Segnaliamo ai lettori il D.M. relativo ai programmi di ricerca di alta qualificazione per le chiamate dirette.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963

Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni

(trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile)”

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;

VISTA, in particolare, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 29, comma 7, che, modificando il predetto articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;
VISTO l’art. 58, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il medesimo articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, stabilendo che non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei predetti programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma;

VISTO, inoltre, l’articolo 29, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica” e, in particolare l’articolo 5, comma 9;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (n. 1060), recante il “Programma per il reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”;

VISTO l’articolo 1, commi 870, 871, 872 e 874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernete le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, istitutivo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO il decreto direttoriale 23 gennaio 2014 (n. 197), recante il “Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014″;

VISTO il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;

ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 1 luglio 2015 ;

ACQUISITO il parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca n. 8 dell’8 luglio 2015, approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 24 giugno 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2011, n. 256, che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al predetto articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 5, ai sensi del quale ogni due anni il Ministero provvede alla revisione del decreto;

CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare il predetto decreto ministeriale 1 luglio 2011, anche al fine di assicurare un’applicazione di tale disposizione coerente con la ratio dell’istituto della chiamata diretta, tenendo conto dei programmi che, avendo una durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della proposta di chiamata diretta, da più di tre anni;

DECRETA:
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

  • 1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea (UE) o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

Art. 2
(Durata dei programmi di ricerca)

  • 1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’articolo 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell’articolo 1, da più di tre anni. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio.

Art. 3
(Programmi di ricerca finanziati dal MIUR)

  • 1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:
    • a) il programma “Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori”, i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
    • b) il programma “SIR-Scientific Independence of Young Researchers“, i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. Nel caso in cui i vincitori del programma siano già titolari di contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma è conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a). I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010, possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo  24, comma 3, lettera b), della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata è richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240 del 2010.

Art. 4
(Programmi di ricerca finanziati dall’UE)

  • 1. I programmi finanziati dallo European Research Council (ERC), i cui vincitori, in qualità di “Principal Investigator” (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:
    • a) i programmi “ERC Starting Grants“, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
    • b) i programmi “ERC Consolidator Grants“, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ovvero di professore di ruolo di II fascia;
    • c) i programmi “ERC Advanced Grants“, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia.
  • 2. Nell’ambito dei  programmi quadro dell’Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale “International Outgoing Fellowships” o “Individual Fellowships” delle Marie Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo “Global Fellowships“, possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
  • 3. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1, la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.

 

Art. 5
(Abrogazione, integrazione e revisione della disciplina)

  • 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è abrogato il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 luglio 2011.
  • 2. Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all’identificazione di programmi di ricerca europei.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 28 dicembre 2015

Il Ministro
f.to Stefania Giannini

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20 Commenti

  1. Sottolineo solo l’ingiustizia di non menzionare nel DM anche i progetti “firb” che – di fatto – sono la versione precedente del bando chiamato ora “Sir”.
    Una dimenticanza/leggerezza che può penalizzare tutti quelli che hanno vinto, giusto l’anno prima, il concorso x giovani ricercatori che nel 2014 è stato cambiato di acronimo.

  2. Un vincitore di grant può usarlo per pagarsi lo stipendio secondo standard europei, dove usualmente si riconosce anche che sta facendo un maggior lavoro. A meno che uno non abbia motivi familiari, non ha senso usare un grant per entrare in un inquadramento italiano. Il ministero avrebbe dovuto, a costo zero, lasciare libertà per il tempo della durata del grant. Invece, imponendo inquadramenti non concorrenziali, l’italia continuerà ad essere l’unica anomalia da cui fuggono il 50% dei vincitori di grants, e che non attrae nessuno dall’estero.

  3. Quindi i vincitori di Marie Curie “normali” no? Se ne era discusso in passato. Mi sembra veramente grave che non abbiano trovato il modo di includere le Marie Curie normali e che costringano i ricercatori solo alla Global.

    • Credo che la questione debba essere presentata in sede europea trattandosi di una sperequazione del tutto ingiustificata. Le Individual Fellowship MSCA (European e Global) sono un unico programma e soggette a un unico bando. La stessa durata di tutti i programmi europei non è affatto triennale, ognuno fa domanda in base alle esigenze temporali del proprio progetto ma il limite minimo è comunque inferiore ai tre anni. Ciò, in linea di principio, è in contrasto con la legge Gelmini dove è specificato che i programmi devono essere di durata almeno triennale. Penso che in Commissione Europea si interesseranno della cosa quando vedranno pervenire dall’Italia soltanto domande per la Global, alterando tutti gli equilibri, mentre lo spirito delle Marie Curie è essenzialmente quello della mobilità intraeuropea dei ricercatori.

  4. tutto ciò che il ministro firma si traduce in una cosa sola: paura di affrontare la realtà, paura di riformare, paura di dire a padoan: “dammi i soldi”, paura di dire a renzi “mi dimetto”, paura e basta.
    il ministro ha paura e le nuove generazioni non hanno speranza.

    • Verissimo. Ha paura di Padoan e di Renzi.
      Mi sembra profondamente ingiusto che chi ha vinto il terno al lotto, poiché di questo si tratta, venga chiamato direttamente. Si continua ad ignorare la didattica e il lavoro di ricerca di molti anni di molti.

  5. umanamente sono vicino al ministro: magari intimamente avrebbe voglia di fare, di riformare, di aggiungere risorse.
    Purtroppo si trova i “no” di Padoan e Renzi.
    Di conseguenza, politicamente dovrebbe rassegnare le dimissioni.
    #gianninidimettiti

  6. Per i titolari di SIR si pianifica di diventare associati senza avere effettivamente affrontato nessun concorso.
    Per gli RTDa che hanno superato un concorso, che in molti casi hanno superato la valutazione positiva per il rinnovo e, perché no, hanno anche in tasca l’ASN, invece si prospetta un ulteriore concorso per diventare RTDb…ma dico io dove sta il merito!!!
    Non dico che chi ha vinto un SIR non debba essere “premiato”…ma in questo modo saranno definestrati molti RTDa, con le caratteristiche di cui sopra, nel cui settore scientifico disciplinare sarà piombata la meteora del SIR approvato ad un collega!!
    Forse il senso del provvedimento è proprio questo!

  7. tutti ‘sti casini per non affrontare la realtà.
    la cosa peggiore, nella vita, è girare intorno alle cose con rimedi palliativi stupidi, che non portano a niente, far vedere che si fanno cose, ma in realtà non viene fuori niente
    #gianninidimettiti

  8. @Giuseppe De Nicolao:

    a questo punto, non sarebbe il caso di chiedere, dopo 2 anni di totale assenza (il min. Giannini è in carica da 2 anni, ma non ha mostrato alcun interesse per l’università)
    le DIMISSIONI? magari in un incontro pubblico?
    Con l’aggravante che essendo ordinario ed ex rettore ben dovrebbe conoscere la questione universitaria?

    • Giannini per motivi elettorali si è occupata molto di scuola superiore e poco di università, del resto se da noi la situazione è drammatica, li è penosa.

  9. La cosa assurda più che altro è che si dica che siano ammesse anche le Marie curie standard purché comportino un percorso di tre anni, quando le regole europee in materia dicono che il massimo finanziabile è due.

    • Il decreto ammette le Marie Curie Individual limitatamente alle Global (quelle da svolgere in un paese extraeuropeo cun un ulteriore anno di rientro in un paese europeo) le quali hanno una durata massima di 3 anni contrariamente alle European che sono al massimo di due anni.

  10. …e i vecchi programmi “cooperation” (adesso sotto il pillar LEIT in Horizon 2020) non ci sono più? e i FET?

    Mi sembra di ricordare che nella vecchia versione del decreto tutte queste tipologie di progetto fossero parte dei programmi riconosciuti per le chiamate dirette.

    Perché queste tipologie di progetti sono ora meno “meritevoli” di alcune delle azioni Marie Curie?

    Si vuole incentivare i ricercatori italiani a dedicarsi solo alle Marie Curie, e lasciar stare forme di finanziamento alla ricerca più ricche e con compartecipazione industriale?

  11. @tutti:

    Ma vi rendete conto che questo provvedimento ha fatto esplodere una marea di sigle:

    “pillar LEIT, FET, Marie Curie Individual limitatamente alle Global, 5 anni di Starting (o Consolidator!) grant = 3 anni di RTDb,Individual Fellowship MSCA (European e Global)”
    Ma non vi rendete conto che ci stanno prendendo in giro?

  12. Come già detto da altri, anche io non capisco la differenziazione effettuata: prendere in considerazione solo gli ERC o le Marie Curie sono degne di chiamata diretta?
    Oppure esistono anche i progetti tipo i collaborative project di una volta (che ora sono RIA e IA)? E poi nella famiglia Marie Curie un coordinatore di una ITN o di un RISE non è degno?
    Dopo anni passati a fare ricerca o il coordinatore poi che ti si offre? un RTD????

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