La CISL Università Lecce ha diffuso lo schema di decreto contenente alcune modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222 inerenti le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale della docenza universitaria. Si tratta del nuovo regolamento della Abilitazione Scientifica Nazionale che riportiamo di seguito insieme alla Relazione illustrativa e all’Analisi di impatto.

Allegati

Testo del D.p.R..pdf
Analisi di impatto della regolamentazione.pdf
RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf

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Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, comma 6, 87 e 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16, comma 2, come modificato dall’articolo 14, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 4 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (…);
Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del (…);
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (…);
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione ;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “Ministro” e “Ministero”, il Ministro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
1b) per “legge”, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per “fascia” o “fasce”, quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall’articolo 16, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) per “abilitazione”, l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge;
e) per “settori concorsuali”, “macrosettori concorsuali” e “settori scientifico-disciplinari”, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge;
f) per “area disciplinare”, l’area disciplinare di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per “criteri”, gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
h) per “parametri”, gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
i) per “indicatori”, gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
l) per “valore-soglia”, il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;
m) per “commissione”, la commissione nazionale di professori ordinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
n) per “CUN”, il Consiglio universitario nazionale;
o) per “CRUI”, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
p) per “ANVUR”, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Art. 3
(Abilitazione scientifica nazionale)

1. Con decreto del competente Direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell’abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, durante tutto l’anno con l’esclusione del mese di agosto e degli ultimi tre mesi precedenti la scadenza biennale della commissione.
2. Il decreto di cui comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sui siti del Ministero, dell’Unione europea e di tutte le università italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell’abilitazione è di sei anni dalla pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di cui all’articolo 24, comma 6, della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell’abilitazione, fino al 31 dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell’abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. Il conseguimento dell’abilitazione nelle procedure bandite in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto preclude la presentazione di una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 5 . Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale. L’elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all’articolo 8, comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore.

Art. 4
(Criteri di valutazione)

1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN e l’ANVUR, definisce criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 8. Con lo stesso decreto è stabilito il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso il numero massimo delle pubblicazioni non può essere inferiore a dieci.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione.
3. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l’adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.

Art. 5
(Sedi delle procedure)

1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell’ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista è formata dal Ministero, sentita la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all’articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l’università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento, relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 6
(Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di
professore universitario di prima e di seconda fascia)

1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente Direttore Generale del Ministero nel terzo semestre di durata della commissione in carica, con mandato biennale, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all’interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. L’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall’ANVUR per ciascun settore concorsuale nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a dieci, si provvede all’integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all’atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell’ambito della lista così integrata.
7. E’ fatto divieto che della stessa commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università. I professori universitari che beneficiano delle convenzioni tra università di cui all’articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l’università di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale università. I professori universitari che beneficiano delle convenzioni tra università ed enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l’università di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilità non si applica nell’ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005. Continuano a far parte delle commissioni i professori che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione.
9. Il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all’interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore Generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l’elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione dell’eventuale decreto di accettazione da parte del competente Direttore Generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore Generale del Ministero e resta in carica due anni.
14. I decreti di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

Art. 7
(Operazioni di sorteggio)

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l’abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine; in caso di omonimia l’ordine di priorità è definito partendo dal candidato con la minore età anagrafica.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori di prima fascia. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori di prima fascia sia superiore a cinque si procede al sorteggio dei cinque settori scientifico-disciplinari da rappresentare e, per ciascuno di essi, si procede al sorteggio di un commissario. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori di prima fascia non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della Commissione sono sorteggiati tra i residui settori scientifico-disciplinari e ciascuno di essi non può essere rappresentato da più di un commissario, procedendo, laddove necessario, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano meno di dieci professori di prima fascia si procede, laddove necessario, al sorteggio preliminare dei cinque settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione e, per ciascuno di essi, si procede al sorteggio di un commissario. Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico–disciplinari, ovvero dei professori ordinari presenti in lista o dei professori di prima fascia che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo quanto indicato ai periodi precedenti, la commissione è completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci professori di prima fascia, ove presente, e partendo dal settore scientifico–disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori di prima fascia. Tale fase è eventualmente ripetuta fino a completamento della commissione.
3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2, quali componenti di due o più commissioni, devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell’altra o nelle altre commissioni.
4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi è sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri, i parametri e gli indicatori per l’espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell’articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all’atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro 20 giorni dalla nomina.
5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente almeno un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.
6. Dalla data di presentazione della domanda decorre per ciascun candidato il termine di 20 giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell’istanza, si procede secondo le modalità di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.

Art. 8
(Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l’università in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative nonché i criteri, i parametri e gli indicatori per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1 . Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori.
2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati, l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la candidatura.
4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell’attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono sospesi nel mese di agosto.
6. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione.
7. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell’ipotesi in cui il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell’attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l’abilitazione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
8. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente Direttore Generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all’articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E’ facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell’ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, è facoltà degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri.
9. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero entro 5 giorni.
10. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 30 giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l’intera durata dell’abilitazione.

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all’articolo 4, comma 2 è adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 e il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, è adottato entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2.
2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell’art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale ultima disposizione ha, in particolare, conferito al Governo il potere di operare la revisione del precedente regolamento attuativo del citato art. 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), che ha disciplinato le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.
La revisione del dPR n. 222 del 2011 è stata compiuta alla luce delle indicazioni fornite dal legislatore con l’art. 14, comma 3-bis, del citato d.l. 90 del 2014 che, intervenendo sull’art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
L’intervento del legislatore del 2014 è, in particolare, diretto a correggere le criticità emerse nello svolgimento delle prime due tornate della procedura apportando i necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.
Tali interventi saranno illustrati con dettaglio nella descrizione dei singoli articoli del regolamento.
Va ancora precisato in premessa che, al fine di agevolare la consultazione del regolamento – che costituisce la normativa di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale – si è preferito predisporre un nuovo testo, piuttosto che modificare quello precedente.
Il regolamento si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni maggiormente rilevanti.
L’articolo 2 (Oggetto) definisce l’oggetto del regolamento, che riguarda le procedure per il conseguimento dell’abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
L’articolo 3 (Abilitazione scientifica nazionale) recepisce la prima fondamentale modifica introdotta dal citato art. 14, comma 3-bis, del d.l. 90 del 2014, vale a dire la trasformazione dell’abilitazione scientifica nazionale da procedura caratterizzata da un meccanismo di funzionamento analogo a quello che generalmente si riscontra nelle procedure concorsuali (emissione di un bando annuale, fissazione di un termine di scadenza per la presentazione delle candidature, analisi dei candidati e pubblicazione contestuale dei risultati della valutazione di tutti i candidati che hanno presentato domanda) a procedura cosiddetta “a sportello”, vale a dire un sistema di accertamento della qualificazione scientifica necessaria per accedere alla prima e alla seconda fascia della docenza universitaria che, una volta attivato, non incontra soluzioni di continuità. Per recepire questa novità è stato interamente modificato il comma 1 dell’articolo in esame che, nel precedente regolamento, prevedeva l’indizione annuale dell’abilitazione con decreto del competente direttore generale del Ministero.
Nel nuovo regolamento tale decreto è adottato ogni due anni, in coincidenza con il termine di scadenza delle commissioni e la designazione di quelle nuove, e disciplina le modalità operative di
1funzionamento della procedura. Le domande di abilitazione possono essere presentate durante tutto il lasso di tempo considerato dal suddetto decreto, con la sola esclusione del mese di agosto e dei tre mesi precedenti la scadenza biennale delle commissioni. Si tratta di una disposizione necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione, anche nella fase di alternanza tra le commissioni in scadenza e commissioni di nuova designazione.
La disposizione in esame recepisce poi le modifiche sulla durata dell’abilitazione (che passa da quattro a sei anni), sulla durata della preclusione a presentare una nuova candidatura nei confronti di quanti siano stati giudicati non idonei nonché sulla preclusione a partecipare per coloro che hanno già conseguito l’abilitazione. La preclusione alla presentazione di una nuova candidatura per lo stesso settore e stessa fascia in caso di conseguimento dell’abilitazione, ha effetto anche per gli abilitati alle tornate 2012-2013. Rimangono invece inalterate le modalità di presentazione delle domande dei candidati.
L’articolo 4 (Criteri di valutazione) è dedicato ai criteri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati. La disciplina di dettaglio di tali criteri viene rimessa, come previsto dalla legge n. 240 del 2010 [(art. 16, comma 3, lett. a) e b)], ad un apposito decreto del Ministro che dovrà definire criteri, parametri e indicatori di valutazione in relazione alle funzioni di prima o seconda fascia e alle specificità di ciascun settore concorsuale. Con l’intervento del d.l. n. 90 del 2014 il riferimento al settore concorsuale ha sostituito quello, di carattere più generale, all’area disciplinare, così prospettando una maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione. È stato modificato anche il numero minimo di pubblicazioni scientifiche (che passa da dodici a dieci), a partire dal quale il decreto ministeriale in questione può individuare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono sottoporre alla valutazione della commissione.
Il medesimo articolo chiarisce anche che i valori-soglia degli indicatori che saranno scelti per valutare i candidati saranno definiti con specifico decreto del Ministro di natura non regolamentare sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN. Si ribadisce infine la verifica almeno quinquennale dell’adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori- soglia in parola.
L’articolo 5 (Sedi delle procedure) disciplina le sedi delle procedure di abilitazione e non presenta significative modifiche rispetto alla versione precedente. L’abilitazione si svolge presso le università individuate mediante sorteggio nell’ambito di una lista di sedi universitarie ritenute idonee. La lista è formata dal Ministero, sentita la CRUI, ed è aggiornata ogni due anni.
Le università provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per ciascuna procedura di abilitazione l’università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento.
Inoltre, l’art. 5 dispone, coerentemente con quanto previsto dalla legge [art. 16, comma 3, lett. o)], che gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione, precisando che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università e del contributo di funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute.
Gli articoli 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, che avranno durata biennale.
Il procedimento di formazione è avviato con decreto direttoriale in anticipo rispetto alla scadenza della commissione in carica (il decreto è adottato nel terzo semestre di durata della commissione in carica) al fine di assicurare che non vi sia soluzione della continuità della procedura nell’alternarsi delle commissioni.
Il d.l. n. 90 del 2014 ha riformato la composizione delle commissioni eliminando lo studioso in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Le altre modifiche alla procedura di formazione delle commissioni sono per lo più conseguenze necessarie della nuova composizione o interventi legati ai nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale (la rappresentanza in seno alla commissione è assicurata a ciascun settore scientifico disciplinare al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari anziché trenta, come prevedeva il precedente regolamento)
L’articolo 6 (Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia) disciplina le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari. Gli stessi dovranno attestare il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della n. 240 del 2010 e allegare il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. I criteri e i parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e le modalità di accertamento della stessa sono definite con lo stesso decreto ministeriale che fissa i criteri di valutazione dei candidati.
In ogni caso si richiede che i commissari rispettino criteri e parametri di qualificazione coerenti con quelli richiesti, dal medesimo decreto ministeriale, per i candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Per l’ipotesi in cui il numero degli aspiranti commissari risultasse inferiore a dieci, si prevede l’integrazione della lista mediante l’inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale. Ciò al fine di rendere effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature dei professori dovessero essere esigue.
Alcune modifiche rispetto al testo precedente sono state apportate in materia di incompatibilità a far parte delle commissioni. La disposizione in esame ribadisce il divieto di partecipazione a ciascuna commissione di più di un commissario in servizio nella medesima università e introduce una disciplina specifica per i casi di professori che attraverso lo strumento delle convenzioni risultano in servizio presso università diverse da quella di appartenenza o presso enti pubblici di ricerca.
Vengono poi ribadite le condizioni di incompatibilità a far parte di più di una commissione contemporaneamente e a svolgere un nuovo incarico immediatamente dopo la conclusione del mandato precedente. Si prevede che tale ultima incompatibilità non si applichi nell’ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. La disposizione si rende necessaria alla luce dell’esperienza fatta sull’ASN 2012, il cui contenzioso ha determinato – per effetto di provvedimenti giurisdizionali – la nomina di numerose commissioni “parallele”, rispetto a quelle ordinarie, per la valutazione di singoli candidati-ricorrenti. Se i componenti di tali commissioni non fossero esclusi dall’ambito applicativo della detta incompatibilità, in considerazione della circostanza che non hanno compiuto un vero e proprio mandato biennale ma hanno valutato un numero circoscritto di candidati-ricorrenti, vi sarebbe il rischio di precludere ad un numero eccessivo di potenziali commissari l’inserimento nella lista dei sorteggiabili e, dunque, di poter concretamente svolgere il sorteggio (che presuppone la presenza di almeno 10 aspiranti commissari). Si tenga presente che le due tornate di ASN hanno visto il coinvolgimento di all’incirca un migliaio di componenti delle commissioni “ordinarie” su circa 7 mila aspiranti commissari e che a tali professori non sarà consentito ricandidarsi per svolgere le funzioni di commissario dell’ASN.
Viene poi espressamente precisato, secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso sulla precedente versione del regolamento (cfr. CDS, 25 febbraio 2011, n. 670/2011), che sono
esclusi dalla partecipazione alle commissioni i docenti in quiescenza e che il medesimo principio si applica anche ai titolari dei contratti di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005.
Continuano invece a far parte delle commissioni i professori che siano stati collocati in quiescenza successivamente alla loro nomina nelle commissioni medesime.
Ancora, i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica.
Le eventuali dimissioni da membro della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate ed hanno effetto a decorrere dall’adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale.
L’articolo 7 (Operazioni di sorteggio) è dedicato alle operazioni di sorteggio che avvengono tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. Del comitato deve far parte almeno un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.
Il comma 2 contiene una dettagliata disciplina delle operazioni di sorteggio, le quali, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010, come modificato dall’articolo 14 del DL n. 90 del 2014, devono garantire in primo luogo la rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari con almeno 10 professori ordinari. In subordine, va anche assicurata la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari con meno di 10 professori ordinari. In secondo luogo le operazioni devono garantire all’interno della commissione, fin dove possibile, la proporzionalità, correlata a sua volta con la diversa consistenza numerica dei settori scientifico- disciplinari all’interno di ciascun settore concorsuale. Il tutto, ovviamente, tenendo presente che la commissione deve necessariamente risultare di cinque componenti.
Alcuni esempi possono aiutare a comprendere le diverse casistiche relative alla struttura dei settori concorsuali e le correlate modalità di formazione delle commissioni.
1) Ipotesidisettoreconcorsualeconesattamente5settoriscientifico-disciplinari,ciascuno con almeno 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si procede al sorteggio di un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare.
2) Ipotesidisettoreconcorsualeconesattamente5settoriscientifico-disciplinari,ciascuno con meno di 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si procede al sorteggio di un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare.
3) Ipotesi di settore concorsuale con esattamente 5 settori scientifico-disciplinari con solo alcuni di essi che hanno almeno 10 professori di prima fascia afferenti e gli altri con meno di 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si procede al sorteggio di un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare.
4) Ipotesi di settore concorsuale con più di 5 settori scientifico-disciplinari, ciascuno con almeno 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si procede preliminarmente al sorteggio dei 5 settori scientifico-disciplinari che devono essere rappresentanti in commissione e, per ciascuno di essi, al sorteggio di un commissario.
5) Ipotesi di settore concorsuale con più di 5 settori scientifico-disciplinari, ciascuno con meno di 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si procede
preliminarmente al sorteggio dei 5 settori scientifico-disciplinari che devono essere rappresentanti in commissione e, per ciascuno di essi, al sorteggio di un commissario.
6) Ipotesidisettoreconcorsualeconpiùdi5settoriscientifico-disciplinari,consoloalcuni di essi che hanno almeno 10 professori di prima fascia afferenti e gli altri con meno di 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso se i settori scientifico-disciplinari con almeno 10 professori di prima fascia afferenti sono più di 5 si procede come alla lettera e), se sono esattamente 5 si procede come alla lettera a), se sono meno di 5 si procede dapprima al sorteggio di un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare con almeno 10 professori di prima fascia, si procede poi al sorteggio dei settori scientifico- disciplinari necessari ad arrivare al numero di 5 e per ciascuno di essi al sorteggio di un commissario.
7) Ipotesidisettoreconcorsualeconmenodi5settoriscientificodisciplinari,ciascunocon almeno 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si sorteggia un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare e poi si integra la commissione a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo, in ordine, gli ulteriori commissari (uno alla volta) partendo dal settore scientifico-disciplinare più numeroso.
8) Ipotesidisettoreconcorsualeconmenodi5settoriscientificodisciplinari,ciascunocon meno di 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si sorteggia un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare e poi si integra la commissione a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo, in ordine, gli ulteriori componenti (uno alla volta) partendo dal settore scientifico-disciplinare più numeroso.
9) Ipotesi di settore concorsuale con meno di 5 settori scientifico disciplinari, con solo alcuni di essi che hanno almeno 10 professori di prima fascia afferenti e gli altri con meno di 10 professori di prima fascia afferenti. In questo caso si sorteggia un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare e poi si integra la commissione a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari in lista inserendo, in ordine, gli ulteriori commissari (uno alla volta) partendo dal settore scientifico- disciplinare più numeroso.
L’articolo in questione disciplina inoltre l’istituto dell’opzione, per l’ipotesi in cui un medesimo soggetto sia sorteggiato in più commissioni, quello della sostituzione, mediante nuovo sorteggio, dei commissari che per qualsiasi motivo decadano dall’incarico (prevedendo comunque la salvezza degli atti compiuti prima della sostituzione) e quello della ricusazione dei commissari che ha effetto relativamente al solo esame del candidato ricusante, in coerenza con la novità introdotta dalla legge n. 114 del 2014, per la quale le norme di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 120 del 1995 si applicano all’ASN “in quanto compatibili”, allo scopo di evitare di cambiare la composizione della commissione per tutti i candidati.
L’articolo 8 (Lavori delle commissioni) è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Le novità più significative rispetto al testo precedente riguardano la disciplina dei tempi di valutazione di
ciascun candidato, che sono ora legati alla data di presentazione della relativa domanda. Infatti, la Commissione deve concludere le operazioni di valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi dalla scadenza del bimestre nel corso del quale la stessa domanda è stata presentata. Il ciclo continuo è ovviamente legato ai lavori della Commissione che, per l’intero biennio, è tenuta all’esame delle domande via via presentate dai singoli candidati.
Una volta insediatasi presso l’università in cui si espletano le procedure di abilitazione, la commissione elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni devono essere comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell’università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione.
Espletati tali adempimenti ciascuna commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.
Fermo restando che nella nuova procedura le domande di abilitazione possono essere presentate a ciclo continuo è comunque necessario che i parametri dell’attività scientifica dei candidati vengano accertati nello stesso momento e per tale motivo è stato introdotto un meccanismo di accorpamento delle candidature presentate in ciascun bimestre.
Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre vengono dunque calcolati dal Ministero, in collaborazione con il CINECA, i parametri dell’attività scientifica per la valutazione dei candidati. Tali parametri sono comunicati telematicamente a questi ultimi che, nel termine di dieci giorni, possono ritirare la candidatura. La commissione conclude l’esame di ciascuna domanda nel termine di tre mesi dalla scadenza del bimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Allo scopo di assicurare la ciclicità del procedimento, contestualmente allo svolgimento delle valutazioni vengono accorpate le candidature pervenute nel bimestre seguente alla scadenza del quale viene effettuato il calcolo degli indicatori dei candidati di quel bimestre la cui valutazione avviene nei tre mesi successivi.
Ciascuna commissione conferisce l’abilitazione con deliberazione adottata a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
La norma prevede altresì, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione del procedimento di valutazione e allo scopo di rispettare i tempi contingentati previsti dalla disciplina di riferimento, che la commissione, ove il candidato non superi i requisiti obbligatori eventualmente previsti dal decreto di cui all’art. 4, comma 1, si limiti a motivare il diniego di abilitazione con riferimento a tale aspetto.
Il parere pro veritate si trasforma da facoltativo in obbligatorio per l’esame dei candidati che afferiscono a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione.
La disposizione in esame prevede che la commissione debba avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e che delle singole riunioni siano redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. Entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
Il comma 8 prevede che la commissione che non abbia concluso le valutazioni delle domande presentate in ciascun bimestre entro i tre mesi successivi alla scadenza del bimestre stesso sia sostituita. La medesima disposizione detta le regole della procedura di sostituzione e la possibilità di far salvi gli atti compiuti dalla commissione sostituita nonché la facoltà dei candidati di ritirare la candidatura nel caso di modifica dei criteri di valutazione ad opera della commissione che subentra.
Si tratta di “norma chiusura” con la quale si assicura comunque la conclusione delle procedure di valutazione, allorché la precedente commissione non abbia rispettato i termini prescritti.
Infine l’articolo riduce il periodo di pubblicazione sul sito del Ministero degli atti della procedura, portandolo (da 120) a 30 giorni in considerazione dell’esigenza di contemperare il principio della massima pubblicità delle procedura con il carattere personale dei giudizi resi dalle Commissioni. Del resto, l’esigenza di tutela giurisdizionale è assicurata dal fatto che il termine per impugnare i dinieghi di abilitazione, ai sensi dell’art. 41, comma 2, CPA, decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione sul sito del Ministero.
L’articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali), prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo. Si prevede che il decreto del Ministro con l’indicazione dei valori soglia sia adottato entro 45 giorni dal decreto del Ministro che fissa i criteri e i parametri per l’abilitazione e, conseguentemente, che il decreto per la formazione delle commissioni sia adottato entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto che stabilisce i valori soglia. È prevista una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle commissioni, consentendo la stessa anche in assenza della positiva valutazione di cui al combinato disposto dell’art. 6, comma 7 e 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010 perché il meccanismo di valutazione di cui alle norme citate non è stato ancora implementato dalle università.
Infine, l’articolo 10 (Entrata in vigore) prevede che, in deroga alla normativa vigente in materia di vacatio legis, il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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Schema di D.M. recante: “Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con
riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate
L’intervento di regolamentazione nasce dall’esigenza di sostituire l’attuale disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato dpr n. 222/2011, il quale dava attuazione all’articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010.
La revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l’art. 14, comma 3-bis, del citato d.l. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Tali modifiche scaturiscono dalla necessità di incidere su alcuni aspetti delle attuali procedure per il conseguimento dell’abilitazione nazionale scientifica, in considerazione delle criticità emerse in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura; l’intervento del legislatore del 2014 è diretto, quindi, a risolvere tali criticità, quali emerse anche in occasione dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure, attraverso l’introduzione dei necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.
In particolare, le più importanti criticità riscontrate a seguito dell’espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano:

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le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un’abilitazione professionale;
la durata limitata dell’abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni), la quale incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari;
la valutazione analitica dei titoli, che non permette un’adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica;
la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi;
i notevoli costi legati all’attuale composizione delle commissioni: infatti, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in Università italiane più un commissario OCSE. In
1Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in
relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno;
– l’inefficienza del meccanismo attuale di conoscibilità, da parte dei candidati, del valore degli indicatori di attività scientifica, i quali vengono portati a conoscenza dei singoli partecipanti
alle procedure anche a distanza di sei mesi dalla presentazione delle domande.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo
L’intervento normativo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l’esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione nazionale scientifica nazionale. L’obiettivo primario è soprattutto quello di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli standard europei.
Nello specifico, tra gli obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente regolamento, indichiamo:
– la trasformazione dell’abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a procedura cosiddetta “a sportello”. Essa consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità;
– la modifica della durata dell’abilitazione, la quale passa da quattro anni a sei anni;
– con riguardo ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all’area disciplinare con quello al settore concorsuale, in un’ottica di maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione e la verifica, almeno quinquennale, dell’adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia;
– la revisione della composizione delle commissioni, dalle quali viene eliminato lo studioso in servizio presso università di un Paese aderente all’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con conseguenti notevoli risparmi di spesa;
– l’introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale;
– l’esclusione dalla partecipazione alle commissioni dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 230/2005;
– la modifica dei tempi di valutazione dei singoli candidati, che saranno legati alla data di presentazione della domanda, al fine di incentrare la nuova procedura sul singolo candidato e di concludere la suddetta valutazione in tempi più rapidi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR

L’indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla effettiva funzionalità, in termini di maggiore efficienza ed economicità delle nuove procedure per il conseguimento dell’abilitazione nazionale scientifica nazionale, anche attraverso il raffronto, ove possibile, tra i dati statistici relativi a tempi, costi ed efficacia delle precedenti procedure.
D) L’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio
Destinatari dell’intervento sono le Università e gli Istituti universitari. Destinatari diretti dell’intervento sono i professori associati e i ricercatori che vorranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.
SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
L’intervento regolatorio si rende necessario al fine di dare applicazione alle modifiche apportate alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale prevista dal citato articolo 14 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90. Si tratta, pertanto, di una modifica regolamentare necessaria per avviare le prossime tornate dell’abilitazione secondo i nuovi principi stabiliti dal legislatore.
Inoltre, occorre evidenziare che la revisione normativa voluta dall’articolo 14 del citato decreto- legge è scaturita anche dagli impegni che il Parlamento ha rivolto al Governo attraverso la Risoluzione concernente i lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale in relazione alla prima e alla seconda tornata della procedura, approvata dalla Commissione VII della Camera durante la seduta del 18 giugno 2014. Nell’ambito di tale cornice, la revisione del testo del precedente DPR 222/2011 tiene, altresì, conto dell’esperienza maturata nel corso delle prime due procedure abilitative 2012 e 2013.
SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)
L’adozione dell’opzione di non intervento è stata valutata ma non è stata ritenuta accoglibile in quanto avrebbe comportato la permanenza delle criticità riscontrate nel corso della prime due tornate delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO
L’Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall’Amministrazione stessa.
SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione
Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all’adozione dell’intervento. Ne derivano invece vantaggi in quanto si incide sull’attuale procedura nazionale attraverso alcune modifiche utili a risolvere le criticità riscontrate nel corso della prima tornata di tale concorso.
In particolare, correlando alcuni i vantaggi attesi ai principali obiettivi perseguiti con l’intervento regolatorio e ai destinatari dello stesso, si evidenzia che:
a) il meccanismo dell’abilitazione “a sportello”, unitamente alla modifica della durata dell’abilitazione, arrecherà notevoli vantaggi ai candidati, sia in relazione all’opportunità che gli stessi avranno di presentare la domanda durante tutto l’anno, sia con riguardo alla possibilità di conseguire l’abilitazione in tempi più celeri;
b) la modifica dei criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati dalle commissioni, insieme alla previsione di una verifica quinquennale dell’adeguatezza e della congruità degli stessi, consentirà di utilizzare criteri e parametri più specifici, in un’ottica di selezione altamente qualificata e orientata a scegliere i migliori professori universitari;
c) l’eliminazione del componente OCSE dalla composizione delle commissioni e l’introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale consentiranno, da un lato, notevoli risparmi di spesa, in un’ottica di maggiore economicità delle procedure, e, dall’altro, una maggiore efficienza del sistema.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese
L’intervento non produce effetti sulle PMI.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione
L’intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in tema di procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l’attuazione della norma prescelta, ecc.)
All’attuazione dell’intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L’intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. In particolare, gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico degli atenei, i quali provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE
L’intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Soggetti attivi dell’attuazione dell’intervento normativo sono il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le università, , il consorzio CINECA, l’ANVUR, il CUN e la CRUI
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento)
Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.
C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il controllo ed il monitoraggio relativi all’intervento regolatorio avverranno attraverso l’attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Atenei e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure di cui trattasi. Strumenti di tale controllo saranno le banche dati in possesso del Miur e degli altri soggetti pubblici interessati dalle procedure.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio
L’intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: “Disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell’intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.
Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell’intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.
SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE
SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA
Sezione non dovuta.

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23 Commenti

  1. … non ha un bell’aspetto (e non parlo del merito) credo sia piu una bozza

    tipo:
    “2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all’interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.”
    ….
    ….
    ma:
    “Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. ”

    in pratica le commissioni devono essere composte da chi ha fatto domanda … ma anche no …

    … per dirne una

  2. Carissimi,
    a me questa asn, con i suoi ricorsi, le sue modifiche col contagocce, e, in definitiva, le sue telenovelas brasilere -in cui tutto si muove con tempi dilatati, magari solo per essere poco dopo revocato in dubbio, e di concreto non succede mai nulla (Vuoi bere qualcosa Pedro? Pedro, bevi qualcosa!)-, sembra sempre di più un’arma di distrazione di massa.
    Non vogliamo abilitazioni, vogliamo i concorsi!
    Del resto, io sono sempre stato contrario al doppio passaggio.
    Il doppio passaggio è inutile, anzi dannoso, perché, banalmente: duplica le possibilità di ricorsi; raddoppia i tempi; illude gli idonei, specie in periodo di vacche magre; soprattutto, evita completamente la competizione tra candidati, in quanto “soddisfatti” della selezione a livello abilitativo, si è assistito ad un arretramento totale su quanto avviene a livello locale -che è l’unico che realmente rileva, per via delle assunzioni-, con ritorno alle commissioni designate dai dipartimenti; condanna il reclutamento (quello vero, quello dei concorsi) a dipendere da fattori totalmente casuali e contingenti, se non propriamente fortuiti; privilegia chi è così ricco (di suo, politicamente, o semplicemente perché si trova nell’Ateneo giusto, e non in quello sbagliato) da potersi finanziare un posto.
    Insomma, ieri, con le regole del dl 180/08 -con aggiunta di un perfezionamento delle stesse, ammetto fortuito, su base locale: sorteggio anche del membro interno- io sono potuto andare a vincere un concorso da ricercatore di ruolo che “non era il mio”, in una Facoltà dove non avevo mai messo piede in vita mia, e nonostante la presenza di due candidati interni (beninteso: legittimi, e, se è per questo, anche legittimamente agguerriti). E a diverse persone che conosco (non a tutte quelle che se lo meritavano, ma a diverse sì) è capitato di poter fare altrettanto, anche senza l’aggiunta del sorteggio integrale (cioè del sorteggio pure del membro interno).
    Oggi, se esce una chiamata da associato ex art. 18, all’Università di Paperopoli, io non è che partecipo e non vinco, no, neppure vado a concorrere, perché sarebbe inutile, proprio come da precario -appunto, prima del dl. 180/08, che infatti segnò un’esplosione nella partecipazione ai concorsi- non sono mai andato a concorrere ad un posto da ricercatore, perché non avrebbe avuto senso (e, come me, hanno sempre fatto gli altri, pure quelli che poi, invece, con le regole giuste, hanno partecipato, e magari anche vinto, “fuori sede”).
    Allora, ecco quello che farei io:
    1) cancellerei le abilitazioni;
    2) farei una sanatoria -in qualche modo tutto da studiare: soglie quantitative di produzione distinte per settore?- per gli rtdb attualmente esistenti(unica figura per cui mantenere le abilitazioni è indispensabile);
    3) FAREI SOLO CONCORSI, senza abilitazioni, per prima, seconda e, soprattutto, terza fascia, da reintrodurre.
    Ovviamente, intendo concorsi nazionali (uno per settore), non decentrati per sede, con regole blindate, ché a farle non ci vuole nulla, se non la volontà politica.
    Tom Bombadillo

    • Cancellare le abilitazioni + concorso nazionale + reintroduzione terza fascia ind. mi pare un’ottima idea ma, guardacaso, non esiste nessuno che la propone seriamente.
      Al momento attuale la cosa più importante mi sembra fare barriera contro qualsiasi cosa venga proposta dal duce di firenze, come per fortuna alcuni segnali dai rettori sembravano prefigurare.
      Queste nuove abilitazioni alla francese non cambiano proprio nulla, sono davvero interlocutorie. L’unico senso che ci leggo è quello di annacquare l’idea originaria di abilitazione, con l’effetto di rendere ancora più sproporzionato il numero di abilitati rispetto a quello dei posti. Rendendo dunque l’abilitazione paradossalmente inutile.

  3. Per fare una cosa seria avrebbero dovuto: (i) estendere la partecipazione alle commissioni agli associati abilitati da ordinario aventi i parametri richiesti per i commissari (se non: a tutti gli abilitati da ordinario), (ii) aumentare il numero di commissari da 5 a circa 8 e, soprattutto: (iii) estendere l’abilitazione agli aspiranti ricercatori di tipo B, che di fatto sono degli strutturati. Invece, di fatto, non è cambiato nulla.

    • In effetti la procedura di abilitazione sembra non fidarsi nemmeno di se stessa, altrimenti le commissioni avrebbero dovuto ragionevolmente aprirsi a tutti gli abilitati, come dice Enrico. Inoltre per giustificare un meccanismo così elefantiaco bisognerebbe che l’abilitazione possa esser spesa in contesti più ampi, altrimenti come non dar ragione a Plantamura? Infine, se il testo rimanesse simile a quello attuale, e considerando la marea di selezioni locali, l’attività di ricerca sarebbe sostituita da attività di valutazione della stessa. Già adesso un certo numero di docenti non fa altro che partecipare a commissioni di selezioni e concorsi vari.

    • Scusa Enrico, a cosa ti riferisci quando dici “estendere l’abilitazione agli aspiranti ricercatori di tipo B, che di fatto sono degli strutturati”?

    • c_s, intendo dire che anche per diventare ricercatore TD di tipo B sarebbe giusto ci fosse un filtro a livello nazionale (l’abilitazione, appunto), visto che di fatto il RTDb è diventato l’ingresso principale alla docenza universitaria.

    • dato che si rischiano frazioni importanti di PO, dubito fortemente che verranno concessi RTDb a non-abilitati.

    • Al di là della retorica, poche norme si sono rivelate così avventate (e dannose dal punto di vista della tenuta organizzativa e giurisdizionale) come il ricorso ai commissari OCSE. Non per niente c’è l’abilitazione di un intero settore concorsuale che sta colando a picco proprio per la selezione del commissario OCSE. Non è questione di ideologia, è questione di voler far funzionare le procedure.

    • Non è vero, ci sono cambiamenti sostanziali, inclusa la previsione di soglie inderogabili (che saranno confermate nel DM criteri e parametri), che produrranno ulteriore rigidità, ulteriore contenzioso, ulteriore spreco di danaro pubblico.

  4. Una modifica significativa è quella del sorteggio dei commissari: almeno uno per ogni settore disciplinare con almeno dieci PO. Se non ho capito male la spiegazione contenuta nella relazione, nel mio settore concorsuale, composto da due settori scientifici con più di 10 PO, significa che la prossima commissione sarà costituita da tre membri del settore più numeroso e due dell’altro; la precedente invece era costituita da cinque membri, tutti di un settore scientifico, ovviamente quello più numeroso. Qualcuno può confermare la correttezza di questa interpretazione?

  5. uno degli aspetti che mi sembrano più negativi è il fatto di conoscere esattamente chi saranno i commissari (ossia i “giudici”). In questo modo (come già avvenuto nella 2 tornata della Asn) i candidati potranno orientare le pubblicazioni nella direzione più gradita ai commissari.
    Una cosa è inviare domanda e pubblicazioni a una commissione che verrà sorteggiata successivamente. Un’altra è scegliere le 10 pubblicazioni o addirittura, realizzare ex novo una pubblicazione mirata. Questo nelle discipline scientifiche penso sia più difficile (evidentemente insegno materie umanistiche).

  6. Carissimi,
    ovviamente, nel merito ho pure io le mie idee, sul commissario straniero, sulla conoscenza dei commissari, etc., etc. Ma non cedo alla tentazione di esporle.
    Qui, infatti, il problema è metodologico, e il metodo vitiatur et vitiat. Con ciò voglio dire che anche l’asn migliore di questo mondo, sarebbe comunque nefasta.
    La scelta metodologica è tra doppio passaggio, abilitazione + concorso (che implica necessariamente che la seconda fase sia “stralocale”, altrimenti apparirebbe troppo come un raddoppio della prima), oppure passaggio unico, con solo concorso, così lo puoi fare nazionale (beninteso: per nazionale intendo uno per settore in tutta la nazione, ché se si vuole anche quelli della Berlinguer erano concorsi nazionali, ma decentrati per sede, e non è certo a quello che penso).
    Io credo che, a fortiori nella situazione attuale, di drammatico sotto-finanziamento, che tra i vari effetti collaterali negativi ha quello della moltiplicazione dei ricorsi, frutto pure dell’esasperazione degli animi in questo clima da ultima spiaggia, l’unica opzione seria per chi vuole il bene dell’Università sia il passaggio unico:
    meno tempi, meno costi, meno ricorsi, meno illusioni; più concorrenza effettiva (sui posti di lavoro, non sulla medaglietta asn), più apertura del sistema anche a chi non è ancora di ruolo, più apertura del sistema alla circolazione (possibilità di vincere un posto di lavoro in una sede che “non è la tua”).
    Allora, però, siccome mi pare di capire -almeno dal commento di Antonio Banfi- anche la redazione di ROARS sia su posizione analoghe (si sbaglio, corrigete), come forse diversi lettori e commentatori del sito, perché non pensare a lanciare una petizione on-line-
    Che petizione?
    ABOLIAMOLA!
    Niente abilitazione, direttamente il concorso nazionale.
    La redazione di ROARS, se è convinta, potrebbe facilmente -con i suoi potenti mezzi!- lanciare una petizione online di questo genere. Vediamo quante firme raggiungiamo.
    Un tempo avrei proposto l’idea ad APRI, ma giustamente l’associazione è gestita dai soci effettivi, e non da chi, come me, essendo passato al lato oscuro, è un mero socio onorario.
    Che ne dite?
    ABOLIAMOLA!
    …più chiaro di così.
    Tom Bombadill – Tom Bombadillo

  7. mi unisco anch’io a chi desidera eliminare l’abilitazione. Parlo da abilitato. Non ha davvero senso, è fumo negli occhi di una generazione (la mia), a cui si fanno (finte) promesse per non dare posti.
    Bisogna gridare forte e chiaro che vogliamo il posto. E il concorso nazionale con numero di posti calcolato in base alle esigenze del sistema universitario sarebbe forse l’unica via.

  8. Sono d’accordo con voi nel ritenere che l’abilitazione così concepita non abbia senso, in quanto i concorsi locali sono in pratica “chiusi” agli esterni ed è impossibile realizzare un minimo di circolazione degli studiosi tra una sede e l’altra. I posti non ci sono e le idoneità sono una specie di contentino.
    Se andiamo a leggere le biografie dei professori dell’800 o del ‘900 ci accorgiamo che cambiavano frequentemente di università. Oggi è praticamente impossibile: si fa carriera solo nella propria università e, salvo casi rarissimi, non si può aspirare a un cambiamento. Esattamente il contrario dell’idea di comunità della scienza.
    Purtroppo sono un po’ scettico perché personalmente ho fatto l’ultimo concorso nazionale da associato e poi il concorso locale con le terne da ordinario. La mia impressione è che il “genio italico” riesca a controllare e ad adattare ogni sistema ai suoi obiettivi.

  9. Spiace dirlo, ma dando una lettura alla bozza dei criteri e parametri ho avuto una sensazione di nausea esistenziale. Mi chiedo se davvero i docenti debbano esser scelti in base a conticini miseri e valanghe di citazioni artificiali. Scelte di parametri e soglie autoreferenziali, improbabili Hirsh index adattati alla bisogna. Un teatrino triste e costoso. Si torni ai concorsi nazionali sui posti veri e i conteggi di produttività li si applichino semmai ai commissari.

  10. “Carissimi,
    vi scrivo per informarvi che al CUN abbiamo iniziato l’esame della bozza di DM riguardante il nuovo regolamento con criteri e parametri per la valutazione dei candidati e dei commissari ai fini della nuova abilitazione scientifica nazionale (a sportello).

    Il Ministero ci ha imposto di mantenere il massimo riserbo sui documenti relativi e per questo non posso trasmetterveli direttamente. Tuttavia, vi segnalo che questi documenti sono stati fatti comunque circolare in via ufficiosa da Roars. https://www.roars.it/schema-di-decreto-recante-modifiche-al-d-p-r-222-circa-le-procedure-dellasn/; https://www.roars.it/la-bozza-del-nuovo-d-m-criteri-e-parametri-per-lasn-2-0/

    Un caro saluto,”
    “… dove tisei nascosto? Sono dietro la porta, ma non te lo dico…” :-)

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