Con una ordinanza destinata a far discutere, il TAR Abruzzo ha riconosciuto l’illegittimità di commissioni concorsuali composte senza riguardo per le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel relativo atto di indirizzo del Ministero. Ne consegue che tali atti assumono in tal modo un valore precettivo. Tale interpretazione estensiva dei poteri dell’ANAC deriva dall’art. 1 c. 3 della l. 190/2012:
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f) [prevenzione e vigilanza, NdR], l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
Segue il testo dell’ordinanza.
Auspico un’indagine sui concorsi universitari, sui passaggi dei ricercatori con sola abilitazione ad associati, sulle commissioni ASN e il loro operato. Non ci sarà un’Università sana: dal tempo dei baroni le cose sono cambiate in peggio.
Qualsiasi articolo legga su Roars, una delle prime domande che mi viene è: Quale potrebbe essere il parere della CRUI sul problema sollevato? Tanto per ‘documentarmi’, mi sono recata sul sito della CRUI, dove ho visto in prima pagina questo: “La sostenibilità è nelle università: Il Manifesto 2019” https://www.crui.it/archivio-notizie/le-università-per-la-sostenibilità-2.html. “No alla plastica nelle università” https://www.crui.it/archivio-notizie/no-alla-plastica-nelle-università.html.