Negli ultimi anni pressoché ogni opinionista o politico à la page ha caldeggiato l’abrogazione del valore legale della laurea come panacea di tutti i mali del sistema universitario, in genere rifacendosi ad una delle “prediche inutili” di Luigi Einaudi o a qualche modello straniero più o meno frainteso. Persino professori politicamente agli antipodi, come Francesco Giavazzi e Margherita Hack, sono tra i firmatari di un recente appello per abolire il valore legale dei titoli universitari. Inutilmente analisi rigorose – tra cui quelle di Sabino Cassese, ora giudice costituzionale, di Giovanni Cordini, del Servizio Studi del Senato – hanno segnalato la complessità del problema. Inutilmente tutti coloro che si intendono davvero di università hanno espresso perplessità. L’abolizione del valore legale è rimasta un must del dibattito pubblico. Opporvisi, o anche solo chiedere ai sostenitori di indicare quali norme precise si intendesse abrogare, significava essere immediatamente confinati nel recinto degli arretrati difensori dello status quo.

Tra le novità del Governo Monti c’è quella di un approccio a questo tema molto più concreto e cosciente dei problemi sottesi, almeno a giudicare dalle anticipazioni di stampa che si spera siano confermate dai provvedimenti in corso di stesura. Proviamo a capirne i dettagli, cui certamente sono interessati una moltitudine di studenti italiani.

Quando si parla di valore legale della laurea, si allude contemporaneamente a due aspetti. Il primo è che, in Italia come in Europa, l’istruzione universitaria è considerata un bene pubblico e una pubblica responsabilità (deliberazione del Consiglio d’Europa) cosicché l’istituzione di un’università, pubblica o privata che sia, o di un corso di laurea dev’essere autorizzata dallo Stato. E’ appunto l’autorizzazione “a rilasciare titoli aventi valore legale”. Sono davvero pochi gli italiani che vorrebbero vedere abrogato quest’aspetto, consentendo quindi che chiunque possa istituire un’università e conferire lauree quasi fosse una comune attività commerciale.

Basti ricordare il recente caso del ritiro a furor di popolo dell’autorizzazione ad istituire un’università privata che prendeva il nome dal suo proprietario ed era ubicata in una palazzina di sua proprietà nella piccola cittadina di residenza. Si noti peraltro che il regime autorizzativo è presente in forme diverse in tutti i Paesi dell’Unione Europea e una sua abrogazione nel nostro rischierebbe di porci fuori dall’Area Europea dell’Istruzione Superiore (EHEA).

Il secondo aspetto è collegato alla valutazione della laurea come titolo di accesso alla pubblica amministrazione e alle professioni regolamentate. Si osserva giustamente che considerare equivalenti lauree di ben diverso contenuto formativo effettivo costituisce un’ingiustizia culturale e sociale. Come si può rimediare?

Non certo, come talora si sente sostenere, costruendo una graduatoria di università e assegnando valori decrescenti alle lauree da loro conferite in base al posto occupato in graduatoria. Innanzitutto perché questa soluzione definisce un valore legale ancora maggiore di quello che si vorrebbe abolire. Per intendersi, se l’università A precede l’università B nella graduatoria, il peggiore dei laureati diA risulterebbe “legalmente” preferito al migliore dei laureati di B! Né si potrebbe consentire che ogni pubblica amministrazione definisca la sua propria graduatoria di valore tra le università, col pericolo tutt’altro che astratto che scattino i peggiori localismi. Si tratterebbe comunque di soluzioni di stampo centralistico che si muovono in direzione opposta alla valorizzazione del merito personale, questa sì liberale, che tutti dicono di voler incentivare.

Occorre invece intervenire per eliminare subito alcuni aspetti perversi del valore legale, in base ad un solido principio: la laurea ovunque conseguita costituisca un titolo di accesso ma ogni altro aspetto di merito sia accertato con un esame a ciascun candidato per accertare ciò che sa e che sa fare in relazione alla posizione che andrebbe a ricoprire. La competizione tra le università scatta veramente e funziona positivamente solo quando si verifica attentamente e si premia la bravura dei rispettivi laureati nel mondo del lavoro, non quando si approntano tabelle in base a complicati e largamente arbitrari parametri quantitativi generali. Inoltre, una volta garantite eguali opportunità di partenza mediante un solido e ampio sistema di diritto allo studio, la valutazione del merito personale dei laureati è l’unico vero motore dell’ascensore sociale.

In concreto si dovrebbe abolire ogni valutazione automatica dei voti universitari, troppo diversi da sede a sede. Si dovrebbe ampliare il ventaglio dei titoli equivalenti che danno accesso ad un concorso pubblico affinché non si instaurino vere e proprie riserve corporative a favore di quello o quell’altro tipo di laurea. Si dovrebbe stabilire che nessuna progressione di carriera nella pubblica amministrazione può dipendere esclusivamente dal possesso di una laurea quale che sia. Sono interventi di cui si parla da molto tempo: una proposta di “affievolimento” del valore legale è contenuta in un documento della Conferenza dei Rettori del 1995; le classi di equivalenza del valore legale di lauree differenti sono contenute nel decreto ministeriale del 1999 che ha introdotto la nuova architettura europea degli studi universitari, il cosiddetto 3+2. E sono proprio gli interventi di cui il Ministro Profumo ha fornito anticipazioni. Da molti anni sono sul tavolo dei ministri competenti senza che nessuno sia mai riuscito a realizzarli.

Speriamo che anche in questo caso sia la volta buona.

testo apparso su Europa del 26 gennaio 2012

 

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12 Commenti

  1. Le implicazioni legali del valore legale del titolo di studio,ben documentate in questo articolo, sottintendono un preciso impegno etico dello stato nei confronti della scuola e dell’Universita’: una garanzia di qualita’ minima omogenea sul territorio nazionale, tale che il cittadino che paga il costo del servizio con le sue tasse riceva in cambio una qualita’ “garantita”. Se oggi (e anche ieri) il governo stesso ha dubbi sulla qualita’ del servizio, la proposta di abolizione del valore legale del titolo non e’ una soluzione del problema ma una vergognosa e vigliacca fuga dalle proprie responsabilita’. Il governo esiste per gestire il servizio pubblico e migliorarlo dove e’ carente, non per abbandonarlo a se stesso. Il discorso potrebbe essere diverso nel caso di universita’ e scuole private a totale carico del cittadino (ma esistono in Italia?).

    • Sono d’accordo. Vorrei però commentare l’ultima frase. Se ho capito bene, AndreaBellelli propone di abolire il valore legale di lauree rilasciate da università “private a totale carico del cittadino”. L’unico caso in Italia è quello delle università telematiche introdotte nel 2003 dal decreto Moratti/Stanca. Ma, guarda caso, sono le prime a RECLAMARE il valore legale delle loro lauree. Credo che molti ricorderanno il discorso tenuto alla Università E-Campus (cioè CEPU) da Berlusconi Presidente del Consiglio che ci tenne a rassicurare proprietario (Polidori) e studenti che NON sarebbe stato abolito il valore legale della laurea.

  2. Vorrei chiedere a Luciano Modica se è d’accordo sull’idea che nei concorsi pubblici le lauree (dottorati, maturità etc.) non debbano garantire al candidato lo stesso numero di punti indipendentemente dall’istituzione che ha conferito il titolo. Ossia sull’idea che le commissioni possa liberamente dare valori diversi a lauree conferite da istituzioni diverse (ancorchè istituzioni tutte accreditate e riconosciute dallo stato).

    Grazie Andrea Ichino

    • Vorrei chiedere ad Andrea Ichino se ha letto davvero il mio articolo. Provo comunque a spiegare di nuovo il mio punto di vista e mi scuso con chi penserà, giustamente, che mi ripeto noiosamente.

      Ritengo che ogni meccanismo di punteggio valutativo assegnato al TITOLO POSSEDUTO e non alla PREPARAZIONE PERSONALE del candidato sia un rafforzamento del valore legale e non, come molti pretendono, la sua abolizione. Infatti, se alle lauree dell’università A viene attribuito un punteggio (uso il linguaggio burocratico di Ichino) maggiore di quelle dell’università B, ne segue che il peggior laureato dell’università A è LEGALMENTE favorito rispetto al miglior laureato dell’università B. E questo è vero chiunque abbia stabilito di preferire A rispetto a B, qualunque ne siano le ragioni.

      La risposta alla domanda di Andrea Ichino è dunque negativa perché io penso che il valore LEGALE vada attenuato e non rafforzato, mentre il merito PERSONALE vada rafforzato e non attenuato. Penso anche che tanti che fanno riferimento a Luigi Einaudi dovrebbe prima ripassarsi un po’ il pensiero liberale.

    • Attualmente i laureati delle università A e B devono ricevere tutti lo stesso punteggio. Io chiedo solo che le commissioni (e in generale chiunque debba valutare) sia libero/a di fare quel che vuole. Includendo in questo la possibilità di dare punteggi diversi ai singoli studenti della stessa università A (oppure B). Sono totalmente d’accordo con Luciano Modica sul fatto che non abbia senso dare a TUTTI gli studenti di A un punteggio diverso da quello degli studenti di B.

      Immagino quindi che Modica sia d’accordo sull’assurdita’ di dare a tutti lo STESSO punteggio.

      Meglio togliere ogni vincolo e lasciare le commissioni libere di attribuire AI SINGOLI i punteggi che vogliono, cosa che adesso non possono fare.

    • E’ proprio la premessa del tuo ragionamento ad essere, a mio giudizio, errata. Ma quale legge o quale pubblica amministrazione obbliga mai i commissari di un concorso a far sì che “i laureati delle università A e B devono ricevere tutti lo stesso punteggio”? Non è che abbia ragione Francesco Coniglione con la sua teoria del “commissario pigro”?

  3. Vorrei chiedere a Ichino se esiste uno stato al mondo dove i titoli di studio conseguiti in enti di formazione accreditati valgano formalmente (e non informalmente) in maniera diversa. E vorrei anche conoscere dove vive Ichino, se in Italia o su Marte: come infatti non pensare che nel mondo reale una misura che permettesse alla commissione di stabilire lei quale titolo sia migliore di un altro non possa portare a decisioni diverse in base ai candidati che si vogliono preferire? Ci vuole molto a immaginarlo?

  4. Vivo in Italia e insegno Bologna dove, se devo assumere un nuovo docente del mio dipartimento, sono costretto a valutare nello stesso modo i titoli di tutti i candidati al posto. Quel che conta è se il candidato ha il dottorato, non dove lo ha conseguito, con quali supervisors e con quale progetto di ricerca.

    Se fossi in una università americana (ma anche UK, olandese, tedesca, svedese … …) non sarei obbligato a dare punteggi uguali a titoli di studio conseguiti in atenei diversi e da persone diverse.

    • Non mi risulta che in un concorso per ricercatore o per associato o per ordinario si diano punteggi alle lauree né che si prendano in considerazione formalmente i diversi voti finali. In genere la laurea è solo un prerequisito e basta. Ma anche ad ammettere che le cose stiano nel modo in cui le descrive Ichino, chi gli impedisce di leggere le pubblicazioni per valutarle nel merito e/o di accertarsi nella discussione delle stesse sulla effettiva bravura e competenza dei candidati? E così dare a Cesare quel che è di Cesare? Ichino sa benissimo che di solito i punteggi assegnati agli orali (nei concorsi in genere) sono in percentuale di gran lunga superiori a quelli assegnati ai vari titoli, in modo che così la commissione “ha le mani libere”. Quello che dice Ichino mi pare il ragionamento del commissario pigro, che vuole sostituire la fatica dell’accertamento sul merito (e della lettura delle pubblicazioni) ad una sorta di automatismo pregiudiziale: assegniamo alla laurea A un maggior valore della laurea B e così tutto è sistemato. E’ questo che Ichino vuole?
      E poi, Ichino non ha risposto alle mie due domande.

  5. Il Prof. Ichino ripropone un “fantoccio di paglia” verso cui invitare a tirare palle di neve. Infatti la premessa della sua domanda è errata.

    Egli NON è “costretto a valutare nello stesso modo i titoli di tutti i candidati al posto”, infatti non esiste alcun vincolo che dipende da una “proprietà intrinseca” dei titoli di studio, riconosciuti legalmente dalla competente Autorità Pubblica. Dipende solo dal particolare regolamento/bando del concorso al quale si devono attenere i componenti della Commissione Giudicatrice (e quindi dalla specifica Autorità responsabile di quel regolamento e quel bando). Chi lo dice? Lo dice il membro della Corte Costituzionale Sabino Cassese, nel suo ben noto saggio del 2002:

    «Secondo l’opinione di Einaudi e quella corrente, il valore legale costringe lo Stato a stabilire assetti uniformi ed ha, quindi, l’effetto di centralizzare l’istruzione. Altrimenti, non sarebbe possibile dare lo stesso peso ai titoli di studio.
    Ma questa opinione non tiene conto del fatto che i titoli di studio, nei due settori dove sono riconosciuti come requisiti necessari di accesso, non lo sono in modo assoluto, bensì relativo: grazie al titolo, non si entra negli uffici pubblici e nelle professioni, si è solo ammessi alle prove (concorso e esame di Stato) che conducono ad essi. Dunque, lo stesso titolo di studio, come le qualità, le attitudini e la preparazione dei candidati, potrebbe essere oggetto di valutazione. Ed allora, che cosa esclude che le scuole e le università possano differenziarsi, considerato che tali differenziazioni potrebbero essere valutate dalle commissioni di concorso e di esame?»

    Dello stesso parere anche altri amministrativisti (Civitarese e Gardini).

    Perchè non si fa? Suggerisco modestamente: perchè in Italia si darebbe un arbitrio aggiuntivo che la cattiva deontologia professionale dei Commissari userebbe per distorcere verso il peggio e non verso il meglio la selezione concorsuale, o nel migliori dei casi per rafforzare il “word of mouth”, il “sentito dire”.

    Faccio notare che in analoghe discussioni di politica universitaria alcuni colleghi del Prof. Ichino, esasperati dal comportamento delle Commissioni Giudicatrici per posti di Professore e Ricercatore Universitario, propongono tutto l’opposto, e cioè di annullare l’arbitrio dei Commissari imponendo l’uso generalizzato di strumenti derivati dall’analisi bibliometrica (delle pubblicazioni).

  6. Caro Renzino l’Europeo, volevo solo dirti che ti ho citato (con ammirazione) in un altro blog in cui si parla di valore legale, dove commentavo un intervento del prof. Aloj. Si tratta del blog dell’onorevole Manuela Ghizzoni, capogruppo PD in Commissione Cultura alla Camera.

    • Grazie! In realtà cerco solo di far circolare informazioni, perchè il dibattito pubblico su questo ed altri argomenti è deragliato da molto tempo, e le conseguenze potrebbero essere anche dannosissime.

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