Inauguriamo una rubrica dedicata ai “Bandi anomali” con la segnalazione di un bando per un posto RTDb (ricercatore a tempo determinato di tipo b) che inserisce tra i requisiti di ammissibilità il possesso di un curriculum professionale specifico invece che l’esclusiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, come chiaramente prescritto dall’art. 24, comma 2 punto a della l. 240/2010.

 


Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Oggetto: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, BANDO ANOMALO – SEGNALAZIONE INERENTE IL CONCORSO PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO NEL SSD ICAR08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, BANDITO AI SENSI DELL’ART. 24 C.3/B DELLA L. 240/2010, DECRETO REP. 3513/2014 PROT. N. 209338 A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE, EMANATO DA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E PUBBLICATO SULLA GU 4A SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N.98 DEL 16-12-2014

 

Segnalo in relazione al bando di concorso di cui all’oggetto che:

 

  • dalla lettura del bando risultano possibili profili di irregolarità. Il bando riporta tra i requisiti di ammissibilità all’art. 2 pag. 3 la richiesta di “un curriculum professionale che comprovi attività di ricerca nel campo della meccanica computazionale e della modellazione di rinforzi in FRP”; contrariamente, l’art. 24, comma 2 punto a della Legge 240/2010 prevede che sia possibile inserire nei bandi un profilo “esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari“;
  • la Legge 240/2010, all’art. 24 comma 2, postula con chiarezza che i bandi, ed i regolamenti di Ateneo, debbono attenersi ai “principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori” . Tra questi principi la “Carta” inserisce l’esigenza di evitare bandi che contengano progetti tanto specifici da restringere eccessivamente il numero dei possibili partecipanti al concorso. Pare invece che i profili/progetti (l’ art. 1 del bando riporta che “il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca relative allo sviluppo di modelli numerici avanzati nel settore della meccanica computazionale nonché sviluppo e implementazione di legami costitutivi all’interfaccia FRP-calcestruzzo”) ed appunto i requisiti di ammissione contenuti nel suddetto bando rientrino in questa tipologia, disincentivando fortemente la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa;
  • a fronte di questa tipologia di bandi, si fa presente che le modalità di reclutamento dei c.d. rtd/b sono correttamente applicate da molte altre università, ma anche dalla stessa Università di Padova che per altri bandi in corso di pubblicazione, enuncia tra i requisiti di ammissibilità solo quelli previsti esplicitamente dalla L. 240/2010.

Per queste ragioni, e nella convinzione che sia nell’interesse dell’ente operare nella maniera più chiara e trasparente possibile la selezione di nuovi ricercatori, e selezionare quindi il migliore candidato, si ritiene sia utile provvedere tempestivamente alla modifica del bando in questione, rendendolo pienamente conforme alla Legge tale bando, tramite l’eliminazione di progetti/profili e specifiche richieste in ordine ai requisiti di ammissibilità non previste dalla L. 240/200, e riaprendo contestualmente i termini per la presentazione delle domande.

Suggerisco alla redazione di avviare una sorta di bacheca dei bandi anomali, forse la trasparenza aiuterà l’Università italiana ad uscire da questa situazione.

Alessio Pipinato

Engineer, Architect, PhD – A.M.AIA, A.M. ASCE

Rovigo, Italia

Segue il testo del bando

bando 08_b2 12_2014

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23 Commenti

  1. Ma questa problematica mi sembra anche abbastanza ovvia:
    I vincitori di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b, se in possesso di abilitazione scientifica nazionale, posso essere stabilizzati come Professori Associati, al termine del triennio come RTD.
    A questo punto, gli Atenei vogliono essere sicuri di far vincere il loro candidato che, a quel punto, resterà con loro “a vita”.
    Certo modificare il bando renderà un po’ più indaginoso far vincere quello specifico candidato con esperienza su “modellazione di rinforzi in FRP”, nel caso che ci siamo molti candidati a partecipare, e magari bravi! ma sono convinto che una buona commissione selezionata “ad hoc” per questo compito riuscirà in ogni caso a selezionare il candidato d’Ateneo!

  2. Nel testo dell’articolo vi sono alcune imprecisioni.

    Da quanto scritto sembrerebbe che l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari possa costituire requisito di ammissibilità

    Ma il riferimento al settore disciplinare riguarda la possibilità di precisare il profilo (lett. a art. 24 della 240/10) mentre i requisiti di ammissibilità sono scritti nella successiva lettera b) del medesimo comma.

    Suggerisco di verificare più attentamente l’art. 24 della 240/10.

    Il testo della lettera “b)” del comma 2 dell’art. 24 della 240/10 recita “ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo”.

    Detti “requisiti” ulteriori non possono coincidere con concetto di “profilo” riportato nella lettera “a” del medesimo comma (che può essere specificato “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
    scientifico-disciplinari”) per due ottimi motivi:
    1) i profili non devono essere menzionati nel regolamento mentre gli ulteriori requisiti si… quindi non possono coincidere.
    2) il possesso di un “profilo” non costituisce requisito di ammissione (ma semmai di valutazione) mentre il possesso del “requisito” si

    Insomma: l’ateneo può nel regolamento prevedere un requisito ulteriore e quindi aggiuntivo rispetto al dottore di ricerca e dal settore disciplinare.

    Concludendo: qualora il regolamento non consenta l’indicazione di requisiti ulteriori o li consenta in maniera assolutamente generica (del tipo “il bando può stabilire requisiti ulteriori”) è da considerarsi illegittimo (e quindi lo è il bando), nel diverso caso il regolamento (e il bando) non è illegittimo.

    Saluti

    • Ringrazio per il commento. Qui sotto riporto per comodità il testo del regolamento di Padova (http://www.unipd.it/download/file/fid/18408), che in effetti specifica tra i possibili requisiti dei bandi anche “i requisiti richiesti al ricercatore da reclutare per lo svolgimento dell’attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”. Sarebbe interessante capire se con questo tipo di regolamento (non respinto dal MIUR, per quanto ne so) sia legittimo emanare bandi che inseriscono nei requisiti il possesso di un curriculum estremamente specifico. Qualche collega di area giuridica potrà forse darci un parere competente al riguardo.

  3. Appartengo all’area giuridica… anche se non sono un amministrativo.
    A mio avviso la formulazione appare eccessivamente generica (se fisse una legge delega la chiameremmo delega in bianco).
    Limitare a consentire “i requisiti richiesti” equivale ad ammetterli potenzialmente tutti.
    Di qui a dire che integri gli estremi dell’illegittimità… non posso esserne sicuro

  4. La Fondazione Cariparo (la fondazione, non la banca) ha recentemente sottoscritto un accordo con UNIPD:

    a) Cariparo finanziara’ 14 posti di RUa triennali (lo stipendio dei 14 RUa)

    b) UNIPD mettera’ a disposizione un budget di ricerca di 125 kEuro per ognuno di questi nuovi RUa

    c) I docenti di UNIPD (e non i possibili RUa) sono invitati a presentare progetti di ricerca per questi posti RUa che verranno valutati da una commissione di Cariparo

    d) I docenti vincitori faranno bandire dai loro dip. le posizioni di RUa.

    C’e’ qualche cosa di illegale in tutto cio’?

    Se si, e’ meglio saperlo prima, cosi evito di scrivere un progetto che, se viene finanziato ed il bando per l’RUa e’ troppo specifico, mi porta in galera.

    • Non mi sembrano confrontabili i posti di RTDa con quelli di tipo RTDb o con le selezioni per professore. Infatti nel caso RTDa in presenza di un finanziamento su un progetto di ricerca specifico mi sembra molto naturale che il posto sia sulle tematiche del progetto. Infatti quei progetti hanno un “principal investigator” e la persona assunta come RTDa e’ strumentale alla attività di ricerca del PI che e’ quello che ha preso i soldi. Quindi il PI deve poter assumere chi sa fare le cose che sono necessarie al progetto.

      Diversa e’ la situazione quando di bandisce un posto di “tenure track” o permanente, soprattutto se il finanziamento e’ quello proveniente da FFO. Con le regole attuali bandire un posto di questo tipo con fondi esterni e’ quasi impossibile. In quel caso il concorso a mio avviso dovrebbe essere aperto ad un numero ampio di candidati, se non a tutto il SSD, magari nei settori più grandi si possono inserire dei macrodescrittori, ma certo non sono accettabili profili fotocopia.

  5. Non e’ certo l’unico caso di bando anomalo. Infatti oramai sono molti i bandi con indicazione specifica anche per le selezioni di professore di prima e seconda fascia. La normativa e’ generica e confusa per cui ogni ateneo la ha interpretata come voleva e il MIUR ha fatto passare qualsiasi regolamento di ateneo. D’altra parte i candidati sono in genere molto restii, probabilmente a ragione, a contestare presso il TAR i bandi al momento della loro pubblicazione. Una possibile interpretazione delle norme vorrebbe che il concorso non tenga conto del profilo, che invece potrebbe essere poi usato dal Dipartimento e/o dal CdA per la chiamata e l’assunzione di un vincitore che non vi corrispondesse. Devo dire che pero’ non sono mai riuscito a trovare nero su bianco un testo chiaro in materia.
    In ogni caso se dovesse essere messa in piedi la banca dati dei bandi anomali, ne ho uno di II fascia del mio settore MAT/05 che meriterebbe un inserimento “honoris causa”.

  6. @TUTTI:

    QUALUNQUE MINISTRO, in 10 minuti, potrebbe stabilire, se lo volesse DEI CRITERI SERI E STRINGENTI, anche requisiti minimi e di carattere GENERALE E CRITERI MINIMI (tipo minimo 30 articoli se sei del settore scient. o 2 libri sei del sett. Giuridico ad esempio, ma questo è solo un esempio)

    SE UN MINISTRO VUOLE, PUO’, IN 10 MINUTI!!!!!!!!!!!

    Siete d’accordo?

    grazie,
    Anto

  7. un ultimissima cosa:

    gli attuali decreti ministeriali attuativi (ora non li trovo) ma mi ricordo che non dicevano nulla la riguardo, quindi mani libere per tutti, ecco perché auspico dei criteri minimi e di carattere generale.

  8. Sono del settore giuridico, e mi sembra occorra precisare, andiamo con ordine:

    – i concorsi ai sensi dell’art. 24 c.3 l. b, son concorsi pubblici, e come tali sono soggetti ad una normativa nazionale ben nota, che prevede tra gli altri criteri generali, quello del “favor partecipationis”, ovvero vi è un limite al potere di predeterminazione dei requisiti di ammissione; su questo i Tar regionali si sono sbizzarriti, ed hanno bocciato sempre sonoramente bandi di questo tipo troppo restrittivi;
    – il principio generale del “favor partecipationis” comporta l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa; non essendovi ratio giustificativa alcuna (il finanziamento rtdb specifico è su FFO), come potrebbe invece esservi nel caso di posti banditi su fondi privati, consiglio vivamente di modificare il bando;
    – dando un’occhiata ad alcune decine di bandi rtd/b non è vero che la maggior parte di essi contenga requisiti specifici, al contrario, la maggior parte (essendo appunto bandita su FFO) contiene i soli requisiti generali della L. 240/2010 (es. Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo….);
    – ho visto gli altri bandi di UNIPD di rtdb, banditi nella medesima gazzetta ufficiale di dicembre, ed in effetti come dice l’articolo, gli altri bandi non contengono in genere i requisiti specifici: mi sembra un po’ troppo, quindi nella medesima università alcuni bandi sono come da L 240/2010, altri contengono requisiti specifici?
    – si palesa poi un problema non da poco, censurabile da un qualsiasi Tar: supponiamo di voler partecipare ad un rtd/b, nel settore SSD XX, partecipiamo con uguale curriculum in tre università che hanno bandito rtd/b nel SSD XX, ed in una ci impediscono la partecipazione per assenza dello specifico requisito (es. “il curriculum frp”), non occorre dimostrare che non è logico né razionale (es. C.d.S. 7460/2006), ed il Tar darebbe quindi ragione al ricorrente;
    – nello specifico caso, l’università di cui trattasi pare aver esagerato con gli specifici requisiti, mancherebbe solo l’indirizzo ed il numero di telefono del candidato vincitore…consiglio in questi casi di depositare il nome del presunto vincitore presso un notaio, o con data certa e annullo postale dichiarare il presunto vincitore; l’uso successivo è di facile intuizione.

    Consiglio vivamente all’università citata di modificare in autotutela questo scandaloso bando.
    Cordiali saluti.

  9. Allego infine il decreto attuativo della L. 240/2010 inerente lart. 24, mi sembra molto chiaro:

    Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 (vai al sommario)
    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
    DECRETO 25 maggio 2011
    Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010. (Decreto n. 243/2011).

    IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
    DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
    Visto in particolare, l’art. 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
    Visto l’art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 21 aprile 2011;
    Acquisito il parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

    Decreta:

    Art. 1
    Oggetto

    1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    Art. 2
    Valutazione dei titoli e del curriculum

    1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu’ settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
    a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
    b) eventuale attivita’ didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
    c) documentata attivita’ di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
    d) documentata attivita’ in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
    e) realizzazione di attivita’ progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali e’ prevista;
    f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
    g) titolarita’ di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e’ prevista;
    h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
    i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita’ di ricerca;
    j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e’ prevista.
    2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 e’ effettuata considerando specificamente la significativita’ che esso assume in ordine alla qualita’ e quantita’ dell’attivita’ di ricerca svolta dal singolo candidato.

    Art. 3
    Valutazione della produzione scientifica

    1. Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche’ saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
    2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
    a) originalita’, innovativita’, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
    b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale e’ bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu’ settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
    c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunita’ scientifica;
    d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita’ scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
    3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresi’ valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensita’ e la continuita’ temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attivita’ di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
    4. Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne e’ consolidato l’uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
    a) numero totale delle citazioni;
    b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
    c) «impact factor» totale;
    d) «impact factor» medio per pubblicazione;
    e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
    Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2011

    Il Ministro: Gelmini

    Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 146

  10. Volevo sollecitare un vostro commento su quanto scritto dal Dr. Alessio Pipinato circa le anomalie del dei bandi RTD a o b. Io porto la mia opinione in merito e vi segnalo una ulteriore anomalia che a mio giudizio è ancora più grave di quella seganalata . Il collega ha ragione quando afferma che all’art.24 comma 2a viene riportato quanto segue “…a) …specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”. Su questo punto ha ragione perché nel bando è vero che vi è chiaramente indicato il settore concorsuale e quello disciplinare specifico ma è anche specificato nei criteri di ammissione un profilo molto specifico non rispondente alle indicazioni riportate nel comma enunciato. Tuttavia mi pare che questo sia l’indirizzo di molte se non tutte le università che non resistono allo specificare profili molto”calzanti”. Quello che però a me preoccupa è che in pochi segnalano l’interpretazione che questo ed altri bandi danno dell’articolo Art. 29 denominato anche come Norme transitorie e finali senza citare quelli che non lo contemplano affatto. Al comma 13 dell art. 29 viene enunciato che “…Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e’ titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24.” Tale articolo “TRANSITORIO” enuncia quindi che se un soggetto vuol concorrere ad un bando RTD (NON VIENE FATTA DISTINZIONE TRA a o b) può parteciparci anche solo se ha una laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In nessun punto dell’articolo viene riportato che il criterio enunciato nell’articolo 29 debba essere aggiuntivo o parzialmente sostituivo (come nel caso del bando in questione dove pare sostituire solo il criterio dottorrato/specializzazione) a quello dell’articolo 24, ma piuttosto considerabile TOTALMENTE SOSTITUTIVO fino all’anno 2015 tant’è che il legislatore considera il criterio come “TITOLO VALIDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE RELATIVE AI CONTRATTI DI CUI ALL’ARTICOLO 24”. Quanto scritto che non deve e non può essere interpretabile dato che il comma, per come è scritto, è di una semplicità che raramente si riscontra nelle leggi dello stato Italiano. Il Legislatore voleva semplicemente affermare quello che ha scritto! Questa non interpretabilità del comma è stata anche in parte sancita dal Capo Dipartimento del Dip. Per la Formazione Superiore e per la Ricerca Prof. Marco Mancini che con in una nota MIUR in riposta ad un quesito della Sapienza in merito alla interpretazione degli art. 24 e 29 afferma testualmente che “…si ritiene inoltre di condividere l’interpretazione per la quale il comma 13 delle art 29, norma transitoria applicabile fino all’anno 2015, riguardi entrambe le tipologie di contratto di cui all’articolo 24”. Ce io sappia non vi è alcuna norma di legge o altro atto, ivi compreso quello giudiziario, che affermi che i criteri enunciati nel comma 13 dell’articolo 29 siano aggiuntivi a quelli dell’articolo 24 come invece è riportato nel bando qui in discussione dell’Università di Pavia. Mi è stato obbiettato che ci sarebbe una sentenza del TAR di Firenze che sarebbe entrata nel merito di questo articolo. Per quello che io ho letto il TAR di Firenze, con sentenza n. 1208/2013, si è pronunciato per una interpretazione rigorosa della norma contenuta nell’articolo 24 e riguardante la cumulabilità degli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449 con quelli delle successive modifiche introdotte dall’art. 22 della legge n. 240/2010 per la partecipazione ai bandi RTD b.
    Mi dareste una vostro commento in merito? Molte se non tutte le Università interpretano in modo del tutto arbitrale il comma 13 dell’Art. 29. C’è che non lo contempla affatto, oppure che lo interpreta come Pavia. A tal proposito vi è un documento ufficiale dei precari dell’Università di Firenze che di recente hanno affrontato questo problema su un post di RORS.

    Grazie,
    Giovanni Luca Gravina

    • Gentile Giovanni Luca Gravina,

      lei sarebbe in possesso di una copia della circolare Miur che cita?

      grazie per l’attenzione

      dt

  11. Il bando non è irregolare, ma illegittimo.

    Secondo l’università di Padova quindi il pubblico concorso si dovrebbe trasformare in una lettera di invito per il vincitore? Della serie, “ti piace vincere facile”?

    Ma scusate, sarebbe come indire:
    – concorsi per dirigenti “medici di chirurgia d’urgenza” con un “curriculum professionale inerente la laparotomia xifo-ombelicale”, ne avete mai visti bandi così in gazzetta ufficiale?
    – concorsi per dirigenti “ingegneri civili” con un “curriculum professionale inerente tubi-caditoie e pozzetti”, ne avete mai visti bandi così in gazzetta ufficiale?
    – concorsi per dirigenti “psicologi” con “uno specifico curriculum inerente la psicologia animale e comparata”, ne avete mai visti bandi così in gazzetta ufficiale?

    E’ semplicemente un bando illegale.

    MIUR? C’E’ QUALCUNO ALL’ASCOLTO??
    DOVE SIETE? SONO BANDI ILLEGALI QUESTI!!!VANNO RITIRATI!!!

  12. Ecco il CUN-pensiero, espresso ai suoi massimi livelli: «Non tutti gli abilitati devono poter partecipare a tutti i concorsi altrimenti ci si troverebbe di fronte a procedure infinite e i concorsi diventerebbero ingestibili. È possibile, quindi, che l’ateneo costruisca un profilo concorsuale che si adatti il più possibile al tipo di professionalità che cerca. E poi bisogna tener presente che in Italia manca la possibilità di avere agevolazioni per la logistica. Lo stipendio da associato è lo stesso che si insegni a Milano, a Palermo o a Cagliari: è difficile che ci si trasferisca da un’università all’altra se non si hanno motivi personali per farlo»
    http://www.lastampa.it/2015/01/13/italia/cronache/il-concorso-alluniversit-un-vestito-su-misura-HpBcq3aMDDjrht2O3zByKJ/pagina.html
    Mi astengo dal commentare…

  13. Ma cosa ci sarebbe di male nello specificare il profilo in modo più accurato di quanto possa essere fatto dagli (troppo spesso insensati) SSD? Forse per qualche SSD potrà magari essere vero che la ricerca svolta da una persona di quell’SSD vale la ricerca svolta da un’altra persona di quell’SSD. Ci sono però tanti SSD “informi” che non ha proprio senso che vengano usati allo scopo di definire la ricerca che l’istituzione vuole venga svolta dal vincitore.
    Lo scandalo dovrebbe essere il fatto che si usi l’SSD per definire il profilo, non il fatto che non lo si usi!
    Noto infine che la stringa SSD ha un suono simile a quello della stringa LSD ;-)

  14. Sembrerebbe davvero di vivere nella repubblica delle banane, occorre precisare nuovamente:
    – non ci sarebbe nulla di male nello specificare un profilo se la legge non lo vietasse(art. 24, comma 2 punto a della l. 240/2010);
    – meraviglia che università così grandi e di prestigio (forse un volta!) pecchino nei bandi di concorso, sembra si cerchino mezzucci per costruire bandi ad hoc, quando questo non dovrebbe essere necessario se si vuole reclutare veramente il migliore;
    – il CUN pensiero è roba “da vecchi”, non come me, di più, gente che ha perso il contatto con la realtà,oppure che vorrebbe un paese antidiluviano: svegliamoci gente, se si vuole un paese competitivo, non c’è più spazio per la baronia;

    – non sono così tante le università che inseriscono profili specifici nei bandi di concorso, la legge lo vieta, e giustamente gli uffici concorsi più “attrezzati” se ne guardano molto bene dopo che alcuni bandi sono finiti nel tritacarne giudiziario, attenzione, in certi casi stiamo parlando di reati gravi.
    – riguardo al “candidato di ateneo”, quello che si legge in certe affermazioni qui riportate è roba antidiluviana, sembra gente che non ha mai fatto più di 10 minuti all’estero, dove si recluta per merito, e non esiste affatto il candidato di ateneo, se ne guardano bene dall’assumere anche solo chi ha fatto il dottorato o il post-doc interno. Questa è qualità dell’università e della ricerca.

  15. Lo stranissimo caso di Perugia: la prima promozione ad ho da RTDA a RTDB. Il primo bando del 2013 è già irregolare, (settore 02/A2 fisica teorica) per via di un profilo dettagliatissimo. Ci furono due soli candidati di cui una evidentemente favorita (coautrice di quasi tutte le pubblicazioni della commissione). La candidata vince il posto di RTD di tipo A:

    http://accounts.unipg.it/…/DR1576-13/DR2289-2013.pdf

    Un anno dopo, il dipartimento bandisce un posto per ricercatore di tipo B, stesso settore e stesso profilo dettagliatissimo. Indovinate chi si presenta? Sempre la stessa candidata! Di nuovo una commissione stile “4 amici al bar” (tra cui lo stesso prof della prima commissione del 2013) e immaginate già chi ha vinto. Sempre lei!

    http://accounts.unipg.it/…/DR1773-14/scansione973.pdf

    • Per completezza ecco i due profili

      Bando 2013: “Recentemente è stato proposto un metodo innovativo, basato sul cosiddetto approccio blackfold, per lo studio di D-brane come sonde di background termici, per la descrizione della fisica dei buchi neri a temperatura finita, più appropriato dell’approccio basato sull’azione di Dirac-Born-Infeld (DBI).Mentre nelle applicazioni dell’azione DBI la D-brana è trattata come se la temperatura dello sfondo non influenzi la fisica sulla brana, il nuovo metodo descrive una D-brana in equilibrio termico con il background.Si aprono così nuove prospettive e sviluppi nello studio delle D-brane come sonde di sfondi termici attraverso le applicazioni della dualità teorie di gauge/teorie di gravità.Una caratteristica importante è la generalizzazione della corrispondenza fluidi/gravità, nel senso che il metodo è in grado di catturare anche le proprietà elastiche di brane nere e può quindi essere utilizzato per connessioni tra gravità e sistemi di materia condensata a forte accoppiamento.”

      Bando 2014: “L’attività di ricerca si inserisce nel filone della cosiddetta corrispondenza AdS/CFT che stabilisce una relazione tra le teorie di gauge in accoppiamento forte e le teorie di stringa. La corrispondenza AdS/CFT può essere applicata alle teorie di gauge delle interazioni forti, ma anche a sistemi di materia condensata in regime di accoppiamento forte, come il grafene e alcuni tipi di superconduttori. Recentemente è stato proposto un metodo innovativo, denominato blackflod, per lo studio di D-brane come sonde di background termici che permette di ottenere risultati rilevanti nello studio di sistemi in accoppiamento forte a temperatura finita. Questo metodo è applicabile anche a sistemi di materia condensata fortemente accoppiati di grande interesse.”

      Visto che nel settore 02/A2 ci sono stati solo 18 bandi di tipo A+B in 4 anni, questa candidata ne ha vinti circa il 10% da sola. Sarà davvero bravissima.

  16. Penso che il sistema della “cooptazione” vada addirittura rafforzato e definitivamente legalizzato.
    L’Ateneo, attraverso il vaglio dei propri Professori Ordinari (e solo questi ultimi! …. altrimenti si crea anarchia a confusione) deve poter scegliere chi vuole senza concorsi o altre lungaggini e costosissime ed inutili procedure burocratiche per la selezione. Non importa se il candidato è figlio, nipote, moglie o amante del Professore di turno (purché l’Ateneo lo consideri valido!!). Sarebbe altrettanto giusto, però, che se il nuovo assunto nel ruolo richiesto si dimostra (secondo i parametri di produttività scientifica …. e le mediane ASN vanno benissimo per lo scopo!) il MIUR tagli all’Ateneo una fetta proporzionale di FFO.
    Questo è l’unico modo per rendere efficiente ed economico un processo di reclutamento di personale universitario.

    • Grazie al Joker per il commento ironicamente demenziale. Al sabato sera un po’ di buonumore ci vuole, anche se non tutti capiranno l’intento parodistico.

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