I c.d. ricercatori “Moratti”, che, pur avendo stipulato contratti di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 14° della l. 4 novembre 2005 n. 230 (c.d. “Legge Moratti”), non siano muniti del dottorato di ricerca, non hanno bisogno del titolo di dottore di ricerca per partecipare alle selezioni comparative per la stipula dei contratti di ricercatore. Il principio è stato enunciato da una recente sentenza del TAR Catania, passata in giudicato. Il Giudice Amministrativo ha annullato un bando e gli atti conseguenziali che impedivano ad un ricercatore Moratti, privo del dottorato di ricerca, di partecipare ad una procedura selettiva di valutazione comparativa indetta per la stipula di un contratto di cui all’art. 24, comma 3°, lett. b, della l. n. 210/2010. La questione era stata sollevata in una lettera pubblicata da Roars. Di seguito si trova il testo della sentenza.
I Ricercatori della 382 erano assunti con concorso per esami. Potevano essere neolaureati (io sono stato uno di questi). La prima versione Moratti aveva la stessa ratio. Si selezionava un giovane e se ne valutava ‘l’attitudine alla ricerca’. Anni di stravolgimento dello spirito e della lettera delle leggi perpetrato dagli universitari hanno portato i concorsi di accesso ad essere concorsi per titoli, sempre più titoli. Ai più bassi gradi dell’organico universitario si può accedere solo con una molteplicità di titoli che supera di gran lunga quelli che una volta erano i requisiti di accesso al concorso per Ordinario (la 382 non prevedeva neanche la laurea!!!!). Tutto questo per illudere una pletora di precari creati da un sistema infame che ha distrutto l’Università e le speranze dei giovani. Giusto il provvedimento del Tar. Logica vorrebbe che ciò avesse ripercussioni sui requisiti di accesso per i ricercatori A e B che gridano vendetta. Naturalmente il marcio sistema degli universitari non sarà d’accordo.