CUNlogoSegnaliamo ai lettori la Raccomandazione del CUN a proposito dei Ricercatori a tempo determinato tipo B.

Prot. n. 5893 dell’8/3/2016                                                                                       All’On.Sig.ra Ministra

Sen. Prof. Stefania Giannini

Sede

 

       Oggetto: Raccomandazione, «In merito alle disposizioni dedicate ai Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia b), dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative’»

                                                             

                                                                 Adunanza del 2 marzo 2016

                                             IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Viste le disposizioni dedicate dalla l. 25 febbraio 2016, n.21 ai contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della l. 30 dicembre 2010, n.240 e, in particolare, l’art.1, comma 10-octies, ove si prevede:

  1. a) che «le Università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato, della tipologia di cui all’art.24, comma 3, lettera b), della l. 30 dicembre 2010, n.240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013»;
  2. b) l’inclusione dei contratti di cui all’articolo 22 della l. n.240/2010 tra i titoli validi, ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b);

Viste la Raccomandazione adottata da questo Consesso, nell’Adunanza del 26 marzo 2014, in merito all’ammissibilità degli abilitati ai concorsi per contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b); la Mozione approvata nell’Adunanza del 28 gennaio 2015 sui vincoli di accesso alle posizioni di RTD di tipo b) e altresì la Raccomandazione, deliberata dal Consiglio nell’Adunanza del 10 giugno 2015, in ordine al mantenimento ai ricercatori titolari di contratti ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.b) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 dei diritti loro riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;

                                                                                      Rileva

Che l’esclusione dalla proroga di coloro che hanno partecipato all’Abilitazione Scientifica Nazionale delle tornate 2012 e 2013 senza conseguire l’Abilitazione risulta incoerente con l’attuale normativa.

Di fatto, a seguito delle modifiche apportate all’art.16 della l. n. 240/2010 dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, la partecipazione alle procedure per l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale è consentita anche a quanti abbiano partecipato alle tornate 2012 e 2013 senza conseguire l’abilitazione.

Pertanto, la proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), che intende porre rimedio agli effetti distorsivi determinati dal mancato espletamento dell’ASN nel biennio 2014-2015, vedrebbe vanificati i suoi effetti a causa dell’esclusione per legge di chi avrebbe avuto titolo a partecipare all’ASN se quelle tornate si fossero svolte.

Tutto ciò premesso, pur valutando positivamente la misura volta a rimuovere la discriminazione fra diverse tipologie di contratti di assegno di ricerca (art. 22 l. n. 240/2010 e art. 51, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449)

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

raccomanda

Che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) sia garantita a tutti coloro che non hanno a oggi conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale;

Che la possibilità di partecipare ai bandi per i suddetti contratti sia estesa a tutti gli studiosi in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel relativo settore concorsuale.

 

IL PRESIDENTE

(Andrea Lenzi)

 

 

 

 

 

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36 Commenti

  1. >”Che la possibilità di partecipare ai bandi per i suddetti contratti sia estesa a tutti gli studiosi in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel relativo settore concorsuale.”

    Faccio notare che sempre di più si sta affermando l’idea che un posto da RTDB sia una naturale ambizione per gli abilitati non strutturati.
    In pratica, per i non strutturati, è stato re-inserito il triennio di conferma.

  2. “Che la possibilità di partecipare ai bandi per i suddetti contratti sia estesa a tutti gli studiosi in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel relativo settore concorsuale.”

    Ergo: Inclusi i ricercatori a tempo determinato abilitati a cui tale possibilità e al momento preclusa?

    • E perchè mai un RTI dovrebbe voler accedere ad una posizione a tempo determinato? Questa è veramente bella!

    • @c_s
      Il motivo è evidente: gli RTDB abilitati a scadenza passano PA. Gli RTI abilitati no. Sono questi gli esiti paradossali di una politica che non distingue gli scorrimenti di carriera dal reclutamento.

    • …si ma c’è dell’assurdo in tutto ciò. Il piano straordinario associati ha assorbito buona parte degli RTI abilitati sia con chiamata diretta che con concorso (si contano sulle punta delle dita i casi di concorsi ex art. 18 vinti da non strutturati o da strutturati a tempo determinato abilitati..), adesso che finalmente qualche precario (rtd a, assegnista, contrattista abilitato) potrebbe avere la possibilità di stabilizzarsi e “passare a miglior vita” arrivano tutte le richieste possibili ed immaginabili da parte di chi è strutturato a tempo indeterminato da anni.
      Se non è macelleria sociale questa..

    • @fausto_proietti: “Il motivo è evidente: gli RTDB abilitati a scadenza passano PA”. Quanto è vero questo? A quanto ne so non esistono ancora statistiche, ma da quello che ho capito l’Ateneo non ha alcun obbligo a “promuovere” un RTD-B a PA: semplicemente, se vuole farlo ne ha facoltà. Non mi è difficile immaginarmi situazioni in cui, magari a seguito di trafficamenti interni poco chiari, un RTD-B alla fine del triennio riceve una bella pacca sulla spalla e un caro saluto, e resta con un pugno di mosche in mano.

    • Negli ambienti che frequento, viene dato per scontato che un RTDb abilitato diventi PA.

    • Siccome lo sitpendio di un RTDb e del 20% superiore a quello di un RTI, non credo si possa parlare di salasso economico, semmai un “investimento per il futuro”.

      Francamente sembra assurdo che sia espressamente vietato agli RTI la partecipazione a concorsi RTDb che sono superiori per stipendio e prospettive di carriera.

      Ovviamente si tratta di un caso limite, causato dalla perversità della legislazione vigente.

      Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che sarebbe opportuno ritornare alle origini per il sistema di reclutamento, distinguendo in modo chiaro reclutamento e progressione di carriera.

      E in effetti: si, di macelleria sociale si tratta….

      la legislazione è in continua evoluzione, con continui rammendi, rattoppi necessariamente in corsa, che non fanno che aumentare la confusione (gli assegnisti post gelimini non possono essere RTDb, anzi si; l’RTDb dura 3 anni, anzi 4; l’abilitazione è necessaria per diventare Professori, anzi no ci sono le chiamate per chiara fama, anche di studiosi residenti in Italia; l’abilitazione è attivata ogni anno, anzi no, ogni quanto ci pare; chi fallisce l’abilitazione salta un giro, anzi no lo saltano tutti….)

      Viene da sè che il clima che si respira negli atenei sia “si salvi chi può”, specialmente se si tratta di persone “senza santi in paradiso”. Per gli altri, non c’è mai stato problema – ma mi sa che scrivano su questo sito.

    • A me risulta che il lordo amministrazione di un RTDb sia equivalente a un RTI in classe 2. Può essere che mi sbagli.

    • @lousydoc
      ma dici sul serio? L’unica possibilità di stabilizzazione per un precario è il posto RTDb.
      La 240 prevede tutta una serie di opzioni da cui i precari, volenti o nolenti, sono esclusi. O vogliamo fare finta di niente?
      Il problema è che le risorse per il piano associati non sono riuscite a coprire le aspettative di tutti gli abilitati..
      e adesso che finalmente ci sarebbe lo spazio per i precari.. ed immettere nuova linfa nel sistema qualcuno (PTA e RTI) vorrebbe infilarsi anche in questo?
      Una differenza c’è ed enorme: i precari non si sa se e quando arriveranno alla pensione.. e qualcuno vorrebbe soffiargli da sotto il naso la possibilità di stabilizzarsi..
      Mi sembra che siamo alla frutta e che non ci sia rispetto per chi per anni ha contribuito al funzionamento del sistema, tirando avanti alla meno peggio.

    • Agli RTI e’ preclusa la possibilita’ di partecipare a concorsi RTD.
      Comunque mi viene da dire che “il sonno della ragione genera mostri”.

    • “il sonno della ragione genera mostri”
      —————————————-
      Il mostro è la legge 240/2010. Molti dormivano o almeno avevano il cervello in letargo.

    • Tutte le volte che leggo cose del tipo “Il mostro è la legge 240/2010. Molti dormivano o almeno avevano il cervello in letargo”, mi sento molto sconsolato. Perché mi ricordano che all’epoca io ero tra i dormienti o col cervello in letargo.

    • Per rispondere alla domanda di lousydoc, direi che il CUN auspichi che al concorso di RTDb possa partecipare chi possiede l’abilitazione scientifica nel (macro) settore concorsuale del bando, pur non avendo i tre anni di postdoc.
      E mi sembra ovvio che un RTI non vi possa partecipare, si tratta di una posizione equivalente, almeno per i tre anni antecedenti la conferma.
      Gli RTI hanno già avuto ENORMI vantaggi sui precari con i concorsi ex ART 24 Comma 6, che ha tradotto la conferma degli RTDb in facile avanzamento di carriera (con procedure al limite della farsa) di (tantissimi) RTI e (pochissimi) PA.
      Semmai l’evidente contraddizione dell’art. 24 è che un RTDb al termine del periodo di prova si trovi inquadrato in un ruolo superiore pur avendo vinto un concorso da Ricercatore.
      Il modo migliore per eliminare l’anomalia è la reintroduzione della terza fascia a tempo indeterminato. Questa, a mio parere, dovrebbe essere una battaglia da portare avanti assieme al riconoscimento degli scatti di anzianità.
      Gli RTI abilitati, che non sono riusciti a migrare a PA, hanno sempre la possibilità di passare a un ruolo non a esaurimento mediante Art. 18, che dovrebbe rimanere l’unico modo per accedere al ruolo di Professore (sia di II che di I fascia).
      E agli assistenti ordinari non ci pensa più nessuno? Forse quelli ormai sono tutti pensionati.

      Per quanto riguarda il commento di Maurizio, l’RTDb al termine dei tre anni viene valutato dalla struttura che lo ha assunto. Se la valutazione è positiva e si è in possesso di abilitazione, allora si viene chiamati nel ruolo di PA. Credo che sia abbastanza scontato che ciò avvenga, a patto di possedere l’abilitazione, in quanto nessun dipartimento valuterà negativamente un RTDb che ha svolto regolarmente le proprie attività. La vedo una cosa analoga alla conferma in ruolo – straordinariato pre-Gelmini degli RTI, PA e PO.
      C’è mai stato un caso di non conferma in ruolo dopo i tre anni (più uno)? Sarà lo stesso per gli RTDb.

  3. Se nel giro di un anno non verranno banditi i posti di RTDb le abilitazioni dei precari arriveranno a scadere.. e, stante l’attuale legge, se sei abilitato ti puoi ripresentare 4 anni dopo il conseguimento dell’abilitazione. Anche questo molto assurdo.. in un momento in cui le abilitazioni non sono a regime e la procedura è ferma al bando 2013.

    • C’ è in corso una mobilitazione concreta per consentire a coloro che sono in possesso dell’ ASN di accedere ai posti RTDb?

  4. Angolacutus, certo che sì. Guarda solo cosa è successo ieri al Senato nella 7ma commissione.
    In sede referente Bocchino (Fabrizio; non Italo) dichiara quanto ti incollo qui.

    «Coglie infine l’occasione per suggerire l’inserimento nel provvedimento in titolo, attraverso l’attività emendativa, di alcune tematiche oggetto di altri disegni di legge all’esame della Commissione, come ad esempio l’Atto Senato n. 1873. Si tratta infatti di questioni emergenziali che attengono al reclutamento dei ricercatori e dunque potrebbero essere incluse nel testo in quanto attinenti alla funzionalità della ricerca. In tal modo, potrebbe essere sfruttata la corsia preferenziale del decreto-legge per superare lo stallo in cui versano alcune iniziative legislative parlamentari, da tempo in attesa dei pareri della Commissione bilancio.»

  5. Quindi c’è la possibilità che ai concorsi di ricercatore tipo B possa partecipare anche chi ha l’abilitazione nazionale di seconda fascia, ma non tre anni di assegno di ricerca come me che ne ho solo 2?
    Quali sarebbero le tempistiche?

    • Parte dell’Atto Senato n. 1873 al quale si riferisce Bocchino dovrebbe essere questo
      “all’articolo 24:
      1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      “b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio”;”

  6. Angolacutus, l’iter della 1873 è fermo. Ma quello che volevo suggerire è che in questo momento si sta cercando la corsia legislativa per far accedere ai concorsi di RTDB candidati con ASN. Il segnale e la richiesta è stata recapitata alla Giannini da più parti e certamente non solo dal CUN. Potrebbe essere il DDL 2299 (scuole belle), ma potrebbe essere qualcosa di diverso. Questo è quello che si deduce leggendo anche l’articolo recente del Sole24 ore: http://goo.gl/nvZwZq
    Infatti, nella tua situazione mi trovo io così come tanti altri candidati sparpagliati nelle università italiane che negli ultimi 10, 15 o 20 anni hanno portato avanti forme di precariato fuori da assegni di ricerca o borse di studio.
    E’ impossibile conoscere i tempi. Tutto potrebbe essere: si potrebbe arrivare a una soluzione definitiva “entro l’estate” così come potrebbe non avvenire mai.

  7. L’emendamento che consentiva anche agli studiosi abilitati e ai titolari di contratti di ricerca di tipo a) di accedere ai contratti RTDB è stato respinto. Correggetemi se sbaglio

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=46650

    2.5

    PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

    RESPINTO

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

    «4-bis. All’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    ”b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”».

  8. Scusate, potete aiutarmi a capire se posso o meno partecipare ad un bando rtd-b?

    1) Sono in possesso del dottorato di ricerca
    2) Ho percepito la borsa per due anni, poi ho rinunciato continuando senza borsa
    3) Ho conseguito la abilitazione scientifica nazionale nella prima tornata

    Quindi, a leggere il bando (link sotto) mi pare di capire che non potrei partecipare perchè ho interrotto gli assegni di ricerca dopo 2 anni (pur continuando e ultimando il dottorato).
    Nel bando (articolo 2) non sembra contemplata la possibilità di accesso perchè in possesso di ASN

    E’ così?

    Qui il link al bando

    http://www.unimib.it/upload/pag/48876/ba/bandorictdpianostao.doc

    • Qualcuno sa se è abortito per sempre, o è invece stato in qualche modo rilanciato, il tentativo di far includere dai nostri cosiddetti governanti il possesso dell’abilitazione nazionale fra i requisiti per la partecipazione ai concorsi per RTDb?
      Io verso nella simpatica condizione di disporre di un’abilitazione ad associato e di un’altra a ordinario e di avere due anni complessivi di borse post-doc; quindi, ai sensi dell’attuale demenziale normativa, manco posso partecipare a quei concorsi

    • Situazione comune a molti di voi, la mia: dottorato + 2 anni di assegno + abilitazione associato. Pare che sia la Puglisi in VII Commissione a non voler consentire agli abilitati di partecipare ai RtdB.

    • Grazie per la risposta. Se è come dice, per me non sarebbe che una ragione di più per avversare inesorabilmente, come d’altronde già faccio, il pupazzo (di cui puglisi è mera dépendance) e il suo infame partito.
      Giusto per arricchire la galleria degli orrori: sa per caso come la poverina motivi la sua posizione?

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