Cinque anni dopo la approvazione della legge 112/2013  “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, legge che conteneva alcune norme (art. 4, commi 2, 3 e 4) dedicate alla promozione dell’accesso aperto (Open Access) agli articoli scientifici frutto di ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, si riapre la discussione sulle regole e sulle modalità della sua attuazione in Italia. La Commissione cultura della Camera dei deputati esamina infatti proposta di legge Gallo. Pubblichiamo il testo dell’audizione di Roberto Caso, Università di Trento, presidente dell’Associazione Italiana per la Scienza Aperta.

Download del pdf

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

5 Commenti

  1. A partire dall’ora 1:06:12 nella registrazione dell’audizione, scaricabile qui, c’è un’affermazione davvero notevole da parte dei rappresentanti dell’AIE in merito alla riconduzione, presente nella proposta di legge Gallo, dei termini di embargo dagli inspiegabili 18/24 mesi della legge del 2012 ai 6/12 mesi della raccomandazione EU del 2012, che fotografa la prassi internazionale. Se l’Italia si adeguasse a questa prassi, la lentezza dei processi e le dimensioni delle aziende editoriali locali renderebbero – così si dice – la pubblicazione degli articoli o economicamente improponibile o sottoposta a dei costi che pagherebbe l’autore, il quale dunque sarebbe condotto a preferire le riviste estere. L’editoria italiana, in altri termini, può rimanere competitiva solo con embarghi più lunghi di quelli adottati altrove.

    Però: perché mai un autore umanista italiano dovrebbe pubblicare su una rivista italiana sapendo che il suo articolo potrà essere letto e citato da tutti solo dopo due anni dalla sua uscita, invece che su una rivista estera che rispetta i termini europei, o su una rivista di una piattaforma universitaria nativamente ad accesso aperto?

    L’unica risposta che riesco a immaginare è legata non alla qualità del servizio editoriale, ma alla valutazione di stato che ha posto quella rivista in fascia A.

    In passato, i diritti dell’editore potevano essere armonizzati con gli interessi degli autori e del pubblico, perché questi rendeva possibile agli uni di comunicare con gli altri. Qui sembra invece che gli editori italiani pensino di essere in grado di sopravvivere solo a condizione che la legge garantisca loro la possibilità di svolgere male la mediazione che giustificava i loro diritti, complicando e rallentando la comunicazione fra gli autori e il pubblico.

    Sconcertante. davvero sconcertante.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.