Alcune commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale risultano ad oggi non aver pubblicato gli esiti. Di una, si sa per certo che è stato fissato il giorno del sorteggio per la sostituzione della commissione. Alcune commissioni risultavano tuttavia aver completato i propri lavori già prima della scorsa estate. E tuttavia, la mancata pubblicazione degli esiti poneva i candidati in una situazione di incertezza: per tacer d’altro, costoro non sapevano se avrebbero potuto o meno candidarsi per la fascia superiore nella tornata successiva, né se avrebbero avuto dei titoli da vantare nelle procedure concorsuali bandite dai singoli atenei. Presentata domanda di accesso agli atti per conoscere la propria condizione, si sono visti opporre un diniego dal MIUR. Con la sentenza che segnaliamo ai lettori, il TAR Lazio ha invece dato loro ragione.


N. 02186/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09213/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9213 del 2013, proposto da:
Enrico Napoli, Aronica Giuseppe Tito, Rulli Maria Cristina, Passoni Giuseppe, Berzi Diego, Ravazzani Giovanni, Greco Roberto, Carniello Luca, Ursino Nadia, Lanza Luca Giovanni, Longo Sandro Giovanni, Candela Angela, Caporali Enrica, Fraccarollo Luigi, Sibilla Stefano, Morbidelli Renato, rappresentati e difesi dall’avv. Patrizia Stallone, con domicilio eletto presso Maria Beatrice Miceli in Roma, via A. Stoppani, 1;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento 4 settembre 2013 prot. n. 0018290 con il quale il MIUR- Dipartimento dell’Università ha disposto il diniego di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura concorsuale indetta giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia sull’istanza in data 1 agosto 2013;

e per l’accertamento

a) del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento concorsuale indetto giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia sull’istanza in data 1 agosto 2013 ed in particolare ai seguenti documenti:

• verbale della seduta della Commissione del Settore 08Al del 22 gennaio 20 13;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 23 gennaio 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 21 febbraio 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 22 febbraio 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 13 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 14 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 15 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 16 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 18 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 4 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 5 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 15 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 16 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 17 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 18 aprile 2013.

b)in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga non ancora conclusa la procedura concorsuale a causa della omessa pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, comunque del diritto dil’accesso alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascuno ricorrente così agli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti, come stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 secondo cui “fino a quando il procedimento non sia concluso, l ‘accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 2, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti Professori e Ricercatori (art. 2 lett. a D.D. 222/2012) in servizio presso l’Università italiana hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 08/Al Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime di cui all’allegato 3 del detto decreto.

Asseriscono i ricorrenti:

a) di aver appreso che la commissione incaricata dell’espletamento della procedura relativa alla classe concorsuale cui gli stessi hanno partecipato ha concluso le proprie attività il 18 aprile 2013 data dell’ultima seduta della commissione medesima (come risultante dal sito internet);

b) che come confermato nella nota di diniego di accesso la commissione valutativa ha trasmesso i relativi atti al MIUR per la pubblicazione sul sito del Ministero (si ritiene che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 4 comma 7 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, ciò abbia fatto entro i successivi 15 giorni dalla data della conclusione delle operazioni di valutazione);

c) che il MIUR che, secondo le vigenti disposizioni normative ed il bando avrebbe dovuto limitarsi ad eseguire la semplice pubblicazione degli atti della procedura sul sito del Ministero, sino ad oggi avrebbe omesso la detta formalità destinata a notiziare gli interessati, e tra essi gli odierni ricorrenti, dell’esito della procedura.

d) che la omessa pubblicità-notizia è idonea a creare grave ed irreparabile pregiudizio agli odierni ricorrenti in quanto, ai sensi dell’art A comma 11 del bando concorsuale “Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore” ed il mancato conseguimento dell’abilitazione impedisce altresì, com’è ovvio, la partecipazione degli odierni ricorrenti anche all’imminente avvio delle procedure concorsuali ex artt. 18 e 24 della L. 24011 O riservate ai soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il corrispondente Settore e Fascia.

In relazione a quanto sopra esposto, i ricorrenti, vantando un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti della procedura, in data l agosto 2013 hanno inoltrato al Ministero resistente istanza di accesso agli atti della procedura valutativa nel settore concorsuale 08/ A l in data 18 aprile 2013, motivando la propria richiesta con la necessità di assumere, senza alcun indugio, le proprie valutazioni in merito alla presentazione della propria domanda di partecipazione alla nuova procedura per il conseguimento dell’abilitazione in altri settori concorsuali (che non risulterebbero preclusi ai ricorrenti per l’ipotesi di non ammissione alla prima procedura) a seguito della pubblicazione del nuovo bando 2013.

In particolare con la predetta istanza i ricorrenti chiedevano:

a) l’ accesso ai seguenti documenti amministrativi relativi al procedimento concorsuale indetto giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia:

• verbale della seduta della Commissione del Settore 08Al del 22 gennaio 20 13;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 23 gennaio 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 21 febbraio 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 22 febbraio 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 13 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 14 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 15 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 16 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 18 marzo 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 4 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 5 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 15 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 16 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 17 aprile 2013;

• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 18 aprile 2013.

b)in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga non ancora conclusa la procedura concorsuale a causa della omessa pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, l’accesso alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascuno ricorrente così agli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti, come stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 secondo cui “fino a quando il procedimento non sia concluso, l ‘accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

Con provvedimento datato 4 settembre 2013 prot. n. 0018290, il Direttore Generale del MIUR – Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca, in riscontro alla suddetta istanza di accesso, ha disposto il diniego di accesso l’istanza di accesso in quanto ” la procedura in questione è ancora in corso” e che “l’’esigenza di conoscere i relativi atti possa essere adeguatamente soddisfatta al momento della conclusione della procedura anche al fine di assicurare l ‘interesse pubblico alla riservatezza ed al buon andamento delle operazioni concorsuali”, stante le “verifiche” in corso da parte del Ministero.

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. parte ricorrente., impugna il predetto diniego in data 4 settembre 2013 sull’istanza di accesso ai documenti presentata in data 1 agosto, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del1990.

Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per erroneità manifesta.

Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura e segnatamente dell’art. 4 commi 7 e 9 del D.D. 222 del20 luglio 2012.

Violazione dell’art.8 commi 7 e 9 del D.P.R. 222 del 14 settembre 2011 recante il regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ha ritenuto il Ministero di poter denegare l’astensione degli atti invocando la circostanza che la procedura sarebbe ancora in corso e presunte verifiche da parte del Ministero sugli atti delle commissioni per nulla previsti né dalla legge né dal bando.

L’atto impugnato si ponein aperta violazione dell’art. 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 costituente la lex specialis della procedura e con l’identica disposizione reca l’art. 8 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 recante regolamento della detta procedura .

Alla luce di tale normativa e di lex specialis, l’attribuzione dell’abilitazione competa esclusivamente alla commissione di valutazione (ai sensi dell’artA comma 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 e dell’art. 8 comma 4 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 “La commissione attribuisce l ‘abilitazione”) e che, trasmessi gli atti al Ministero, quest’ultimo debba provvedere alla sola pubblicazione sul proprio sito al fine di rendere noto agli interessati il conseguimento o meno del titolo abilitativo.

Tant’è che le sopra richiamate disposizioni, nel regolare la procedura, non prevedono alcuna successiva approvazione degli atti della procedura e/o verifica dei risultati della procedura da parte del Ministero.

In altri termini le decisioni assunte dalla commissione valutativa circa il conferimento dell’abilitazione costituiscono atti non sottoposti ad alcuna successiva verifica e dunque aventi il carattere della definitività.

Peraltro la mera pubblicazione degli atti sul sito del Ministero riveste la natura di mera pubblicità-notizia, per nulla integrativa dell’efficacia dell’atto e persino inidonea ad avere valore legale ai fini del dies a quo di riferimento per il decorso dei termini di impugnazione.

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto è palese l’illegittimità del diniego e/o differimento di accesso opposto dal Ministero resistente che non avrebbe dovuto e potuto denegare né rinviare l’istanza di accesso dei ricorrenti invocando la pendenza della procedura e pretese verifiche ancora in corso da parte del MIUR cui non è stato assegnato né dalla legge né dal bando un siffatto potere: conseguentemente non avrebbe potuto fondatamente invocarsi ex adverso alcuna ragione di tutela dell’ “interesse pubblico alla riservatezza ed al buon andamento delle operazioni concorsuali” che essendo state ormai concluse, non possono di certo essere in alcun modo “turbate” dall’ astensione dei relativi atti.

Ma v’è di più.

Anche a volersi ritenere, che la procedura de qua non sia ancora definitivamente conclusa, il Ministero resistente non avrebbe comunque potuto denegare ai ricorrenti l’accesso agli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi: ed invero alla luce della giurisprudenza e dottrina consolidata, è riconosciuto ai candidati delle procedure concorsuali il diritto all’accesso agli atti anche prima della conclusione delle stesse procedure sia pure limitatamente agli atti agli stessi esclusivamente riferibili.

2. Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 24 della L. 241/90 così come modificati dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Da quanto precede deve giungersi alla conclusione che i documenti richiesti non rientrano in alcuna delle categorie sottraibili all’accesso e che pertanto l’amministrazione resistente non poteva opporre alcun rifiuto all’ accesso.

Né può negarsi che i ricorrenti vantino un interesse giuridicamente qualificato all’esercizio del diritto di accesso così come individuato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Orbene, alla luce della normativa vigente come interpretata dalla giurisprudenza consolidata non v’è chi non veda come nella fattispecie in esame gli enti resistenti non avrebbero potuto opporre alcuna legittima e giustificata motivazione alla richiesta formulata dai ricorrenti.

Nella fattispecie de qua l’istanza d’accesso è motivata in relazione ad un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 l. 241190 comma l lett. b) ossia alla posizione lavorativa ed alla carriera dei ricorrenti ingiustamente lesi dall’attività della p.a ..

Peraltro in materia di concorsi pubblici il diritto di accesso del concorrente è pieno, non limitato alla sola visione ma anche al rilascio di copia e non condizionato all’ assenso del controinteressato.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato con specifico riferimento alla istanza di accesso nella subordinata di cui alla lettera b).

Ed invero relativamente alla richiesta integrale della documentazione indicata alla lettera a) delle premesse in fatto, la stessa deve disattendersi, in quanto, non è contestato che gli atti di cui si è chiesto l’accesso siano sottoposti a pubblicazione da parte del Ministero e fino a quando tale aspetto procedimentale non viene perfezionato il procedimento non può ritenersi concluso: e ciò a prescindere dalla natura giuridica di tale pubblicazione che ai fini dell’accesso rileva soltanto sotto l’aspetto della conclusione procedimentale, allo stato ancora in itinere. Nè in questa sede rileva il ritardo o meno della contestata mancata pubblicazione, prestando al riguardo diversi e specifici rimedi l’ordinamento contro l’inerzia dell’Amministrazione o contro eventuali vizi di competenza.

In ordine alla richiesta parziale della documentazione indicata alla lettera b) delle premesse in fatto, al riguardo, parte ricorrente esattamente afferma che nessun dubbio sussiste in ordine all’interesse ed alla legittimazione all’accesso ai sensi dell’art.25 della L. n.241/1990 agli atti di cui alla domanda indicata in epigrafe in quanto “ anche a volersi ritenere, che la procedura de qua non sia ancora definitivamente conclusa, il Ministero resistente non avrebbe comunque potuto denegare ai ricorrenti l’accesso agli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi: alla luce della giurisprudenza e dottrina consolidata che riconosce ai candidati delle procedure concorsuali il diritto all’accesso agli atti anche prima della conclusione delle stesse procedure sia pure limitatamente agli atti agli stessi esclusivamente riferibili.

Ed invero costituisce oramai orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’istanza di accesso non deve necessariamente attendere la chiusura della procedura concorsuale perché possa essere inoltrata all’ amministrazione procedente, purché abbia ad oggetto atti amministrativi attinenti ad una fase precedente già conclusa ed autonoma rispetto alla successiva. In tale situazione non si vede come … la conoscenza degli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi possa “impedire” o “gravemente ostacolare” o comunque “compromettere” l’attività della commissione, una volta che le operazioni si siano concluse e, come nella specie, sia in corso la successiva fase di pubblicazione degli atti correlati alla attribuzione dell’abilitazione da parte della commissione di valutazione (ai sensi dell’artA comma 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 e dell’art. 8 comma 4 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 “La commissione attribuisce l ‘abilitazione”) posto che, trasmessi gli atti al Ministero, a quest’ultimo compete la sola pubblicazione sul proprio sito al fine di rendere noto agli interessati il conseguimento o meno del titolo abilitativo.

Ed invero nel caso di procedure concorsuali o di selezione in materia di personale l’accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti.

Ne consegue pertanto che dove ritenersi precluso l’accesso a tutti i verbali ed atti della commissione, ma certamente lo stesso non può dirsi con riferimento ai soli atti riguardanti ciascuno degli odierni ricorrenti il cui accesso non poteva essere negato né rinviato.

Il diniego dell’Amministrazione nella complessiva vicenda appare improntato ad un ingiustificato ed ingiustificabile ostruzionismo limitatamente alla parte in cui ha negato l’accesso alla richiesta subordinata di cui alla suindicata lettera b) ed in alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascuno ricorrente così agli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti, come stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 secondo cui “fino a quando il procedimento non sia concluso, l ‘accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

D’altra parte in linea di principio va considerato che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e 4 d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39).

L’atteggiamento ostruzionistico dell’Amministrazione non pare dunque avere alcuna reale giustificazione sussistendo chiaramente una posizione giuridica dei ricorrenti correlata ad atti che in ogni caso possono avere incidenza nell’ambito della loro posizione giuridica..

Peraltro è stato anche chiarito che «l’accesso ai documenti amministrativi deve essere consentito a prescindere dall’utilità che il richiedente ne potrà trarre, cioè anche quando l’azione giudiziaria, già proposta, risulti palesemente infondata oppure quando il richiedente ha già fatto decorrere il termine decadenziale di impugnazione anche con riferimento all’eventuale proposizione di motivi aggiunti, in quanto il diritto all’accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi, e comunque risulta strumentale ad assicurare i’ imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa» (così, ad esempio, Tar Basilicata, Sez. I, 4 dicembre 2012, n. 540).

Senza considerare, peraltro, che il Consiglio di Stato ha ribadito che «[è] pacifica in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale l’azione per l’accesso agli atti della pubblica amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione dell’azione per l’annullamento di un provvedimento amministrativo» (Cons. St., Sez. V,12 febbraio 2013, n. 793).

Tale sentenza si iscrive all’interno di un noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale «la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attributo il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una situazione qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto» (Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n.511).

Peraltro nel caso di specie, l’interesse di parte ricorrente a conoscere il contenuto dei documenti richiesti, come evidenziato nell’istanza ostensiva, è stata compiutamente motivata proprio con specifico riferimento alla propria posizione giuridica legittimante l’accesso.

In tale direzione dunque essendo l’accesso la regola ed il diniego l’eccezione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve ordinarsi l’esibizione della documentazione richiesta.

Avendo l’Amministrazione costretto la ricorrente a tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1000,00 (mille) .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della della Legge 21 luglio 2000 n. 205, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al’Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento dell’Università, l’ AFAM e per la Ricerca, di rilasciare ai ricorrenti copia della documentazione richiesta indicata in epigrafe di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui in parte motiva, addebitandogli le spese di riproduzione e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di ricerca e di visura.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari e diritti del presente giudizio che sono liquidati omnicomprensivamente in € 1000,00 (mille) .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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28 Commenti

  1. chi ha presentato domanda per la seconda tornata, può ritirarla alla luce dei risultati (per me) negativi della prima? Io andando sul sito non trovo la funzione per ritirare la domanda, qualcuno più esperto mi aiuterebbe capire? Grazie!

    • La domanda verrà automaticamente esclusa, come da regolamento. Cosa serve ritirarla…?

    • Anch’io mi trovo nella stessa situazione di Faber: nella mia pagina relativa alla candidatura per l’ASN 2013 non compare il pulsante “Ritira domanda”. Immagino(e mi auguro) che verrà attivato nel momento in cui la Commissione si riunirà per fissare i criteri. Non sarebbe male, comunque, chiedere fin d’ora spiegazioni al CINECA.

      Per il resto, gab ha perfettamente ragione: il bando parla chiaro, chi non ha conseguito l’abilitazione nella prima tornata, per lo stesso SC e per la stessa fascia (o per la fascia inferiore), viene escluso d’ufficio dalla nuova procedura.

      TUTTAVIA: c’è una circostanza in cui, effettivamente, potrebbe essere opportuno ritirare la domanda. Se, in seguito ad un ricorso al TAR, gli effetti dell’abilitazione dovessero essere sospesi per tutti i candidati di un certo SC, il meccanismo di esclusione automatica non scatterebbe. Sarebbe allora interesse del candidato ritirarsi nei tempi previsti, onde evitare di andare incontro ad una seconda bocciatura (con conseguente allungamento dei tempi di esclusione dall’ASN).

      Pur non potendo esprimere certezze, ma solo formulare ipotesi, invito tutti a prestare attenzione a questo aspetto.

    • I “tempi previsti” scattano dal momento che la commissione pubblicherà i criteri per la seconda tornata (ASN 2013), mi pare 15gg. A quel punto tutti coloro che hanno fatto domanda ASN 2013 potranno decidere se ritirarla, indipendentemente dall’esito di ASN 2012.

    • Certo gab,

      ma non dovrebbe essere così. Chi non è stato abilitato avrebbe dovuto essere escluso immediatamente dalla seconda tornata, al momento della pubblicazione degli atti (data da cui decorrono le abilitazioni, e dunque anche le mancate abilitazioni). Tutto ciò non è avvenuto. E questo atteggiamento del MIUR non fa che accentuare l’ambiguità circa l’effettiva valenza legale da attribuire all’atto di pubblicazione degli esiti. Un problema che a suo tempo era già emerso dalla discussione in corso su ROARS, e che tu stesso/a hai giustamente sollevato, qui sotto, in un altro post.

    • Concordo… (ho scritto il post precedente prima di poter leggere il tuo). L’esclusione sarebbe dovuta scattare automaticamente al momento della pubblicazione dei risultati.

    • Scusate, ma io non sono molto d’accordo con l'”esclusione automatica”; nel bando 2013 c’era qualche norma al riguardo? Il decreto stabiliva soltanto che non poteva presentare domanda chi non era stato abilitato nella tornata 2012. Soltanto questi non potevano presentare domanda, non si parlava di esclusione automatica. Il problema è che il 30 ottobre non si sapeva nulla ufficialmente sull’abilitazione. C’è bisogno di un’ altro decreto per fare un’esclusione automatica.

  2. Pare dalla sentenza che la pubblicazione web sia una atto di pura “messa a conoscenza”, senza altra valenza. Allora com’è possibile che l’abilitazione decorra dal momento della pubblicazione web (come indicato sul sito web stesso) e non dalla data del verbale della commissione con la quale questa viene conferita? (ciò è rilevamte anche al fine di determinare la scadenza del periodo di 4 anni).

    • ottimo punto gab,
      però con questo con questo ricorso si apre solo la possibilità di spostare alla data dell’ultima proroga e non alla data del verbale la data di abilitazione/scadenza.
      mi sembrava infatti che la data di ultima rinvio dei termini fosse stata data proprio per uniformare la data di tutti i giudizi, non capisco come sia stato possibili per il MIUR fare un controllo sembra non dovuto sui verbali post scadenza.
      chiariamo aiuto a valenti giuristi in ballo!!
      grazie

  3. ottimo si vanno delineando meglio i termini dei ricorsi al TAR, ripeto consiglio a tutti di fare la domanda per PEC di accesso a TUTTI gli atti del concorso che sono stati usati dai commissari per la propria valutazione, ripeto a TUTTI gli atti non solo i verbali… consiglio di chiedere anche la normativa del concorso e quant’altro sia stato tradotto in lingua per il commissario estero.
    Soprattutto chiedere al responsabile del procedimenti anche i tabulati di accesso alla procedura telematica dei commissari non vorrei che qualche commissario non avesse letto il mio curriculum o uno dei miei articoli oggetto di valutazione… e devono rispondere entro in 30 giorni.

    • L’obiettivo di questo post pare quello di far saltare tutto… Ma il “rimedio” non è forse peggio del “male”…? Oppure si tratta di “mal comune mezzo gaudio”…?

    • No gab,
      credo che l’obiettivo di questo post sia solo quello di far valere i propri diritti.
      faccio i miei complimenti sinceri a tutti gli abilitati,
      invitandoli comunque a tenersi fuori dalle discussioni personali dei non abilitati e che ritenendo di aver subito delle ingiustizie e che faticosamente stanno cercando di avere delle informazioni su come si è arrivati al loro giudizio, informazioni che dovrebbero ricordo a tutti essere sempre rese disponibili in base alla LEGGE.

    • puoi usare una lettera di richiesta standard di accesso agli atti,
      noi oltre alla richiesta di tutti i documenti validi per il concorso avevamo inserito anche :
      1. Si richiede di accedere A TUTTI gli atti e i documenti usati dai membri della commissione ai fini della valutazione del dott. ………………….. nel settore concorsuale …………………

      2. di accedere AI TABULATI che attestano gli accessi (ex art. 8 c. 2 DPR n. 222/2011) per via telematica effettuati da ciascun commissario con la specifica indicazione, per ciascuna pubblicazione del candidato con anche le pagine visionate dal commissario; E’ importante inoltre accedere alla informazione della durata degli accessi telematici effettuati dai commissari per visionare le pubblicazioni di tutti i candidati e quindi poter ricevere anche gli attestati dei tabulati.Inoltre, ove la commissione si sia eventualmente avvalsa di strumenti telematici (art. 8 c. 7 DPR n. 222/2011) di poter accedere alla documentazione che attesti le modalità di connessione telematica ed il preciso momento temporale di ogni connessione eseguita dai commissari.

      3. Si richiede di accedere A TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI NELLA VERSIONE TRADOTTA IN INGLESE O IN ALTRA LINGUA CONOSCIUTA dal membro della commissione Prof. ………..ed usati dalla commissione ai fini della valutazione del dott. ..,

      PROCEDURA PER L’INVIO
      Per fare le cose per bene dovresti fare un file pdf con dentro la lettera di richiesta di accesso mettendoci anche una copia del documento di identità poi crei il PDF con firma digitale (.p7m) ed invii l’email PEC con allegata la lettera firmata digitalmente

      indirizzi di invio:
      in primo in lista a cui devi inviare la email PEC al responsabile amministrativo della che segue la procedura (è scritto anche nel primo verbale)
      poi ai vari indirizzi MIUR Direzione università:

      studiuniversitari@postacert.istruzione.it
      anvur@anvur.org
      anvur@pec.it
      abilitazione@anvur.org
      direzione.universita@miur.it
      MIUR-DGUS@miur.it

      poi attendi pazientemente 30 giorni e se non rispondono, subito dopo fai ricorso al TAR per mancata risposta.
      Quando e se avrai gli atti richiesti potrai se trovi delle incongruenze fare ricorso al TAR anche sulla procedura che per mancanza degli atti non avevi potuto fare prima.

  4. A proposito di ritardi, trovo allucinante e forse anche un po’ sospetta, la lentezza con cui escono i criteri 2013: qualche settore (solo 9 in un mese e mezzo) e’ uscito, gli altri perche’ ci mettono cosi’ tanto? hanno ricevuto indicazioni dal ministero di rallentare o e’ una loro iniziativa dormirci? cosa e’, un tentativo per affossare l’abilitazione 2013? chi si ritiro’ alla 2012 sapendo che c’era l’abilitazione 2013, si sente un po’ preso in giro…

  5. La sentenza è particolarmente incisiva nel giudicare ‘ostruzionismo ingiustificato’ il diniego opposto dal MIUR nella figura di un suo Direttore. Giova ricordare che la condanna al pagamento delle spese legali di una delle due parti in causa è piuttosto rara (di norma, le spese vengono compensate), ed è fortemente simbolica, dato che pone in evidenza la soccombenza dell’Amministrazione per aver violato norme e leggi che dovevano essere note ai Funzionari, ai Dirigenti o all’Ufficio Legale, e non per essere incappata in questioni giuridiche sottili e suscettibili di interpretazione non univoca. Tuttavia, immagino che 1000 Euro siano ben poca cosa rispetto a quelle che saranno state le spese effettivamente sostenute o che sosterranno i ricorrenti vittoriosi. E’ ammissibile, dunque, che possa salvaguardare i suoi diritti solo chi abbia una disponibilità economica? Per contro, dubito che ci saranno conseguenze per il Direttore che, secondo quanto sentenziato dal TAR, ha abusato del suo ufficio.

  6. Dimenticavo quasi di commentare gab: è facile definire ‘male’ accettabile, in luogo del ‘rimedio’, il male degli altri. Sei tu forse idoneo e quindi pronto a difendere il tuo traguardo anche se acquisito grazie a commissioni sorteggiate in spregio al regolamento, che hanno impiegato poche decine di secondi per leggere e valutare le tue astruse pubblicazioni, continuando intanto a fare lezioni, esami, convenzioni, consulenze, ad acquisire PRIN scegliendosi i revisori (e soprattutto scegliendo il burocrate al MIUR avvicinabile)? E soprattutto: commissioni di giovani nati schiavi e che mai saranno liberti, pronte a cambiare tutto per non cambiare nulla? Pronte perfino a rinfacciare ai non idonei di non avere avuto nessun PRIN (danno, oltre la beffa)? Indimostrabile, dirai. Al Capone andò in galera per evasione fiscale, non per i delitti che aveva commesso, ‘indimostrabili’, appunto. Se la pensi in questo modo e sei stato giudicato idoneo, la tua commissione è stata molto coerente.

  7. A proposito delle “lungaggini”, la mia supposizione – forse un po’ ingenua, e certo un po’ cattiva – è che il MIUR non sia affatto sicuro del proprio operato. Troppe sono le esitazioni, i tentennamenti, le reticenze. A suo modo, il Ministro Carrozza aveva lasciato trapelare il suo personale imbarazzo. E le stesse Commissioni, ormai, devono essere ben poco convinte che ciò che sono chiamate a fare abbia veramente un senso.

  8. A questo punto, per i settori non ancora pubblicati, una richiesta del genere potrebbe funzionare? Che dicono gli esperti in diritto?

    Egregio dott. [Responsabile del procedimento],
    la presente per richiedere gli atti del procedimento di cui all’oggetto.
    Il sottoscritto ha partecipato all’abilitazione nel settore XXX e come tale vanta un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti della procedura in oggetto.
    Infatti la mancata conoscenza di quanto richiesto causa grave ed irreparabile pregiudizio inibendo, in caso di abilitazione, la partecipazione ad eventuali procedure concorsuali ex artt. 18 e 24 della L. 240 11 riservate ai soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il corrispondente Settore e Fascia.
    Considerato peraltro che il termine di conclusione dei lavori della commissione per il settore concorsuale XXX era stato prorogato alla data del XXX e che tale data è oramai trascorsa da molte settimane, in assenza di altre proroghe, la suddetta procedura è presumibilmente da ritenersi conclusa .
    E quand’anche si ritenga non ancora conclusa la procedura concorsuale a causa della omessa pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, giova ricordare un recente pronunciamento della Terza Sezione del TAR del Lazio che ha precisato come sia comunque nel diritto ottenere accesso alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascun richiedente così come gli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti.
    A questo proposito il TAR ha, con sentenza depositata lo scorso 25/2/2014 (N. 09213/2013 REG.RIC.), ribadito come “costituisce oramai orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’istanza di accesso non deve necessariamente attendere la chiusura della procedura concorsuale perché possa essere inoltrata all’ amministrazione procedente, purché abbia ad oggetto atti amministrativi attinenti ad una fase precedente già conclusa ed autonoma rispetto alla successiva. In tale situazione non si vede come … la conoscenza degli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi possa “impedire” o “gravemente ostacolare” o comunque “compromettere” l’attività della commissione, una volta che le operazioni si siano concluse e, come nella specie, sia in corso la successiva fase di pubblicazione degli atti correlati alla attribuzione dell’abilitazione da parte della commissione di valutazione (ai sensi dell’art comma 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 e dell’art. 8 comma 4 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 “La commissione attribuisce l ‘abilitazione”) posto che, trasmessi gli atti al Ministero, a quest’ultimo compete la sola pubblicazione sul proprio sito al fine di rendere noto agli interessati il conseguimento o meno del titolo abilitativo.”
    In attesa di un pronto riscontro si porgono Cordiali Saluti

  9. Accesso agli atti….. stanno arrivando le prime risposte ufficiali… credo che sarebbe utile focalizzarci meglio su questo topic..

    le risposte sono molto interessanti e soprattutto molto variabili…
    alcune rimandano la richiesta di accesso dalle università al MIUR mentre dal MIUR come ovviamente richiede la legge stanno mandando lettere per informare SINGOLARMENTE i candidati che è stata fatta richiesta per accedere agli atti di propria competenza.

    Vi ricordo che ancora non ci hanno comunicato “ufficialmente” degli esiti della valutazione quindi per quella “informazioncina” siamo stati rimandati al generico …. vai sul sito e leggi, se è uscito il tuo settore e li troverai un SI o un NO.
    ……No comment

  10. A dire il vero è anche anomalo che il responsabile del procedimento nella sede ospite del concorso non sia intervenuto in alcun modo, come se il Ministero svolgesse un ruolo di superiore controllo inglobando anche responsabilità personali di funzionari di altri Enti. Come mai è risultato pacifico lo scambio di ruoli?

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