Il MIUR procede a tentoni. Nei decreti direttoriali di nomina delle commissioni posticipa i termini per le ricusazioni, ma in modo illegittimo, perché  un DPR  non può essere modificato da una fonte di rango inferiore come un decreto direttoriale.

Il DPR 222/2011, stabilisce all’art. 7 c. 7 che

Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.

In sostanza, i trenta giorni per presentare istanza di ricusazione da parte dei candidati decorrono dal 20 novembre 2012, data di chiusura del bando.

Cosa che pone già diversi problemi, visto che alla data del 30 novembre solo una frazione delle commissioni sono state nominate: avremo dunque tempi variabili per le ricusazioni, più o meno estesi a seconda dei settori. Il che, nel marasma di illegittimità nel quale sta precipitando l’abilitazione nazionale non stona. Anzi.

Ma c’è di meglio.

In sedici decreti di nomina di commissioni, apparsi on-line si legge, all’art.3:

Dalla data del 29 novembre 2012 e fino al 29 dicembre 2012 i candidati all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 08/A2-Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile possono presentare eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Il lettore penserà che si tratti di un refuso: qualcuno ha digitato 9 al posto di 0. Non è così.

Il MIUR rivendica orgogliosamente la propria creatività. Infatti nelle premesse ai decreti si legge:

CONSIDERATO altresì opportuno che, al fine di assicurare il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del DD n. 222 del 2012 per l’eventuale presentazione di istanze di ricusazione da parte dei candidati all’abilitazione, lo stesso decorra dalla data di adozione e pubblicazione del presente decreto;

Peccato che il termine dal quale decorrono i trenta giorni non è stabilito da un Decreto Direttoriale, ma dal DPR più sopra citato, che ovviamente non può essere modificato da una fonte di rango inferiore. Evidentemente al MIUR c’è parecchia confusione. Che si fa ora con questi Decreti Direttoriali? Li si ritira e li si corregge? Intanto il tempo scorre inesorabile.

I decreti direttoriali che estendono illegittimamente i termini per la ricusazione sono ben trentadue. Li mettiamo a disposizione di chi volesse scaricarli perché già in altra occasione abbiamo potuto verificare che il MIUR modifica di soppiatto i file pdf dei decreti direttoriali già pubblicati sul sito dell’ASN: è quello che è successo con il decreto direttoriale di nomina della commissione del settore concorsuale 02/A2 di cui sono state pubblicate due versioni diverse:

Sebbene le differenze riguardino l’eliminazione di un paragrafo ripetuto e l’omissione di una citazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, non si può che rimanere perplessi di fronte alla direzione di un ministero che “sbianchetta” un decreto direttoriale già pubblicato.

Alla luce di tutto ciò, ci è sembrato previdente  caricare sul nostro sito una copia dei decreti di nomina che prorogano illegittimamente i termini per le istanze di ricusazione:

Più il tempo passa, più l’osservatore fatica a decidere se l’ASN sia uno Juggernaut o molto più semplicemente uno sgangherato carrozzone: dopo aver mancato l’ordine alfabetico dei commissari OCSE (molti di origine italiana) ora scopriamo che al Ministero si tenta di rettificare un DPR con un decreto direttoriale. Andiamo avanti così!

Post Scriptum (2/12/2012). È bene notare che la questione delle ricusazioni non può essere derubricata a cavillo giuridico. Nei fatti, la Direzione del MIUR ha fornito un’informazione distorta ai candidati. Immaginiamo che un candidato presenti istanza di ricusazione il 21 dicembre (dunque, oltre I termini effettivi previsti dal d.P.R. 222/2011 e che sono ad oggi  gli unici validi), In tal caso, il commissario ricusato potrebbe  eccepire che l’istanza non è proponibile. In sostanza, il decreto direttoriale illegittimo ha l’effetto di azzerare la possibilità di ricusazione, quando tutti pensano che esista ancora. A quel punto, resterebbe la sola via giudiziaria, che però è più complicata e costosa.

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6 Commenti

    • Temevo facessero sparire un po’ di cose per non lasciare traccia ma mi sembra ancora tutto come prima. Però c’è ancora l’avviso della manutenzione. Mah…

    • Se non ho capito male, superato lo scoglio delle ricusazioni, la commissione può convocare la prima riunione in cui deciderà i criteri. Da quel momento partono i 15 giorni per decidere se ritirare le proprie domande. Solo dopo quei 15 giorni vengono pubblicati on-line i CV dei candidati e la commissione può iniziare i lavori.

  1. Ovviamente considerando che per molti settori non c’è ancora la lista dei sorteggiabili, e che c’è di mezzo Natale, secondo me questa procedura di abilitazione durerà molto molto a lungo. Il che secondo me ha alcuni (pochi) aspetti positivi, almeno vedremo se fanno davvero partire la procedura anche nel 2013.

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