Sul sito del MIUR sono disponibili i Decreti Direttoriali 1531 (Bando Commissari) e del 1532 (Bando Candidati) che danno avvio alle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale. Per i candidati sono previste cinque finestre quadrimestrali fino al 6 aprile 2018 e i termini del primo sportello quadrimestrale sono «a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale [2 agosto 2016] ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016». Per gli aspiranti commissari la finestra per candidarsi è «a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 15 settembre 2016».
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02 agosto 2016
Abilitazione scientifica nazionale

Sono disponibili i due decreti direttoriali che, in attuazione del D.P.R. 95/2016, del D.M. 120/2016 e del D.M. 602/2016 danno avvio alle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale. Si tratta, rispettivamente, del D.D. 1531 (Bando Commissari) e del D.D. 1532 (Bando Candidati) del 29 luglio 2016 reperibili ai seguenti link è sul sito dell’abilitazione scientifica nazionale (http://abilitazione.miur.it).

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55 Commenti

    • Sì, i codici sono proprio quelli.
      Si prenderanno i valori migliori (per le citazioni) tra Scopus e WOS quindi metterli entrambi se sono disponibili. Altrimenti uno solo.

    • @Lilla: buona notizia: per Scopus hanno implementato una funzione che fa la ricerca automatica dell’identificativo Scopus (non ho idea se la cosa fosse possibile anche nelle 2 precedenti tornate, essendo per me questa la prima volta), nel caso non lo si abbia inserito nella propria pagina del LoginMiur (come nel mio caso). C’é una funzione analoga per ISI ma nel mio caso non ha funzionato il piu’ delle volte ed ho dovuto ricopiare a mano il codice dalla pagina del database (ma questo e’ piu’ comodo da trovare rispetto a Scopus).
      Brutta notizia: sembra non sia possibile agganciare le pubblicazione che sono su scopus segnalate come “in press”: provato a mettere anche manualmente numero scopus come indicato nella guida dell’universita’ di Verona ma non dalla piattaforma dell’ASN non trova nulla…

    • Giulio, l'”article in press” è però regolarmente indicizzato in Scopus, quindi penso che tu possa tranquillamente usarlo.
      Questo lo vedi sia dal fatto che il “content” include anche, appunto, gli “article in press”:
      .
      https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
      .
      con la sola differenza che ancora non sono stati assegnati a una “issue” cartacea e che non sono disponibili le “references”.
      Lo dovresti poi anche vedere aprendo il documento in Scopus e guardando nella barra dell’indirizzo: lì trovi il codice Scopus anche, appunto, nel caso degli “article in press”.

    • @Lilla: ho fatto come dici, ma quando nella mascherina della piattaforma ASN vado ad inserire manualmente il codice di Scopus che ricavo dalla barra degli indirizzi del mio browser, il motore di ricerca dell’ASN dice che non trova nulla e quindi l’aggancio non va a buon fine.
      ah, questi agganci valgono solo per uno dei due inserimenti delle pubblicazioni (credo proprio quello che conta ai fini degli indicatori-valori soglia).

    • Che dire.
      Mi viene in mente che il motore di ricerca implementato per l’ASN non include il “search” di “article in press”, che sono un “document type” specifico in Scopus.
      Questo potrebbe voler dire che quel tipo di documento è esplicitamente escluso dalla procedura ASN o che il motore di ricerca si limita ai “document type” tradizionali e quindi ha una specie di falla.
      Potresti scrivere al supporto (anni fa c’era anche un indirizzo del Cineca dedicato all’ASN) e chiedere. Specialmente se quel “article in press” ti vale il raggiungimento di una soglia.
      O, in quest’ultimo caso e se effettivamente l’ “article in press” non è valido, aspettare qualche mese (la scadenza è il 2 dicembre in fin dei conti) per avere l’articolo effettivamente pubblicato.
      .
      Siamo comunque fiduciosi nella pubblicazione delle FAQ di ANVUR sulla procedura, anche se sarebbero una Treccani da quello che sto vedendo ;-)

    • @Lilla: gia’ scritto alla rivista, passera’ almeno 1 anno prima che l’articolo venga assegnato ad un numero e quindi passi allo stadio finale su Scopus (quindi esca dallo stato di Article in PRess). Non lo posso al momento mettere tra gli articoli considerati per gli indicatori (ma perche’ adesso questo termine se prima c’era il valore soglia??) pero’ lo posso mettere nell’elenco degli articoli da presentare alla commissione, che non richiedono l’aggancio a Scopus e/o Isi(s).

      prima di contattare Cineca aspettero’ Settembre. al momento non ho fretta (e cmq supero i valori soglia anche senza quell’articolo; piu’ che altro ero curioso di vedere come funziona il sistema e segnalare qua qualcosa che puo’ essere utile per qualcun altro). Cmq nel mio settore hanno abbassato paurosamente le soglie rispetto al documento dell’ANVUR che circolava 1 mese fa (molto ma molto piu’ basso delle mediane delle 2 precedenti tornate…) anche se c’e’ da dire che questa volta hanno aggiunto i titoli da presentare…

    • In effetti dal documento che circolava un mese fa una serie di soglie sono state abbassate. Parlo almeno dei settori ing – abbiamo fatto un discreto lavoro ;-) E mi pare naturalmente cosa buona.
      I titoli c’erano anche nelle prime due tornate ma erano in un elenco fisso e contavano tutti. E soprattutto erano definiti in modo più chiaro :-D
      .
      Se passi già le soglie non ti serve l’article in press. Non mi resta che augurarti un grosso in bocca al lupo!

  1. Salve a tutti, vorrei chiedere un chiarimento o un confronto con voi, ovvero per i settori bibliometrici i valori soglia prevedono, in tema di “numero di articoli”, i prodotti censiti su scopus come “Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey”, escludendo quindi conference paper, book series e book chapters. In tema di numero di citazioni e h-index, invece, il decreto appena pubblicato sembra non limitare agli stessi prodotti tali indicatori, in altri termini: numero di citazioni e h-index sono calcolati tenendo conto anche di conference paper, book series e book chapters, ovviamente indicizzati in scopus.
    E’corretta questa interpretazione secondo voi? ringrazio quanti forniranno una risposta!

    • Si, secondo me l’interpretazione è corretta.
      Comunque segnalo che il form per la compilazione della domanda è già disponibile su loginmiur, questo dovrebbe chiarire (o aggiungere) alcuni dubbi.

    • @Plymouthian: sto anche io facendo delle prove.
      Non sembra adesso possibile importare le proprie esperienze professionali gia’ inserite nel sito del Cineca…

    • @Paolo: questo e’ il vero dilemma di tutti i concorsi italiani: perche’ devo fare domanda e poi scoprire che la commissione ha stabilito dei criteri che o mi penalizzano in partenza o cmq avvantaggiano un certo candidato (guarda un po’?)? I criteri scelti dalla commissione dovrebbero apparire prima della scadenza del bando.

    • Da quanto si legge le commissioni decideranno i 6 titoli dopo 15 giorni dalla loro nomina. Quindi per il primo quadrimestre, se i tempi dichiarati sono rispettati (…), intorno a fine ottobre/inizio novembre.
      Prima non si sa effettivamente nulla – ma per i due anni di insediamento della commissione questi criteri saranno non modificabili -> i candidati per i quadrimestri successivi li conosceranno prima di far domanda.
      Intanto uno aspetta fino a novembre per far domanda o fa domanda inserendo comunque l’elenco di tutti i titoli (da 2 a 11) e poi aspetta la chiusura del quadrimestre, a dicembre. Due settimane dopo, cioè circa a Natale, arrivano in dono gli indicatori calcolati proprio in quei giorni.
      A Natale il candidato che ha fatto domanda “al buio” sa dunque quali sono i criteri della commissione, il valore finale dei suoi indicatori e se proprio gli andassero di traverso può ritirare la domanda, in modo da non venire eventualmente bocciato e dover aspettare il tempo di esclusione previsto per ripresentare domanda.
      Almeno, io interpreto così.

    • ma quale sarebbe la differenza tra questi 3 titoli:
      -direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o
      internazionale;
      -responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
      -responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
      bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

      a me sembrano molto intercambiabili…. qualcuno puo’ fare un esempio per ciascuno di essi?

    • @GiulioP “ma quale sarebbe la differenza tra questi 3 titoli”
      Le differenze ci sono:

      1. aver avuto collaborazioni scientifiche (tra soggetti con diverse affiliazioni) a livello nazionale o internazionale, chiaramente il tutto dovrebbe, a mio avviso, trovare una conferma in eventuali articoli pubblicati, che testimoniano l’effettiva attività di collaborazione.

      2. Incarichi di ricerca documentati, all’estero o in enti pubblici: borse, post doc ecc..

      3. Il responsabile scientifico del progetto è una figura ben precisa. Non tutti gli afferenti a un progetto sono responsabili scientifici, non c’è nessuna sovrapposizione con i punti 1 e 2

    • @antoniop: scusa, ma che differenza c’e’ tra “direzione delle attivita’ di un gruppo di ricerca” (che presuppone un progetto di ricerca! numero 3 dell’Allegato A) e “responsabilita’ scientifica di un progetto di ricerca” (numero 5 dell’allegato A)? a me sembra veramente un cavillo… e che entrambi si riferiscano alla figura del Principal Investigator.. e’ vero anche che il suddetto n. 3 comprende anche le “partecipazioni”…

      e il punto 11 “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita’ di ricerca”? anche questo non e’ intercambiabile con il punto 4?

  2. Salve a tutti,
    vorrei un chiarimento riguardo le Pubblicazioni da allegare (ART. 7 – All. A – D.M. 120/16). Si possono selezionare le migliori pubblicazioni dell’intera carriera accademica o si riferiscono ad un determinato periodo (ultimi 5 o 10 anni?)
    Grazie

    • Non ci sono limiti temporali per le pubblicazioni da presentare in .pdf, ma solo numerici. Devono essere minimo 10 (Art 2, 1b – dm 120/16) e al massimo pari al numero riportato nell’allegato B.
      Però la scelta va pensata bene, anche rispetto al numero minimo, perché l’abilitazione è conferita solo a chi, oltre a eguagliare almeno 2 indicatori su 3, presenta pubblicazioni complessivamente di qualità elevata (Art 6, 1b – dm 120/16), come definita nell’allegato sempre.
      .
      I limiti temporali sono solo per il calcolo degli indicatori. Per quelli valgono esclusivamente le pubblicazioni indicizzate nei periodi considerati.

    • Scusa Lilli, io ho un dubbio sulla tua interpretazione dell’ (Art 2, 1b – dm 120/16): a me pare che 10 sia il minimo numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate non il minimo numero di pubblicazioni da allegare, ti torna?
      Grazie!

    • BM, non credo di aver capito bene la tua domanda. Provo a riformulare comunque quello che intendevo sopra.
      Come per le tornate precedenti, ogni candidato può presentare (e quindi poi allegare in .pdf) un numero di pubblicazioni compreso fra un numero massimo ed un numero minimo. Il numero massimo è dato dall’allegato B al dm 120/16 ed è diviso per settore e fascia. Il numero minimo è dieci, che invece è fisso per tutti.
      .
      Nelle tornate 2012-13 il numero minimo era dodici, ma è stato abbassato nella revisione dell’articolo della legge 240 riguardante l’abilitazione.
      La versione originale della 240, all’art 16, comma 3, lett b, diceva:
      -La possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e area disciplinare *e in ogni caso non inferiore a dodici*
      La modifica è stata apportata con la legge 114 dell’11 agosto 2014, art 14:
      -2.2) alla lettera b) la parola dodici è sostituita dalla seguente: *dieci*.
      .
      Quindi ogni candidato può scegliere quante pubblicazioni presentare, nell’ottica che siano possibilmente giudicate di qualità elevata, e posto che siano comprese nell’intervallo [num minimo=10, num massimo].

    • Grazie mille della risposta!
      Quindi se ho capito bene, se nel mio settore la soglia del numero di pubblicazioni è 10 vuol dire che almeno quella soglia la devo comunque superare, non posso dire: “supero le altre due (n di citazioni e H index) quindi tralascio quella del numero minimo”.

    • BM, stai buono lì! :-D
      Si parlava delle pubblicazioni valide per la valutazione, non di quelle che servono al calcolo degli indicatori. Attento a non confondere, ma credo poi che nell’applicativo le interfacce per l’inserimento siano separate.
      Comunque:
      – per la valutazione della commissione: scegli fra tutte le tue pubblicazioni (senza limiti temporali) da 10 al numero massimo di pubblicazioni per il tuo settore (che non so quale sia ovviamente), prepara i pdf e poi allegali nella tua domanda nel sito loginmiur (dove, vedi tu – io non sto facendo domanda…)
      – per il calcolo degli indicatori: dovrai fare un elenco delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni (se fai domanda per PA) con i codici Scopus/WOS – sulla base di questo qualcuno (non dovrai farlo tu) calcolerà gli indicatori finali che ti saranno resi noti dopo la chiusura della procedura il 2 dicembre.
      .
      Per non rischiare l’esclusione dalla procedura fatti magari dare una mano da altri colleghi – qui nei commenti non è neanche facile spiegarsi. E resta anche tu fiducioso nella pubblicazione delle FAQ da parte di ANVUR!

    • @Lilla e BM: ho riletto meglio il passaggio segnalato da BM e in effetti non mi sento di dare torto alla sua interpretazione (anche se ammetto che anche io avevo inteso come Lilla): e’ scritto “il numero massimo di pubblicazioni, che non può
      essere inferiore a dieci” e non “il numero massimo di pubblicazioni, che non possono essere inferiori a dieci” quindi mi sentirei di dire che e’ il numero massimo a non dover essere inferiore a 10 e non che bisogna presentare almeno 10 pubblicazioni..

    • per fortuna o purtroppo non c’é un numrnumero minimo di pubblicazioni da presentare/allegare. solo i vari settori non possono indicare come n. massimo un numero inferiore a 10. un po’ contorto ma é così.

    • Sì, è vero. Sarà sempre il sole d’agosto? ;-)
      Comunque bisogna ogni volta interpretare leggi varie mettendo insieme varie informazioni, perché i testi sono spesso ermetici. A volte basta spostare una virgola come nella famosa frase della Sibilla “ibis redibis non morieris in bello”.
      Non avrei mai potuto fare la giurista, avrei perso la pazienza già al primo esame :-D
      .
      Tornando agli aspetti pratici, che agli ing piacciono molto di più ;-), BM quanto detto sopra dovrebbe (fate anche voi le vostre verifiche, mi raccomando) andare tutto bene a parte la cosa del numero minimo.
      Questo parametro, incredibilmente, è l’unico per il quale non c’è una prescrizione numerica. La cabala l’ha lasciato al fato. Il fato qui dovrebbe coincidere con l’umore della commissione nel vedersi, che so, 8 paper presentati quando invece il numero massimo è ad esempio 12 o 14.
      Ma, come leggevo in un altro post recente, anche prevedere l’impatto scientifico futuro di un articolo, come da definizione di “qualità elevata” della produzione scientifica come definita nell’allegato B, richiede doti divinatorie o una vasta esperienza da bookmaker.

    • Grazie :-)
      Ma auguro a entrambi noi abilitati di non avere bisogno di rifare domanda fra 2 anni ;-)

    • Con la scritta “questa pergamena si autodistruggerà entro 6 anni (a meno di ulteriori proroghe”.

  3. vorrei chiedere indicazioni a chi tra voi è più esperto.
    tra i criteri, al n.11 vi è “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione.”
    Le attività di conto terzi di cui si è avuta responsabilità scientifica, e siano palesemente attività di ricerca svolte per aziende, rientrano in questa fattispecie?
    Grazie

  4. Tanto, anche se vince giù’, gli abilitati restano tali come avvenuto a Diritto Privato!
    Piuttosto qualcuno ha notizia di un altro settore dove la commissione e’stata dichiarata illegittima ma i giudizi positivi da essa manifestati sono rimasti tali?

  5. @Desolation,
    non è così. L’esito di un ricorso accolto su vizi della commissione o della procedura è l’annullamento della abilitazione ottenuta. A privato è andata in quello strano modo solo perché l’annullamento non c’è mai stato, né ci sarebbe mai potuto essere, perché il contraddittorio non era integro. Per cui non c’è stato un annullamento della procedura a livello dispositivo, ma solo un consiglio nella parte motiva della sentenza. Non c’è dubbio che, se a privato il contraddittorio fosse stato integro, gli abilitati avrebbero perso l’abilitazione, e si sarebbe posto il problema dei licenziamenti dei vincitori dei concorsi.
    Lo scrivo perché non ci siano alibi morali del tipo ‘vabbe, tanto finisce tutto a tarallucci e vino’.
    Chi decide di fare un ricorso demolitorio -ed anche, come è avvenuto a penale, chi si costituisce ad aiuvandum in ricorsi demolitori altrui- è consapevole di farlo contro gli abilitati.
    Per il resto, no, non c’è notizia di altri ricorsi demolitori accolti: ci sono state molte ordinanze di integrazione, ma poi -che io sappia-nessun accoglimento. Questo, almeno a livello di Tar,
    vedremo di CdS.
    Temo però che pure l’asn 2.0, oltre ad essere un’arma di distrazione di massa dalla mancanza di finanziamento e reclutamento (cioè concorsi, e magari non stralocali come gli attuali, ai quali è insensato presentarsi, se non si è colui per il quale il posto è stato messo a concorso), sarà una pacchia per gli amministravisti (buon per loro), e il colpo finale per il residuo senso di comunità e appartenenza, già devastato, in molti settori, appunto dai ricorsi demolitori della prima asn.
    Tom Bombadillo

    • @edo: questo penso di averlo risolto io… :-) basta levare la spunta alla scritta “In press” della tua pagina del cineca che “magicamente” la pubblicazione appare sulla piattoforma dell’ASN. Non so se e’ gia’ stato detto (magari da me!), ma purtroppo non e’ possibile importare con la pubblicazione gia’ caricata sul cineca anche gli eventuali allegati che uno ci aveva messo a suo tempo, questi ultimi vanno nuovamente selezionati dal proprio computer e caricati sulla piattaforma.

  6. una abilitazione francese alla posizione di maitre de conference sotto quale titolo puo’ essere messo? facendo riferimento all’Allegato A del dm 120/2016, al numero 9, “conseguimenti di premi e riconoscimenti…”?

  7. @ antoniop
    credo che il titolo ‘responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private’ non implichi necessariamente la presenza di borse di studio o di post-dottorato. E’ sufficiente che ci sia la responsabilità scientifica (coordinamento, direzione) di uno studio che sia stato affidato da enti pubblici o privati qualificati (es. CNR, IRCSS ecc.)

  8. @Bombardillo
    “Chi decide di fare un ricorso demolitorio -ed anche, come è avvenuto a penale, chi si costituisce ad aiuvandum in ricorsi demolitori altrui- è consapevole di farlo contro gli abilitati”.
    1. Chi decide di fare ricorso è per vedere tutelati i propri diritti o interessi legittimi; non esistono ricorsi “demolitori” contro “abilitati”
    2. Chi si costituisce non lo fa contro gli abilitati;
    3. Proprio nel suo settore, la quasi totalità dei ricorsi individuali (e non erano certamente pochi) non solo sono stati accolti, ma hanno visto giudizi, da parte della nuova commissione, ribaltati (da non abilitati ad abilitati). Se Lei leggesse qualche sentenza vedrebbe che proprio il criterio integrativo previsto dalla commissione 2012-2013 è stato ritenuto non legittimo…
    Per cui…

    • Credo che Tom Bombadillo (Bombardillo è un simpatico refuso) quando menzionava “ricorsi demolitori” alludesse a ricorsi nei confronti della legittimità della commissione. Per fare un esempio, è stata contestata la legittimità di alcuni membri OCSE che nel loro paese afferivano a settori scientifici non congruenti con il settore concorsuale per cui erano commissari (https://www.roars.it/asn-di-diritto-privato-per-anvur-e-tutto-regolare/). Non sono un giurista, ma mi sembra di aver compreso che una commissione non legittimamente costituita può condurre all’annullamento dell’intera procedura, abilitazioni incluse. Di norma i ricorsi accolti, invece, hanno condotto al riesame della candidatura del ricorrente, senza mettere in questione le abiitazioni conseguite dagli altri candidati. Meglio di me saprà dire Tom Bombardillo ;-)

  9. Da giurista non credo che un ricorso che contesti la legittimità della commissione debba essere per forza considerato “demolitorio” (si veda l’intervento in autotutela del Miur nella procedura da Lei puntualmente citata a seguito delle decisioni del giudice amministrativo). L’intera procedura, inoltre, potrebbe risultare illegittima anche per altri motivi diversi da quelli inerenti la composizione della commissione (come, ad esempio, quelli riguardanti i criteri di valutazione previsti dalla commissione stessa). Ad ogni modo il Tar, in altri settori (come quello citato da Tom Bombardillo) ha (legittimamente) seguito un iter argomentativo diverso (non pronunciandosi, semplicemente, su taluni motivi…). Non è certo mia intenzione sollevare polemiche nel contestare l’aggettivo “demolitorio” o l’affermazione “contro gli abilitati”…

    • Volevo solo dire che non tutti i ricorsi sono uguali ai fini degli effetti che possono sortire e che il monito di Bombardillo (ormai gli abbiamo cambiato il nickname) contro i ricorsi “demolitori” mi sembrava rivolto ad una categoria particolare di ricorsi.

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