Tra le molte (dolorose) conseguenze dell’approvazione della Legge 240/2010 di riordino del sistema universitario nazionale, meglio nota come Riforma Gelmini, una delle più importanti è stata la necessità da parte di tutti gli Atenei italiani di adattare i propri Statuti alla nuova normativa. A tutt’oggi sono solo poco più di una decina gli Statuti approvati dal Miur e già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Questa attività di riscrittura ha impegnato negli ultimi dodici mesi risorse umane qualificate e preziose energie intellettuali che molto più utilmente avrebbero potuto essere indirizzate alla realizzazione di progetti di ricerca innovativi. Buona parte degli Atenei ha rispettato la scadenza di sei mesi prevista dalla Legge e ha provveduto ad inviare entro fine luglio al Ministero i nuovi Statuti per i relativi controlli, da espletarsi nel tempo massimo di quattro mesi. I restanti Atenei hanno invece preferito avvalersi di un’ulteriore proroga di tre mesi (comunque contemplata dalla Legge) per completare entro la fine del mese di ottobre le operazioni di revisione statutaria.
L’esame degli Statuti da parte del Ministero è stato caratterizzato da un’assoluta mancanza di trasparenza. Infatti non sono mai stati chiariti i criteri in base ai quali si è dato corso alle verifiche né sono stati avviati confronti su questo tema con le organizzazioni istituzionali rappresentative del mondo universitario come ad esempio il CUN. L’attività di censura del Miur, volta a ridurre i già limitati spazi di democrazia interna consentiti dalla Legge 240/2010, si è resa palese nel tentativo di imporre la cancellazione dagli Statuti di quelle norme che avrebbero potuto consentire l’affermarsi di una più ampia partecipazione della comunità accademica. Così, nel corso degli ultimi due mesi, si è assistito alla proposizione di rilievi per contrastare quegli elementi dei nuovi Statuti universitari che prefiguravano l’elettività dei componenti interni (docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo) del Consiglio di Amministrazione, vero luogo di esercizio del potere alla luce della Riforma.
Alcuni Atenei, come il Politecnico di Torino, Genova e Parma, hanno adottato Statuti che su questo punto prospettano una più evoluta interpretazione della legge. Quest’ultima non vieta esplicitamente l’eleggibilità a suffragio universale dei membri interni del Consiglio, ma si limita ad affermare che essi devono dimostrare di essere in possesso di una comprovata qualificazione e di un’elevata competenza professionale in ambito gestionale, accertabili anche attraverso bandi che indichino con precisione quali sono i requisiti ai quali devono conformarsi i loro curricula. Gli Atenei in questione hanno privilegiato a questo proposito una soluzione che è in grado di coniugare il requisito della competenza con quello dell’elettività, prevedendo l’adozione di una procedura in due fasi. In un primo tempo viene emesso un bando per sollecitare candidature nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge 240/2010; in un secondo momento, tra tutti coloro che saranno giudicati idonei a ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione da un apposito Comitato di Selezione (ovvero direttamente dal Senato Accademico), è prevista l’elezione a suffragio universale da parte di tutto il personale accademico. Non è per nulla accettabile che il Ministero censuri questi Atenei sulla base di interpretazioni restrittive ed unilaterali della legge.
Davvero paradigmatica, a questo proposito, è la vicenda dell’Università di Parma. Ai primi di agosto, quando il Ministero era ancora retto da Maria Stella Gelmini, arrivò da Roma un lungo elenco di osservazioni sullo Statuto, che portarono poi all’approvazione nel mese di ottobre di una nuova versione riveduta e corretta del medesimo. A fine novembre, già insediato il neo Ministro Francesco Profumo, il Miur ha rispedito per la seconda volta all’Ateneo ducale lo Statuto chiedendo ulteriori modifiche. A differenza del primo round, questa volta il Ministero se l’è presa anche con la questione fondamentale dell’individuazione dei membri interni del Consiglio di Amministrazione, che Parma aveva deciso di rendere elettiva. Questo modo di procedere da parte del Miur è del tutto irrituale e non conforme rispetto a quanto previsto dalla Legge 240/2010. Secondo il comma 10 dell’articolo 2 della stessa, infatti, il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli Statuti e i Regolamenti all’Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli Organi competenti dell’Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l’atto del Rettore, in sede di giurisdizione amministrativa, per i soli vizi di legittimità.
Il 7 dicembre il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell’Università di Bologna hanno approvato in via definitiva il nuovo Statuto, avvalendosi largamente della possibilità appena segnalata per respingere la gran parte delle osservazioni giunte dal Miur. Nessuna di queste riguardava però i criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione, perché fin dalla prima stesura a Bologna si è privilegiata la strada della designazione da parte di Rettore e Senato Accademico dei suoi membri interni. Le scelte politiche contenute nello Statuto di UniBo sono state il frutto della decisione di una minoranza ristretta, mentre la gran parte della comunità accademica non vi si è mai riconosciuta, come dimostrato ampiamente dai risultati di una consultazione referendaria autogestita effettuata a fine giugno. In particolare proprio l’organo principale dell’Ateneo, il nuovo Consiglio di Amministrazione, sarà designato in modo verticistico e non eletto, e non sarà revocabile nemmeno dalla massima espressione della comunità, ovvero il Senato Accademico. Queste scelte autoritarie e non condivise sono state giustificate con un mistificatorio riferimento all’efficienza e all’indipendenza; al contrario solo la partecipazione e la collegialità avrebbero potuto garantire quella qualità del lavoro, dei servizi, della ricerca e della didattica che è più che mai necessaria in questa fase di profondo cambiamento. Se la responsabilità dell’avvio di questo processo distruttivo risiede ovviamente nel Governo Berlusconi, ma anche nelle incertezze delle allora opposizioni, la convinta attuazione della Legge, in modo nettamente peggiorativo rispetto al dettato originario, rimane per intero a carico del Rettore e degli Organi Accademici dell’Alma Mater Studiorum.
In appendice segnaliamo Il nuovo Statuto di UniBo (a cura di Segio Brasini) e il caso dello Statuto di Catania. [NdR]