Si potrebbe pensare che la mancata concessione della sospensiva richiesta dall’A.I.C. vada letta come una vittoria di ANVUR, che non pubblicando le liste di riviste per area 12 avrebbe fatto cadere le esigenze cautelari.
Non è detto che sia così. Per leggere correttamente l’ordinanza del TAR occorre tenere conto del fatto che il Tribunale si è richiamato all’art. 55 c. 10 del nuovo Codice del Processo Amministrativo. La pronunzia di ieri, pertanto, non dev’essere interpretata come un rigetto delle esigenze cautelari: il TAR si è avvalso di quanto previsto dal Codice che consente qualora “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente”, di far ricorso – in alternativa alla sospensiva – alla sollecita definizione del giudizio nel merito (nell’udienza del 23 gennaio p.v.). Si può pertanto supporre che il Tribunale abbia riconosciuto l’esistenza del “fumus boni iuris” negli argomenti del ricorrente.
Art. 55 c. 10 CPA: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. (1) Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.“
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N. 03142/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05857/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5857 del 2012, proposto da:
Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Aic), rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Luciani, Alessandro Pace, Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tribuario (Aipdt), Società Italiana di Dirtto Internazionale (Sidi), rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Felicetti, con domicilio eletto presso Silvia Felicetti in Roma, Lungotevere delle Navi,30;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
d.m. n. 76/12 avente ad oggetto: regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla i^ e alla ii^ fascia dei professori universitari, nonche’ le modalita’ di accertamento della qualificazione dei commissari ai sensi art. 16 co. 3 lett. a) b) c) l. n. 240/10 e artt. 4 e 6 co. 4 e 5 d.p.r. n. 222/11
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Visti gli atti di intervento;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura alla odierna camera di consiglio;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo, le esigenze sia dell’Associazione sia dei professori ricorrenti possono essere adeguatamente tutelate con la fissazione dell’udienza di merito, non sussistendo, allo stato, alcun danno grave ed irreparabile, anche alla luce della nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 agosto 2012,
ritenuto, compatibilmente con il carico della sezione, di fissare l’udienza pubblica del 23 gennaio 2013;
ritenuta, altresì, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L’interpretazione di ROARS è corretta.
Mi scuso in anticipo per l’estrema lunghezza del commento, ma penso che la questione sia molto rilevante anche per l’immediato e meriti un approfondimento, seppur con il rischio di qualche tecnicismo giuridico che potrebbe apparire noioso.
Ribadisco quanto avevo sottolineato in un precedente post. Gli studiosi del diritto processuale amministrativo potranno confermare quale significato (giuridicamente univoco, chiaro, non opinabile) debba attribuirsi al fatto che un TAR pronunci un’ordinanza cautelare “ai sensi dell’art. 55, comma 10 del Codice del processo amministrativo”.
Il giudice amministrativo provvede in tal senso solo quando ritiene che i motivi di ricorso proposti dal ricorrente appaiono, ad un primo esame, fondati (i giuristi parlano di fumus boni juris).
Dunque, il TAR del Lazio ha apprezzato favorevolmente, a seguito della delibazione sommaria propria della fase cautelare, la fondatezza in diritto del ricorso dei costituzionalisti: invece, se il TAR avesse ritenuto infondati, in diritto, i motivi di ricorso, l’ordinanza sarebbe stata formulata nel senso del RIGETTO dell’istanza cautelare per mancanza del fumus boni juris, non nel senso dell’accoglimento ex art. 55, comma 10, del Codice.
Questo che cosa significa?
NON significa – attenzione – che la decisione nel merito, ossia con sentenza, che avverrà nell’udienza del 23 gennaio 2013, sia già scritta.
Infatti, non si può escludere, come dato ipotetico, l’eventualità che il giudice cambi idea dalla fase cautelare alla fase di merito: mentre in sede cautelare i fatti e i motivi di ricorso vengono esaminati in modo sommario, nel merito il giudice opera sulla base di una cognizione piena e approfondita e questo potrebbe portarlo, nel caso, anche a ritornare sui suoi passi.
Tuttavia, significa che AD OGGI vi è un dato obiettivo e certo: è ufficiale una valutazione del TAR Lazio, espressa in sede cautelare, che mette sull’avviso ANVUR e MIUR. E’ come se l’ordinanza dicesse: attenzione MIUR e ANVUR, ad un primo esame il ricorso dei costituzionalisti sembra fondato, tenetene conto, decideremo il merito il 23 gennaio 2013 e in quella sede discuteremo più a fondo, ma il ricorso non è affatto campato per aria.
Si tratta, insomma, di un warning forte e chiaro che viene da un TAR e che una pubblica amministrazione prudente e rigorosa non dovrebbe ignorare, fingendo di non sentirlo.
Si legga, per completezza, la conclusione dell’ordinanza del TAR (testuale): “LA PRESENTE ORDINANZA SARÀ ESEGUITA DALL’AMMINISTRAZIONE”.
C’è da chiedersi: che cosa ci sarebbe da “eseguire” da parte di MIUR e ANVUR, se il TAR avesse dato ragione a loro, anziché ai ricorrenti?
Si tratta ora di interrogarsi sulle conseguenze immediate di questa pronuncia.
A mio giudizio, le ripercussioni sono importanti.
E’ vero che il MIUR e l’ANVUR non sono obbligati a sospendere la procedura di abilitazione fino al 23 gennaio 2013. Un obbligo, in punto di stretto diritto, non c’è perché il TAR non ha sospeso gli effetti del D.M. 76/2012 fino all’udienza di merito per mancanza di un danno grave ed irreparabile (le riviste di fascia A non sono state ancora classificate per l’area 12, alla quale appartengono i costituzionalisti: ecco perché manca, ad oggi, il danno per questi ultimi).
Tuttavia, nella fase di merito (a differenza della fase cautelare) il danno grave ed irreparabile non assumerà più rilevanza. La fase di merito cammina su una gamba sola: l’ammissibilità e la fondatezza in diritto dei motivi di ricorso.
Perciò è assolutamente possibile che il TAR, il 23 gennaio 2013, confermi la valutazione di fondatezza del ricorso già delibata in fase cautelare ed accolga il ricorso stesso, annullando il D.M. 76 nella parte in cui è prevista la mediana delle riviste di fascia A.
Proviamo ora a simulare lo scenario dei prossimi mesi. Ipotizziamo, ad esempio, che il MIUR e l’ANVUR facciano finta di niente, facendo proseguire la procedura di abilitazione come se nulla fosse.
1) I commissari.
Alcuni ordinari dei settori non bibliometrici potrebbero non superare nè la prima nè la seconda mediana, ma superare solo la terza (articoli in riviste classificate in fascia A da ANVUR). Bene: questi commissari potranno legittimamente presentare domanda ed essere ammessi al sorteggio da cui usciranno le Commissioni.
2) I candidati.
Idem. Coloro che non superano le prime due mediane, ma solo la terza, potranno presentare domanda e saranno valutati dalle Commissioni.
Al 23 gennaio 2013, la procedura di abilitazione dovrebbe essere ormai conclusa, o quasi.
La terza mediana (quella delle riviste A) avrà giocato un ruolo determinante nella procedura, in quanto avrà contribuito a selezionare sia i commissari che i candidati.
E se il 23 gennaio 2013, dopo l’udienza del TAR, si dovesse scoprire che la sentenza di merito ha disposto di annullare il D.M. travolgendo la terza mediana e l’intera classificazione delle riviste di fascia A?
Mi sembra evidente che la legittimità dell’intera procedura di abilitazione, già celebrata, vacillerebbe paurosamente, perché viziata nel suo svolgimento dall’utilizzo determinante di una mediana illegittima. Nell’ipotesi più probabile, tutto sarebbe da rifare da capo.
Ha senso che il MIUR e l’ANVUR, in questa situazione, proseguano come se nulla fosse?
A tutela dei candidati, dei commissari e della stessa credibilità dell’ANVUR, io credo di no.
“Eseguire” l’ordinanza del TAR, da parte del MIUR, significa chiamare il Ministero a valutare se e come sia il caso di procedere da oggi fino al 23 gennaio 2013, tenendo conto che è ormai fissata l’udienza in cui la questione verrà decisa con sentenza.
Perciò, è vero che il MIUR non ha l’obbligo di sospendere la procedura, ma sarebbe prudente che lo facesse.
Sarebbe razionale differire i termini: aspettare il 23 gennaio 2013 e dopo, non prima, far presentare le domande ai commissari e le domande ai candidati.
Agire diversamente, andare avanti come un treno inarrestabile, significa assumersi una grave responsabilità, di cui poi qualcuno dovrà farsi carico se il TAR annullerà il D.M. 76. Fino all’altro ieri, in assenza di indicazioni da parte dei giudici, l’azzardo poteva considerarsi colpa lieve. Oggi, dopo un’ordinanza di questo tenore, non è più lecito scherzare con il fuoco, perché si potrà dire: era stata suggerita cautela da parte di un giudice, ma qualcuno non ha voluto ascoltare quel monito.
Parlo da inesperto giuridico, ma non si può congelare la terza mediana così da scongiurare che ci si trovi a dicembre a ricorso vinto con mediane stravolte? Se l’anvur le congela salva la faccia e nel contempo non manda tutto all aria in caso perda il ricorso. Congelare significa non annullare la mediana ma far si che perda la sua capacità di influenza sui risultati.
No, secondo me il “congelamento di pezzi” del D.M. 76/2012 non è possibile. Provo a spiegare perché. Preciso che mi riferirò ai settori non bibliometrici.
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Premessa importante per i non giuristi:
– il D.M. 76/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2012, ha natura giuridica di REGOLAMENTO MINISTERIALE (atto normativo) e stabilisce due mediane (poi trasformate in tre da ANVUR, in maniera secondo me discutibile sul piano giuridico, ma adesso non è il caso di parlare di questo): una mediana quantitativa (libri + articoli/capitoli) e l’altra qualitativa (articoli su riviste classificate in fascia A);
– il BANDO di abilitazione per i candidati (Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale– 4^ Serie Speciale – Concorsi – n. 58 del 27 luglio 2012) e il BANDO per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti commissari (Decreto Direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, pubblicato solo sul sito del MIUR) hanno invece natura di PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
– i due BANDI sono legati al REGOLAMENTO MINISTERIALE da un rapporto giuridico di presupposizione. I bandi infatti rinviano espressamente, per la valutazione dell’ammissibilità delle domande dei candidati e dei commissari, alle mediane stabilite dal regolamento. Dunque, il regolamento è l’atto normativo presupposto; i due bandi sono i provvedimenti amministrativi conseguenziali.
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Nel REGOLAMENTO MINISTERIALE, la mediana quantitativa (oggi sdoppiata in due mediane da ANVUR) e la mediana qualitativa sono, per così dire, “coniugate”: per eliminare uno dei “coniugi” e lasciare “vedova” l’altra mediana, occorrerebbe adottare un nuovo regolamento che abroghi o almeno modifichi espressamente il D.M. 76 ed ovviamente pubblicare il nuovo regolamento, modificativo del precedente, in Gazzetta Ufficiale.
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La domanda allora diventa la seguente.
Che accadrebbe ai due bandi (provvedimenti amministrativi consequenziali) se, dopo che ormai sono stati entrambi pubblicati, dovesse essere ex post modificato il regolamento ministeriale (atto normativo presupposto) al quale essi rinviano?
La risposta più corretta, a mio giudizio, è questa: LA MODIFICA SUCCESSIVA DEL REGOLAMENTO (i giuristi parlano di ius superveniens) di per sé NON comporterebbe una modifica AUTOMATICA dei due bandi.
Cito un passaggio di un recente parere del Consiglio di Stato, che chiarisce bene il punto: “In tema di pubblici concorsi, LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SOPRAVVENUTE (non aventi carattere interpretativo) IN MATERIA DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI, DI VALUTAZIONE DEI TITOLI o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni NON TROVANO APPLICAZIONE PER LE PROCEDURE IN ITINERE ALLA DATA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE, in quanto il principio ‘tempus regit actum’ attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad ATTIVITÀ (QUALE È QUELLA DI ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO) INTERAMENTE DISCIPLINATE DALLE NORME VIGENTI AL MOMENTO IN CUI ESSA HA INIZIO. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, LE NORME SOPRAVVENIENTI, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella “lex specialis”, NON MODIFICANO, DI REGOLA, I CONCORSI GIÀ BANDITI, A MENO CHE DIVERSAMENTE NON SIA ESPRESSAMENTE STABILITO DALLE NORME STESSE” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2012, n. 2166).
Provo a tradurre in modo più semplice.
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I due bandi (per i commissari e per i candidati) sono stati già pubblicati, uno sul sito MIUR nel giugno 2012 e l’altro sulla Gazzetta Ufficiale nel luglio 2012.
A QUELLA DATA (giugno/luglio 2012) il testo vigente del D.M. 76/2012 era quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2012.
QUEL TESTO del regolamento ministeriale prevede ANCHE LA MEDIANA QUALITATIVA (articoli su riviste A).
I bandi rinviano a QUEL TESTO del regolamento, quello nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2012, quello con la mediana qualitativa.
Se il MIUR deciderà di modificare domani il testo del D.M. 76/2012, con un nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e di eliminare con il nuovo regolamento la mediana qualitativa, ciò non toglie che I DUE BANDI CONTINUERANNO A FARE RIFERIMENTO AL TESTO ORIGINARIO DEL REGOLAMENTO, cioè al testo VIGENTE (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2012) ALLA DATA IN CUI I BANDI SONO STATI PUBBLICATI.
Quindi, i bandi continueranno ad imporre la mediana qualitativa anche se, nel frattempo, essa sarà stata eliminata dal D.M. 76/2012 con un nuovo regolamento, ius superveniens inapplicabile alla procedura di abilitazione già iniziata.
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Per evitare questo effetto perverso, il MIUR avrebbe un’unica possibilità: quella di INTERVENIRE IN MODO ESPRESSO SUI BANDI, MODIFICANDOLI O COMUNQUE STABILENDO CHE AD ESSI SI APPLICANO LE NORME SOPRAVVENUTE.
Tuttavia, se decidesse di fare questo, ossia di “cambiare in corsa” i bandi rispetto al problema della mediana qualitativa, il MIUR dovrebbe RIAPRIRE I TERMINI per la presentazione delle domande, sia per i commissari che per i candidati.
Se, infatti, dopo che una partita è già iniziata e si sta giocando con certe regole sul fuorigioco, a metà partita l’arbitro decide di eliminare il fuorigioco e di non sanzionarlo più, la partita deve essere ripetuta: deve ricominciare da capo con la nuova regola in cui il fuorigioco è lecito, anziché illecito, perché chi gioca ha diritto di conoscere le regole sin dall’inizio.
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Questo, secondo me, spiega anche perché l’eventuale annullamento del D.M. 76/2012 da parte del TAR Lazio, rispetto alla mediana qualitativa, renderebbe necessario azzerare la procedura svolta sulla base della mediana qualitativa e farla rinnovare sin dall’inizio, tanto per la selezione dei commissari quanto per l’ammissione dei candidati.
Sono uno di coloro che sostengono la terza mediana (per dirla in due parole) e che tendono a perdersi nei tecnicismi giuridici, che condivide quando scritto sopra dalla redazione e l’invito alla prudenza del commento di ‘Ius’. Ma mi chiedo – anzi, soprattutto vi chiedo – se l’invito alla prudenza e all’attesa del 23 gennaio possa essere effettivamente seguito, oppure se la normativa in vigore non abbia da qualche parte fissato un tempo entro cui l’intera procedura di valutazione debba essere svolta (e se tale termine non renda non perseguibile la via ‘prudenziale’).
@JUS
nel caso in cui il ricorso dei costituzionalisti dovesse essere accolto, se ho ben capito, la procedura di abilitazione relativa ai settori non bibliometrici verrebbe azzerata. Questo avrebbe effetto anche sulla procedura relativa ai settori bibliometrici oppure no?
Grazie in anticipo per la risposta che eventualmente vorrà darmi.
In base al bando, dovrebbe finire tutto entro fine febbraio al massimo come imposto dall’Art. 8.6, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, per dettagli si veda https://www.roars.it/?p=10362. Ci vorrà un atto di pari grado, credo, ma non dovrebbe essere impossibile.
Grazie della risposta. Dubito che sarà fatto…
LuigiB ha colto un punto importante: c’è un problema che nasce, a monte, dalla Legge Gelmini 240/2010.
L’art. 16, comma 3, lettera e) della Legge Gelmini ha demandato al regolamento governativo sulle abilitazioni il compito di stabilire “I TERMINI e le modalità di espletamento DELLE PROCEDURE DI ABILITAZIONE, distinte per settori concorsuali, e l’individuazione di modalità informatiche, IDONEE A CONSENTIRE LA CONCLUSIONE DELLE STESSE ENTRO CINQUE MESI DALL’INDIZIONE; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici”.
Il regolamento governativo, adottato in attuazione di questa disposizione della Legge Gelmini, è il DPR n. 222 del 14 settembre 2011.
L’art. 8, comma 6, di questo DPR stabilisce: “LE COMMISSIONI SONO TENUTE A CONCLUDERE I PROPRI LAVORI ENTRO CINQUE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELLA GAZZETTA UFFICIALE. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all’articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E’ facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità”.
Qualcuno dirà: ma il BANDO di indizione della procedura di abilitazione (DD n. 222 del 20 luglio 2012) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2012!
Allora l’“orologio” costruito dalla Legge Gelmini e dal DPR 222/2011 (5 mesi dalla pubblicazione del bando per concludere l’intera procedura, salvi gli ulteriori 60 giorni di proroga discrezionale da parte del MIUR) è ormai partito il 27 luglio 2012 e non si può più fermare!
Se è così, come si fa ad “aspettare” il 23 gennaio 2013, ossia la data in cui il TAR Lazio si pronuncerà?
Questo, se ben capisco, è il giusto dubbio di LuigiB.
Che fare allora? Visto che non si può fermare l’orologio, bisogna andare avanti comunque e, poi, pazienza se il TAR Lazio annullerà, vorrà dire che si ripartirà dall’inizio?
Non c’è davvero altra strada?
Per me c’è un’altra strada, invece. Tutto sommato abbastanza lineare. E’ un modo per uscire dal pasticcio che si è creato, oltre le intenzioni. Un pasticcio in cui l’unico dato certo è che il 23 gennaio ci sarà una sentenza del TAR di portata decisiva per la sorte della procedura, almeno per i settori non bibliometrici.
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L’orologio della Legge Gelmini e del DPR 222/2011 è tarato su un “istante di partenza”: esso coincide con la pubblicazione del BANDO di abilitazione.
Il Bando è un provvedimento amministrativo.
Ai provvedimenti amministrativi si applica questa norma fondamentale, contenuta nella L. 241/1990, che rappresenta la LEGGE GENERALE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (e vale certamente per MIUR e ANVUR): l’art. 21-quater, comma 2, della L. 241/1990.
Riporto testualmente l’articolo: “L’EFFICACIA OVVERO L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PUÒ ESSERE SOSPESA, PER GRAVI RAGIONI E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, DALLO STESSO ORGANO CHE LO HA EMANATO ovvero da altro organo previsto dalla legge. IL TERMINE DELLA SOSPENSIONE È ESPLICITAMENTE INDICATO NELL’ATTO CHE LA DISPONE e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.
Allora, il MIUR potrebbe SOSPENDERE l’efficacia e l’esecuzione del Bando che lo stesso MIUR ha adottato e pubblicato.
Le “gravi ragioni” ci sono: si tratta di attendere una sentenza del TAR Lazio la cui udienza è stata già fissata per il 23 gennaio 2013, perché sarebbe lesivo dell’interesse pubblico alla stabilità e alla certezza della procedura far proseguire quest’ultima prima di conoscere la decisione del TAR che potrebbe travolgerla.
Anche il “termine” della sospensione è facilmente individuabile: il Bando dovrebbe essere sospeso fino alla data in cui sarà pubblicata, presso la Segreteria del TAR Lazio, la sentenza adottata nell’udienza del 23 gennaio 2013.
Se il Bando venisse sospeso dal MIUR ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, della L. 241/1990, l’orologio della Legge Gelmini e del DPR 222/2011 dovrebbe bloccarsi.
Questo perché l’istante di partenza dell’orologio (la pubblicazione del BANDO) verrebbe svuotato del suo contenuto (il BANDO, in quanto sospeso).
Per simmetria, immaginiamo che il Bando venisse annullato. E’ chiaro che l’orologio si bloccherebbe. Non vedo ragioni per non ritenere che lo stesso blocco dell’orologio conseguirebbe alla sospensione del Bando.
Ovviamente il MIUR dovrebbe adottare analogo provvedimento di sospensione anche rispetto al Bando relativo ai commissari.
Dopo il 23 gennaio 2013, con la sentenza del TAR ormai nota, si potrà decidere che fare con maggior cognizione di causa.
A seconda di quello che il TAR avrà stabilito, si potrà riprendere la procedura non conclusa e portarla a compimento o rinnovarne l’indizione su basi nuove. Almeno non si sarà sprecato denaro pubblico celebrandola tra novembre e gennaio per poi doverla ripetere dopo il 23 gennaio.
*******
Questi quattro mesi di sospensione potrebbero essere utilizzati dal MIUR e dall’ANVUR per fare molte cose.
Tra queste, lanciare una consultazione pubblica on line (come fanno le autorità indipendenti o la Commissione europea) sulle “liste” delle riviste di fascia A che l’ANVUR ha definito.
Invece di imporle d’autorità alla comunità scientifica, l’ANVUR potrebbe sottoporle al giudizio degli studiosi sollecitando in modo trasparente, aperto a tutti, l’invio di contributi e osservazioni da parte di ogni ricercatore e docente interessato.
Tutte le proposte di correzione, inclusione o esclusione dalle liste verrebbero inviate al sito ANVUR e risulterebbero visibili a tutti.
Chiusa la consultazione pubblica (basterebbero 30 giorni di tempo dati a coloro che intendano contribuire), l’ANVUR potrebbe rettificare le liste delle riviste di fascia A recependo i suggerimenti della comunità scientifica e, così, realizzare liste definitive più accurate, meno attaccabili, più condivise e partecipate.
Non ci guadagnerebbero tutti?
@JUS
Il ricorso dell’AIC e il pronunciamento del TAR Lazio che si riferiscono ad uno specifico settore non bibliometrico potranno avere un qualche risvolto anche per le procedure di abilitazione dei settori bibliometrici? E’ importante saperlo per non alimentare false speranze nei settori bibliometrici.
Oltre l’irrazionalità del principio delle mediane della fascia di arrivo (è come chiedere ad una squadra di serie B di arrivare prima della decima squadra del campionato di A per poter disputare il campionato di A), le procedure nei settori bibliometrici sono gravemente viziate da quattro fattori distorsivi: 1) l’assenza di un fattore di proprietà che porta a valutare nello stesso modo un articolo a firma singola e un articolo con 10 co-autori; 2) l’assoluta indifferenza della rivista su cui è pubblicato un dato prodotto (un articolo su Nature è considerato alla stregua di un articolo su rivista magari di infima importanza; 3) il fattore correttivo dell’età accademica che è un vero e proprio obbrobrio meritocratico in quanto finisce paradossalmente per premiare chi comincia a pubblicale tardi; 4) l’esplicita considerazione delle auto-citazioni che sono un elemento di forte alterazione sia del numero totale di citazioni che dell’H index.
Se il ricorso AIC non avesse alcun impatto sui settori bibliometrici, credo bisognerà valutare con estrema attenzione questi quattro punti e esperire la possibilità, se ci sono gli estremi giuridici, di valutare un ricorso nel merito. C’è qualcuno che è in grado di postare un parere qualificato?
I problemi che pone 1saqquara per i settori bibliometrici sono oggettivi, ma mi sembrano diversi dalla questione posta al TAR Lazio dai costituzionalisti, ossia la retroattività della classificazione delle riviste di fascia A per i settori non bibliometrici.
Da quanto credo di aver compreso, i costituzionalisti (AIC) hanno impugnato solo quella parte del DM 76/2012 che riguarda la mediana qualitativa nei settori non bibliometrici.
Perciò, non credo che l’effetto travolgente dell’eventuale accoglimento del ricorso da parte del TAR, sul piano strettamente giuridico, si estenderà alle parti del DM 76 non espressamente impugnate dall’AIC (ossia alle parti del DM che riguardano le mediane dei settori bibliometrici).
Però …
C’è un però. A mio giudizio, se il MIUR decidesse di sospendere il BANDO di abilitazione in attesa della sentenza del TAR, dovrebbe sospenderlo in toto. Il Bando è uno solo, per i settori bibliometrici e non bibliometrici.
In questo senso, la sospensione potrebbe giovare a tutti.
Allo stesso modo, sul piano dell’opportunità, non credo che, in caso di sentenza del TAR che accolga il ricorso AIC, al MIUR converrebbe “spezzare” la procedura in due tronconi. Far ripartire da zero, cioè, solo i settori non bibliometrici e lasciare invece proseguire la procedura per i bibliometrici.
Sul piano pratico, insomma, la mia sensazione è che bibliometrici e non bibliometrici resteranno “affratellati” nella buona e nella cattiva sorte. Vedremo.
Naturalmente occorrerebbe anche tenere in conto l’interesse del ministero, per evitare distorsioni gravi per il sistema tutto di fermare le macchine, nel caso cadesse la parte “non bibliometrica”. Diversamente, in clima di risorse estremamente scarse, si rischierebbe la cannibalizzazione di tutte le risorse da parte dei settori che fossero giunti a concludere la procedura, a scapito di quelli non bibliometrici, che rimarrebbero indietro. Il che produrrebbe un’alterazione significativa dei pesi delle rispettive aree negli atenei italiani.
Jus: “Nel REGOLAMENTO MINISTERIALE, la mediana quantitativa (oggi sdoppiata in due mediane da ANVUR) e la mediana qualitativa sono, per così dire, “coniugate”: per eliminare uno dei “coniugi” e lasciare “vedova” l’altra mediana, occorrerebbe adottare un nuovo regolamento che abroghi o almeno modifichi espressamente il D.M. 76 ed ovviamente pubblicare il nuovo regolamento, modificativo del precedente, in Gazzetta Ufficiale.”
Per questo, Jus, non potendo sopprimere il coniuge (causa l’allungamento delle procedure per modifiche al Regolamento) mi chiedevo se lo si potesse sterilizzare. Non so come, in modo tale da renderla ininfluente, viva ma inattiva.
Per me la risposta è negativa. “Sterilizzare” parzialmente un regolamento ministeriale (che ha natura di atto normativo) non è possibile. Occorre modificarlo, abrogandolo o sostituendolo nella parte corrispondente, con un nuovo regolamento di pari forza.
Ho un quesito da porre alla redazione ROARS in merito alla definizione di rivista utile per il computo delle mediane e il superamento di queste ultime.
Dovrò dilungarmi per chiarire bene quanto intendo: me ne scuso in anticipo.
Partiamo dalla definizione di “rivista”.
La Delibera ANVUR n. 50 del 21/06/2012 recita ai seguenti commi:
Articolo 1 comma 6
Per banche dati si intendono di norma le seguenti:
a) ISI Web of Science (versione articoli + proceedings);
b) Scopus
accessibili alla data del decreto abilitazione e successivamente.
Articolo 6 comma 2
Ai fini del calcolo delle mediane per i settori bibliometrici si prendono a riferimento i seguenti indicatori:
a) il numero di articoli su riviste contenute nelle banche dati e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando, con la precisazione di cui al comma 1 del presente articolo;
Di conseguenza, il combinato dei due articoli porge (tautologicamente) che si intende come “rivista” quell’oggetto editoriale che Scopus o ISI considerano come tale.
Vengo al dunque: nell’accedere al profilo autore in Scopus appare una schermata contenente i seguenti campi: 1) Document title 2) Author(s) 3) Date 4) Source Title 5) Cited by.
Ora, nel campo 4) Source Title appare “l’oggetto editoriale” su cui l’autore ha pubblicato il proprio lavoro, il cui titolo è indicato nel campo 1) Document Title.
Si può facilmente notare che, scorrendo la lista dei propri lavori, alcuni degli “oggetti editoriali” in cui sono ospitati appaiono in colore nero, altri in colore azzurro. Fra gli oggetti editoriali in colore nero vi sono i libro e/o atti di conferenza. Fra gli oggetti editoriali in colore azzurro vi sono invece tutti gli “oggetti editoriali” che comunemente un autore intende come “riviste” (infatti nessuna “rivista” è dotata di colore nero) più altri “oggetti editoriali” che, pur non essendo comunente intesi com “riviste” in senso comune, dovrebbero esserlo per Scopus. Ovvero: appaiono in azzurro atti di conferenza dotati di ISSN oppure libri dotati di ISSN (es. la collana FRONTIERS in ARTIFICIAL INTELLIGENCE, dotata di ISSN, appare in colore azzurro, pur essendo comunemente intesa come libro).
Se quanto ipotizzato dovesse rivelarsi corretto, ovvero che tutti gli “oggetti azzurri” sono esattamente “riviste” per Scopus (indipendentemente da ciò che il senso comune possa suggerire) , è su questo numero, e non sul quanto appare sul proprio sito CINECA che i) le mediane devono computarsi ii) il singolo candidato deve fare affidamento per stabilire se è in grado o meno di superare la mediana ANVUR relativa al numero delle pubblicazioni nel periodo 2002 -2012.
Sbaglio?
Se la mia ipotesi è corretta tutto ciò spiegherebbe il perché l’ANVUR si rifiuta di concedere i dati grezzi e le formule con cui ha calcolato i parametri.
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete darmi.
[…] Il documento odierno, a distanza di un mese e mezzo, non chiarisce a che punto stiano i lavori o se la lista di fascia A per l’area 12 sia ormai definitivamente data per dispersa. Ricordiamo anche che i maligni attribuiscono la mancata pubblicazione di tale lista – e della corrispondente terza mediana – ad un tentativo di sterilizzare il ricorso presentato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, sul quale il TAR del Lazio si pronuncerà il 23 gennaio 2013. […]