plagio_impunito

Il docente fa copiare gli studenti: «Per noi prof il plagio è impunito»”: la minaccia del docente bolognese di “lasciar copiare” i propri studenti per protesta contro lo scarso interesse nel combattere i fenomeni di plagio universitario ha aperto un dibattito in tema di etica universitaria. Più o meno un anno fa, nell’ambito della procedura di selezione pubblica che doveva portare alla nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’ANVUR, uno degli aspiranti commissari riprodusse, nell’elaborato “programmatico” richiesto dal bando, brani tratti da pubblicazioni di altri autori, senza citare o virgolettare. Il Ministero nominò ugualmente. In un’intervista a OggiScienza, il presidente dell’ANVUR affermò che «i plagi si fanno negli articoli scientifici pubblicati», mentre «il documento in questione è privato, non è una pubblicazione scientifica». Seguendo la stessa linea, però, i plagi non possono riscontrarsi nemmeno nei compiti degli studenti o nelle loro tesi: non sono infatti pubblicazioni scientifiche. Eppure, gli studenti vengono sanzionati in caso di “copiatura”. Perché queste differenze di trattamento?

Riceviamo e volentieri ripubblichiamo la lettera di Nicola Lugaresi apparsa sul Corriere di Bologna del 4.10.2016.

LugaresiEtica

Un dibattito necessario

Nicola Lugaresi

(pubblicato sul Corriere di Bologna, 4 ottobre 2016)

 

La minaccia del docente bolognese di “lasciar copiare” i propri studenti per protesta contro lo scarso interesse nel combattere i fenomeni di plagio universitario ha aperto un dibattito in tema di etica universitaria. L’attenzione “mediatica” si è spostata spesso dal problema generale (le differenze di trattamento nel punire certi comportamenti) ad un problema particolare (la modalità della provocazione). La questione generale merita forse un approfondimento.

Più o meno un anno fa, nell’ambito della procedura di selezione pubblica che doveva portare alla nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’ANVUR, Agenzia di valutazione del sistema accademico nazionale, uno degli aspiranti commissari riprodusse, nell’elaborato “programmatico” richiesto dal bando, brani tratti da pubblicazioni di altri autori, senza citare o virgolettare. Della vicenda si occuparono diversi mezzi di informazione, chiedendosi se fosse il caso di procedere alla nomina. Il Ministero nominò ugualmente, non riscontrando né impedimenti giuridici né motivazioni deontologiche contrarie. In un’intervista a OggiScienza, il presidente dell’ANVUR affermò (cito testualmente) che «i plagi si fanno negli articoli scientifici pubblicati», mentre «il documento in questione è privato, non è una pubblicazione scientifica».

Sostenere che il documento in questione sia un atto privato è un’interpretazione molto discutibile (anzi, a mio avviso proprio errata), trattandosi di atto richiesto nell’ambito di una selezione pubblica di accesso ad una carica pubblica, conclusa con decreto del Presidente della Repubblica vistato dalla Corte dei Conti. Di fatto, quel documento, ha contribuito alla scelta di quel candidato, a meno di non voler sostenere che la valutazione di quell’elaborato fosse ininfluente, il che aprirebbe ulteriori problematiche, anche più delicate. Cosa diversa è sostenere che tale documento non sia una pubblicazione scientifica: non si può non concordare. Seguendo la stessa linea, però, i plagi non possono riscontrarsi nemmeno nei compiti degli studenti o nelle loro tesi: non sono infatti pubblicazioni scientifiche. Eppure, gli studenti vengono sanzionati in caso di “copiatura”.

Ecco, su questi aspetti di etica universitaria, su queste differenze di trattamento, su queste interpretazioni, sulle conseguenze di eventuali violazioni, al di là del ruolo (anzi, aspettandosi di più da chi è più in alto e ha più esperienza), forse sarebbe il caso di interrogarsi maggiormente, senza cercare di giocare con le parole. Una “copiatura” potrà non essere, tecnicamente, plagio, ma non per questo il suo disvalore svanisce. O svanisce solo per qualcuno.

Paolo_Miccoli_ANVUR_Iene_plagio

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3 Commenti

  1. Riporto quanto postato da un collega sul nostro gruppo facebook:
    ==============
    Art. 112 Cost. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

    LEGGE – 19/04/1925 , n. 475 – Gazzetta Uff. 29/04/1925 , n. 99

    TESTO VIGENTE l’8 ottobre 2016

    EPIGRAFE

    LEGGE 19 aprile 1925, n. 475 (in Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99).

    Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.

    Omissis.

    Art.1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito.

    Art.2. Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all’articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l’aspirante consegua l’intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l’abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

    Art.3. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattasi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l’esame o il concorso.

    Art. 4. Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell’offerta, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a 2.400.000 (1). Qualora l’offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 800.000 a 4.800.000. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell’illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a 900.000 (2). (1) Comma modificato dall’articolo 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. (2) Comma sostituito dall’articolo 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    Art. 5. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

    La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell’articolo 576 del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili. La sentenza di condanna è affissa in tutte le università del regno, quando trattasi di esami universitari.

  2. Che si parli di queste cose è istruttivo. Anzitutto si viene a conoscenza di certi fatti. E di certe disposizione di legge, molto precise. Sembra però che a quasi un secolo dalla legge del 1925 – che deriva penso anche dal semplice buon senso dal momento che si riferisce ad eventi istituzionali dove ognuno deve essere se stesso perché non si tratta di chiacchiere tra comari e compari – molti vadano fuori di testa, a iniziare dall’Anvur con il famoso concorso. Per una specie di effetto domino. Del resto c’era da aspettarsela con le tensioni e le conflittualità che dilaniano l’accademia. Che idea però far pubblicare quell’articolo nel Corriere (non entro nel merito delle ragioni dell’incazzatura del collega). Così avranno altri pretesti per denigrare l’università.

  3. Commentai all’epoca che quell’atto è tanto pubblico quanto più non si potrebbe.
    A norma della legge sul procedimento amministrativo, è un documento amministrativo.
    Il resto è chiacchiera anvuriana, in relazione alla quale il tirare in ballo l’etica offende l’etica.

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