Segnaliamo le raccomandazioni del CUN sullo schema di DM relativo ai corsi di Dottorato.

Il testo dello schema di DM può essere scaricato qui: schema di decreto_Dottorato

Prot. n. 2039 Al Sign. Ministro
Spedito il 19/12/2012 SEDE

Oggetto: Raccomandazione sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati».

Adunanza del 19/12/2012
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

presa visione dello schema di decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», da emanare in attuazione dell’art. 4, co. 2 della l. 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art.19, co. 1 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 esprime soddisfazione per le modifiche migliorative all’impianto generale e al testo che hanno tenuto conto anche di alcune delle osservazioni riportate nel parere espresso da questo Consesso nell’Adunanza del 5 ottobre 2011; ravvisa tuttavia il permanere di alcune significative criticità. In particolare,

il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

in relazione alla possibilità che qualificate Istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate siano autorizzate a rilasciare titoli di dottorato, prevista dalla l. n. 240/2010 e
dall’art. 2, co. 2, lett. b), dello schema di decreto attuativo in oggetto, raccomanda la massima attenzione nelle procedure, previste dal co. 3 del medesimo articolo, volte ad accertare la loro reale natura di strutture di formazione e ricerca e l’alta qualità delle loro attività. Ritiene tuttavia che sia in ogni caso preferibile specificare che i titoli di dottorato devono essere
rilasciati solo da Istituzioni universitarie, eventualmente in consorzio o in convenzione con altre Istituzioni di formazione e ricerca.

Pur osservando con soddisfazione che l’art. 3, co. 1, dello schema di decreto riconosce che il sistema di accreditamento si articola in un’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di
dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti.

RILEVA, da un lato, che l’accreditamento periodico non può ridursi a una mera verifica di requisiti ma deve comprendere anche una valutazione della qualità dei risultati ottenuti,
dall’altro, che il co. 5 del medesimo articolo affida entrambe queste procedure all’ANVUR, al cui parere il Ministro è tenuto a conformarsi. Questo Consesso ritiene invece che, mentre tutte le procedure di valutazione ex post devono essere effettuate dall’ANVUR, la procedura di autorizzazione ex ante spetti esclusivamente al Ministro, sentito il parere dei suoi organi
consultivi.

RILEVA altresì che all’art. 3, co. 3 si afferma che le domande di accreditamento possono essere riferite anche a singoli curricula. Osserva tuttavia che i curricula non sono mai
definiti e non viene mai citato nel decreto che un corso di dottorato possa essere articolato in curricula.

OSSERVA che all’art. 4, co. 1, lett. c), il vincolo per cui ciascuna Istituzione consorziata deve assicurare almeno 4 borse di dottorato per ciclo triennale per un minimo di tre cicli, per
complessive 36 annualità in cinque anni, renderà estremamente difficile la creazione di corsi di dottorato per tutte quelle discipline, anche strategiche, la cui consistenza nelle sedi locali è ovunque strutturalmente molto limitata. In relazione alla titolatura dei corsi di dottorato, prevista dall’art. 6, co. 2 e riportata nell’Allegato al decreto, questo Consesso, mentre riconosce che una classificazione nazionale dei corsi di dottorato può essere utile per razionalizzare l’offerta formativa e favorire una maggiore corrispondenza con i dottorati stranieri, ricorda di aver espresso riserve e raccomandato cautela nell’implementazione di una titolatura nazionale.

ESPRIME quindi forti riserve su un elenco di titoli così ristretto, disciplinarmente sbilanciato e con gravi lacune in aree disciplinari e, soprattutto, interdisciplinari, anche strategiche per la ricerca del Paese. Ritiene inoltre che sia in ogni caso inconcepibile una riduzione della varietà delle denominazioni passando dalla laurea magistrale al dottorato, quando il passaggio dal secondo al terzo livello della formazione universitaria dovrebbe invece accompagnarsi a una maggiore articolazione della mappa dei saperi.

RITIENE importante che all’art. 13, co. 2, tra i criteri di valutazione della qualità del dottorato, sia inclusa anche la qualità dei risultati di ricerca ottenuti dai dottorandi e del
percorso didattico e formativo seguito.

IL PRESIDENTE

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6 Commenti

  1. “schema di DM relativo ai corsi di Dottorato”: quale schema di DM ? Chi ha responsabilità di scuole dottorali e dottorati e ha seguito l’iter del DM a partire dal 2011 attende da tempo il testo modificato dopo i rilievi del Consiglio di Stato. Ma il testo dov’è ? Non sul sito CUN né sul sito MIUR. Va bene mandare un commento, va meglio ancora rendere accessibile il testo commentato, soprattutto ai diretti interessati.

  2. scusate, dopo aver letto il testo dello schema di decreto citato in questo post, faccio un passo indietro e mi ritrovo con un po’ di confusione.

    L’ANVUR ha pubblicato, dopo diversi mesi di lavoro preliminare, nel mese di luglio 2012 il documento “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano”.
    All’interno di quel documento si citava marginalmente il ruolo dei corsi di Dottorato nel sistema e si preannunciava un successivo documento piu’ dettagliato.

    In quel documento si parlava molto piu’ nel dettaglio dei corsi di laurea.

    A partire dalla sua pubblicazione, il sistema universitario italiano si e’ allertato per rendere operative le novita’ ed accogliere tempestivamente il decreto attuativo…. che ad oggi non e’ ancora arrivato.

    Tornando ai corsi di dottorato
    in questo caso mi sembra di capire che si sono invertiti i ruoli tra ANVUR e Ministero

    Ora e’ il Ministero che riesce a predisporre il Decreto (anche se in bozza) prima del documento ANVUR in cui si dovrebbero trovare i dettagli sul sistema di attivazione dei corsi di dottorato. Tale documento-fantasma avrebbe dovuto presentare la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e successivamente il Decreto Ministeriale si sarebbe dovuto allineare a questo nuovo sistema.

    Sicuramente l’attuale Schema di Decreto presentato in questo post è un passo avanti rispetto al precedente DM n. 224 del 30/4/99 “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” (ormai superato)
    ma in questa forma non contribuisce del tutto a mettere chiarezza nella giungla Dottorati di ricerca italiani (per usare lo stesso termine citato in questo sito qualche giorno fa relativamente ai Master).

    scusate il lungo commento
    ma le perplessita’ sono tante
    in vista del grande lavoro di riorganizzazione
    che tutti gli atenei dovranno fare nei prossimi anni
    in questo settore

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