Quante poltrone figliolo?” “Solo due, Padre, una per nomina del Presidente della Repubblica e l’altra del Santo Padre” “Bene, bene. Ego te absolvo in nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Ah dimenticavo: un Pater AVEPRO Gloria. E adesso vai in pace”. Un dialogo surreale? Non del tutto. Il Papa ha da poco elevato il Presidente del consiglio direttivo dell’ANVUR, Felice Uricchio, a membro del consiglio direttivo della AVEPRO, l’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche, l’ANVUR del Vaticano, insomma. Haec est voluntas Dei, si potrebbe concludere. Eppure, qualcosa non torna. Secondo il codice etico dell’ANVUR, i membri dell’Agenzia possono assumere incarichi esterni, purché abbiano carattere integrativo o marginale rispetto alla attività svolta in seno alla stessa Agenzia per la quale sono impegnati a tempo pieno. Inoltre, evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse, anche solo apparenti. A tale proposito, vale la pena di ricordare che tra le università valutate dall’ANVUR c’è anche Università Cattolica del Sacro Cuore, il cui ente fondatore è l’Istituto Giuseppe Toniolo i cui vertici sono saldamente legati alla Santa Sede. È davvero il caso che il Presidente dell’ANVUR accetti una designazione da un soggetto – la Santa Sede – che direttamente o attraverso propri rappresentanti ha il potere di dettare l’attività di indirizzo scientifico e gestionale svolta dall’Università Cattolica?

1. Un Pater, AVEPRO, Gloria

Alla vigilia della pausa agostana le agenzie di stampa hanno battuto una notizia: il Papa elevava il Presidente del consiglio direttivo dell’ANVUR Felice Uricchio a membro del consiglio direttivo della AVEPRO, l’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche, l’ANVUR del Vaticano, insomma.

Per chi finora ne avesse ignorato l’esistenza, AVEPRO cosi presenta la sua attività, cominciata 3 anni prima dell’istituzione dell’ANVUR italiana:

L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO), eretta dal Sommo Pontefice Benedetto XVI con Chirografo (versione italiana) del 19 settembre 2007 è una Istituzione collegata con la Santa Sede, a norma degli artt. 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus. Il compito dell’Agenzia è promuovere e sviluppare una cultura della qualità all’interno delle istituzioni accademiche direttamente dipendenti dalla Santa Sede e di assicurare loro criteri qualitativi validi a livello internazionale.

L’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna (avvenuta il 19 settembre 2003 durante l’incontro dei Ministri per l’Istruzione dell’Unione Europea a Berlino) è stata determinata anche dall’intento di perseguire e realizzare alcuni obiettivi previsti nell’ambito del Processo di Bologna, tra i quali:

      • Rispetto per le specificità e diversità dei vari ordinamenti universitari;
      • Creazione di uno Spazio comune dell’istruzione superiore che favorisca il coinvolgimento delle Istituzioni Universitarie in una dimensione internazionale;
      • Attenzione alla qualità come valore intrinseco e necessario per la ricerca e l’innovazione in ambito universitario.

L’attività dell’AVEPRO è regolamentata dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium (8 dicembre 2017) e si pone in conformità con le European Standards and Guidelines così come con altri accordi internazionali che riguardano le norme e le procedure  della valutazione della qualità nell’istruzione superiore.

L’Agenzia collabora con le istituzioni accademiche nella definizione delle procedure di valutazione interna della qualità nell’insegnamento, nella ricerca, nei servizi, tramite lo sviluppo e l’uso di adeguati strumenti operativi (linee guida, questionari, banche dati, reti informative ecc). Pianifica, inoltre, le procedure di valutazione esterna delle singole istituzioni accademiche, organizzando visite di esperti in loco.

Nel rispetto dell’autonomia in cui svolge la propria attività, l’Agenzia lavora in collaborazione con tutti i soggetti interessati alla vita e al progresso delle Università e Facoltà ecclesiastiche: le istituzioni stesse, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, le conferenze episcopali, tutte le autorità internazionali, nazionali e regionali e tutti coloro che lavorano nelle varie diocesi dei paesi dove hanno sede le istituzioni accademiche ecclesiastiche.

L’AVEPRO è dunque una istituzione di uno Stato estero, emanazione diretta della Santa Sede.

2. Principi di Etica anvuriana

L’art. 7 del DPR 1 febbraio 2010, n.76, così definisce i compiti e la retribuzione del presidente del consiglio direttivo di ANVUR:

 1.  Il  Presidente,  eletto  nel  proprio  ambito   dal   Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli  aventi  diritto,  ha  la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne assicura  il  coordinamento  e l’unitarietà delle strategie e delle attività, convoca  e  presiede le sedute del Consiglio direttivo. 

 2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio  direttivo, un  Vicepresidente  che  lo  sostituisce  nei  casi  di   assenza   o impedimento. 

 3. Il trattamento economico del Presidente è equiparato  a  quello di un dirigente preposto ad uffici di livello  dirigenziale  generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca [uno stipendio annuo lordo pari a 210.000.000 euro].

Come tutti i componenti del consiglio direttivo e i dipendenti dell’Agenzia, anche il Presidente del consiglio direttivo, primus inter pares, è soggetto alle regole deontologiche che ANVUR si è dato con atto approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 15 ottobre 2014.

Se ne possono ricordare alcune, cominciando dai principi generali richiamati nell’art. 2 (enfasi nostra):

1. I membri dell’Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni conformano la propria condotta lavorativa a elevati canoni morali. Nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, si attengono ai principi di lealtà, indipendenza, imparzialità, uguaglianza di opportunità nel rispetto delle diversità di genere, professionalità, riservatezza, trasparenza e integrità.

2. Essi fanno sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate a principi di leale collaborazione, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità. Conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza, efficacia. Non perseguono interessi personali ed evitano ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte, si comportano in modo tale da promuovere la reputazione dell’Agenzia e la fiducia nel suo operato.

Indipendenza e imparzialità stanno giustamente molto a cuore ad ANVUR, che così si preoccupa di rinforzarle (art. 3 del codice etico).

1. Consapevoli dell’indipendenza dell’ANVUR, voluta dal Governo e dal Parlamento e sancita dal DPR 76/2010 e dalla Legge 240/2010, i membri dell’Agenzia e, per quanto attiene le attività ad esse connesse, gli studiosi collaboratori esterni assumono le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio. In particolare, i membri del Consiglio Direttivo assicurano la massima indipendenza nella valutazione della didattica e della ricerca, nel rapporto con i Nuclei di Valutazione Interna, nella valutazione dell’allocazione delle risorse pubbliche alle Università e agli Enti di Ricerca, nella formulazione di pareri e criteri per il Ministro.

2. I membri dell’ Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni agiscono con imparzialità, evitando trattamenti di favore e disparità di trattamento di varia natura, incluse quelle di genere. A tal fine, non intrattengono con i soggetti interessati a qualunque titolo all’attività dell’Agenzia rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza e imparzialità di giudizio; non assumono impegni, né fanno promesse che possano condizionare o anche solo dare l’impressione di condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.

Anche l’integrità viene tenuta in gran conto dal codice etico di ANVUR (art. 4).

1. I membri dell’Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni non utilizzano l’ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali al di là di quelli istituzionali previsti dalle norme e dai regolamenti.

E altrettanto rigore ispira il codice etico anvuriano nel disciplinare la possibilità che i membri di ANVUR possano accedere ad incarichi esterni, sottoponendo ogni incarico ad autorizzazione secondo regolamento (art. 5).

3. Fermi restando i vincoli imposti dall’Art. 8 del DPR n. 76/2010, i membri del Consiglio Direttivo possono assumere incarichi esterni, purché non abbiano un impatto negativo sull’assolvimento dei loro doveri istituzionali, non comportino un danno all’immagine dell’Agenzia e abbiano carattere integrativo o marginale rispetto alla attività svolta in seno alla stessa Agenzia per la quale i membri sono impegnati a tempo pieno.

4. Per lo svolgimento di incarichi esterni i componenti del Consiglio Direttivo devono essere autorizzati secondo le procedure definite nel Regolamento di funzionamento dell’Agenzia.

Tutto ciò trova conferma in un approccio molto scrupoloso al fondamentale tema del conflitto di interesse (art. 7).

1. I membri dell’Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse, anche solo apparenti. Si astengono dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri, del proprio consorte, di conviventi, di parenti o affini entro il quarto grado incluso. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Situazioni di potenziale conflitto di interesse vengono portate a conoscenza dei membri del Collegio, di cui al comma 2 dell’Art. 8.

E’ chiaro che a vagliare il tema del conflitto di interesse, in caso di coinvolgimento personale, non potrebbe essere il Presidente, che è membro del collegio istituzionalmente deputato a verificare il problema (art. 8), ma il vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimenti.

1. I membri dell’Agenzia si impegnano a rispettare il codice etico con specifica dichiarazione all’atto dell’assunzione della carica o entro sette giorni dall’entrata in vigore delle sue modifiche; in sede di prima applicazione, entro due giorni dall’entrata in vigore del codice. Gli studiosi collaboratori esterni, all’atto di ricevere l’incarico, si impegnano a rispettare il codice etico e le altre clausole contenute nel provvedimento di incarico.

2. La violazione del codice etico, da chiunque denunciata, è accertata da un Collegio formato da almeno due membri del Consiglio Direttivo, di cui uno è il Presidente, in contraddittorio con l’interessato. Tale Collegio è deputato all’interpretazione autentica del codice etico e al controllo sulla sua osservanza. Le sue deliberazioni sono tempestivamente riportate ai membri del Consiglio Direttivo e vengono trascritte nei verbali dell’Agenzia. Resta salva la responsabilità disciplinare.

3. I membri del Collegio per il controllo del codice etico durano in carica due anni e l’incarico, salvo per il Presidente, non è rinnovabile.

3. L’Università Cattolica e la Santa Sede

Chi è l’ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore? È l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori che, secondo il proprio Statuto, ha tra i suoi scopi (art. 2):

“(…) la formazione, la ricerca, la promozione e lo sviluppo degli studi superiori in ogni disciplina e la diffusione della cultura di ispirazione cristiana. A tal fine svolge ogni opportuna attività, anche strumentale, diretta o mediante la costituzione o partecipazione ad altri enti o istituzioni. È ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mantiene un rapporto privilegiato con la Santa Sede e con la Conferenza Episcopale Italiana. L’Istituto, in particolare, ha lo scopo: a) di porsi come riferimento culturale nelle scelte strategiche e negli indirizzi ideali e formativi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e degli altri enti da esso fondati o delle istituzioni cui partecipa in virtù della sua caratterizzazione; b) di favorire qualsivoglia iniziativa atta alla promozione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in raccordo con le comunità locali anche al fine di offrire un supporto culturale per l’azione pastorale delle Diocesi; (omissis).

In coerenza con i suoi obiettivi, l’art. 7 dello Statuto dell’Istituto Giuseppe Toniolo prevede che la composizione del comitato di indirizzo dell’Istituto sia articolata come segue.

Il Comitato di Indirizzo è composto da tredici membri, ciascuno dei quali dura in carica cinque anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato, ad eccezione del Presidente quale membro di diritto, come segue: a) l’Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Milano, quale membro di diritto e Presidente del Comitato di Indirizzo; b) un membro designato dalla Segreteria di Stato della Santa Sede; c) un membro designato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana; d) dieci membri cooptati dallo stesso Comitato tra personalità del mondo cattolico di chiara fama che, per professionalità, competenza ed esperienza, possano contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali.

4. Quante poltrone, figliolo?

Senza turbare il segreto del confessionale, sorge spontaneo domandarsi se il Presidente del consiglio direttivo di ANVUR si sia chiesto, prima di accettare dal Pontefice la nomina a componente del direttivo di AVEPRO, se, in base al codice deontologico di ANVUR, la sua persona potesse cumulare i due incarichi (quand’anche il secondo fosse a titolo completamente gratuito, senza prevedere gettoni di presenza e rimborsi forfettari). Si tratta, infatti,  della designazione ricevuta da un soggetto – la Santa Sede – che direttamente o attraverso propri rappresentanti ha il potere di dettare l’attività di indirizzo scientifico e gestionale svolta dall’Università Cattolica.

La quale, come tutti gli atenei italiani, è sottoposta alla diuturna attività di valutazione istituzionale svolta da ANVUR, che il Presidente del consiglio direttivo dell’istituzione coordina, con la preoccupazione di imprimere unitarietà alle sue strategie e attività.

E questo senza voler considerare il rigorosissimo regime di incompatibilità che caratterizza l’attività istituzionale svolta da migliaia di professori universitari italiani a tempo pieno, su cui l’autorità anticorruzione italiana e l’autorità giudiziaria sono più volte intervenute.

E il fatto che le migliaia di professori italiani che hanno trascorso la loro estate a dar corpo alla VQR in atto, firmando l’incarico di valutatore attraverso il sito dedicato (anche qualora avessero optato per la totale gratuità del loro lavoro), sono stati chiamati a prendere visione di una comunicazione ANVUR che severamente ammonisce:

Tutti i valutatori, siano essi componenti del GEV o revisori esterni, saranno chiamati preliminarmente alla valutazione dei prodotti a dichiarare di aver preso visione di quanto richiamato ai punti 1 e 2 e, in aggiunta, a non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse riportate nella seguente Tabella A. Si precisa che le situazioni di conflitto di interesse (anche potenziale) corrispondono alle fattispecie indicate nel Bando VQR 2015-2019 e si riferiscono al rapporto intercorrente con gli autori dei prodotti valutati e con il personale di riferimento dei casi studio. 

Si segnala infine che tutti coloro che saranno coinvolti nella valutazione dei prodotti o dei casi studio della VQR 15-19, riceveranno con comunicazione separata e individuale le indicazioni operative da seguire nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovessero avere necessità di segnalare degli illeciti attraverso l’apposito canale Whistleblowing dell’ANVUR (https://www.anvur.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing/). 

SI AD HOS CONFLICTUS EVITANDOS NORMA POSITIVA DE LEGE APPLICANDA EST, HABEMUS PRAEIUDICIUM?

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