Segnaliamo ai lettori la recente sentenza  con la quale il TAR Lazio afferma che in presenza di una abilitazione conferita a maggioranza semplice (3 commissari su 5) non possa prevalere la mancata abilitazione conferita a minoranza (2 su 5). Il TAR ritiene che la decisione del Consiglio di Stato relativa alla maggioranza per il conseguimento dell’Abilitazione, in quanto volta ad annullare una disposizione regolamentare, abbia efficacia erga omnes, e pertanto dichiara abilitato, senza ulteriori approfondimenti del caso né rinvii, un candidato che aveva proposto ricorso.

 

il ricorrente, avendo conseguito il voto positivo della maggioranza dei commissari, deve considerarsi abilitato, essendo questo l’effetto discendente direttamente dalla norma regolamentare annullata “in parte qua”, una volta eliminato “ex tunc” ogni riferimento alla maggioranza dei quattro quinti. Discende, infatti, dall’effetto caducatorio/sostitutivo sull’art. 8, comma 5, cit., prodotto dalle sentenze menzionate, che il titolo di abilitazione scientifica consegue al voto favorevole espresso dalla maggioranza (semplice e non qualificata) dei componenti della Commissione, circostanza indubbiamente verificatasi nella specie.

Segue il testo

5.TAR 03 03 16 13 Mazzanti

 

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