Al commento di Enrico Carloni segue il testo del parere [NdR].
Con il suo parere sullo schema di decreto relativo alle cd. “Cattedre” o “Fondo” Natta, il Consiglio di Stato, impone al Governo a rivedere a fondo l’impianto di questo controverso percorso di reclutamento: il parere è favorevole, ma pesantemente condizionato, ed evidenzia numerose illegittimità che, se non corrette, renderanno particolarmente incerte le prospettive di tenuta del nuovo meccanismo di fronte alle future decisioni del giudice amministrativo in sede di contenzioso.
Il Consiglio di Stato si sofferma su molte criticità, di ordine generale e specifiche, relative queste ultime a singole disposizioni spesso mal formulate: le prime, quelle “generali”, sono quelle che meritano più attenzione e riguardano: a) il rispetto dell’autonomia universitaria; b) il carattere sperimentale e straordinario del reclutamento; c) il particolare status del professore universitario reclutato con la procedura in questione; d) il riordino dei settori concorsuali secondo le aree ERC.
Premesso che, come esplicitato nel Parere, non spetta al Consiglio di Stato “esprimersi sulla legittimità costituzionale della legge che autorizza il regolamento” (che non è quindi da escludere), per quanto riguarda il rapporto tra la disciplina del nuovo “Fondo” e l’autonomia universitaria, nel parere si evidenziano due “profili di criticità”: l’assenza di una disposizione che preveda il coinvolgimento del mondo universitario nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l’omessa consultazione preventiva, nel corso dell’elaborazione dello schema del decreto. Una duplice assenza che induce “la percezione di una sorta di intervento estraneo”, da cui discende a sua volta un giudizio molto critico: “così costruito, il meccanismo si presta a molteplici rilievi (relativi, ad esempio, alla trasparenza, all’imparzialità e al buon andamento), il più importante dei quali appare essere il mancato raccordo con il sistema dell’autonomia universitaria, dove pure i nuovi docenti dovranno inserirsi”.
Il Consiglio di Stato si sofferma poi sul carattere dichiaratamente “sperimentale” della nuova procedura, che non è rivolta ad un finanziamento indifferenziato rivolto ai diversi settori, ma si lega a una “strategia” della ricerca. Di questo carattere sperimentale, il regolamento però “non sembra farsi carico”, ed è quindi “indispensabile” adeguarlo, definendo e chiarendo i criteri per stabilire i settori scientifici verso i quali indirizzare prioritariamente le assunzioni straordinarie dei docenti e la mobilità inter-atenei, e quello di una trasparente verifica dei risultati del nuovo meccanismo (“una verifica che dovrà poi essere resa pubblica, in ossequio al principio di trasparenza”).
Il Parere dedica ampia attenzione al regime “privilegiato” (quasi a prefigurare “una tipologia di professore universitario extra ordinem”: cosa che però il Consiglio di Stato, dopo averla considerata, esclude), sia in termini stipendiali che di mobilità, previsto dal regolamento: è qui difficile seguire nel dettaglio le numerose questioni sollevate, che attengono in particolare alla ragionevolezza di queste scelte, specie tenuto conto del regime “ordinario” delle chiamate dirette di studiosi di “chiara fama” che non sono destinatari di un regime altrettanto favorevole.
Decisa la critica all’utilizzo delle aree ERC (le 25 aree definite dall’European Research Council), cui ricondurre i settori concorsuali previsti nel sistema ordinario di reclutamento e abilitazione: una scelta che potrebbe “prestarsi a rilievi sul piano della ragionevolezza in sede di contenzioso”. Infatti, e qui vale la pena riportare un passo un po’ più lungo del parere, che evidenzia il rischio che la valutazione dei candidati potrebbe essere affidato a commissari non competenti, “è sufficiente scorrere la tabella oggetto dell’allegato 2 dello schema per constatare come l’accorpamento dei settori concorsuali secondo le aree ERC abbia per effetto che nella stessa area sono presenti discipline didattiche del tutto disomogenee (per esempio, nell’area ERC LS1 sono presenti “fisiologia vegetale” e “anatomia patologica”; nell’area LS7 “anestesiologia” e “malattie infettive e parassitarie degli animali”; nell’area SH2 “design e progettazione tecnologica dell’architettura” e “ diritto costituzionale”).” Un intervento di semplificazione, quello della scelta degli ERC, ma irragionevole, non adeguato, improprio (anche perché fatto senza coinvolgere i soggetti che devono essere sentiti in caso di riorganizzazione della “mappa” dei settori scientifici, il CUN).
Carissimi,
avevo già letto il parere del CdS che era circolato via email. Non lo condivido, in quanto omette di segnalare un punto eclatante -secondo un suo precedente parere, sempre in materia di reclutamento universitario-, in virtù di una “truffa delle etichette” che non può ingannare nessuno.
Una volta, cioè, che ti sei reso conto che le commissioni sono per definizione incompetenti, quando poi analizzi la questione della valutazione delle pubblicazioni da parte di un soggetto esterno alla commissione, noi puoi dire: vabbè, non c’è problema, è previsto anche per l’ASN.
Col cactus!
Per l’ASN è previsto un parere meramente eventuale da richiedere a discrezione di commissioni competenti, che infatti non lo hanno quasi mai richiesto.
Qui, invece, si tratta di un parere OVVIAMENTE obbligatorio, che devono per forza richiedere commissioni altrimenti incompetenti, perché non puoi chiedere ad un architetto di leggersi le pubblicazioni di un giurista, o viceversa.
Certo è un parere da cui la commissione si può discostare, ma motivando….solo che proprio in quanto incompetente non potrà motivare, se non quando si tratti di candidati che appartengono ai settori dei commissari, rispetto ai quali la commissione è competente.
Si capisce, cioè, che il vero commissario tecnico, e non politico (a parte le coincidenze di cui sopra), sarà l’esperto chiamato a valutare le pubblicazioni.
Allora, però, se è lui il vero commissario, dev’essere ricusabile.
Del resto, dai la possibilità di ricusare dei perfetti sconosciuti, perché ovviamente i commissari non conosceranno i candidati, se non, appunto, quelli del proprio settore, e quindi motivi di ricusazione non potranno esserci; mentre non mi dici chi è, e quindi non dai la possibilità di ricusare, l’unico con il quale il candidato potrebbe avere delle questioni personali, cioè quello del proprio settore?
Basta questo aspetto tecnico per rendere illegittimo il regolamento.
A suo tempo, al CdS bastò questo aspetto per non accettare il regolamento Mussi – Modica.
Insomma, una volta che ti sei reso conto -tu CdS- che le commissioni sono ovviamente incompetenti, non puoi non renderti conto pure che il vero commissario è quello chiamato a leggersi le pubblicazioni, che però dev’essere ricusabile.
Certo, Mussi-Modica stavano scomparendo dalla scena quando bocciarono il loro regolamento, Renzi invece è il dominatore incontrastato (ancora per quanto?), ma non posso credere che questo abbia influenzato le decisioni del CdS.
Tom
P.S.: che poi vorrei anche segnalare un certo “strabismo” di questo Governo. A seguito di proteste della categoria, e pure di una lettera del direttore del mio Dipartimento (ordinario di diritto dell’Unione Europea) che, se non ricordo male, lessi proprio qui su Roars, giustamente, a livello di ASN 2.0, sono state sdoppiate le commissioni di diritto dell’Unione Europea e di diritto internazionale (il primo settore è più piccolo del secondo e poteva accadere, come mi pare sia accaduto in sede di ASN 1.0, che non fosse rappresentato da neppure un commissario, con possibili ricadute negative).
Ora, tu Governo Renzi, mi fai due commissioni per distinguere tra due settori comunque affini (ad es., l’associazione scientifica è unica), e poi vuoi far giudicare gli architetti dai giuristi (o viceversa)?
Se non ho compreso male, il parere finale positivo è dovuto al fatto che il Governo ha la facoltà e la prerogativa di fare proposte (come diceva il premier: la politica deve proporre non odiare); se tali proposte (tradotte in decreti, leggi ecc.) sono formulate male, o se si presume o si prevede che producano effetti ingestibili se non devastanti, a questo si deve rimediare (il Governo deve rimediare) punto per punto (e per tanti altri punti). Rimane sospeso il giudizio di costituzionalità.
Ma vediamola diversamente, partendo dalla legge di bilancio sintetizzata nelle slides. Tutti gli equilibrismi tra premialità, per singoli e per dipartimenti, secondo parametri da definire, è un rimescolamento di un incremento del FFO del 5%. Siccome bisogna aggiungere fondi speciali per cattedre N. e rientri di cervelli (gli eccellenti esterni) il corpo docente ‘normale’ deve essere selezionato, affinché i vincitori (gli eccellenti interni) ricevano 3mila euro a testa (degli associati soltanto il 20%, gli ordinari nulla perché già potenzialmente ricchi secondo dei ragionamenti assurdi). I criteri ovviamente li stabilirà l’Anvur, la cui dotazione viene perciò quasi reduplicata, perché dovranno lavorare sodo sia per le vqr quinquennali sia per elaborare i criteri di premialità (che prevedibilmente cambieranno ogni anno, senza poter conoscerli in anticipo). Se tutto continua a svolgersi secondo il noto stile degli algoritmi contorti e opachi e dei testi di accompagnamento fumosi e pletorici, in parallelo con i dettati di tutte le leggi sull’università in vigore, tra gestione delle cattedre N. e la gestione ordinaria si creerà una bella confusione complessiva. Ma se c’è una cosa quasi certa, è che i cattedratici N. saranno cordialmente odiati.
A proposito di: “design e progettazione tecnologica dell’architettura” e “ diritto costituzionale”:
non so se mi preoccupino di più i designer valutanti i costituzionalisti o viceversa.
Forse viceversa.
Povero Natta, tirato in balle… a sua insaputa.