È ancora possibile chiedere la proroga della consegna della tesi di dottorato? Si tratta di un quesito a cui gli atenei non danno risposta univoca, come discusso in un recente articolo apparso su Roars.  È datata 18 maggio 2016 la Circolare interpretativa del MIUR che dovrebbe chiarire definitivamente la normativa legislativa e regolamentare.

Versione pdf: Circolare interpretativa proroga dottorato

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4 Commenti

  1. la risposta in puro burocratese miuriano – odierna versione del latinorum degli azzeccagarbugli – non chiarisce, a mio parere e dopo averla letta piano piano, nulla: non si possono accordare proroghe ai dottorandi che ne fanno richiesta l’ultimo anno (prassi molto diffusa perché stabilire per legge che un dottorato debba durare tre anni e non più di tre cozza con la difficoltà dei dottorandi di acclimatarsi e sintonizzarsi tempestivamente col nuovo clima di studio: a non dir altro), ma si potrebbero accordare prima, se il regolamento del dottorato lo prevedesse? posto che ‘non inferiore a tre anni’ non significa anche ‘non superiore a tre anni’ (ma pretendere logica e buon senso da funzionari che, tuttalpiù, avranno preso una laurea al volo per fare carriera e nulla sanno della vita concreta degli atenei, sarebbe davvero chiedere troppo)

  2. A me risulta che la proroga (di vecchio tipo) sia proprio esclusa. Oltre al rinvio della discussione di 6 mesi (proposto dai valutatori, e quindi comunque dopo aver consegnato una versione anche incompleta della tesi), esiste pero’ la possibilita’, nel corso dei tre anni (e non quando sono finiti, come avveniva con la proroga tradizionale), di chiedere un periodo di sospensione, per motivi di lavoro o di salute, che quindi ritarda anche la consegna della tesi. Naturalmente se c’e’ un motivo di lavoro, o di salute, o altri motivi di sospensione (p.es. maternita’), e con sospensione anche della borsa, per chi ce l’ha.
    A mio parere, l’accorciamento dei tempi “effettivi” probabilmente portera’ anche a maggiore tolleranza nelle Commissioni giudicatrici.

  3. Ma c’e’ qualcuno che ha capito il senso delle ultime 3 righe di questa circolare ? Che vuol dire che
    “l’art. 6 co. 1 del DM … stabilisce perarltro … non inferiore a tre anni … ragion per cui specifiche esigenze di studio e ricerca di carattere ultratriennale possono trovare una giustificata regolazione nella disciplina dei singoli corsi di dottorato ” ??
    Vuol dire per caso che il regolamento dello specifico dottorato puo’ stabilire i casi in cui e’ possibile prorogare ? Se si, come si coniugano queste 3 righe con quanto e’ scritto nel resto della circolare ?
    Grazie per l’attenzione,
    CG

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