Il Miur ha reso noto il decreto relativo alla ripartizione dei punti organico per l’anno 2015.

Segnaliamo di seguito il testo del decreto e le relative tabelle.

Decreto Ministeriale 21 luglio 2015 n. 503
Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l’articolo 18, comma 4, in cui si prevede che “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”;

VISTO l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che: “Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dall’anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell’anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5” e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l’indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

VISTO in particolare il comma 6 dell’art. 7 del predetto Decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale per la ridefinizione delle disposizioni di cui al medesimo art. 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, recante “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015‐2017, a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 con cui si prevede che: “1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché’ la sostenibilità e l’equilibrio economico‐finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015‐2017 si prevede che: lettera a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell’anno precedente riporta un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, può procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente;
lettera b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell’anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente”;
“5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a: a) per le università statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell’anno precedente; b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente”.

CONSIDERATO che gli atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1 dove tale indicatore è pari al rapporto tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento.

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e in particolare l’articolo 1, comma 346, che ha modificato l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come sopra riportato, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori a decorrere dall’anno 2015, e il comma 425, relativamente alla partecipazione delle Università alle procedure di ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo.

TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire agli Atenei per l’anno 2015 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) del citato d.P.C.M 31 dicembre 2014;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi”, ai sensi del quale spetta alla Provincia stabilire, d’intesa con l’Università, gli obblighi e i vincoli per l’attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all’Università;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2014 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 115.684;

VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l’anno 2015;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l’articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa
2. La rispettiva assegnazione e il relativo utilizzo sono disposti ai sensi dell’articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
3. Ai fini dell’attribuzione del contingente di spesa di cui al comma 1, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparate è effettuato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.

Articolo 2
(Assegnazione quota Punti Organico 2015 a ciascuna Istituzione Universitaria)

1. Ad ogni Istituzione Universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2015 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2014:
a. alle Università con un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell’anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell’ateneo;

b. alle restanti Università:
I. è attribuito un contingente assunzionale base pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell’anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell’ateneo, ad eccezione di quelle di cui al punto IV;
II. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 50% a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell’anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ad eccezione di quelle di cui al punto IV, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2014;
III. qualora il contingente assunzionale derivante dalla somma di cui ai punti I) e II) risulti superiore, per le Università statali, al 110% dei risparmi espressi in termini di Punti Organico da cessazioni dell’anno 2014 ovvero, per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, al 5% della spesa equivalente, espressa in termini di Punti Organico, relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2014, il contingente stesso è ricondotto entro i predetti limiti e le relative eccedenze sono ripartite tra le restanti Università di cui alla lettera b) proporzionalmente alle assegnazioni ad esse attribuite;
IV. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo rispetto a quello attribuito ai sensi dei punti I) e II) corrispondente alle cessazioni avvenute nell’anno 2014 di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 e assimilati di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell’ateneo.
Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)

1. Nell’ambito delle assegnazioni di cui all’articolo 2 e con riferimento ad ogni Istituzione universitaria i Punti Organico corrispondenti al 30% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo nell’anno 2014 sono congelati e non utilizzabili in quanto vincolati alle finalità previste dall’articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le procedure che saranno definite d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. I restanti Punti Organico attribuiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), punti I), II), III) sono utilizzabili per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione Universitaria.
3. I Punti Organico attribuiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), punto IV) sono destinati all’assunzione di ricercatori a tempo
4. L’utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell’ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità da quanto previsto dal presente decreto si applica l’articolo 1, comma 6, del d.P.C.M. 31 dicembre 2014.
Registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2015 – Foglio 3439

Roma, 21 luglio 2015
IL MINISTRO
F.to Prof.ssa Stefania Giannini

Dati_analitici_e_conteggio_punti_organico_2015

Punti_organico_2015

 

 

 

 

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22 Commenti

  1. Quest’anno esordiva il “nuovo” sistema di ripartizione che differisce dal precedente per due elementi:

    – turn-over minimo per ciascun ateneo = 30%
    – turn-over massimo per ciascun ateneo = 110% (con esclusione delle università “speciali”, per le quali

    si applica un massimale “speciale”, basato sulla numerosità del personale e non sui pensionamenti)

    Per il resto ha funzionato tutto praticamente come per gli scorsi anni, compreso il “premio” agli

    atenei che violano il tetto massimo di tasse universitarie previsto dalla legge, a spese di quelle

    università che invece la legge la rispettano.

    Diciamo subito che, come si evince dalle tabelle del MIUR, il limite massimo (troppo elevato rispetto

    ad un turn-over medio del 50%) è rimasto pressocché inapplicato. Si trattava sostanzialmente di uno

    specchietto per le allodole.

    Invece il grosso cambiamento è stato l’innalzamento del turn-over minimo al 30%, insieme al fatto che

    molti atenei sono diventati virtuosi (forse proprio a causa delle limitazioni del turn-over degli

    scorsi anni o per l’innalzamento delle tasse universitarie). Ciò ha comportato una distribuzione più

    calmierata del turn-over rispetto agli scorsi anni.

    Per gli appassionati delle statistiche, ecco qui un breve compendio.

    Atenei che hanno perso più punti organico
    Palermo (-15)
    Napoli Federico II (-14)
    Roma La Sapienza (-13)
    Messina (-10)
    Bari (-9)

    Atenei che hanno guadagnato più punti organico
    Politecnico Milano (+18)
    Milano (+11)
    Milano Bicocca (+9)
    Padova (+8)
    Venezia Ca Foscari (+7)

    Atenei col turn-over minimo
    Perugia (30%)
    Cassino (30%)
    Sannio (30%)
    Sassari (30%)

    Ateni col turn-over massimo
    Sant’Anna di Pisa (188%)
    Stranieri Siena (174%)
    Roma Foro Italico (138%)
    Normale Pisa (128%)

    A livello territoriale abbiamo i seguenti dati:

    SUD
    Turn-over medio: 41% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -78

    NORD
    Turn-over medio: 59% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +78

    SICILIA
    Turn-over medio: 35% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -29

    CAMPANIA
    Turn-over medio: 40% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -19

    PUGLIA
    Turn-over medio: 36% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -14

    LAZIO
    Turn-over medio: 46% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -8

    UMBRIA
    Turn-over medio: 30% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -7

    SARDEGNA
    Turn-over medio: 40% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -6

    MOLISE
    Turn-over medio: 30% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -2

    BASILICATA
    Turn-over medio: 110% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +1

    ABRUZZO
    Turn-over medio: 57% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +3

    CALABRIA
    Turn-over medio: 67% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +4

    LOMBARDIA
    Turn-over medio: 59% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +45

    VENETO
    Turn-over medio: 66% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +18

    PIEMONTE
    Turn-over medio: 62% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +11

    EMILIA-ROMAGNA
    Turn-over medio: 54% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +7

    FRIULI VENEZIA-GIULIA
    Turn-over medio: 55% – Punti Organico guadagnati/ceduti: +2

    MARCHE
    Turn-over medio: 50% – Punti Organico guadagnati/ceduti: 0

    TOSCANA
    Turn-over medio: 49% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -2

    LIGURIA
    Turn-over medio: 42% – Punti Organico guadagnati/ceduti: -4

    • In effetti le università sono entità extraterritoriali. Forse anche extraterrestri.

    • @baccini Diciamo che ci sono alcune università che sono molto svantaggiate dalla distribuzione, ma per carità non inventiamoci le macroregioni, che infatti non servono a spiegare alcunché. Comunque preferisco essere extraterrestre piuttosto che provinciale.

    • … sarà pure vero che le macroregioni non spiegano nulla ma io preferisco non stare al sud (piuttosto opterei per l’extraterrestre). Si vede che sono provinciale.



    • Non mi sembra che il Veneto sia messo molto bene rispetto al resto del Centro-Nord, come numero di laureati e addottorati.

      Che è appunto quello che sostenevo. Serve una nuova università in Veneto (zona Treviso), anche per smaltire l’enorme numero di studenti che arriva a Padova e che Padova non riesce a gestire bene (aule, alloggi, mense, laureati/iscritti).

    • Per completezza va detto che UNIPD ha sedi nella provincia di Treviso, ed anche UNIVE. Ma queste sedi non sono mai decollate perchè la Fondazione Cassamarca

      non ga tirà fora i schei.

      Ecco perchè servirebbe un intervento dello Stato. Due le modalità che mi vengono in mente:

      1) 200 milioni di euro in contanti stanziati per fondare VIT (Venetian Institute of Technology), con gestione affidata alla Fondazione UNIVENETO.

      2) 200 milioni di euro in meno di “trasferimenti” dalla Regione Veneto allo Stato, con gestione regionale di VIT.

  2. Un altro dato interessante è l’inserimento quest’anno di altre due università “speciali”, fino all’anno scorso fuori dalla tabella di ripartizione:

    IMT Lucca
    IUSS PAVIA

    Aumenta in questo modo il fenomeno di “erosione” di punti organico da parte delle “università speciali” (o assimilate) ai danni del sistema delle università statali.

    Il MIUR non spiega, nemmeno nelle premesse del D.M., la ragione per la quale quest’anno ci sono altre due università a spartirsi la torta (da notare che IMT Lucca aveva 0 (zero) pensionamenti …)

  3. Alla fin fine il risultato netto di tutto il grande “processo di riforma ” dell’Università sarà stato quello di finanziare il ricambio generazionale e l’espansione delle grandi Università del Nord (in primis le milanesi) coi soldi dei pensionamenti delle grandi Università storiche del Centro Sud, e di far sembrare il tutto agli occhi dell’opinione pubblica come un processo inevitabile legato al “merito”. Che questo possa essere stato uno degli obiettivi deLLLe “lobby trasparenti” sull'”education” (sic!) che hanno telecomandato di fatto l’operato del MIUR negli ultimi anni, o, per dire, di Assolombarda, mi pare pure comprensibile. Che sia anche un bene per l’Italia non sono affatto sicuro. Tra l’altro l’emigrazione 2.0 dal Sud sta svuotando ulteriormente questa parte del Paese di tutte le forze che potrebbero e dovrebbero contribuire al suo riscatto sociale, e l’indebolimento e svilimento del sistema delle Università meridionali non farà altro che accelerare il fenomeno.

    • Non solo. L’ aspetto legato all’ indebolimento delle universita’ del Sud e’ un problema nel problema. Farebbe sorridere, se non fosse da piangere, sentire le dichiarazioni del Governo su fantomatici piani per il Sud, dopo che ne e’ stata certificata la situazione allarmante dal punto di vista dello sviluppo economico, alla luce di quanto NON e’ stato fatto per garantire la sopravvivenza di una formazione superiore di qualita’.
      .
      Tuttavia questo e’ un gioco al massacro dell’ Universita’ italiana in cui non ci saranno vincitori ma solo qualche utile idiota che si illudera’ di esser sopravvissuto grazie al proprio “merito” in un panorama di sottosviluppo crescente.
      .
      Coraggio, Governo e Anvur! ancora un piccolo sforzo e si arrivera’ alla chiusura di un po’ di sedi inutili per un paese di produttori di scarpe e camerieri.

    • Non mi sembra che le sedi a rischio chiusura siano nelle zone dove si producono scarpe e camerieri.

      E anche nel triveneto mi sembra che le universita’ non siano distribuite in modo omogeneo:

      – Veneto: 5 milioni di persone e 4 università (tutte pubbliche);

      – Friuli-Venezia Giulia: 1.2 milioni di persone e 3 università (una “speciale”);

      – Trentino-Alto Adige: 1 milione di persone e 2 università (entrambe gestite dalle province autonome).

      Mah. La sensazione è che ci sia qualcuno leggerissimamente privilegiato sulla base di motivi storico-geografici-politico-linguistici che francamente mi hanno rotto le scatole.

    • La distribuzione geografica non è necessariamente legata alla popolazione. I fattori storici hanno avuto la loro parte. Ma il problema, per chi vuole vederlo, sta nel lento strangolamento delle sedi, tutte, tranne quelle “speciali”, anche li’ senza nessuna ratio che non sia quella dell’ anagrafe dei pensionamenti.
      .
      L’effetto pero’, sul territorio, di una sede che scompare al Sud è molto maggiore rispetto a una che scompare al Nord. E pur insegnando in un’ università del Nord-Est, non vedo motivi di rallegramento.

    • Quindi nel triveneto ci sono 7 milioni di abitanti e 9 università. Una ogni 0,77 milioni di abitanti. Invece nel nord-ovest (piemonte, valle d’aosta e liguria) ci sono 6 milioni di abitanti e 4 università (tutte pubbliche). Una ogni 1,5 milioni di abitanti.
      “Mah. La sensazione è che ci sia qualcuno leggerissimamente privilegiato sulla base di motivi storico-geografici-politico-linguistici che francamente mi hanno rotto le scatole.”

    • … non ho contato l’Università della VALLE D’AOSTA e l’Università degli Studi di SCIENZE GASTRONOMICHE… se le includiamo le università sono 6, cioè una per milione di abitanti… sempre meno che in triveneto :-)

    • L’optimum, dal mio punto di vista, sarebbe ridurre il numero di studenti di UNIPD da 65 mila a 40 mila, aprendo una Universita’ Politecnica del Veneto a Treviso (trasferendo li tutta l’Ingegneria, l’Economia, l’Informatica ed anche la Psicologia).

      Purtroppo la Fundazione Univeneto (che ha sede nella via dove abito) non sembra in grado di concretizzare questo Politecnico del Veneto. Domani vado a suonare il campanello, ma credo che non ci sia nessuno (anche) in agosto.

      :-)

    • La Liguria ha 1 Univ con 1.6 Mabitanti.

      Il Veneto ha 4 Univ con 5 Mabitanti.

      Il Piemonte ha 4 Univ con 4.6 Mabitanti.

      La Valle d’Aosta ha 1 Univ con 0.1 Mabitanti.

    • Si potrebbe quindi pensare che, per quanto riguarda l’accademia, la Liguria sia trattata anche peggio del Veneto.

      Un momento.

      I’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) dove sta?

      Ops, a Genova. La stessa città dove aveva sede l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), ora soppresso.

      Con la differenza che INFM aveva sedi in tutta Italia, mentre l’IIT oltre a Genova ha solo 2 sedi italiane a … Pisa.

      Stragulp!!!

    • Vedo che l’ intervento di Salasnich ha aperto le cateratte di una serie di commenti sulla distribuzione territoriale.
      .
      Ho difficoltà a addentrarmi in una discussione basata su quanti abitanti per ateneo ci sarebbero in ogni regione. Non mi sembra la priorità, soprattutto se fatta ignorando completamente altri parametri (diritto allo studio a macchia di leopardo, percentuale di matricole sulla popolazione, diversificazione o ridondanza dell’ offerta, dimensioni degli atenei, per citarne alcuni).
      .
      Inoltre significa andare a guardare ad un parametro che è completamente irrilevante rispetto all’ ideologia sottostante le scelte della politica dell’ ultimo decennio: il mito della competizione tra università non trova essun vincolo o giustificazione su base geografica. Se alla fine resteranno solo atenei da Roma in sù, questo non e’ un problema per i fan della competizione e men che mai per chi ha allargato i propri orizzonti da 5 a 22 università bastanti per il Paese. Men che meno per le teste dietro i documenti programmatici di Confindustria.
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      Solo un commento a parte per Paolo: se io vivessi nell’ Idaho, penso che commenterei in modo simile.
      “La California della Silicon Valley ? La sensazione è che ci sia qualcuno leggerissimamente privilegiato sulla base di motivi storico-geografici-politico-linguistici che francamente mi hanno rotto le scatole.”
      Ma di nuovo, nessuno al Governo ha messo in agenda il riequilibrio geografico delle Università. L’ unica cosa in agenda, che si evince dai fatti, e’ la riduzione su scala nazionale del sistema dell’ istruzione superiore e ricerca.

  4. @denicolao
    Grazie per le belle figure dalle quali si evince che non esistono le due macroregioni ipotizzate. A me dispiace delle penalizzazioni che subisce l’università di Palermo come di quelle dell’università di Genova. Per il resto sono d’accordo con Cappelletti.

  5. Ho fatto un po’ di conti andando a spulciare i Decreti del contingente assunzionale degli anni 2013, 2014 e 2015. La differenza tra Punti organi del personale cessato ed i Punti organi assegnati è di circa 3400 Punti. In sintesi, in considerazione che 3400 punti organici rappresentano il personale docente e tecnico-amministrativo di due grandi università come la Federico II di Napoli e l’Università di Padova, è come se nel 2012 fosse stata decisa la chiusura di queste due università nell’arco dei tre anni. Alla faccia del rinnovamento e del ringiovamento del sistema. Si diceva che il sistema volesse far chiudere le piccole università, in effetti è stato fatto molto di più. Un punto cruciale, che è frutto della “disinformatia” imperante sul nostro sistema universitario, è che c’è ancora chi crede che le differenze di assegnazione siano in relazione al merito ed alla produttività scientifica senza rendersi conto che l’unico marcatore utilizzato è l’ISEF (indicatore di sostenibilità economica finanziaria) che nella attuale formulazione è un indicatore che risente molto delle caratteristiche socio-economiche del territorio dove ha sede l’Università.

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