Segnaliamo ai lettori la comunicazione del 25 maggio 2015, con la quale il MIUR avvisa gli interessati dell’avvio della procedura di annullamento in autotutela della prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore di Diritto Privato.

Segue il testo.

Comunicazione_12A1

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51 Commenti

  1. @tuttodavedere
    ma come sei determinato e… sicuro.
    L’annullamento della 2013 non è stato conseguenza della decisione dei Giudici, ma in autotutela dal Ministero stesso. Il vizio che annulla la 2012 e dunque la 2013 è invece decisione dei Giudici.
    Orbene se i Giudici “annullano” l’abilitazione del settore 12 A1, la Commissione “toppa” non è legittimata a giudicare alcunché. Tra l’altro è decaduta……
    Comunque questa vicenda mi ha stancato. E vi anticipo che i ricorsi non termineranno mai….così come l’intera vicenda.
    Buone vacanze

  2. forse ti sfugge che l’annullamento del 2012 ci sarà ma sempre per autotutela, non esiste un provvedimento del giudice che annulla tutta la procedura e non ci sarà mai visto che l’unico ricorrente che poteva far cadere tutto è già stato rivalutato positivamente e non ha riassunto il giudizio davanti al tar come previsto dalla sentenza del consiglio di stato.
    L’annullamento asn 2012 di privato ci sarà è sarà in autotutela proprio come l asn 2013, nulla di diverso, ed il provvedimento potrà prevedere, come prevederà, che la rivalutazione sarà compiuta dalla commissione bis già nominata.
    Che poi questa commissione possa non piacere ci può stare ma da qui a dire che è decaduta è veramente comico

  3. nessuna tregua per l asn di diritto privato: recentemente depositata ordinanza cautelare su opposizione di terzo proposta da un abilitato alla prima tornata avverso la notissima sentenza del consiglio di stato di marzo che ha dato il via all’annullamento in autotutela di cui tanto si parla in queste ore. Come si legge nell’ordinanza “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 4512/2015) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata” vale a dire la sentenza n. 1071/2015

  4. che vuol dire mancava l’interesse? Il ricorrente al CdS non aveva interesse ad agire? Credo che in base alla stringata ordinanza il motivo della sospensiva sia stato un altro, vale a dire il difetto di contraddittorio

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