C’erano una volta i ricercatori universitari. Però i ricercatori avevano un problema: il loro stato giuridico prevedeva l’obbligo di fare ricerca ma non quello di insegnare. La ricetta poteva essere molto semplice: un articoletto di legge per attualizzare lo stato giuridico dei ricercatori. Invece cosa è stato fatto? La cosa peggiore di questo decennio di maldestro riformismo è stata la sistematica demolizione della figura del ricercatore. Ma cosa si dovrebbe fare per  dare  nuove possibilità di accesso ai giovani alla carriera Universitaria? Propongo quattro semplici cose a costo zero o che – anzi – farebbero risparmiare.

 

C’erano una volta i ricercatori universitari
Erano posizioni a tempo indeterminato, ci si accedeva tramite concorso pubblico, gli stipendi erano modesti ma c’erano gli scatti biennali e soprattutto c’era la tranquillità e la sicurezza di una posizione stabile nell’Università.
Ci si arrivava in genere dopo anni di precariato e sacrifici, solo se testardamente convinti di una vocazione alla ricerca e all’insegnamento che, nonostante le sempre crescenti difficoltà, dava l’entusiasmo per iniziare il difficile percorso della carriera accademica.
Personalmente ricordo il giorno dell’assunzione a ricercatore come il più bello della mia vita professionale.
Però i ricercatori avevano un problema.
Il loro stato giuridico prevedeva l’obbligo di fare ricerca ma non quello di insegnare – e infatti, non a caso – si chiamavano ricercatori.
Siccome ai tempi non esisteva un sistema di valutazione della ricerca che – con tutti i suoi limiti – è arrivato solo pochi anni fa, non c’era verso di valutare l’attività di ricerca dei ricercatori.
Ma nessuno se ne curava, ai tempi la programmazione delle carriere nelle Università la facevano le Facoltà ovvero le strutture didattiche degli Atenei sulla base delle esigenze didattiche e non, come adesso, i Dipartimenti ovvero le strutture di ricerca.
Quindi i ricercatori, se volevano fare carriera, dovevano fare didattica su base rigorosamente volontaria, visto che il loro stato giuridico non ne prevedeva l’obbligo.
Era senza dubbio una strana situazione. Con i ricercatori tenuti sotto volontario ricatto, sulla base di speranze di carriera spesso indeterminate e comunque difficilmente programmabili.
Eppure tutto funzionava comunque piuttosto bene, come dimostrano statistiche e dati: il numero di studenti che si iscrivevano alle Università era in costante aumento – nonostante il calo delle nascite – la qualità della didattica migliorava con un continuo inserimento di menti e forze giovani, veniva potenziata la ricerca e raggiungeva gli attuali indiscutibili vertici internazionali.
Pochi però percepivano il lento miglioramento, anzi la maggioranza invocava modernizzazione, armonizzazione con gli standard internazionali (chissà poi quali?) e necessità di nuove riforme.
La ricetta per migliorare ulteriormente poteva essere molto semplice: un articoletto di legge di poche righe per ridisegnare e attualizzare lo stato giuridico dei ricercatori in considerazione delle nuove esigenze delle Università e della Società.
Invece cosa è stato fatto?
I vari Governi degli ultimi 10 anni hanno pervicacemente seguito tutti la stessa strada: mettere al centro delle progressioni di carriera la ricerca, a scapito della didattica, esautorando le Facoltà a favore dei Dipartimenti.
Il che poteva essere anche cosa giusta. Personalmente sono convinto che una ricerca di qualità sia il volano fondamentale per una didattica di qualità.
È stata quindi istituita l’ANVUR, l’agenzia per la valutazione della ricerca, perché tutti erano d’accordo che c’era bisogno di valutazione.
E anche questa poteva essere cosa buona e giusta, se l’ANVUR, dopo i buoni propositi iniziali, non si fosse presto persa in un ginepraio numerologico, burocratico e bibliometrico, incomprensibile, ingiustificabile e, soprattutto, inutile.
E’ stato quindi riformato il reclutamento e istituita l’ASN – l’Abilitazione Scientifica Nazionale – con la giusta idea di base che i commissari dei concorsi dovessero essere i professori più bravi e che il reclutamento e le progressioni di carriera dovessero essere riservati ai candidati più bravi.
Ma anche qui purtroppo numerologia e burocrazia hanno presto rovinato tutto e oggi l’accesso alle Università e alla carriera accademica sta sempre più diventando materia dei tribunali amministrativi, i quali, dovendo dipanarsi nella complessa architettura di un sistema illogico e poco comprensibile, emettono spesso sentenze contraddittorie e che aggiungono ulteriore complessità a un problema che era già di per sé inutilmente complicato.
Ma la cosa peggiore di questo decennio di maldestro riformismo è stata la sistematica demolizione della figura del ricercatore.
Già la legge Moratti (230/2005) prevedeva l’esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato e la loro sostituzione con analoghe figure a tempo determinato. Provvidenzialmente i suoi effetti erano sospesi, perché forse gli stessi estensori della legge non erano troppo convinti di quello che stavano facendo.
Poi è arrivata la babilonia burocratica della legge Gelmini (240/2010) e la figura del ricercatore universitario è stata definitivamente soppressa e sostituita con due poco comprensibili surrogati:
–  il ricercatore a tempo determinato di tipo A (cosiddetto RTD-A) con contratto triennale rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni;
–  il ricercatore a tempo determinato di tipo B (cosiddetto RTD-B) con contratto triennale non rinnovabile, con opzione di chiamata a professore associato in caso di conseguimento dell’ASN e di valutazione positiva dell’Ateneo chiamante.
Ovviamente per entrambe le figure è stato inserito il tassativo obbligo di fare didattica.
Tutto ciò ha provocato una serie di effetti deleteri che, quantomeno, avrebbero dovuto essere previsti. Ne cito solo alcuni:
–  la progressiva precarizzazione della docenza universitaria con i continui salti mortali dei presidenti dei corsi di studio per adeguare ordinamenti e regolamenti alla costante variabilità del corpo docente;
–  l’abolizione di fatto della figura del ricercatore a tempo determinato per esclusiva attività di ricerca, esistente praticamente in tutti gli altri Paesi – introdotta da noi dalla legge Moratti e poi abolita dalla Gelmini – che ha generato l’assurdo paradosso che se un docente ha un progetto per reclutare ricercatori a tempo determinato per fare ricerca non può più farlo, perché il tempo che deve essere obbligatoriamente dedicato alla didattica non è giustamente riconosciuto dal finanziatore;
–  l’obbligo dell’inserimento nella programmazione degli Atenei anche dei ricercatori di tipo A, che di fatto è una richiesta di programmare l’improgrammabile, ovvero l’istituzione di posti a tempo determinato che dovrebbero essere legati a contingenti e poco prevedibili esigenze di ricerca e di formazione;
–  un ulteriore squilibrio nell’ambito delle limitazioni del turn over, in quanto i professori e i ricercatori che cessano le attività vengono sostituiti, al 20% o al 50% a seconda delle restrizioni del momento, con effimeri contrattisti a tempo determinato.
–  lo strano fatto che i ricercatori a tempo determinato, con contratto precario e stipendio spesso minore rispetto ai loro colleghi a tempo indeterminato, devono lavorare di più perché hanno l’obbligo della didattica che gli altri non hanno.
Un’altra conseguenza negativa, che poteva anch’essa essere facilmente prevista, risiede nel fatto che, per una serie di motivi, i ricercatori di tipo B – quelli relativamente più “stabili” – hanno avuto poco successo negli Atenei.
Le ragioni sono diverse: un po’ perché essi prevedono l’inserimento nella programmazione di una più onerosa futura posizione di professore associato, un po’ perché i ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in esaurimento vedono giustamente il percorso privilegiato degli RTD-B come una concorrenza sleale, un po’ perché il meccanismo della tenure track così popolare nel mondo anglosassone qui da noi non è stato compreso appieno, un po’ perché – nonostante le ripetute richieste – a nessun Governo è mai venuto in mente di mettere in atto un piano nazionale di reclutamento di giovani attraverso lo strumento degli RTD-B.
Il risultato è che oggi su un totale di 2649 ricercatori a tempo determinato in servizio negli Atenei statali, solo 255 sono RTD-B.
Per la verità il MIUR era intervenuto per prevenire questo problema, introducendo l’obbligo del rapporto 1:1 fra le chiamate dei ricercatori di tipo B e le progressioni di carriera a professore ordinario.
Sono fermamente contrario alle regole rigide e sono convinto che l’Università sia stata gravemente limitata negli ultimi anni da una regolamentazione ipertrofica e insensata, spesso calata dall’alto con provvedimenti scoordinati riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale, in parte determinata da sciagurati interventi del MIUR ma anche, purtroppo, frequentemente auto-imposta dagli stessi Atenei in maldestre interpretazioni della propria autonomia.
Però questa regola rigida un senso l’aveva: era un incentivo a reclutare giovani per posizioni che dessero una ragionevole certezza di inserimento nel mondo universitario.
Dato il grande numero di abilitati a professore ordinario scaturiti dall’ASN, gli Atenei sono infatti sottoposti a una grande pressione per gli scorrimenti interni di carriera verso la prima fascia della docenza. Con il vincolo 1:1 almeno si poteva contare su un solido meccanismo per l’inserimento di giovani in Atenei sempre più vecchi.
Ma tale limitazione forse non piaceva ai rettori e sicuramente non piaceva alla nuova gestione del MIUR. E allora hanno provato a eliminarla e ci erano quasi riusciti, se non fosse stato per il coro di proteste suscitate.
Il vincolo alla fine è rimasto anche se dimezzato: il comma 347 dei 735 (sic) che compongono l’art.1 della Legge di Stabilità 2015 dispone infatti che gli Atenei ora avranno l’obbligo di assumere un ricercatore di tipo B per ogni due progressioni di carriera a professore ordinario.
La Senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha svolto un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti del tentato colpo di mano, ha scritto un bell’articolo su Repubblica, dove descrive efficacemente la fatica e le difficoltà incontrate per porre almeno parziale rimedio a una norma sciaguratamente introdotta che, a ogni passaggio istituzionale, sfuggiva come un’anguilla all’emendamento, cambiando posizione, articolo, comma e numerazione.
Il risultato finale è senza dubbio un piccolo segnale positivo per i giovani ricercatori, come scrive la Senatrice, ma tutta la vicenda nel suo complesso è l’ennesima dimostrazione della confusione legislativa e istituzionale in cui l’Università italiana è da tempo sprofondata.
Cosa si dovrebbe fare, a mio modesto parere, per ristabilire una situazione di normalità e dare nuove possibilità di accesso ai giovani alla carriera Universitaria?
Propongo quattro semplici cose a costo zero o che – anzi – farebbero risparmiare:
1.  Valutare seriamente la possibilità di ripristinare il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato, assegnandogli compiti didattici, oppure introdurre il professore junior come proposto dal CUN, ristabilendo altresì una figura di ricercatore a tempo determinato per esclusiva attività di ricerca, com’era prevista dalla legge 230/2005;
2.  Togliere tutte le regole inutili e i vincoli numerologici introdotti dalle recenti riforme, evitando di fare altre leggi o provvedimenti, ma piuttosto abrogando quelli inutili e controproducenti che già ci sono; del resto sembra che tutti, ma proprio tutti, siano d’accordo con la necessità e l’urgenza di semplificazione;
3.  Abolire i punti organico e il bizantino sistema di programmazione del personale denominato PROPER, restituendo agli Atenei la responsabilità di programmare in autonomia il proprio futuro, lo sviluppo scientifico e tecnologico del nostro Paese e la formazione dei nostri giovani;
4.  Lasciare fare la valutazione della ricerca a soggetti terzi che dimostrino solida capacità di saperla fare e impiegare le risorse risparmiate con l’abolizione di agenzie e commissioni inutili, e con l’abbandono di servizi informatici comunque inefficienti, per finanziare un programma nazionale di reclutamento di giovani ricercatori.
Firenze, 18 gennaio 2015

(NdR: corretto e riformattato il 3.2.2015; per errore era stata caricata una versione lacunosa del testo)

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10 Commenti

  1. Come sempre il Prof. Casagli “la butta lì molto semplice”, pur trattando – ovviamente – di un problema serio e reale.

    Propongo una lettura storico-concettuale alternativa. I ricercatori universitari a tempo indeterminato (ora ruolo ad esaurimento) dovevano “sostituire”, nei primi anni ’80, una giungla di figure precarie “accumulatesi” durante gli anni ’70 nei ranghi dell’Università italiana. Furono concepiti come “posizione di ruolo permanente” e non come posizione a tempo determinato proprio per l’opposizione ideologica, prevalente in quei tempi, alla “precarizzazione del lavoro”, tant’è che l’originaria proposta del Ministro Valitutti di limitarne la durata temporale a 7 anni fu poi emendata durante il passaggio nelle Commissioni Parlamentari.
    Per poter insegnare (nel senso di avere la responsabilità didattica di un corso di insegnamento) bisognava diventare Professori Associati – e mi pare che ci fosse una logica in tutto questo. Ciò che era illogico era pensare che l’istituzione del ruolo di RU avrebbe eliminato il precariato, giacché dopo pochi anni fu evidente che il veloce raggiungimento dei limiti superiori per gli organici nazionali degli RU avrebbe imposto una rinnovata vita alle figure a tempo determinato – ora tipicamente post-dottorato.
    Facciamo un salto di qualche anno e arriviamo al periodo “gelminiano”. La successiva deroga al principio di assicurare l’insegnamento ai soli Professori fu una conseguenza del continuo aumento di domanda di insegnamento negli anni ’80 e ’90. MA non si poteva per questo cambiare lo stato giuridico degli RU; lo impediva la natura di funzionario pubblico loro attribuita, analogamente a quello dei Professori: non si possono cambiare i profili funzionali di tali categorie di personale “ex abrupto”. E del resto fare degli RU una “terza fascia di Professori” avrebbe ipso facto causato una svalutazione del ruolo docente, assegnando compiti equivalenti a quelli dei PA a personale con stipendio inferiore.
    Non mi dilungo in altri commenti, qui.

    • Nel caso dei RU lo stato giuridico era in attesa di definizione. Se lo si fosse voluto, non era la natura di funzionario pubblico a impedire una modifica anche sostanziale: era nel DNA del ruolo. Ma non e’ stato voluto.

      E del resto l’ esistenza di fasce con compiti equivalenti ma stipendi diversi era ed e’ molto ben esemplificata dalle due fasce PA/PO. Esattamente come per i RU, anche qui, la vera ragione del voler mantenere una diversificazione di ruolo/fascia con complessi e costosi meccanismi di passaggio è sempre stata funzionale al solo mantenimento del potere accademico visto come controllo, su scala nazionale, non solo dell’ accesso al ruolo ma anche della carriera successiva.

    • Evito di ripetere la filastrocca sulla “mancanza dello stato giuridico” degli RU, che è un non-senso. Le norme della 382/80 (e sue successive modificazioni/integrazioni) hanno definito in ogni caso uno stato giuridico per gli appartenenti al ruolo. Che fosse consono, gradito o no, non rileva per i punti che ho discusso.
      La divisione della docenza in due fasce è stata materialmente più sostenibile ed adeguata alla tradizione del diritto del lavoro Europeo rispetto a quella in tre.
      Che non fosse possibile mettere un articolo di legge per mutare i doveri d’ufficio degli RU era una cosa ben nota a tutti: e proprio su questo, peraltro, si è basata la protesta della R29A – che altrimenti sarebbe stata un’arma spuntata.

    • “La divisione della docenza in due fasce è stata materialmente più sostenibile ed adeguata alla tradizione del diritto del lavoro Europeo rispetto a quella in tre”

      Il problema è che, tra l’ipotesi di mantenere due ruoli (PO e RU) con funzioni e stipendi diversi – sul modello europeo – e quella di mantenere due fasce (PO e PA) di docenza con stipendi e diritti diversi, ma analoghi doveri didattico-scientifici, si è scelta la seconda. Il motivo, a mio avviso, è esclusivamente legato alla volontà di precarizzare i nuovi ingressi tramite la figura del RTD, e abbassare forzosamente il numero di docenti di ruolo. Ma non c’è dubbio che il sistema sia ora più squilibrato di prima, essendo venuto meno un ruolo a basso costo e alta resa (grazie al “volontariato” didattico) come quello dei RTI; il risultato è che ora per i “non strutturati” entrare si è fatto pressoché impossibile.

  2. Come tutto quello che inizia con “c’era una volta” è una bella favola. Il bello delle favole è che contengono una parte, anche importante, di verità. Ma la verità è spesso nascosta dietro metafore, similitudini, rappresentazioni fantastiche etc. Per arrivare alla verità, le mascherature, gli “abbellimenti” vanno attentamente eliminati.

    Allora, dopo la favola, vogliamo anche ricordare che “lo stato giuridico” dei Ricercatori Universitari è stato, dalla creazione del ruolo, fino alla sua messa ad esaurimento, un esperimento incompiuto ?

    La 382, nel definire lo stato giuridico dei RU (Art. 34), diceva alcune cose, rimandava per quanto non scritto allo stato giuridico degli assistenti di ruolo , ma *soprattutto*, alla luce delle precedente legge n. 28/1980, ricordava che quella situazione era *temporanea*. La legge 28/1980, da parte sua, prometteva entro 4 anni di definire lo stato giuridico.

    E cosi’ passarono 30 anni. Senza che quella promessa fosse mai onorata. Fino alla 280/2010, in cui il problema fu risolta alla radice, con la messa ad esaurimento del ruolo.
    Interessante notare che era esattamente una delle possibilità prese in considerazione già a livello della L. 28 dell’ ’80.

    Questo, per restare sui fatti, al di là delle vulgate o del folklore.

    A livello del vissuto personale dei ricercatori universitari, questo limbo dello stato giuridico mai definito in forma definitiva, a molti, per molti anni, è stato stretto. Tanto è vero che progressivamente i vincoli sulla sola ricerca si sono allentati (e non solo per il bieco interesse delle facoltà). Che poi la possibilità di trincerarsi dietro il non obbligho della didattica sia stata un’ arma utilissima nel tentativo di contrastare la legge gelmini, non c’è dubbio. Ma è un’ altra storia rispetto a quella dello stato Giuridico mai perfezionato.

    Vedere adesso il crescere del partito dei nostalgici del buon tempo antico, come se, oltre ai “mulini bianchi” ci fosse mai stata l’ Arcadia dei Ricercatori Universitari, lascia un po’ perplessi. E fa sorgere spontanea la domanda: perché, in questo ritorno al passato, ci si dovrebbe fermare al 1980 ? Abbiamo evidenze che il meglio dell’ organizzazione dell’ universita’ italiana sia quanto espresso dalla 382 ? E perché mai non da stadi precedenti dell’ organizzazione universitaria, quando di figure di ruolo ce n’era solo una ?

  3. Personalmente trovo che l’articolo di Casagli descriva perfettamente la situazione attuale e l’evoluzione storica di un tema, quello dell’accesso al ruolo, estremamente dibattuto. Il problema è, a parer mio, proprio nella natura di questo dibattito: come sempre, c’è chi vuole unire i puntini tracciando una linea fra essi, c’è invece chi propone discussioni epistemologiche sui valori e sulle aspettative tracciando, insomma, un percorso in cui la morale (ciò che è giusto contrapposto a ciò che non lo è, secondo visioni del mondo, ovviamente, del tutto personali) diventa la stella polare. Leggo così alcuni commenti del tipo “E del resto fare degli RU una terza fascia di Professori avrebbe ipso facto causato una svalutazione del ruolo docente” (sic!), o anche certe posizioni massimaliste alla De Nicolao “Che poi ci sia qualcuno così naive da pensare che si possa fermare il massacro senza chiedere un Euro in più, ma anzi senza modificare l’epocale downsizing in corso” con tanto di grafico confezionato dalla fondazione Agnelli, nota sostenitrice del finanziamento pubblico all’Università. E allora credo che sia deleterio basare il dibattito su faccende del tipo “… Un ricercatore deve meritarsi di essere chiamato Professore” come disse qualche anno fa un Senatore durante il dibattito parlamentare sull’introduzione della terza fascia, oppure sull’attesa che Renzi, a seguito di elettroshock, inizi a ri-finanziare l’Università (perchè è giusto così) quando, per esempio, la Caritas sostiene che la Spesa per la protezione sociale è diminuita negli ultimi 5 anni del 60%: purtroppo in questa guerra fra poveri, sono questi i nostri competitors e, giusto o sbagliato, fanno breccia più dei prof nell’opinione pubblica. Io, quindi, sto con Casagli e con le sue riforme a basso costo. PS: anche per me quel giorno, insieme a quello della nascita dei miei figli, è stato il più bello. Spero che sempre più giovani precari possano provare quello che io e Casagli abbiamo provato quel giorno e, anche in conseguenza di ciò, possa fare anche dei figli

  4. Condivido tutto. I punti vanno benissimo. Ricorderei un principio fondamentale: in qualunque paese civile chi lo merita deve poter vivere con sicurezza del proprio studio. L’esistenza di una classe intellettuale preposta alla ricerca (e non fatta di precari che si sbranano per le briciole) è il motore di qualsiasi crescita scientifica e umanistica. L’arroganza del potere ha assunto dimensioni insopportabili.

  5. Dalla legge secondo Gelmini, articolo 6: In quel tempo qualcuno disse (secondo la tradizione, non è mai dato di sapere chi scrive veramente le leggi):
    “Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche’ ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonche’ compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e’ attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. (…) Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.”
    .
    Nella 382 dell’80:
    “Art. 34.
    Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari
    1. Fino a quando non si sara’ provveduto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , lo stato giuridico dei ricercatori universitari e` disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.”
    e per quanto concerneva la didattica:
    “Art. 32.
    Compiti dei ricercatori universitari
    1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita’ di insegnamento ed alle connesse attivita’ tutoriali.
    .
    2. (…) Possono altresi’ svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita’ di seminario secondo modalita’ definite dal consiglio del corso di laurea e d’intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi’ partecipare alle commissioni d’esame di profitto come cultori della materia.”
    .
    In sostanza la legge secondo Gelmini ha ufficializzato la possibilità di tenere moduli/corsi per un impegno didattico complessivo non superiore alle 350 ore (“I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche’ ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo”), mentre i professori sono tenuti a compiti didattici per un minimo di 350 ore.
    Lo stato giuridico non cambia (è equiparato a quello del vecchio assistente universitario), i compiti didattici possono quindi essere ufficialmente di stessa intensità di quelli dei professori (350 è il massimo per i ricercatori….da dichiarare almeno, ed è il minimo comunque consentito per i professori di ruolo), il trattamento economico è rimandato al buon cuore delle università. Continuando chiaramente ad essere inferiore a quello di un professore.
    Però ci si può chiamare “professore aggregato” (gregario?) che si tradurrebbe in “aggregate professor”, che nel mondo abbiamo in comune con le Filippine o il Venezuela, anche (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_ranks). Gli altri hanno l’ “adjunct” che però è un’altra cosa ancora, essendo un faculty member part-time.
    .
    In sostanza, il ricercatore è ormai una figura mitologica mezzo donna e mezzo pesce, o mezzo uomo e mezzo cavallo. Fa ricerca ma ha anche corsi in affidamento, pur non essendo necessariamente pagato per farli ma potendosi dichiarare un gregario dei professori di ruolo (come i ciclisti che tirano il gruppo e si prendono l’aria in faccia per favorire poi le volate).
    .
    Riguardo a quanto dice Giorgio: “Tanto è vero che progressivamente i vincoli sulla sola ricerca si sono allentati (e non solo per il bieco interesse delle facoltà)”: no, certo, sebbene gli orchi delle favole universitarie siano notoriamente i baroni, e le facoltà baronie, nei casi migliori si è trattato di un tacito accordo. L'”assistant professor”, come più correttamente si dovrebbero chiamare gli RTI, è una sorta di (sicura) “tenure track”: si intendeva che il ruolo del ricercatore fosse temporaneo non solo legislativamente, ma anche nella pratica. E che quindi il ricercatore dovesse nel tempo acquisire la necessaria esperienza didattica per poi sostenere la lezione prevista nel concorso di professore associato. Poi naturalmente abolita, sempre dalla legge secondo Gelmini. Verificare le capacità didattiche acquisite è diventato un optional.
    .
    Quindi l’affermazione “Che poi la possibilità di trincerarsi dietro il non obbligo della didattica sia stata un’ arma utilissima nel tentativo di contrastare la legge gelmini, non c’è dubbio. Ma è un’ altra storia rispetto a quella dello stato Giuridico mai perfezionato.” va rivista nell’ottica di cui sopra. Nessuno intendeva usare armi, ma riferirsi ai tempi in cui i taciti accordi rimandavano ad un percorso di formazione, oltre che alla necessità di sostenere un’offerta formativa che si era moltiplicata negli anni.
    Patti non scritti, patti tra gentiluomini e gentildonne.
    So quanto sia rischioso parlarne in tempi di caccia alle streghe, col rischio di ritrovarsi per l’ennesima volta accusati di familismo accademico, inciuci e via dicendo. Eppure quei patti sono esistiti e dovevano assicurare di arrivare al ruolo di professori con la necessaria formazione.
    C’erano una volta, or magicamente non ci sono più.

    • Pollicino, stavolta mi sa che ti sbagli, a meno che non ti riferissi al “tempo definito”.
      Dalla legge 240, art. 6 sempre:
      .
      “1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e’ a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e’ pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
      .
      2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche’ ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.”

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