MEPA1Per le università l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) scatta ora sopra i 1000 €; l’articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) infatti cita testualmente

All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
  2. al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
  3. al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

Il comma richiamato della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) è quello relativo al MEPA (la modifica “c.” di cui sopra è riportata evidenziata in giallo)

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Fermi restando gli obblighi e le facolta’ previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ le autorita’ indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita’, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu’ istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

e le amministrazioni coinvolte nel secondo paragrafo sono quelle citate dall’art. 1 del DLgs 165/2001, che al comma 2 riporta infatti

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

comprendendo quindi le istituzioni universitarie.

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9 Commenti

  1. Commento N.2
    Dal Sole 24 Ore dell’8 febbraio 2016:
    http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-02-08/negli-atenei-entrate-calano-15percento-063521.shtml?uuid=ACPigjPC
    “tra il 2010 e il 2015 le università hanno perso quasi il 15% delle proprie entrate strutturali e hanno sforbiciato dell’11,5% le uscite … Identica la dinamica delle «spese di funzionamento», voce canonica nelle teorie della spending, che però merita un’analisi più puntuale: gli aumenti nelle spese per le utenze (elettricità, gas, acqua e telefonia +7,5%) e per la pulizia (+7%) confermano le difficoltà vissute finora dai sistemi di controllo degli appalti e di centralizzazione degli acquisti, ma altre voci come le uscite per i laboratori (+6%) potrebbero spiegarsi anche con una piccola spinta ulteriore alle attività.”
    Quest’ultima spiegazione mi pare infondata, tanto che lo stesso giornalista usa il condizionale.
    La spiegazione è più semplice: da quando è stato introdotto l’obbligo del ricorso al CONSIP e al MEPA, le spese per i servizi generali e di funzionamento dei laboratori si sono IMPENNATE, in netta controtendenza rispetto alla drastica contrazione di TUTTE le altre voci di spesa.
    Le chiamano economie di scala, ma la scala è alla rovescia. La centralizzazione degli acquisti porta solo a spreco e inefficienza, oltre che a un’inutile e insopportabile perdita di tempo. Inoltre genera grandi profitti per pochi operatori, a discapito della qualità, distruggendo la piccola distribuzione.
    Su questo ho già scritto: https://www.roars.it/consigli-per-gli-acquisti/
    Se si volesse fare davvero una seria spending review si dovrebbe cominciare proprio da CONSIP e MEPA. Magari già che ci siamo si potrebbe aggiungere anche l’ANVUR! Ma il Presidente Renzi non ci aveva promesso che avrebbe tagliato gli enti inutili e gli sprechi?

    • La domanda di fondo resta sempre la stessa. Ma come è possibile che le procedure di acquisto delle università devono essere regolate con gli stessi criteri utilizzati dal catasto? Ma al ministero non si rendono conto che le modalità di spesa di un ente di ricerca devono essere regolamentati da criteri come la semplificazione e l’efficienza?

    • Posso aggiungere specificità dell’acquisto? Non dobbiamo comprare carta igienica, ma reagenti con le loro specifiche, attrezzature scientifiche con le loro specifiche e con garantita e poco costosa assistenza tecnica, ecc. ecc. Può succedere che per alcuni acquisti dobbiamo (o è molto più conveniente) rivolgersi all’estero o che per alcune attrezzature dobbiamo rivolgerci a bravissimi artigiani. Avete mai provato a fare queste tipologie di acquisti? Se per esempio potessi acquistare un libro con la mia carta di credito e a mio nome, e naturalmente ottenere il rimborso, molte volte risparmierei tra il 20% e il 50% sul prezzo di copertina. Ma di quale spending review si parla?

  2. Commento N.3
    Sull’interpretazione del famigerato comma 450 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ho scritto tempo fa: https://www.roars.it/verymepa/
    Faccio notare che il comma 450 è UNICO e recita nella sua ultima versione:
    “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.”
    Essendo un comma unico che prevede una disposizione specifica sulle Università, ritengo logica l’interpretazione che la prescrizione generale non è applicabile all’Università, ovvero che non sussiste affatto l’obbligo per l’Università al ricorso al mercato elettronico, finché ciò non sarà disciplinato dallo specifico decreto del MIUR richiamato dalla norma.
    Senza dubbio la norma è scritta male e ha creato problemi, come dimostrato dal fatto che praticamente tutte le successive leggi di stabilità hanno introdotto modifiche, complicando una situazione già complicata. In situazioni confuse si dovrebbero usare criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’interpretazione, invece la norma è stata applicata nelle Università nella maniera più rigida e illogica. I risultati sono quelli descritti nel Commento N.2.

  3. A me risulta diversamente, ovvero le Università non hanno obblighi al MEPA da 1000 Euro fino alla soglia della gara Europea. Allego l’articolo di legge che mi risulta e prego qualcuno di smentirlo:

    “Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – (finanziaria 2007), Art.1 comma 450, come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall’art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016)
    450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
    Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

    • Ovviamente non si è saputo (o voluto) leggere bene il chiaro inciso che escludeva in partenza le Università. E le nostre amministrazioni sono state più realiste del re (e temo continueranno a esserlo). Velo pietoso sulla qualità della scrittura di leggi, circolari ecc. E il “Codice di stile” del 1993 (con Cassese allora ministro della funzione pubblica)?. Mandato nel dimenticatoio, ovviamente.

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