sono parte in causa, il che, per altro, significa che sono stato uno dei pochi, in questa situazione, a mantenere un comportamento coerente, tra il dire ed il fare;
2)i ricorsi “demolitori” sono tanti, in settori diversi, qui se ne è parlato diffusamente, in numerose occasioni, e dunque la questione mi pare di interesse generale;
3) come spiego nell’incipit della nota, qualifico “demolitori”, per usare un termine sintetico, i ricorsi con i quali i ricorrenti, come a diritto privato, contestano vizi della commissione che, se fossero accolti, comporterebbero effetti erga omnes, nel senso di dover valutare nuovamente anche gli abilitati – non ti piace il termine demolitori? chiamali con un altro nome, ma la sostanza non cambia, e non capisco come questa possa ritenersi una mia “presa di posizione”-;
4) ho letto, per mera curiosità professionale, tutti gli atti del processo, ma quello è il merito della causa, che qui non interessa, e non ha rapporto con la mia questione processuale, che invece può essere di interesse per tanti ricorrenti (anche, almeno futuri, di diritto penale), in modo di evitare loro di incorrere in quello che a me continua ad apparire un vizio di procedibilità (chiaramente, su questo posso sbagliarmi, ma, se fossi un ricorrente, preferirei non correre rischi);
5) a me, i colleghi che si sono costituiti hanno detto che, in sede di discussione, l’eccezione di improcedibilità è stata formalizzata dal loro difensore, poi magari non è vero, ma immagino che capirai che, per me, è molto più facile credere a persone -per giunta, colleghi ed amici- in carne ed ossa, che non ad un nickname anonimo su internet, di uno che, a questo punto, mi pare di capire possa addirittura essere uno strutturato del mio settore, che però non ha neppure il coraggio delle sue affermazioni pubbliche, che io invece ho sempre avuto, sin dai tempi in cui ero un precario, e con l’APRI sparavo a zero su tutto ciò che ritenevo sbagliato.
Vabbé, in fondo sono io che sbaglio a risponderti, evidentemente sei parte del processo, e quindi è inutile discutere con te, che sei appunto, per definizione, DI PARTE.
Alle volte, mi pare che sono uno dei pochi che, di fronte a questa situazione sgradevole, ha mantenuto la calma e la serenità, anche di giudizio.
Passo e chiudo definitivamente, ché, purtroppo per me, non sono proprio in condizioni fisiche di potermi irritare.
Tom Bombadill – Tom Bombadillo
@Tom: semplicemente, e lo direi anche se fossi parte o strutturato…, non credo sia questa la sede per argomentare, stile “memoria di parte”, eccezioni, costituzioni o vizi di procedibilità, senza riportare contro deduzioni giuridiche. Vi è il rischio di fraintendimento (come sono state da te fraintese le mie parole: quando avrei scritto che non è stata sollevata l’eccezione?…) Per il resto: sensibilità diverse. Credo solo che di “demolitorio”, in questo caso, non vi sia nulla. Io vedo persone che hanno esercitato legittimamente un diritto in giudizio perchè credono che vi siano state delle violazioni (a prescindere dal merito). Cosa avrebbero dovuto fare se non ricorrere al giudice amministrativo? Sarà poi il giudice a decidere e si dovrebbe accettare quella decisione con serenità. D’altronde le recriminazioni si dovrebbero rivolgere verso coloro che hanno gestito tutta la procedura, non certo verso chi è stato suo malgrado coinvolto nelle decisioni…Chiuderei anche io, con la stessa serenità.
“La Bozza di Regolamento ASN/2015 presenta alcuni elementi suscettibili di miglioramento al fine di garantire la selezione di docenti di adeguata qualificazione scientifica. Tale frase porta a chiosare: ma la adeguata qualificazione didattica come viene garantita?”
Siamo alle solite, questo punto è chiaro a tutti, ed è chiaro a tutti che non è stata istituita alcuna “Abilitazione Didattica Nazionale”. Gli Atenei sono stati lasciati liberi di regolamentare l’accertamento della qualificazione didattica in sede di concorsi locali, ex Art. 18 ed Art. 24. C’è chi lo ha fatto, con tanto di lezioni e/o seminari da parte dei candidati, c’è chi non lo ha fatto.
Mi pare in questo caso il legislatore non abbia una responsabilità, se non quella di aver affidato la questione agli Atenei. Autonomia…? Bene…? Male…?
Il mio parere personale è che si sarebbe dovuta prevedere una prova didattica obbligatoria in ogni concorso locale (tipo concorsi vecchio stile), ovviamente per chi già non è qualificato come professore universitario.
Il problema sta nel manico, ovvero nella 240/2010. La quale, promossa e voluta da chi ha cavalcato l’onda degli scandali sui concorsi truccati, difficilmente poteva imporre una prova didattica che offre un elemento di giudizio “soggettivo” che, se male usato, si presta a giudizi mirati a favorire alcuni candidati a danno di altri. Si sarebbe potuto obiettare che “abusus non tollit usum”, ma resta il fatto che questo è stato l’esito in sede legislativa.
Mi riferivo ad una prova didattica obbligatoria in sede di concorso locale. Il fatto che le diverse sedi si comportino in modo così difforme non è ragionevole. Anche alla luce dello scambio di docenti tra sedi diverse, previsto dalla legge.
Yes, ma sono libere di comportarsi in modo difforme perché non c’é un vincolo di legge. Tutta l’attenzione del legislatore è stata sull’ASN, lasciando le fasi locali in un cono d’ombra. Non sembra una distrazione casuale.
Penso personalmente che la mancanza di una abilitazione didattica, un vuoto di legge, voluto o non voluto, sia un grave nocumento per l’Università: con il ruolo della docenza fortemente sminuito e marginalizzato, tanto più con un ANVUR-AVA invasiva o un’ENQA-ESG molto più razionale. E’ vero che a livello locale le soluzioni sono difformi, ma è proprio questo caos normativo locale che a mio giudizio va combattuto, con una chiara legislazione statale.
Ricordo, mi sono documentato poco fa’, che la libera docenza è in un Regio Decreto 1592/1933 ed è durata fino al 1970. Con la riforma dell’Università DPR 382/1980 iniziano i ruoli di PA ed RU ed le normative di reclutamento dei PA poi prevedono una lezione didattica davanti ad una commissione di 5 membri (2 PA e 3 PO mi pare), prima nazionale e poi locale. E’ vero che le commissioni potevano valutare soggettivamente il candidato, ma la mia esperienza ed alcune poche informazioni avute nel mio circondario mi dicono che le valutazioni erano abbastanza serie, con il limite di un candidato che per l’emozione ha fatto scena muta davanti alla commissione e bocciato ovviamente.
So che la metodologia di concorso universitario è una specie di araba fenice, non esiste un metodo di concorso perfetto e cieco dove vince solo e sempre il più bravo: per me è sintomatico che un concorso da PO in cui partecipa Fermi, vince Giorgi e da quello che ho letto la valutazione della commissione è condivisibile. Quello che però non riesco a condividere è che la didattica sia non considerata nel reclutamento dei professori universitari: tanto più ripeto in presenza di un ANVUR-AVA particolarmente invasiva sulla didattica. Ci si dovrebbe preoccupare anche ex-ante di come si fa didattica, come reclutamento dei professori, non solo ex-post. Ma i nostri legislatori non sono certo dei Soloni…
Nella bozza continuano a permanere ambiguità nella terminologia adottata. Mi riferisco al termine ‘Monografia’ :
Numero di monografie scientifiche (…) pubblicate negli ultimi 10 anni dalla data del bando…
La ‘monografia’ è un saggio, uno studio, di uno o più autori su un medesimo argomento. Non sempre l’apporto dei singoli autori all’interno di una monografia è esattamente e precisamente valutabile. In ambito biblioteconomico, invece, si distingue tra “Opere di UN autore” (e si schedano sotto il suo nome) ed “Opere in Collaborazione” (in presenza di più di tre autori si scheda l’opera sotto il titolo). In questo secondo caso i contributi dei singoli possono essere fusi o distinti l’uno dall’altro.
Non ne sono certa ma laddove si parla di ‘monografia’ credo che l’estensore della bozza intendesse fare riferimento all’Opera di UN autore, mentre le monografie frutto della collaborazione di più autori rientrano nella categoria delle “Opere in collaborazione” e pertanto sono segnalate al punto 2, ovvero :
Numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e capitoli di libro pubblicati negli ultimi 10 anni dalla data del bando.
No, rientrano al punto 2 solo quelle situazioni in cui i capitoli di libro sono firmati ciascuno da uno (o più) autori, come avviene classicamente nei volumi collettanei. Se i diversi capitoli non sono singolarmente attribuiti a uno o più tra i firmatari del volume, il prodotto rientra a pieno titolo tra le “monografie”.
Carissimi,
non c’è dubbio che, nella lingua italiana, monografia significa scritto su di un singolo argomento, e non scritto di un singolo autore.
Anche questa questione, per altro, è stata sviscerata in sede di ricorsi amministrativi. La posizione dell’Anvur è che le monografie a più firme…sono sempre delle monografie! E si distinguono dalle curatele, dove c’è appunto un curatore, che potrebbe anche non aver scritto alcuna parte dell’opera. Sta di fatto che, sempre in sede di ricorsi, è emerso che l’ANVUR, per calcolare le famose mediane, ha tenuto conto anche dei libri a due autori, presentati da numerosi aspiranti commissari….come poi, una certa categoria di lavori potrebbe essere contata, a livello collettivo, per calcolare la mediana, ma non, a livello individuale, per consentire al singolo commissario di superare la stessa mediana , è un mistero che sfugge alla mia mente di “penalaio di periferia”, ma sono certo che ci sarà qualche più raffinato ricorrente che vorrà spiegarmelo, con parole, però, per me purtroppo incomprensibili (sono un tipo semplice, e comprendo solo i ragionamenti semplici e lineari).
Per il resto, sì, De Nicolao, tutta l’attenzione della legge è spostata sul carrozzone ASN, per la semplice ma fondamentale ragione che, a livello locale, si voleva la cooptazione pura, dimenticandosi, tuttavia, che qui non siamo in UK (Paese da cui, come tutti gli addetti ai lavori sanno, era “appena sbarcato” il redattore materiale della riforma), e la cooptazione non trova un valido contraltare nella responsabilità (che manca).
Anche per la mancanza dell’orale, poi, De Nicolao ha ragione: è stata esclusa dall’ASN perché prova soggettiva per antonomasia. L’unico che voleva l’orale era il senatore Valditara, Relatore per il Governo, e professore ordinario di diritto romano. A livello di dl 180/08, dovetti battermi “come un leone” per evitare che fosse introdotto l’orale, alla fine il Presidente (della 7^ Commissione), mi disse: “vabbé, avvocato, giusto una cosa per far vedere in faccia i candidati alla commissione”. Ne venne fuori la fantomatica discussione dei titoli, che però non si capiva che valenza avesse.
A proposito di orale, che io non vorrei mai, nei concorsi che io immagino imparziali, posso riferire di aver assistito personalmente ad una di queste discussioni dei titoli, non dirò dove, con riferimento a quale area o, tanto meno, settore, in cui il candidato interno, a un certo punto, va così in confusione che dice “scusate, ma oggi sto dicendo delle cose sbagliate” (o qualcosa del genere, ché ormai sono passati anni), e nei verbali della commissione, con riferimento a tale orale, trovai scritto “fluido, brillante e incisivo” (o una cosa del genere, non posso ricordare precisamente).
La morale? Niente orali, per favore.
Tom Bombadillo
Ottima idea. Niente orali. Anche niente scritti – la malafede della commissione è infatti certa, come la buona fede del candidato, la cui preparazione è certamente garantita dagli articoli che recano il suo nome. Battiamoci come leoni per evitare di verificare che il candidato li abbia quantomeno letti (non dico scritti) questi articoli. Per favore, ovviamente.
P.S. Anche a chi non frequenta commissioni parlamentari farebbe piacere conoscere il genio che ha partorito la 240.
A me piace il tuo intervento provocatorio, lo sottoscrivo in pieno… Nel mio ambiente tra l’altro sono conosciuto anche come un provocatore… soprattutto quando sostengo che il MIUR va abolito, l’ANVUR è troppo giovane per abolirlo, sarebbe quasi un infanticidio… ma alla fine ogni popolo si merita i politici che esprime e a cascata MIUR, ANVUR, ANAS…
Ma al di la delle provocazioni io amo l’Università, l’Università con la U maiuscola, non certo gli universitari o meglio alcuni universitari, ma che si ritrovano in tutti gli ambienti pubblici e privati…
Proprio perché amo l’Università vorrei che i concorsi per la selezione del personale docente sia la più seria possibile e, come chiedi tu, mi associo anche alla tua ultima domanda: chi è il genio che ha partorito la 240/2010? La Gelmini quella del tunnel dei neutrini tra Ginevra e il Gran Sasso, che ancora gira in Parlamento o chi?
…sì, sì, sì, assolutamente sì, niente scritti e niente orali. Questo era il punto di partenza del sistema concorsuale ideato (da me), e trasfuso nella petizione on-line, alla base dell’istituzione dell’APRI. Petizione che, in pochissimi giorni, raccolse mille firme di universitari italiani, spesso di ruolo anche all’estero, a volte nelle Università più prestigiose del mondo, a partire dall’MIT. Inviai la petizione ai destinatari istituzionali, e venne trasfusa nel dl 180/08 (per altro, avevamo chiesto anche questo, cioè che si procedesse per decreto legge). Il tuo argomento, Stefano, venne espresso anche a suo tempo: lo trovavo grottesco allora, oggi è solo desolante.
I precedenti concorsi da ricercatore si basavano, appunto, su due scritti e un orale, proprio come dici tu. C’è qualcuno che conosce uno di questi concorsi che NON sia stato vinto, guarda caso, proprio dal candidato per cui il posto era stato messo a concorso? E allora di cosa stiamo parlando? Beninteso: si spera che tali candidati fossero sempre molto meritevoli -e, fortunatamente, spesso è stato proprio così-, ma questi non sono concorsi, questa è cooptazione.
Abbiamo tolto scritti ed orali, e abbiamo immediatamente ottenuto già un primo dato confortante,cioè i candidati esterni hanno iniziato a partecipare, ché con i vecchi concorsi da ricercatore di ruolo nessuno partecipava manco più (io per primo, con le vecchie regole, non mi ero mai sognato di andare a concorrere a un concorso da ricercatore non-mio, perché non avrebbe avuto senso).
Poi è vero, c’è la possibilità, come dici tu, di candidati che presentino scritti non loro. Ma quante volte succede? Quante volte, cioè, l’ordinario si prende la briga di scrivere i lavori al precario? Ciò succede solo in casi particolarissimi: genitori per i figli, coniugi, amanti, oppure nell’ipotesi di scambi di eccezionale portata, in cui il soggetto scientificamente incapace ha fatto un “enorme favore” a quello scientificamente capace. E tanto sono casi rari in cui, il soggetto che è così tanto “stampato” da non essersi dovuto scrivere neppure i lavori, certamente non concorre da candidato esterno, ma interno.
Sta di fatto che, tolti scritti ed orali, qualche candidato esterno ha potuto vincere. Il limite pratico di quei concorsi, che comunque non sono stati certo perfetti, risiedeva tutto nel mantenimento del commissario interno. Quello era l’unico punto controverso. Ci pensai a lungo. La tentazione era quella di chiedere che tutti e tre i commissari fossero sorteggiati. Ma dopo averci rimuginato per giorni, decisi che era meglio lasciare il commissario interno, perché altrimenti avremmo corso il serissimo rischio che, nelle Facoltà, nessuno chiedesse il posto a concorso. E non avremmo ottenuto nulla.
La morale? Nella vita reale, l’ottimo è nemico del buono.
Non è che, per evitare 5 casi su 100 di candidati con scritti altrui, ci possiamo consegnare “mani e piedi” a un sistema come quello della precedente normativa, in cui i posti da ricercatore di ruolo, anche grazie a scritti e orali, venivano vinti (vogliamo dire nella stragrande maggioranza dei casi?) dai candidati “predestinati”.
Tom Bombadillo
Evidentemente non sai cosa sia la courtesy authorship, o pensi che le pubblicazioni siano tutte e sole a nome singolo. Dunque non sai di che si stia parlando, per quanto attiene a tantissimi SSD diversi dal tuo.
Cosa grave, per uno che può vantarsi di avere DECISO IN PRIMA PERSONA della norma sulla composizione delle commissioni, bontà tua.
Chissà dove stavi (tu e i tuoi amichetti così vicini agli estensori della 240) quando si cancellava la ricostruzione della carri era, o si trasformava una cospicua parte -fissa e dovuta- dello stipendio in variabile ed erogabile ad arbitrio. Credo di saperlo.
…vedi che l’APRI non era composta mica da penalisti, ma, in netta prevalenza, in quasi totalità, da precari di materie scientifiche, dove si pubblica a più nomi. Quindi, so bene di cosa sto parlando. Tu, piuttosto, invece di buttarla sul personale -ché gli amichetti ce li avrai tu, se ancora vai all’asilo-, se avessi ragione, invece che torto marcio, mi dovresti dimostrare quali sono i concorsi da ricercatore di ruolo con le vecchie regole, e cioè con gli scritti e gli orali che a te piacciono tanto, che sono stati vinti da candidati -sempre che ce ne fossero, ché il più delle volte non ce ne erano- diversi dal predestinato.
Quindi, di cosa stiamo parlando? Era il sistema concorsuale peggiore possibile, e tu continui a difendere l’indifendibile. Per definizione, qualsiasi riforma non avrebbe potuto comportare un suo peggioramento. Noi siano riusciti, per una manciata di concorsi, ad ottenere, con le nostre regole, un piccolo miglioramento -non completo, per via di ciò che ho già spiegato, circa il necessario mantenimento del commissario interno-, che ha consentito a me, a Mino (per citare un’altro che scrive qui), a tanti altri precari, soci dell’APRI e non, di vincere un posto di ruolo nell’università, come CANDIDATI ESTERNI.
Questi sono fatti, il resto è fuffa.
Come, poi, l’APRI, composta, nella quasi totalità, da persone “più a sinistra del PD” (di allora, ché è difficile essere più a destra dell’attuale), potesse essere vicina agli esponenti della maggioranza berlusconiana, rimane un mistero.
Io non ho ottenuto niente in sede di 240. Non ho ottenuto, pur avendolo richiesto, l’unificazione di RTDA e RTDB. Non ho ottenuto, pur avendolo richiesto, che il ricercatore con tenure track non subisse un doppio mutamento, ma che, da ricercatore a TD, divenisse ricercatori a TI (e non professore a TI).
Io non mi prendo la responsabilità di cose fatte dagli altri, come la 240, ma solo delle proposte dell’APRI. Il dl 180/08, di fatto, accoglieva le proposte dell’APRI, o, per meglio dire, della petizione, forse proprio per via delle importanti firme che aveva così rapidamente raggiunto.
Rinfacciare a me il blocco dello stipendio et similia, poi, è addirittura ridicolo. Sono piuttosto io a rinfacciare a troppi universitari di occuparsi di tali questioni solo quando ci toccano direttamente, senza capire che trattasi di un problema più generale.
La mia posizione, su questi temi, risulta bene, ad es., da questo mio articolo pubblicato, guarda caso, oggi stesso:
http://www.radiospada.org/2015/11/una-proposta-a-costo-zero-per-il-turismo-nel-meridione/
Come vedi, non è certo a me che può rimproverarsi l’idiozia, quando non è malafede, di certe politiche economiche neoclassiche.
E anche qui passo e chiudo, perché non sono in condizione di affrontare polemiche sterili.
Tom Bombadillo
Caro Tom/Vito scusa se te lo dico: ma non riesci a essere un poco più conciso ? Prendi questo commento consiglio strategico.
Caro Francesco,
grazie del consiglio: proverò a metterlo in pratica.
Tom
Replica illuminante, per quello che dice (sui “grandi” motivi e soprattutto risultati della 240 per certuni) sia per quello che non dice (il silenzio sul completo svuotamento del concorso a RU, oggi più manipolabile di prima appunto via pseudoproduzione di articoli; la voluta confusione del blocco degli scatti -da me mai menzionato- con gli aspetti esplicitamente punitivi della 240 verso il personale in ruolo, ammessi dallo stesso Valditara).
Ma in realtà avevo chiesto anzitempo alla redazione di cancellare il mio intervento iniziale, doppiamente sterile in quanto il danno -enorme- ormai è stato fatto, e perché motivato dall’irritazione nel leggere certe orgogliose rivendicazioni di paternità.
Ma quali certuni. Io sono dell’Apri e nonostante abbia battuto tutta Italia negli ultimi concorsi rti, senza prova orale, ha vinto sempre o il candidato locale o il candidato deciso dai due terzi della commissione, che non era di sicuro il più attrezzato ma il più sponsorizzato. Quindi, nonostante gli sforzi dell’Apri a contribuire ad una più corretta e meritocratica impostazione della legge 240 (e in effetti qualche miglioramento ci è stato, ad esempio alcuni commissari sono arrivati ai ferri corti grazie al sistema del sorteggio producendo varie relazioni di minoranza), ben pochi anche di apristi ce l’hanno fatta, il resto di noi si è presa una piccola ed inefficace rivincita ottenendo quasi in toto l’abilitazione nazionale, che a distanza di due anni è ancora una medaglia di cartone.
inoltre volevo ribadire lo sconcerto riguardo ancora l’esistenza nella nuova ASN di figli e figliastri, cioè di bibliometrici e non bibliometrici. Questa storia sta diventando vergognosa, non si capisce ad esempio perchè l’intero settore 08 continua ad essere non bibliometrico.
“non si capisce ad esempio perchè l’intero settore 08 continua ad essere non bibliometrico”
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A me sembra che l’area 08 sia divisa in 2 sotto-aree (vedi Rapporto VQR: http://www.anvur.org/rapporto/files/Area08/VQR2004-2010_Area08_RapportoFinale.pdf), una bibliometrica (ingegneria civile) e l’altra non-bibliometrica (architettura). Per la seconda, io mi darei la seguente risposta: buona parte degli SSD di architettura non sono adeguatamente coperti dai database bibliometrici.
giusta la tua precisazione, de Nicolao. Quindi tu ritieni che se non si popola il database adeguatamente non si potrebbe valutare un docente di un settore su base bibliometrica?
Ma che senso ha applicare la bibliometria a settori in cui le banche dati sono largamente incomplete? Gia’ applicarla ai settori in cui le banche dati sono quasi complete e’ una follia (quando si mettono soglie automatiche, ecc.), figuriamoci applicarla anche agli altri. Quando si uscira’ da questo delirio bibliometrico sara’ troppo tardi!
Io credo che Giuseppe De Nicolao volesse solo dire che di norma è difficile fare analisi di dati se i dati non ci sono. Si tratta ovviamente di una tipica distorsione da ingegnere. Se anziché rivolgersi agli ingegneri si mettono le cose in mano ai miei colleghi economisti (quelli del gev13 o, in alternativa a qualcuno di quelli che lavorano per invalsi) loro sapranno sicuramente trovare una qualche forma di imputazione che permetterà di fare analisi di dati bibliometrici in assenza di dati bibliometrici.
E’ risaputo che i dati sono inutili, male che va si fa una bella normalizzazione e tutto torna.
Noi ingegneri siamo fermi alle leggi della fisica, chimica etc. È un limite, lo capisco. Abbiate comprensione.
Se voglio usare Scopus o WoS e la produzione di quella disciplina non è indicizzata, non posso certo usare delle soglie bibliometriche basate su interrogazioni di quei database.
Vero, molta saggistica nei subsettori 08 architettura non compare su Scopus o WoS, però esiste anche un sito docente Cineca che si sta sempre più raffinando. Non è possibile valutare un docente in base ai dati immessi sul sito Cineca?
“Non è possibile valutare un docente in base ai dati immessi sul sito Cineca?”
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È esattamente quello che fanno i criteri (discutibili e discussi ampiamente) che vengono proposti dallo schema di Decreto Criteri e Parametri relativamente ai settori non bibliometrici.