Come riportato nell’instant post di ieri, sul sito ballerino di ANVUR – che, più che al sito di una istituzione pubblica finanziata dai contribuenti, è sempre più simile al wall di Facebook di un adolescente insicuro e capriccioso alle prese con una crisi di identità – dal 21 fino al 24 luglio è stato pubblicato (per poi scomparire in sordina nella giornata di ieri) un file (sempre rigorosamente mancante dell’indicazione di chi ne aveva espresso i contenuti e del responsabile del procedimento) nel quale l’entità ministeriale annunciava di voler negare il requisito della scientificità – parliamo quindi di valutabilità di un articolo quale lavoro scientifico, perché in qualche misura diverso da un post su Facebook, e NON dell’agognata fascia A – a una cospicua lista di riviste che finora avevano potuto consolarsi almeno con la classificazione in fascia B. Si concede(va?) tempo fino ad ottobre ai direttori ed editori delle riviste interessate per presentare le loro controdeduzioni. Il file ROARS lo ha scaricato per tempo e lo rende accessibile in calce all’articolo che segue. Ma la pagina dove ANVUR annuncia il suo proposito è ancora in linea. E’ un elenco denso e fitto, che ciascuno può compulsare in originale per soddisfare il proprio interesse conoscitivo. Ci è parso opportuno evidenziare di seguito alcuni casi emblematici, con le relative (e puramente nominali) giustificazioni adottate a supporto dell’esclusione decretata dal Supremo Tribunale della Scientificità Ministeriale. Li offriamo in lettura a tutti gli “areadodicisti”, con un simpatico ciaone a chi rischia di scoprire di aver sbagliato tutto nell’ostendere il frutto delle proprie divagazioni (non) scientifiche. E magari ANVUR, che, come detto, ha improvvisamente ritirato il file dal sito nella giornata di ieri, replicherà annunciando che si è trattato di un innocente scherzetto fatto per testare le coronarie dei direttori delle riviste interessate sotto la calura estiva…
Il Minollo è quella strana creatura regalataci da Massimo Troisi quando tentava di salire sull’Arca sorvegliata da un tetragono Noè e si vedeva negare l’accesso perché l’animale combinava in modo creativo le caratteristiche di altri animali già saliti a bordo. Non era ortodosso e non poteva essere ammesso alla salvezza nel Regno dei Cieli. Proprio come Arena/Noè con il Minollo/Troisi, i nocchieri dell’Arca bibliometrica anvuriana di Area 12 si propongono di rinsaldare la purezza della scienza giuridica, negando il proprio giudizio di scientificità di base ad un cospicuo numero di riviste già presenti in fascia B, apparentemente prive del gradiente di purezza disciplinare necessario per salire a bordo, ancorché in seconda classe, e salvarsi dal diluvio della junk science giuridica.
I criteri adottati per le bocciature, suddivisi fra criteri multiGEV e criteri specifici partoriti dal gruppo di lavoro del GEV di Area 12, come i sigilli di bergmaniana memoria, rispondono a un numero emblematico: non potevano essere che sette.
A. Generali (validi per tutte le aree)
1. Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;
2. Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche [“3. Non sono comunque valutabili le pubblicazioni rientranti nelle seguenti categorie: a) giornali quotidiani; b) riviste settimanali; c) periodici di varia cultura, politica, attualità, costume; d) periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche; e) “house organ” aziendali; f) bollettini e newsletter; g) siti, portali web, blog e, in genere, pubblicazioni on line prive dei requisiti per la registrazione come riviste con finalità scientifica ai sensi del precedente comma 2; h) atti di accademie non registrati dagli editori come riviste; i) working paper; l) pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta, quali le collane di dipartimento; m) riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali, enti pubblici nazionali e locali, istituzioni pubbliche non scientifiche di varia natura; n) riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni] – [1. Ai fini della classificazione delle riviste scientifiche, l’ANVUR accerta altresì che non si tratti di una forma di pubblicazione non compatibile con la scientificità. Oltre a quelle elencate all’articolo 3, comma 3, non sono compatibili: a) le riviste di mera divulgazione scientifica; b) le riviste di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento];
3. Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
B. Specificamente richiesti dai GdL di singole aree
4. Insufficiente qualificazione accademica degli organi direttivi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;
5. Verifica dell’assenza degli indicatori previsti dall’art. 10, commi 1 e 2, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;
6. Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;
7. Mancato ricorso alla pratica di revisione tra pari, ai sensi dell’art. 5 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
A parte quelli rispondenti a criteri formali, i sigilli posti a presidio della scienza giuridica “pura” sono il n. 2 e il n. 6. Di seguito, oltre ad alcune esclusioni eclatanti, determinate dalla mancata rispondenza a criteri formali, sono elencati alcuni casi di riviste tacciate di non superare questi “parametri di purezza” applicati dall’organo che decide cosa è scienza giuridica e cosa no. Chi può venire a sedersi al tavolo della scienza e chi no.
Sono casi che possono e devono far riflettere. Non senza rimarcare come la deriva imboccata da ANVUR e dagli strateghi (ma chi, davvero, ha messo il suo nome sotto la lista: i componenti del Gdl uscente? – dal comunicato ufficiale non lo si capisce, in continuità con la trasparenza cui la sigla ci ha abituato) della bibliometria anvuriana di AREA 12 sia improntata alla più feroce difesa dei limes disciplinari, dove i “Minolli” che osano aprirsi al dialogo interdisciplinare sono destinati ad immediata e irreversibile emarginazione.
Si dirà: per tutto il resto c’è MasterTAR, come le cronache giudiziarie in questi anni ci hanno allenato a confidare. Ancora lavoro per gli studi degli amministrativisti della Capitale. Ma forse è tempo di cominciare a ribellarsi. Per riflettere seriamente sulla pericolosa deriva che nella sua natura di organo tecnico operante in seno all’esecutivo (un Minollo per davvero, unico nel suo genere nel panorama internazionale) l’ANVUR e la sua bibliometria autoreferenziale mostrano di aver pervicacemente imboccato.
AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D’AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO: Riconducibile a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ARCHIVIO SCIALOJA-BOLLA. ANNALI DI STUDI SULLA PROPRIETÀ COLLETTIVA: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ASSICURAZIONI: Riconducibile a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
AUT AUT: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
BANCA IMPRESA SOCIETÀ: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
BIBLIOTECA DELLA LIBERTÀ: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
BOLLETTINO DI STUDI LATINI: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
CONCORRENZA E MERCATO: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
CONSUMATORI, DIRITTI E MERCATO: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DAEDALUS: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIGESTO DELLE DISCIPLINE PUBBLICISTICHE: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO DEL TURISMO: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E CULTURA: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E FISCALITÀ DELL’ASSICURAZIONE: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E FORMAZIONE: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E GIURISPRUDENZA: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETÀ: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO ED ECONOMIA: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO ED ECONOMIA DELL’ASSICURAZIONE: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
DIRITTO ROMANO ATTUALE: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ECONOMIA & DIRITTO AGROALIMENTARE: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ERASMUS LAW AND ECONOMICS REVIEW: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
GIURISPRUDENZA DI MERITO: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL DIRITTO DELLA REGIONE: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL FALLIMENTO: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL FILANGIERI: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL FISCO: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL MULINO: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
JOURNAL OF INTERNATIONAL BANKING LAW AND REGULATION: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
JUS: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
LAVORO E PREVIDENZA OGGI: Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento, e quindi mancata pertinenza all’area in cui la rivista è classificata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
MEDICINA E DIRITTO: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
PERSONA, FAMIGLIA E SUCCESSIONI: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO: Mancato possesso del codice ISSN, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
QUESTIONE GIUSTIZIA: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
RAGIUSAN. RASSEGNA GIURIDICA DELLA SANITA’: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI: Riconducibilità a categorie definite come non ammissibili ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 6, comma 1, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
STUDI SENESI: Mancanza di regolarità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
ALLEGATI:
1) File pubblicato sul sito ANVUR dal 21.7.2017 al 25.7.2017
è chiaramente uno scherzo di allegri buontemponi. Non è pensabile che gli illustri giuristi che compongono il GEV di area 12 possano ritenere non scientifiche prestigiose riviste – alcune delle quali fino a oggi di fascia A – note anche a un laureando. Una per tutte: banca borsa titoli di credito.
“Banca borsa titoli di credito” è una rivista fondamentale. Che vuol dire “Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento”? Significa che sono poche le biblioteche che hanno l’abbonamento? Io ho visto moltissime citazioni di articoli della rivista in tanti lavori importanti. La rivista e’ presente anche nei pacchetti di abbonamento online che sottoscrivono le biblioteche o gli studi professionali, tipo dejure della Giuffrè. E se sarà un fenomeno retroattivo, sarà una lotteria, con i biglietti in vendita 10 0 15 anni fa. I direttori sono insigni giuristi. https://shop.giuffre.it/banca-borsa-titoli-di-credito-12.html mammamia!!!!!!!!!!
Lungi da me la volontà di difendere l’indifendibile ANVUR (che prima verrà cancellata e meglio sarà per tutti). Però in questo caso davvero si trattava di (almeno) un macroscopico errore in (almeno) un’area ben precisa: una rivista di classe A, non italiana, inserita nella lista di proscrizione senza che nessuno dei membri del gruppo di lavoro avesse mai lontanamente pensato di inserircela. Forse un banale scambio di ISSN. Il che illumina su come lavorano anche gli esecutori (e non solo le “menti”) in quel dell’ANVUR…
Nicola, da informazioni che ci sono arrivate non è così. Ci sono state altre segnalazioni “pesanti”. E rassicurazioni. Quindi direi che non basta una rivista di area 13 a spiegare tutto. A me poi fa ridere l’idea che sia stato un gruppo di lavoro a segnalare, come scrive anvur nel comunicato. I gruppi di lavoro ad oggi non ci sono, perché scaduti da molti mesi. Ma forse nel mondo anvuriano quando qualcuno ricopre qualche carica, resta “membro” di anvur a vita. Ed i gruppi di lavoro continuano a vivere e lottare con il direttivo per sempre, fino al trionfo della valutazione.
@fausto_proietti:
In realtà ANVUR vorrebbe eliminare la valutazione: la “V” di “Valutazione” scomparirebbe giacché, non considerando a priori talune o molte riviste, rinuncerebbe, in gran parte, alla valutazione, cioè a far valutare gli articoli dalle commissioni. Un’Agenzia che ha il compito di promuovere la valutazione, valuta dichiarando che non deve essere valutato e neppure considerato (presumibilmente) molto di ciò che viene prodotto nell’ambito della ricerca. Anvur vorrebbe imporre alle commissioni di non valutare alcuni o molti degli articoli di una persona. Ho capito bene? Ma la valutazione è un dovere o un optional? Qual’è la ratio della norma che istituisce l’Anvur? L’esigenza di valutare! C’è qualcosa che non torna, Lei non trova?
Tirare la pietra e nascondere la mano è il “modus operandi” dei pavidi, si nascondono dietro algoritmi, documenti non ufficiali (ma operanti a tutti gli effetti come tali), canale numerologhiche.
L’optimum per loro sarebbero stati i commissari “anonimi” proposti da Mussi.
Banca, borsa e titoli di credito (edita dal 1934!) rivista non scientifica, perché “non diffusa nella comunità scientifica di riferimento”? Mah! A questo indirizzo http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=1 è disponibile un elenco (verosimilmente, incompleto, ma già sufficientemente indicativo) della diffusione della Rivista (anche presso numerose Università straniere), la quale ha ospitato – negli anni – saggi di (tra gli altri): Ascarelli, Branca, Coviello, Ferrara, Pugliatti, Nicolò, Minervini, Mengoni, Ferri, Spada (è necessario aggiungere altri nomi?).
è chiaramente uno scherzo di allegri buontemponi. Non è pensabile che gli illustri giuristi che compongono il GEV di area 12 possano ritenere non scientifiche prestigiose riviste – alcune delle quali fino a oggi di fascia A – note anche a un laureando. Una per tutte: banca borsa titoli di credito.
Siamo alla follia allo stato puro.
Segnalo oggi un articolo di Walter Lapini contro ANVUR sul Secolo XIX.
“Banca borsa titoli di credito” è una rivista fondamentale.
Che vuol dire “Mancata diffusione nella comunità scientifica di riferimento”?
Significa che sono poche le biblioteche che hanno l’abbonamento? Io ho visto moltissime citazioni di articoli della rivista in tanti lavori importanti.
La rivista e’ presente anche nei pacchetti di abbonamento online che sottoscrivono le biblioteche o gli studi professionali, tipo dejure della Giuffrè.
E se sarà un fenomeno retroattivo, sarà una lotteria, con i biglietti in vendita 10 0 15 anni fa.
I direttori sono insigni giuristi.
https://shop.giuffre.it/banca-borsa-titoli-di-credito-12.html
mammamia!!!!!!!!!!
Ecco cosa c’è ora sul sito ANVUR:
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1220:proposte-di-esclusione-dalla-classificazione-delle-riviste-it&catid=33&lang=it&Itemid=796
Ma è successo una volta, anche una sola, che i documenti ‘ufficiali’ pubblicati da ANVUR non siano stati poi ritirati e modificati? A mia memoria, mai. La volontà politica di eliminare questa vera e propria vergogna nazionale che è ANVUR evidentemente non c’è; non resta che sperare che qualcuno che ne ha mezzi e determinazione trovi la via giuridica per azzerare questa “agenzia”.
Lungi da me la volontà di difendere l’indifendibile ANVUR (che prima verrà cancellata e meglio sarà per tutti). Però in questo caso davvero si trattava di (almeno) un macroscopico errore in (almeno) un’area ben precisa: una rivista di classe A, non italiana, inserita nella lista di proscrizione senza che nessuno dei membri del gruppo di lavoro avesse mai lontanamente pensato di inserircela. Forse un banale scambio di ISSN.
Il che illumina su come lavorano anche gli esecutori (e non solo le “menti”) in quel dell’ANVUR…
Nicola, da informazioni che ci sono arrivate non è così. Ci sono state altre segnalazioni “pesanti”. E rassicurazioni. Quindi direi che non basta una rivista di area 13 a spiegare tutto. A me poi fa ridere l’idea che sia stato un gruppo di lavoro a segnalare, come scrive anvur nel comunicato. I gruppi di lavoro ad oggi non ci sono, perché scaduti da molti mesi. Ma forse nel mondo anvuriano quando qualcuno ricopre qualche carica, resta “membro” di anvur a vita. Ed i gruppi di lavoro continuano a vivere e lottare con il direttivo per sempre, fino al trionfo della valutazione.
@fausto_proietti:
In realtà ANVUR vorrebbe eliminare la valutazione: la “V” di “Valutazione” scomparirebbe giacché, non considerando a priori talune o molte riviste, rinuncerebbe, in gran parte, alla valutazione, cioè a far valutare gli articoli dalle commissioni.
Un’Agenzia che ha il compito di promuovere la valutazione, valuta dichiarando che non deve essere valutato e neppure considerato (presumibilmente) molto di ciò che viene prodotto nell’ambito della ricerca.
Anvur vorrebbe imporre alle commissioni di non valutare alcuni o molti degli articoli di una persona.
Ho capito bene?
Ma la valutazione è un dovere o un optional?
Qual’è la ratio della norma che istituisce l’Anvur?
L’esigenza di valutare!
C’è qualcosa che non torna, Lei non trova?
Tirare la pietra e nascondere la mano è il “modus operandi” dei pavidi, si nascondono dietro algoritmi, documenti non ufficiali (ma operanti a tutti gli effetti come tali), canale numerologhiche.
L’optimum per loro sarebbero stati i commissari “anonimi” proposti da Mussi.
Banca, borsa e titoli di credito (edita dal 1934!) rivista non scientifica, perché “non diffusa nella comunità scientifica di riferimento”?
Mah!
A questo indirizzo
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=1
è disponibile un elenco (verosimilmente, incompleto, ma già sufficientemente indicativo) della diffusione della Rivista (anche presso numerose Università straniere), la quale ha ospitato – negli anni – saggi di (tra gli altri): Ascarelli, Branca, Coviello, Ferrara, Pugliatti, Nicolò, Minervini, Mengoni, Ferri, Spada (è necessario aggiungere altri nomi?).