I lavori delle commissioni sorteggiate per l’abilitazione scientifica nazionale sono in corso o prossimi all’avvio, e si comincia a discutere, nell’ambito delle comunità scientifiche appartenenti ai diversi SSD o settori concorsuali, su come debbano comportarsi i commissari nella valutazione delle candidature. Sebbene non siano elettivi, i commissari sono comunque espressione della comunità scientifica di settore, con la quale devono in qualche misura confrontarsi, e di fronte alla quale saranno in qualche modo responsabili di scelte che possono condizionare il futuro del settore stesso. Quali criteri adottare, dunque, per l’abilitazione rispettivamente di prima e di seconda fascia?
La novità è che, per la prima volta, le commissioni non sono chiamate ad esprimere un giudizio comparativo, individuando un numero limitato di vincitori o idonei tra i concorrenti, ma ad esprimere un mero giudizio di idoneità a “lista aperta”. Sicché la prima questione, inevitabilmente, finisce per essere quella della “soglia minima” per l’idoneità, o più concretamente del numero di idoneità da concedere. Certo, a determinare quella soglia (cioè quel numero) concorrono le “mediane”, ma è evidente che non tutti i candidati che superano, per quanto ampiamente, la mediana potranno contare sulla certezza dell’idoneità, mentre d’altro canto anche chi non superasse le mediane potrebbe, stando alle interpretazioni ministeriali, comunque risultare idoneo. In ogni caso, anche se ci si volesse rigidamente attenere a criteri “quantitativi” della produzione scientifica, ci sarà comunque da fissare un parametro: che ci si accontenti del superamento di due delle mediane (bibliometrici), o di una delle mediane (non bibliometrici), conseguentemente accordando l’idoneità (praticamente) a tutti i candidati, o che si richieda congiuntamente il superamento di tutte le mediane, o che invece si fissino valori quantitativi ancora superiori: si tratterà comunque di soglie volte a determinare la numerosità degli idonei. È evidente che gli orientamenti che ciascuno potrà avere in materia di “soglie minime” o di “numerosità degli idonei” potranno avere effetti determinanti sull’idoneità di questo o quel singolo candidato, ed è ovvio che i componenti delle commissioni, così come ciascuno dei membri della comunità scientifica, ne sarà ben consapevole.
Dal punto di vista delle dinamiche interne della commissione, si può assumere che la soglia minima tenderà ad essere fissata ad un livello non superiore a quello corrispondente al “più debole” dei candidati che la maggioranza dei commissari ritiene meritevole di idoneità. Ma è assai probabile, date le dinamiche tipiche dei processi decisionali collegiali, che la soglia tenda ad assestarsi su un livello non superiore a quello del più debole dei canditati che almeno uno dei commissari ritenga meritevole di idoneità. Infatti, poiché l’idoneità non è a numero chiuso, risulterà più facile concederla che negarla a tutti i candidati graditi da almeno un commissario. Ma vi è di più: tali e tante le irregolarità del procedimento di abilitazione scientifica nazionale, che qualsiasi candidato escluso avrebbe facile gioco a proporre ricorsi al giudice amministrativo, non senza probabilità di successo. E se è vero che l’accoglimento del ricorso di un candidato escluso non necessariamente inficia l’idoneità degli altri (proprio perché non è un concorso a numero chiuso), si deve però rilevare che talune irregolarità, riguardando la formazione della commissione (a partire dalla lista dei sorteggiabili commissari, frutto del balletto delle mediane e degli arbitrii di cui esse sono frutto), metterebbero in pericolo tutte le idoneità rilasciate per l’intero settore. Un motivo di più, dunque, per mantenere bassa la soglia e concedere generosamente idoneità scientifiche a chiunque ne faccia richiesta.
Più interessante mi sembra tuttavia riflettere sulle implicazioni di natura strategica che potrebbero avere le scelte delle commissioni. Al proposito, è appena il caso di ricordare che l’abilitazione scientifica nazionale costituisce solo una fase prodromica del reclutamento dei professori di ruolo, che si completa con le chiamate eventualmente deliberate dai singoli dipartimenti, in esito a procedure regolamentate e gestite a livello esclusivamente locale. Si tratta dunque di un processo decisionale nel quale si compongono le istanze di due “attori”: da una parte quelle espresse dalle comunità scientifiche nazionali, corrispondenti ai settori concorsuali, e dall’altra quelle che fanno capo alle realtà locali dei singoli atenei.
La dialettica tra sedi universitarie (SU) e settori scientifici disciplinari (SSD) ha variamente caratterizzato le procedure di reclutamento, delineandosi nei vari sistemi concorsuali succedutisi nel tempo un equilibrio di volta in volta diverso. Nel sistema universitario basato sugli organici nazionali si era affermata una netta preminenza dei SSD nelle decisioni relative al reclutamento. Nel modello attestatosi alla fine degli anni ’70 e riordinato dal DPR n. 382 del 1980, le singole sedi dichiaravano la vacanza di cattedre afferenti alle singole discipline e i posti venivano messi a concorso dal Ministero. Le commissioni nazionali, espresse dai SSD (attraverso curiose miscele di elezione e sorteggio) designavano i vincitori, e alle SU non restava che procedere alle chiamate, scegliendo tra i vincitori; neppure era consentito alla SU di astenersi dalla chiamata: il Ministero avrebbe provveduto a chiamare d’ufficio i vincitori sulle cattedre vacanti. Sicché, di fatto, ogni SU, nel momento in cui dichiarava la vacanza di una cattedra, si sottometteva alle scelte imposte a livello nazionale dal SSD. Più rilevante il potere delle SU per i trasferimenti, poiché la scelta del professore da chiamare, nell’ambito di quelli già in servizio di ruolo, non risultava condizionata dal SSD nazionale; anzi, la Facoltà poteva anche decidere, dopo aver bandito la vacanza per trasferimento, di non chiamare nessuno dei candidati, mantenendo il posto in organico per tempi più propizi (scelta in genere non priva di conseguenze all’interno della SU, a carico di chi incautamente aveva richiesto il bando).
Il sistema, coerente con un sistema universitario centralizzato, costringeva i “baroni” locali ad un confronto nazionale, i cui esiti peraltro spesso dipendevano da complesse alleanze e ben misurate spartizioni, mediate dalla rappresentanza elettorale e talvolta scompaginate dalla casualità dei sorteggi. Spesso si delineava l’egemonia di una o più “scuole”, afferenti ad un dato SSD, sulle diverse sedi dove vi fossero in organico cattedre di quel settore, e a volte anche situazioni di egemonia su intere facoltà o SU da parte di una o più “scuole” riconducibili ad un dato ambito geografico o culturale.
L’autonomia universitaria, con la soppressione dell’organico nazionale e la successiva liquefazione degli organici di ateneo, fa emergere spinte fortemente antagoniste all’assetto tradizionale. All’interno degli atenei si delineano nuovi equilibri tra rettore, facoltà e dipartimenti, mentre gli aspetti finanziari del reclutamento (rimessi sino ad allora a oscure alchimie ministeriali, dalle quali promanavano cattedre suddivise per facoltà e talvolta perfino già “etichettate” per SSD), assumono una nuova centralità. Le SU, ormai libere di impiegare i fondi loro affidati dal Ministero nel modo ritenuto più opportuno, senza più vincoli relativi ai posti “vacanti” da coprire, ma con il solo vincolo della spesa complessiva, chiedevano di poter scegliere chi assumere nei loro ruoli, anche in considerazione del costo effettivo (e dunque con una preferenza per le carriere interne che comportano solo costi incrementali) e del beneficio di consenso (espresso da chi è in servizio nella sede e vota per il rettore, il preside, il direttore): minimizzando pertanto le interferenze esterne. Si diffonde allora lo slogan della “concorrenza tra atenei” e il mito del mercato, le cui dinamiche avrebbero indirizzato al meglio le scelte del reclutamento (chi assumere, per quali ruoli e discipline, in quali sedi): con questo potente supporto ideologico alle rivendicazioni delle SU, il predominio dei SSD nazionali non poteva durare.
Questo il contesto in cui matura la riforma del reclutamento introdotta con la legge n. 210 del 1998: concorsi locali, banditi dalle singole SU sulla base delle proprie esigenze. Il nuovo equilibrio, peraltro, non azzera il ruolo dei SSD: si prevede che uno solo dei membri delle commissioni di concorso sia designato dalla SU, mentre gli altri sono eletti su base nazionale tra i docenti del settore. Tuttavia, anche grazie alla norma transitoria che prevedeva tre idoneità per ogni posto di professore messo a concorso (poi a regime saranno solo due), nella larga maggioranza dei casi era assicurato il riconoscimento dell’idoneità del candidato “interno” gradito dalla SU; gli altri idonei, a loro volta, avrebbero dovuto trovare una SU disposta a chiamarli (disponendo dei relativi fondi). Nel caso (raro) in cui nessuno degli idonei fosse stato gradito dalla SU, questa poteva comunque decidere di non effettuare alcuna chiamata.
Ne emerge, nei primi anni di applicazione, una partecipazione dei SSD alle scelte di reclutamento programmate dalle SU, apparentemente incisiva ma a ben vedere piuttosto blanda. La SU metteva in gioco un posto, ed esponeva il proprio candidato “interno” alla valutazione collegiale (espressione del SSD); in cambio, il SSD otteneva l’idoneità per altri due candidati che avrebbero trovato collocazione in altre SU, prevalentemente in quelle dove già prestavano servizio nel ruolo inferiore, dove la “promozione” avrebbe comportato costi minimi, specie nel breve periodo.
Anche in considerazione degli aspetti finanziari, il vero filtro all’ingresso era costituito dal concorso di ricercatore, il cui budget doveva essere messo in gioco interamente (poiché la commissione designava un solo vincitore che la sede doveva obbligatoriamente chiamare). Peraltro l’egemonia delle SU sui concorsi di ricercatore era quasi sempre garantita dalla composizione della commissione: poiché la SU designava, salvo rare eccezioni, il componente professore ordinario, mentre i componenti eletti dal SSD, associato e ricercatore, si trovavano inevitabilmente in una posizione di subalternità. In questo la riforma del 1998, nell’introdurre l’elezione dei componenti esterni in luogo di un (poco trasparente) sorteggio, non aveva però significativamente mutato il quadro risalente al 1980.
Si può osservare che soprattutto nella fase fortemente espansiva che ha caratterizzato i primi anni di applicazione della nuova procedura, la conflittualità fra SU e SSD è stata minima; entrambi gli “attori” sembravano conseguire agevolmente i loro obiettivi tattici e strategici, mentre il travaso di potere dai SSD alle SU veniva appena percepito, salvo che nei pochi casi critici in cui candidati riconosciuti idonei e generalmente apprezzati nel SSD non riuscivano a trovare una SU che li chiamasse (trattandosi, prevalentemente, di c.d. idonei non strutturati). Nell’ambito dei SSD, il meccanismo elettorale tendeva a favorire l’ingresso in commissione di candidati supportati delle “scuole” forti, che potevano così mantenere l’illusione di un’egemonia ormai al tramonto.
Lo scenario cambia nuovamente nella seconda metà dello scorso decennio: da un lato la riduzione a due delle idoneità aveva – seppure marginalmente – incrementato il “peso” dei commissari esterni eletti dal SSD; la necessità di formare una maggioranza di tre voti per assegnare due idoneità rendeva infatti impraticabili soluzioni meramente spartitorie: sicché capitava, non più solo eccezionalmente, che il membro interno fosse messo in minoranza e che il candidato gradito alla sede non conseguisse l’idoneità. E tuttavia la maggioranza espressione del SSD neppure in questi casi poteva davvero “espugnare” la sede imponendo il “suo” candidato, spettando esclusivamente alle SU la decisione sulla chiamata.
Dall’altro lato, la forte contrazione delle risorse (FFO) ha costretto le SU a concentrare le poche risorse sulle proprie priorità interne, riducendo la disponibilità ad accettare istanze provenienti dalle “scuole” egemoni dei vari SSD nazionali; anche il conseguimento dell’idoneità alla fascia superiore da parte di un proprio docente in un concorso bandito da altra sede, pur testimoniando il valore del candidato, cominciava ad essere percepito dalle amministrazioni degli atenei come un problema economico: prospettandosi la necessità reperire le risorse incrementali necessarie per una chiamata difficile da rifiutare.
Si diffonde dunque, soprattutto tra i rettori e i loro influenti sodali, un’avversione per il sistema di reclutamento del 1998. Avversione condivisa, ma per ragioni opposte, dalle “scuole” egemoni nei vari SSD: che cominciavano a percepire la perdita di potere insita nel nuovo sistema di reclutamento. Ancora una volta è l’ideologia neoliberista con i suoi slogan (“merito” e “mercato”), supportata dalla propaganda giornalistica sullo “scandalo dei concorsi”, a preparare il terreno per una nuova riforma.
La “goccia” che fa traboccare il vaso è probabilmente l’estemporaneo intervento legislativo che a dicembre del 2008 rivoluziona i meccanismi di nomina delle commissioni dei concorsi di ricercatore, da sempre appannaggio delle SU grazie alla preminenza del “membro interno”. Passando ad una commissione di tre ordinari, uno nominato dalla SU e due sorteggiati tra quelli appartenenti al SSD. Le nuove regole si applicano anche ai numerosissimi concorsi già banditi, con un effetto a volte dirompente: perché i vincitori, anche ove non espressi dal commissario esterno e non graditi dalla SU, dovevano essere obbligatoriamente chiamati. Tanto da indurre talune SU a ritirare il bando a concorso già avviato!
Si rompe così definitivamente un equilibrio su cui tutti i nostri “attori” avevano contato per un decennio: le SU, abituate ormai a gestire organici e reclutamento sostanzialmente senza interferenze, ma anche le “scuole” dei vari SSD, contente di sentirsi partecipi in qualche misura di una “spartizione” degli idonei, e i singoli professori, da sempre abituati a scegliersi da soli il “loro” ricercatore, al quale il sistema avrebbe prima o poi riconosciuto un’idoneità.
E’ interessante notare come il nuovo quadro della riforma Gelmini enfatizzi il momento dell’abilitazione scientifica nazionale: vantandosi di ripudiare il localismo, e di subordinare le scelte delle SU ad una rigorosa valutazione demandata a commissioni scelte nell’ambito dei SSD. Ma nonostante le apparenti similitudini, il meccanismo è radicalmente diverso da quello dei concorsi nazionali con i quali si realizzava il reclutamento sino alla fine degli anni ‘90. Muta drasticamente infatti il ruolo dei due “attori” della procedura, principalmente perché alle SU non è richiesto di mettere a concorso alcun posto, e perché la commissione nazionale non può mai imporre alle SU i “suoi” idonei.
Per capire in cosa consiste, sul piano applicativo, la novità proverò ad esemplificare.
In passato, supponendo che una SU desiderasse arruolare un certo candidato gradito:
– nel sistema dei concorsi nazionali ante 1998, la SU metteva il posto a concorso, sottoponendo il “suo” candidato ad un giudizio comparativo, e poteva trovarsi con un vincitore non gradito. Di fatto, la promozione del “candidato interno” doveva essere mediata dai docenti della SU afferenti al SSD o in grado di negoziare con le scuole egemoni del SSD, e restava comunque interamente condizionata ad equilibri nazionali;
– nel sistema dei concorsi locali (1999-2010), la sede intenzionata a promuovere il “suo” candidato aveva due possibilità: attendere che questi conseguisse l’idoneità da “esterno” in un concorso bandito altrove, in quanto supportato dal SSD; ovvero bandire il concorso confidando che l’interno arrivasse almeno secondo. Questa scelta comportava, comunque, l’immobilizzo di risorse finanziarie, ed esponeva, qualora il candidato interno non avesse conseguito l’idoneità, ad un evidente imbarazzo; molto probabilmente, nelle dinamiche interne alla SU, le risorse messe in gioco per il concorso, qualora il candidato interno non fosse passato, sarebbero state subito stornate a favore di altri: chi aveva brigato a livello di dipartimento e di ateneo per ottenere quel posto sarebbe stato in qualche misura penalizzato; non è escluso che la pressione del SSD sulla sede finisse per indurre a chiamare, in qualche sporadico caso, uno degli idonei esterni.
Supponendo che le “scuole” egemoni in un SSD avessero individuato un candidato considerato degno di essere arruolato come professore di prima o seconda fascia:
– nel sistema ante 1998 si doveva solo attendere che le vacanze di organico del SSD confluissero nel bando nazionale, perché il candidato gradito dal SSD, all’esito del concorso, potesse prendere servizio in una delle sedi vacanti.
– nel sistema dei concorsi locali, l’SSD avrebbe atteso che una SU bandisse il concorso per un altro candidato “interno”, onde ottenere per il candidato “esterno” almeno la seconda idoneità; a quel punto, ottenuta l’idoneità, si sarebbe potuto lavorare su basi certe per trovare, in genere in una sede diversa, il posto e la relativa copertura finanziaria.
A ben vedere, dunque, il sistema dei concorsi locali dava ai candidati supportati dal SSD nazionale il vantaggio di poter conseguire un’abilitazione da “esterni” e solo successivamente attivarsi per trovare il budget: con una sorta di “free riding” – per usare la terminologia cara al protezionismo neoliberista – su concorsi banditi per altri e con fondi altrui. Mentre per i candidati che non potevano contare su un forte supporto del SSD a livello nazionale il budget doveva essere preventivamente individuato e impegnato, senza certezze sull’esito della valutazione comparativa bandita.
La riforma Gelmini elimina questa differenza: mettendo tutti i candidati sullo stesso piano, solleva le SU dall’onere di impegnare risorse per il proprio candidato prima di sapere se sarà idoneo, ed evita così a chi, all’interno della SU, lo supporta di esporsi inutilmente. Mentre, per converso, priva i candidati che godono del sicuro supporto del SSD nazionale del vantaggio di concorrere per l’idoneità su concorsi banditi per altri, forti dell’influenza che il SSD esercitava sulla commissione locale.
Come si vede, l’evoluzione normativa è frutto di una precisa strategia che vede rafforzarsi sempre più il ruolo delle SU, che si affrancano dalla tradizionale egemonia dei SSD nelle scelte relative al reclutamento. In questo quadro, ci si chiede quali contromisure possano adottare i SSD, attraverso i commissari dell’abilitazione scientifica nazionale loro espressione, al fine di mantenere un ruolo significativo nel reclutamento dei professori.
A mio avviso il sistema dell’ASN non lascia spazio ad alcuna iniziativa strategica che possa consentire ai SSD di recuperare il proprio ruolo nel reclutamento. Credo che le risposte razionalmente possibili possano essere solo di natura tattica, e provo ad illustrarle (provocatoriamente):
(A) Tattica Harakiri.– Per contrastare l’egemonia delle SU, gli SSD potrebbero adottare nell’abilitazione scientifica nazionale criteri estremamente selettivi: concedere un numero minimo di idoneità, riservandole a candidati di indiscusso valore, e negando l’idoneità a candidati, pur localmente graditi dalle SU, su cui non si raccolga un forte consenso nazionale.
Questo atteggiamento, nobile e virtuoso, dovrebbe impedire che le sedi chiamino poi, tra gli idonei, persone poco valide solo perché accreditate localmente. E tuttavia, si osservi, questo atteggiamento non attribuisce agli idonei alcuna chance di essere chiamati se non graditi da una sede. Nel caso limite in cui tutti i candidati apprezzati a livello nazionale dal SSD siano privi di una sede “amica” dotata delle risorse necessarie per chiamarli, e nessuno dei candidati graditi alle sedi sia apprezzato dal SSD, nessuno verrebbe assunto perché i posti disponibili resterebbero nel cassetto. Questo sicuramente penalizzerà i candidati locali non apprezzati dal SSD nazionale, ma non darà alcuna chance ai candidati apprezzati dal SSD che non siano graditi alle SU presso le quali esistono risorse. Del resto, non si può sperare che tali risorse siano mobilitate in considerazione di una qualche esigenza didattica o scientifica: a tali esigenze la SU potrà comunque fare fronte con incarichi a contratto, affidamenti o carichi didattici di ricercatore.
Alla lunga, si tratta di una tattica “suicida” che porta ad un ridimensionamento del SSD a livello nazionale: le risorse, ove esistano, finiranno investite su altri settori nei quali le scelte della commissione dell’abilitazione scientifica nazionale risultino più coerenti con le preferenze delle sedi.
(B) Tattica Kamikaze.- Al contrario, gli SSD potrebbero adottare nell’abilitazione scientifica criteri estremamente larghi: in modo da riconoscere l’idoneità a tutti i candidati, anche di modesto valore, per i quali esista una sede disposta ad attivare la procedura di chiamata; oltre che, ovviamente, a tutti i candidati di indubbio valore anche se privi di sede.
A questo punto, le SU tirerebbero fuori dal cassetto i posti sui quali chiamare i “loro” candidati idonei. Ma il gioco dovrà proseguire sui tavoli delle singole procedure locali di selezione per la chiamata: dove i candidati “esterni”, forti del giudizio espresso dalla commissione dell’abilitazione scientifica, potranno provare a contendere ai deboli candidati “interni” il posto.
L’esito di questa ipotesi di “scalata ostile” nelle selezioni locali degli idonei potrà forse contare sul supporto dei Tribunali amministrativi regionali, che tra l’altro potranno essere chiamati a vagliare la conformità alla legge e ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento delle procedure di selezione previste nei singoli regolamenti di ateneo. Ma, evidentemente, una scelta simile comporta un costo molto alto in termini di vite umane da sacrificare nella guerriglia.
C’è, peraltro, da dubitare che commissari e SSD siano inclini a tali gesti estremi. Sembra più probabile che le commissioni, preso atto dell’impossibilità di un approccio strategico globale, che possa recuperare in mano al SSD nazionale le scelte fondamentali in materia di reclutamento, dedichino le poche energie disponibili nel gioco degli equilibri tra le “scuole”: ciascuno per sé e tutti contro tutti, pur di non vedere che la nave affonda.
Caro Prof. Figà Talamanca,
mi permetto di lasciare un brevissimo commento al suo articolo.
Lo faccio perchè ritengo che sia necessario, a volte, esprimere un punto di vista diverso da quello dei “soliti noti” esperti. Tanto la mia carriera è bruciata comunque.
L’impressione che ricavo dalla lettura del suo scritto è la seguente:
1. Lei sembra assumere una posizione di malcelato disprezzo verso i candidati di sede (poichè indubbiamente voteranno per il rettore, il preside ecc) che ritiene – tout court – “persone poco valide solo perchè accreditate localmente”.
2. Sembra anche di capire, da un suo accenno, che per lei come per altri “ben informati” è o sarà già possibile sapere quali sedi sono disposte, e per quali fasce e SSD, ad attivare procedure locali. “Estote parati” (chissà forse lei ha fatto lo scout) sembra voler dire.
Coerentemente, sembra essere molto preoccupato per la perdita di potere contrattuale delle cupole che gestiscono i SSD, dunque le carriere.
Sono sconccertato e spero di aver capito male. Il nostro sistema di reclutamento è figlio di riforme che cominciarono durante il ventennio fascista e che hanno distrutto la nostra accademia. I SSD sono figli di quella “riforma” e, a parer mio, rappresentano un’aberrazione etica, logica e culturale che costituisce una singolarità tutta italiana. In tutto il mondo civile, il docente universitario è reclutato per cooptazione, cercandosi di assumere persone funzionali alla sede. Certo, tentazioni di imporre la propria autorità imponendo allievi di scarso valore per il solo gusto di dichiararsi potenti è sempre forte ovunque. Altrettanto certo è, però, che intitolare un commento alla penosa realtà del reclutamento universitario italiano alla tattica ed alla strategia ricorda solo e soltanto i consueti (e purtroppo quasi sempre vittoriosi)tentativi di mantenere lo status quo.
Chissà se mai si potrà un giorno ascoltare una proposta innovativa ed originale. Sarebbe un miracolo, come aspettarsi che qualcuno si metta a fare politica in questo paese.
La prego di accogliere questo mio commento non come giudizio di valore sulla sua persona, che certo non posso permettermi, ma come libera espressione (per quanto ancora non si sa) d un’opinione alternativa alla sua.
Cordialmente
Francesco Felici
Caro Felici,
Il mio ariticolo dichiaratamente si propone di ricostruire il quadro dal punto di vista delle comunità scientifiche nazionali, spesso dominate dalle “scuole”. L’analisi è scherzosa e non implica affatto che i candidati accreditati localmente siano poco validi.
La questione seria, di natura politica, è se la cooptazione debba seguire logiche locali o se debba essere rimessa alla comunità scientifiche della disciplina.
Nei decenni di applicazione del DPR 382 del 1980 le comunità scientifiche nazionali erano il luogo della cooptazione, spesso in forma di spartizione per “scuole” forti. Oggi la cooptazione è locale e può prescindere da un confronto sul merito tra colleghi della stessa disciplina: dalle “scuole” nazionali il potere di scelta passa dunque ai “gruppi” locali, attestati nei singoli dipartimenti.
Non ci tengo difendere il vecchio sistema e non mi aspetto virtù salvifiche dal nuovo. Mi limito ad osservare che con l’ASN le “scuole” e le comunità scientifiche di settore, ridotte ad un ruolo marginale, sembrano condannate definitivamente alla disgregazione.
Cordialmente,
Giovanni Figà-Talamanca
Caro Figà-Talamanca,
grazie della pronta risposta. Certamente è sempre difficile accordare significante e significato e quindi chiedo venia per non aver colto l’ironia. A me preme sottolineare come sia forte l’amarezza da parte di chi, come me, dopo essere stato cooptato giovanissimo (nel 1982 avevo 25 anni) si trova oggi ad essere gettato via con l’acqua sporca (31 anni di anzianità accademica mi rendono impossibile raggiungere qualunque mediana). Personalismi a parte, è ancora più amaro considerare che ci si trovi a dover cercare “logiche” diverse da quello dell’interesse della cultura e dell’utenza pagante (studentesca)per reclutare Docenti. Perchè sembra proprio sfuggire a tutti, da sempre, che quel che si vuole fare è reclutare Docenti, non Ricercatori. Basterebbe rileggere la 382 per rammentarlo (credo fosse l’art. 30 a disciplinare i compiti dei ricercatori, poco importa). Il fallimento della ricerca accademica italiana (come media, ovviamente)sul piano internazionale dimostra, inequivocabilmente, che non basta aver pubblicato 20 righe su Nature per essere un Professore Universitario. Ma tant’è: non credo che le sedi istituiranno prove didattiche per la valutazione dei candidati abilitati. Il discorso è naturalmente molto più ampio e squisitamente politico, ma è sempre piacevole poter scambiare qualche battuta su questo tema.
Sempre cordialmente
Francesco Felici
@ Felici
la cooptazione dei “funzionali alla sede” funziona sotto due condizioni:
se si è pronti ad ammettere che quando si presenta un candidato esterno “funzionale alla sede” migliore del tuo, prendi lei/lui;
se esistono dei meccanismi di sistema che puniscono chi usa l’idea di “funzionale alla sede” per chiamare chi vuole.
entrambe le condizioni non sussistono nel sistema universitario italiano come lo conosco da 30 anni
@Francesco Io penso che semplicemente Figà Talamanca ponga il problema di come sia sempre esistita una dinamica che tiene conto sia della reputazione scientifica di un candidato che della sua reputazione locale. E’ evidente che quando le due andavano a braccetto, nel bene e nel male, non si creavano conflitti.
Se poi la reputazione scientifica nazionale coincida o no con la reale qualità scientifica questo, a me pare, è un problema che questo articolo non si pone.
E’ chiaro che il problema esiste, ma non lo risolveremo ignorando il fatto che, come dice Figà Talamanca, nello stabilire a quale livello porre l’asticella dell’abilitazione contribuiranno scelte tattiche e strategiche delle commissioni (che, immagino, lavoreranno anche con un occhio sui lavori degli SSD più vicini…). Non mi sembra che l’estensore di quet’articolo ne sia contento, semplicemente che voglia evidenziare una realtà.
Per essere chiaro: credo che PURTROPPO Figà Talamanca abbia ragione e che nello stabilire se fare pochi o molti idonei le commissioni non saranno guidate dalla qualità media delle domande ma dalle questioni che pone questo articolo. E’ un difetto intrinseco delle idoneità a lista aperta.
Carlo,
se è necessario essere espliciti su questo punto, lo sarò: è evidente che “se fossi foco” sceglierei il candidato per me più funzionale, chiunque esso sia.
Credo che si debba fare più conto sulla nostra, di noi ricercatori intendo, onestà intinseca… o sbaglio?
Ciao
Francesco
mi permetto di rilevare che con il nuovo sistema, che prevede un progressivo accorpamento degli SSD per settori e macrosettori, con una vera e propria gerarchizzazione degli stessi, in realtà stiamo assistendo e sempre più assisteremo entro i dipartimenti ad una colonizzazione da parte degli SSD più forti. Interi SSD sono destinati a scomparire, finanziando di fatto le chiamate di quelli più forti. In tal senso, il peso degli SSD a livello nazionale è in realtà fortissimo. Per le stesse ragioni, specialmente gli SSD più piccoli non daranno vita MAI E POI MAI a criteri ristretti nell’ASSN.
Le dinamiche interne ai dipartimenti (e la lotta tra gruppi disciplinari per i pochi posti disponibili) sono appena accennate nel mio articolo, concepito dal punto di vista della comunità scientifica nazionale. Concordo che avere pochi idonei potrà penalizzare ulteriormente discipline poco numerose e dunque deboli nei singoli dipartimenti, mentre molti idonei potrebbero fare “pressione” per la crescita della disciplina.
Il sistema attuale mi pare potrebbe assicurare un equilibrio tutto sommato accettabile solo laddove funzionassero davvero i concorsi nelle sedi locali.
Ciò richiede che:
– gli abilitati-idonei si iscrivano senza timori e senza accettare intimidazioni (non mi pare ciò sia avvenuto nei concorsi locali fino ad ora svolti, dove la media degli iscritti è stata probabilmente pari ad 1!);
– i regolamenti delle singole università prevedano modalità di formazione delle commissioni che assicurino l’apertura (le commissioni dovrebbero essere estratte, non nominate secondo criteri discrezionali, rectius di amicizia-complicità);
Semmai mi pare scandalosa ed incostituzionale (per violazione dell’art. 97 ult. comma), la previsione dell’art. 24, comma 6, l. Gelmini che consente, per sei anni, la chiamata diretta dell’abilitato locale: qui difatti manca qualsiasi concorso (il “concorso” nazionale non può definirsi tale, visto che ha Chiara sostanza di esame di abilitazione, senza limiti numerici di “vincitori”). L’art. 97 Cost., secondo l’interpretazione che ne ha dato più volte la Consulta, richiede invece che il reclutamento di tutti i dipendenti pubblici (compresi i docenti universitari) avvenga, salvo casi eccezionali, per concorso aperto a tutti, senza che siano accettabili concorsi interni e riservati (cfr. ad es., da ultimo, Corte costituzionale,.n. 90/2012: : “Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009). In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011)”.
L’art. 24, co. 6, è quindi una previsione incostituzionale, prima ancora che palesemente in contrasto con l’interesse pubblico alla mobilità interuniversitaria e funzionale al perpetuamento delle peggiori logiche del “baronato” locale.
Appunto, per far valere l’incostituzionalità della chiamata “incrementale” degli interni idonei occorre che ci siano degli idonei “esterni” pronti a fare domanda e impugnare. In questa prospettiva il potere di scelta dei vincitori passerebbe dal SSD al TAR.
Giovanni Figà-Talamanca
@teo
Il dubbio di costituzionalità che pone Teo è certamente serio.
Tuttavia, io sarei forse meno drastico nelle conclusioni.
La disposizione di cui all’art. 24, comma 6, della L. 240/2010:
– ha natura dichiaratamente transitoria (fino al 2017);
– solo per tale periodo transitorio, essa equipara, rispetto alle modalità di accesso alla fascia superiore, la posizione dei professori di II fascia e dei RTI a quella dei RTD (comma 5);
– l’accesso riservato riguarda soggetti che, oltre ad aver vinto un precedente concorso e ad aver svolto attività di ricerca e docenza presso gli Atenei di appartenenza, “abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16”; sebbene la ASN non equivalga a concorso per mancanza della comparazione, essa dovrebbe comunque assicurare un livello sufficiente di qualificazione scientifica per l’accesso alla fascia superiore;
– inoltre, poiché il comma 6 dell’art. 24 rinvia al precedente comma 5 (“la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata”), gli Atenei dovrebbero comunque esperire, in sede di chiamata degli interni abilitati, una “procedura di valutazione” che si svolga “in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale”;
– infine, l’accesso riservato non si traduce in una riserva integrale, poiché può impegnare solo “fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”.
Il complesso di tutte queste circostanze basta a scongiurare l’incostituzionalità della disposizione?
Prima di rispondere no, credo che sia utile rileggere un precedente storico che, mutatis mutandis, potrebbe fornire qualche indicazione.
Il riferimento è a Corte Cost., Ordinanza n. 517 del 4 dicembre 2002.
Link http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0517o-02.html
Cito dall’Ordinanza:
“la disposizione censurata prevede che le Università (e parimenti gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano) sono autorizzate – per UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO (cinque esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio 1999) – a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario RISERVATI AL PERSONALE DELLE STESSE UNIVERSITÀ (e degli osservatori) IN SERVIZIO alla data di entrata in vigore della disposizione medesima;
per beneficiare del concorso riservato tale personale deve soddisfare plurimi requisiti, atteso che deve essere stato assunto in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea; deve inoltre aver rivestito una qualifica di assunzione che comportasse lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie; deve altresì aver svolto di fatto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca;
questa Corte (sentenza n.141 del 1999) ha in proposito affermato che PUÒ RITENERSI SENZ’ALTRO CONFORME ALL’INTERESSE PUBBLICO IL FATTO CHE PRECEDENTI ESPERIENZE NON VADANO PERDUTE e ancor più recentemente (sentenza n. 373 del 2002) ha precisato che non è da escludere a priori che l’accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell’ambito dell’amministrazione “ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale”, ciò rientrando nella discrezionalità del legislatore, ma “fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere “pubblico” del concorso” (sentenza n.141 del 1999, citata);
le restrizioni dei soggetti legittimati a partecipare al concorso possono eccezionalmente considerarsi ragionevoli in presenza di “particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione”(sentenza n. 373 del 2002);
LA RAGIONEVOLEZZA DELLA DEROGA ALLA REGOLA DEL PUBBLICO CONCORSO NON PUÒ DIRSI RADICALMENTE ESCLUSA DAL FATTO CHE SI TRATTI DI UN CONCORSO RISERVATO INTERAMENTE AL PERSONALE IN POSSESSO DI UNA DETERMINATA ESPERIENZA PROTRATTA NEL TEMPO (QUALE QUELLA, NELLA FATTISPECIE, DI RICERCA), avendo questa Corte ritenuto compatibili con il principio del pubblico concorso non solo ipotesi di riserve parziali (sentenza n. 141 del 1999, citata; sentenza n. 234 del 1994), ma talora, seppur eccezionalmente, anche ipotesi di concorsi interamente riservati (sentenze n. 228 del 1997 e n. 477 del 1995);
la disposizione censurata ha connotazioni del tutto peculiari, dovendo considerarsi che nella fattispecie LA PREGRESSA ESPERIENZA (OSSIA L’ATTIVITÀ DI RICERCA PROTRATTASI PER ALMENO TRE ANNI) È NON SOLO IN SÉ PARTICOLARMENTE QUALIFICATA E SPECIFICA rispetto alla mera attività lavorativa espletata in una diversa (e meno elevata) posizione di impiego nell’amministrazione, MA ANCHE ACCENTUATAMENTE OMOGENEA ALLA POSIZIONE PER LA QUALE IL CONCORSO È BANDITO PER ESSERE L’ATTIVITÀ DI RICERCA DEL TUTTO TIPICA DEL RICERCATORE UNIVERSITARIO, SICCHÉ IL CONCORSO RISERVATO SI ATTEGGIA COME TESO A FAVORIRE LA STABILIZZAZIONE DEL DIPENDENTE IN QUELLA QUALIFICA LA CUI TIPICA ATTIVITÀ EGLI ABBIA SVOLTO DI FATTO PER UN APPREZZABILE PERIODO DI TEMPO”.
Di segno identico la successiva Ordinanza n. 163 del 9 maggio 2003.
Intendiamoci: questi precedenti, di per sé, non bastano per far ritenere che la Consulta, ove chiamata a valutare l’art. 24, comma 6, della L. 240/2010, propenda per la conformità a Costituzione.
Il dubbio di Teo resta legittimo, alla luce dell’evoluzione (soprattutto nell’ultimo decennio) della giurisprudenza della Corte sui concorsi riservati.
Tuttavia, non darei nulla per scontato.
Io mi chiedo una cosa: la ‘mia’ commissione ha stabilito ulteriori criteri di selezione che vanno al di là delle pubblicazioni presentate. Ora la commissione da dove ‘pesca’ i dati che soddisfino tali criteri (che vanno dal conseguimento di un dottorato, alla partecipazione a congressi o gruppi di ricerca)?
Certamente. La questione di costituzionalità deve essere sollevata da un TAR, il quale peraltro già potrebbe (senza attendere la pronuncia della Consulta) in via cautelare ammettere alla selezione originariamente destinata ai soli interni l’abilitato esterno ai ruoli universitari. Laddove il regolamento dell’università in questione non prevedesse nemmeno una procedura selettiva riservata, il TAR potrebbe sospendere la nomina (senza alcuna procedura selettiva) dell’interno abilitato, imponendo in via di portata ordinatoria della misura cautelare all’università in questione di procedere all’assunzione attraverso un procedimento concorsuale aperto a tutti gli abilitati (e non solo agli interni).
Analogamente, il TAR potrà direttamente annullare la previsione dei regolamenti universitari che prevedano una commissione addomesticata (ossia non estratta, ma nominata nell’interesse del candidato locale da far vincere), così annullando l’intero concorso.
Vedremo se per queste vie si otterrà un miglioramento complessivo del sistema.
Come ci si comporta nel reclutamento degli idonei se gli SSD di un macrosettore sono divisi in più dipartimenti?
Grazie
Dipende dai singoli regolamenti di ateneo. Ad esempio a Tor Vergata il dipartimento dove è bandito il posto deve sentire il parere del dipartimento dove il SSD è “prevalente”. Dunque nel settori sparpagaliati tende ad essere decisivo, nel reclutamento locale, il dipartimento dove si concentra un maggior numero di professori della materia.
Caro Jus,
sono certamente d’accordo con Te: le decisioni della Consulta (come, del resto, di qualsiasi altro giudice) presentano sempre un margine di incertezza.
Tuttavia, fossi un precario, proverei a giocarmi la questione, specie se nel contesto di ricorsi seriali organizzati dalle varie associazioni dei precari (se sono davvero rappresentative, è ora che lo dimostrino nei fatti).
Del resto, può dirsi ragionevole e coerente con il buon andamento dell’amministrazione una previsione che discrimina (non solo tra ricercatori e associati di ruolo, da una parte, e precari, ma anche) tra interni ad una data università e interni ad un’altra? le esperienze didattiche e di ricerca in un ateneo non dovrebbero essere del tutto equivalenti, ai fini dell’ammissione al concorso, a quelle in un altro ateneo?
Tra l’altro la tua risposta, con cui noti giustamente che anche per il reclutamento degli interni occorrerebbe una procedura di selezione comparativa riservata, mi ha accesso un ulteriore segnale d’ allarme: in alcuni regolamenti universitari, non v’è traccia di tale procedura. Evidentemente, il vizio della chiamata diretta dell’allievo è duro a morire e si riflette anche nella normativa delle università, che, anche sotto questo profilo, andrebbe contestata.
segnalo che nel settore 02/b1 il criterio delle mediane è stato totalmente cambiato:
la commissione userà un VN (valore numerico) calcolato attraverso una formula in cui per ognuno dei tre parametri esso può andare da un MAX di 15 (per un valore oltre 1.4 per il valore della mediana) ad un minimo di 0 (per valore sotto lo 0.4 per il valore della mediana) con una regressione lineare. La condizione minima diventa quella di avere un VN almeno superiore a 23.
A prima vista direi che questo annacqua non poco i limiti: in teoria basta che qualcuno superi un parametro del 40% e resti ben sotto gli altri due potrebbe farcela…
ma questa modifica così forte non fa correre il rischio di ricorsi da parte di candidati in altri settori dove hanno mantenuto il criterio “due mediane su tre”??
Con l’abilitazione nazionale vengono prospettate due scenari, provocatoriamente indicati come “harakiri” e “Kamikaze”, ovvero due estremi di comportamento delle commissioni: un comportamento restrittivo sulle regole e uno lasco.
Capisco che la terza via scontenterebbe tutti, e in particolare chi necessariamente pensa che l’abilitazione sia una vaccata: ma una valutazione “normale”, chiamiamola pure “tsunami”, che tenga semplicemente conto delle regole pur sempre accettabili che le commisisoni si sono poste?
Alla fine le SSD sono una degenerazione molto italiana, e non vedo come la ricerca e didattica ne potrebbe beneficiare ascoltando le loro direttive.
Che poi si scannino le sedi universitarie a scegliersi i loro candidati, purche’ valutati in precedenza e considerati, con parola spesso usata, “degni” del ruolo.
[…] Strategia e tattica nell’abilitazione scientifica nazionale (Figà Talamanca – ROARS) Share this:TwitterFacebookMi piace:Mi piace Caricamento… Lascia un commento di Danilo Bazzanella il 20 marzo 2013 • Permalink Inviato su ASN, Notizie nazionali, Uncategorized […]