Sin dalla sua adozione la legge n. 240 del 2010 ha suscitato seri dubbi di
costituzionalità. La questione da affrontare non è tanto quella delle scelte politiche che essa sottende (che si collocano nel quadro del percorso più ampio che ha trovato un suo punto qualificante nella legge n. 133 del 2008), e che la rendono leggibile in prospettiva come tassello di un discorso normativo che porterà ad un significativo ridimensionamento del sistema universitario pubblico, e ad un inserimento nello stesso di elementi privatistici progressivamente preponderanti. Il problema esaminato è piuttosto quello della compressione significativa dei principi costituzionali di riferimento attuata dalla legge 240 e dai provvedimenti attuativi che la stanno rendendo operativa.
Se già la struttura ed il linguaggio della legge sottendono un’impostazione del tutto inconciliabile con i fini perseguiti (un eccesso di normazione, una volontà iperburocratizzante, che tutto prepara meno che snellimento e semplificazione, un linguaggio aziendalistico che ignora le categorie del diritto amministrativo, una volontà quasi sanzionatoria nei confronti del corpo docente tradita in più punti del disposto che confligge con la retorica meritocratica che accompagna il provvedimento), il disposto cozza in alcuni punti in maniera evidente con il dettato costituzionale.
La questione sullo sfondo è quella della riserva di legge che la Costituzione pone all’art. 33 comma 6 in materia di università, che richiederebbe una legge generale che ponga limiti “esterni” nell’ambito dei quali si svolga l’autonomia (soprattutto quella statutaria e normativa) degli atenei, impedendo altresì la formazione di un tessuto normativo barocco e farraginoso come quello con il quale il Miur inonda gli atenei italiani già da alcune decadi. Abbiamo invece ora una legge iperdettagliata che amputa ogni possibile idea di autonomia, disciplinando minuziosamente ogni minimo aspetto della vita e dell’organizzazione degli atenei, impedendo quel margine di elasticità che persino il buon senso, senza arrivare ad invocare le norme costituzionali avrebbe richiesto. Si giunge così oggi all’assurdo, per cui alcuni degli statuti approvati nel dopo riforma vengono impugnati dal Miur dinanzi ai Tar perché contengono disposizioni che, ad esempio, consentono la partecipazione dei direttori di biblioteca ai consigli di facoltà (sic!) quando sia il Miur che i giudici amministrativi avrebbero sicuramente questioni di ben altra urgenza e rilievo che li impegnino.
L’autonomia che viene così ad essere totalmente amputata non pare fare i conti con il disegno costituzionale orientato dal principio di sussidiarietà e del decentramento, a favore di una sorta di neocentralismo ministeriale che non sembra tener conto peraltro della profonda diversificazione all’interno del sistema universitario pubblico, che vede al suo interno atenei di diversissime dimensioni e con caratteristiche molto diverse. Un’autonomia che in alcuni punti del disegno riformatore pare destinata a dover essere contrattata col Ministero, e poi eventualmente graziosamente concessa, quasi che i principi costituzionali fondamentali possano essere oggetto di negoziazione col potere politico (un pericoloso ed inedito elemento di novità che neanche la riforma Gentile aveva introdotto).
Quale sia la nozione di autonomia che il legislatore nella 240 fa propria in effetti non è chiaro, laddove pare che esso dimentichi che l’autonomia è funzionale alla garanzia della libertà di ricerca e di insegnamento, anch’esse costituzionalmente tutelate, e che quindi essa si dovrebbe svolgere non solo tramite la garanzia di autogoverno degli atenei, ma anche nella cd. governance di secondo livello (naturalmente il termine più corretto sarebbe government, ma ci si arrende per brevità all’uso invalso). Si assiste invece ad una amputazione di tutte le sedi di confronto e dibattito, ad una riduzione al minimo degli organi elettivi e rappresentativi delle diverse aree scientifiche e culturali, in una sorta di modello ipermaggioritario tendente a concentrare in modo abbastanza evidente tutto il potere deliberativo e di gestione delle risorse nelle mani di pochi. Al centro di tutto questo sistema Rettori trasformati in manager e Direttori generali, ai quali i dipartimenti dovranno rivolgersi ora anche per l’acquisto delle penne, essendo stati privati dell’autonomia di spesa da uno dei primi “rivelatori” decreti attuativi.
La parabola attuativa della legge sta rendendo ancora più macroscopica l’incostituzionalità del disegno del legislatore tramite decreti legislativi nei quali emerge ad esempio la strumentalità della VQR, operata da valutatori di nomina politica, in vista della chiusura di significativo numero di atenei, o si evidenzia la necessità dell’innalzamento delle tasse universitarie alla luce del definanziamento ben noto del sistema, con buona pace dei “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” ai quali la costituzione garantisce il raggiungimento del grado più alto degli studi. E si potrebbe continuare…il seguito si trova nel mio Problemi costituzionali della riforma dell’Università di cui alla legge n. 240 del 2010, in Diritto e Società 4/2011, e in uno studio monografico in preparazione.
(vedi anche PROBLEMI COSTITUZIONALI DELLA RIFORMA DELL’UNIVERSITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 240 DEL 2010 (Diritto e Società 2011/4)
Avrei una domanda: quali sono le possibilità tecnico-giuridiche perchè si addivenga ad una **codificazione** per il settore “Università”?
Mi spiego meglio: secondo me molti interventi normativi sono largamente caotici per il fatto che si tratta di provvedimenti singoli che si stratificano ad uno ad uno, e si è perso di vista il complesso pre-esistente su cui vanno ad inserirsi.
Attorno all’anno 2000 si era lavorato per un nuovo Testo Unico, che però non fece in tempo ad essere adottato. Però con tutti i provvedimenti del decennio seguente, e poi con il diluvio della 240/2010 + provvedimenti attuativi, si sarebbe di nuovo distrutto il tessuto unitario.
Il modello che ho in mente è quello francese del “Code de l’education” e del “Code de la recherche”, per cui ogni nuovo intervento normativo si configura nei fatti come un emendamento a quei due testi, che mantengono una “razionalità” d’insieme molto maggiore…