Pubblichiamo il Parere del CUN – richiesto dal MIUR – sulla bozza di regolamento volto al riordino delle scuole per mediatori linguistici. Le scuole per mediatori linguistici, nate dalle trasformazioni, non solo nominali, delle ex e gloriose scuole interpreti, oggi includono una certa varietà di soggetti, operanti nei settori più disparati, dalla preparazione per i Notai, sulla base di convenzioni con il Consiglio nazionale del notariato, alla educazione permanente in medicina, anche qui con convenzioni con il ministero della salute. Un elenco delle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate  a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università è reperibile sul sito del MIUR. Il tutto sulla base di accrediti rilasciati da una commissione in cui siedono anche  i loro esponenti. La prossima frontiera è l’abilitazione a rilasciare anche lauree magistrali equivalenti a quelle delle università, anche senza convenzioni con gli Atenei. Il parere del CUN va nella direzione di un  riordino del settore che presenta diverse somiglianze con l’universo degli atenei telematici. Tra le altre cose, il CUN raccomanda di sostituire l’attuale meccanismo di riconoscimento delle Scuole con «una procedura di accreditamento iniziale e periodico delle Scuole e di tutti i Corsi di diploma da esse istituiti, sia di primo sia di secondo livello», analogamente a quanto previsto per le Università. Raccomanda inoltre che siano, in qualche modo, definite le attività istituzionali e accessorie che queste strutture possono essere legittimate a rendere.

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PARERECUNSCUOLEMEDIATORILINGUISTICI

                                                                                Alla Sig. Ministra

                                                                               sen. Valeria Fedeli

                                                                      e pc

Al Dirigente dell’Ufficio 5° della DGSINFS

 S E D E

 

 

OGGETTO: Parere in relazione alla Bozza di regolamento recante modifiche al D.M. 10 gennaio 2002, n 38, per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n 697, adottato in attuazione dell’art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n 127.

adunanza del 22 giugno 2017

 

il consiglio universitario nazionale

 

Vista la nota del Dirigente dell’Ufficio V° della DGSINFS Prot. 16776 del 7/6/2017 con la quale viene trasmessa la bozza di provvedimento di cui all’oggetto;

OSSERVA

 

Il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 prevedeva che le Scuole superiori per interpreti e traduttori, che assumevano la nuova denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici (d’ora in poi, Scuole), potessero rilasciare, previa istanza di riconoscimento presentata al MIUR, titoli di studio conseguibili al termine di Corsi di diploma di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università afferenti alla classe delle Lauree allora denominata «Scienze della mediazione linguistica» e oggi indicata come Classe «L-12 Mediazione linguistica».

Le modifiche proposte dalla «Bozza di regolamento recante modifiche al DM 10 gennaio 2002 n. 38», oggetto del presente parere, al corpo regolamentare vigente prevedono che tali Scuole, in aggiunta ai titoli di primo livello, possano rilasciare titoli di secondo livello in conformità agli obiettivi previsti dalla Classe «LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato», ove istituite e attivate da almeno 5 anni e sempre previo accoglimento

dell’istanza di riconoscimento.

 

 

 

Tali titoli sarebbero considerati «equipollenti ai titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie ai soli fini professionali e concorsuali» (cfr art. 1, comma 4, bozza) e non consentirebbero la prosecuzione degli studi se non previa valutazione delle competenti autorità accademiche.

 

A questo proposito, il CUN rileva che è già consentito a tali Scuole istituire Corsi di laurea magistrale in convenzione con le Università. Il riconoscimento della possibilità di rilasciare titoli accademici di secondo livello, già di per sé meritevole di attente valutazioni quando estesa a strutture esterne al sistema universitario, anche al di fuori di un quadro di convenzioni, come vuole la bozza di regolamento in esame, realizzerebbe quindi un ampliamento notevole delle funzioni di tali Scuole, tale da richiedere un’attenta verifica sulla sussistenza dei requisiti strutturali e didattico-scientifici indispensabili per lo svolgimento delle attività previste.

Questo Consesso rileva inoltre che i Corsi di diploma di cui si prevede l’istituzione presso le Scuole, avendo carattere esclusivamente professionalizzante, debbono essere tenuti distinti dai Corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università e per questo motivo evidenzia:

  • gli obiettivi formativi dei suddetti Corsi di diploma di secondo livello devono essere differenziati da quelli della laurea magistrale della classe LM 94, evidenziandone il carattere professionalizzante e facendo riferimento a una disciplina delle attività formative significativamente diversa rispetto a quella in vigore per la LM 94 e comunque sottoposta all’ approvazione del CUN (occorre pertanto modificare l’art. 1, comma 3 e l’art. 6, comma 1 della bozza reg.);
  • qualsiasi tipo di equipollenza di tali diplomi a titoli rilasciati dalle Università può sussistere soltanto relativamente agli aspetti professionali e concorsuali inerenti a interpretariato, traduzione e mediazione linguistica specifici di questi Corsi di diploma (occorre quindi modificare l’art. 1, comma 4 e l’art. 11, comma 2, bozza reg.);
  • non è possibile ipotizzare la continuazione degli studi da parte dei diplomati in tali Corsi presso Corsi universitari di livello superiore in assenza del conseguimento di una laurea magistrale (occorre dunque modificare l’art. 1, comma 4, l’art. 11, comma 2, bozza reg.);
  • allo stesso modo non è possibile il riconoscimento di questo titolo di diploma ai fini dell’accesso alle Classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado così come disciplinato dalla normativa vigente;
  • diversamente si ritiene possibile il passaggio dalle Scuole alle Università tramite trasferimento a Corsi di laurea magistrale della classe LM 94 con riconoscimento di crediti acquisiti e conseguente abbreviazione di carriera ai sensi della normativa vigente per i trasferimenti fra Corsi di laurea magistrale della stessa classe.

 

 

Il Consesso, ricordando anche l’art. 1 della l. 11 ottobre 1986, n. 697 ove si prevede che perché tali diplomi possano dispiegare i propri effetti giuridici le Scuole debbano «dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture ed attrezzature», ritiene inoltre indispensabile un controllo della qualità dell’offerta con procedure di accreditamento iniziale e periodico che tengano presente l’evoluzione della normativa intervenuta negli ultimi quindici anni.

Tutto ciò premesso e considerato,

 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

FORMULA

 

IL SEGUENTE PARERE

 

  • l’attuale meccanismo di riconoscimento delle Scuole deve essere sostituito da una procedura di accreditamento iniziale e periodico delle Scuole stesse e di tutti i Corsi di diploma da esse istituiti, sia di primo sia di secondo livello, secondo criteri che rispettino le specificità di queste Scuole e di questi Corsi di diploma;
  • in coerenza con l’attuale quadro normativo l’accreditamento delle Scuole deve essere accordato dal MIUR su parere dell’ANVUR basandosi sulla presenza di condizioni atte a garantire la qualità formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie e in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche, biblioteca e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti nonché di qualificati docenti delle discipline linguistiche con comprovate competenze in ambiti di ricerca e professionalizzanti;
  • le Scuole che, indipendentemente dal numero di anni di riconoscimento, intendano proporre l’istituzione di Corsi di secondo livello, le Scuole riconosciute da meno di 5 anni ed eventuali nuove Scuole, devono sottoporsi alle procedure di accreditamento iniziale; le Scuole riconosciute da almeno 5 anni che non intendano istituire Corsi di secondo livello possono ricevere un accreditamento iniziale provvisorio, ma devono comunque sottoporsi alle procedure di accreditamento periodico entro al massimo 5 anni;
  • l’accreditamento delle Scuole deve essere accordato dal MIUR su parere dell’ANVUR, e deve essere sottoposto a conferma periodica almeno ogni 5 anni;
  • in coerenza con la normativa vigente l’accreditamento dei Corsi di diploma di primo e di secondo livello è accordato dal MIUR su parere del CUN e dell’ANVUR, con l’acquisizione, per l’attivazione di nuovi Corsi di Diploma, del parere positivo del Comitato regionale di coordinamento, integrato per l’occasione con rappresentanti delle Scuole; deve essere prevista una procedura di accreditamento periodico ed eventuali modifiche della struttura del corso di diploma intervenute successivamente devono essere sottoposte all’approvazione del CUN;
  • non deve essere prevista alcuna modalità di attivazione di nuovi Corsi in assenza di accreditamento definitivo della Sede;
  • la Commissione tecnico-consultiva come prevista dal DM 10 gennaio 2002 n. 38 deve essere soppressa con contestuale conferimento a MIUR, CUN e ANVUR, nel rispetto delle rispettive competenze, dei compiti ad essa affidati, anche per risolvere gli elementi di criticità sul piano dell’efficienza e della terzietà presenti nella composizione della Commissione tecnico-consultiva.

Ai fini sopra indicati, si richiede pertanto una riformulazione degli articoli 3, 4, 5 e l’eliminazione dell’articolo 11, di cui alla bozza di regolamento in esame.

 

 

Inoltre giacché l’ASN è conferita esclusivamente sulla base dell’attività di ricerca non può essere considerata titolo sufficiente per l’accesso all’insegnamento presso le Scuole. A questo proposito, si segnala la necessità di modificare l’articolo 9 della bozza in oggetto.

Si ritiene altresì importante inserire nel regolamento di disciplina norme che definiscano l’ambito delle attività istituzionali e accessorie che dovranno qualificare anche statutariamente i compiti e le funzioni delle Scuole.

 

Infine, allo scopo di evitare dubbi interpretativi, assicurando organicità e chiarezza alla normativa, si raccomanda di assorbire nel regolamento oggetto del presente parere tutte le previsioni necessarie per la disciplina delle attività delle Scuole, così sostituendo integralmente il D.M. n. 38/2002.

 

 

LA PRESIDENTE

(Prof.ssa Carla Barbati)

 

 

 

 

 

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