Tutto ha avuto inizio con un secco quanto inaspettato “No”.

“È ancora prevista la proroga concessa dal Collegio docenti del corso per ultimare la tesi? NO per i corsi che si attivano nel nuovo regime.”si legge nelle FAQ pubblicate sul sito del MIUR poco tempo l’introduzione delle nuove regole sull’accreditamento e funzionamento dei dottorati in Italia (il celeberrimo DM 45/2013). Questa risposta negativa e senza appello si riferisce alla possibilità per i dottorandi di chiedere, e ai collegi di dottorato di concedere, una proroga ai termini di consegna della tesi di dottorato.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente (DM 224/1999, art. 6, co. 9), che stabiliva quanto segue: “per comprovati motivi” che non permettessero la presentazione della tesi “nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti” poteva “ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati”. In sostanza, il dottorando poteva vedersi riconosciuta un’estensione del tempo a disposizione per la scrittura della tesi, senza che a tale prolungamento corrispondesse a quello dell’eventuale borsa.

Peccato che la risposta ministeriale in questione non trovi alcun fondamento normativo nel DM 45/2013. A ben vedere l’art. 8, co. 6 del DM 45, cui si riferisce, non parla affatto di proroga e non stabilisce in alcun modo il divieto assoluto di concederla. In quel passaggio si disciplina soltanto la procedura relativa alla consegna della tesi e al ruolo dei valutatori esterni nell’ammettere la tesi alla discussione pubblica. Non si dice nulla, invece, sulla possibilità da parte del collegio di dottorato di concedere una proroga prima della scadenza dei termini della consegna. Come se non bastasse, l’art. 6, co. 1 del DM 45/2013 fissa solo una durata minima di tre anni per il corso di dottorato, e non prevede alcun limite massimo.

Su questi due aspetti l’ADI ha incentrato, fin dallo scorso anno, la sua richiesta di modifica delle FAQ ministeriali, dando il via a quella che si sarebbe trasformata in una lunga ed estenuante vertenza col MIUR e la sua macchina burocratica.

Prima attraverso mail e incontri con direttori generali e funzionari del Ministero, poi con una mozione votata all’unanimità dal CNSU lo scorso maggio 2015, abbiamo avanzato ai piani alti due richieste molto semplici. Primo: che le FAQ venissero corrette. Secondo: che il Ministero ripristinasse la possibilità della proroga introducendo meccanismi chiari per richiederla, a garanzia del dottorando contro eventuali usi impropri di questo dispositivi (ad esempio, per garantire a certi docenti manodopera non pagata).

Dopo mesi di resistenze, di mancate risposte e di tentativi andati a vuoto, lo scorso 6 aprile, dopo quasi un anno dalla mozione del CNSU, è arrivata finalmente la risposta ufficiale della Direzione generale del MIUR alle nostre richieste. Sette pagine di giuridichese in cui, pur riconoscendo tra le righe le ragioni della mozione, la soluzione prospettata finiva per creare ancora più confusione di quanto non avesse prodotto quella famigerata FAQ.

Nella risposta, infatti, viene continuamente confusa la consegna della tesi e l’ammissione del candidato alla discussione pubblica da parte dei valutatori esterni previsti nel DM 45/2013. In conclusione il Ministero concede che si renda “esplicita la possibilità” per il dottorando di “richiedere il rinvio dell’ammissione alla discussione pubblica della tesi per un periodo non superiore a sei mesi giustificato dalla necessità di integrazioni o correzioni”. Al contempo, però, il MIUR non chiarisce affatto quando il dottorando potrebbe concretamente fare domanda di proroga, chi dovrebbe concederla e in che modo tale proroga condizionerebbe il resto della procedura di valutazione della tesi da parte dei valutatori esterni. Stando alla lettera del Ministero, infatti, il dottorando potrebbe de facto scavalcare il giudizio dei valutatori esterni: ma è ragionevole pensare che – di fronte a questo rischio – nessun collegio dei docenti consentirebbe una proroga tale da inficiare il ruolo dei valutatori esterni.

Abbiamo così segnalato prontamente le incongruenze della risposta alla mozione del CNSU, chiedendo che si facesse al più presto chiarezza.

La nuova risposta della Direzione generale non è tardata ad arrivare ma, ancora una volta, l’occasione di rendere le cose semplici e lineari si è scontrata col contorsionismo normativo della burocrazia ministeriale, col risultato di complicare ulteriormente la vicenda. La soluzione prospettata dalla Direzione generale prevede infatti che il dottorando possa fare domanda di proroga prima della scadenza dei tre anni di dottorato, ma a concederla dovrebbe essere non il collegio dei docenti (su richiesta del relatore del dottorando), ma i valutatori esterni e sulla base di un “elaborato della tesi” preventivamente consegnato.

I limiti di questa ulteriore soluzione appaiono evidenti: se il giudizio in merito alla proroga prima della consegna definitiva della tesi viene assegnato ai valutatori esterni si crea un conflitto sia in merito al giudizio del collegio del dottorato (e del relatore in particolare) sia rispetto alla “tempistica” concreta di richiesta della proroga. I valutatori esterni infatti sono nominati solo al termine del percorso di dottorato, essendo designati a valutare la tesi “definitiva” consegnata dal dottorando. Stando alla risposta del Ministero il dottorando non avrebbe certezza di aver concessa una proroga se non già dopo la fine dei tre anni, da parte di valutatori esterni che – per definizione – nulla sanno rispetto alle problematiche incontrate dal dottorando nel suo percorso di ricerca e che stanno alla base della sua richiesta di proroga.

In questo modo si potrebbe inoltre creare una situazione paradossale: nel caso in cui un dottorando, infatti, consegnasse solo un “elaborato della tesi”, in vista della richiesta di proroga, ma i valutatori esterni ritenessero quell’elaborato “ammissibile”, allora il dottorando si troverebbe – per assurdo – ammesso alla discussione pubblica della tesi senza aver consegnato la tesi definitiva e senza avere più tempo per consegnarla (visto che i tre anni di corso sono già scaduti).

Tale contraddizione palese nasce dal semplice fatto che i valutatori esterni, come sancito dal DM 45/2013, non sono chiamati a giudicare il percorso di ricerca del dottorando, ma soltanto il prodotto finale, rappresentato dalla tesi. Ma un giudizio fondato in merito all’ammissibilità di una proroga può al contrario essere formulato da chi, per legge, segua invece il percorso di ricerca del singolo dottorando: cioè il relatore della tesi e il collegio di dottorato. Conferire questa prerogativa ai valutatori esterni toglie ogni possibilità di giudizio a chi invece è pienamente titolato a farlo.

Allo stesso tempo questa soluzione toglie al dottorando ogni concreta possibilità di ottenere una proroga. Infatti il dottorando non avrà la possibilità di sapere in un arco di tempo ragionevole prima della fine dei tre anni se la proroga gli sarà concessa, ma potrà saperlo solo dopo il giudizio dei valutatori esterni, cioè una volta conclusi i tre anni, a meno che gli stessi valutatori esterni non vengano nominati con ampio anticipo (almeno 4-5 mesi prima della fine dei tre anni) e con lo stesso anticipo prendano in considerazione “lo stato dei lavori” di tutti i dottorandi.

Alla luce di queste difficoltà evidenti e che getterebbero ancor più confusione nei corsi di dottorato, aumentando l’incertezza dei dottorandi e mettendo in aperto conflitto collegi di dottorato e valutatori esterni, non si vede davvero perché la Direzione generale e il MIUR non possano invece adottare la soluzione più semplice: riammettere la possibilità per i collegi di dottorato di valutare le domande di proroga con un congruo anticipo prima della fine dei tre anni di dottorato, lasciando ai valutatori esterni il compito esplicitamente ascritto loro dal DM 45/2013, cioè quello di valutare la tesi una volta terminata. Tale soluzione, come abbiamo ricordato, non entrerebbe affatto in conflitto con quanto previsto dal DM 45/2013, e rappresenterebbe la soluzione più immediata e semplice per risolvere una volta per tutta una questione che continua a tenere i dottorandi del secondo e terzo anno in una situazione di continua incertezza, tale da impedire qualsiasi serena programmazione del lavoro di ricerca.

Non siamo i soli a pensarla così. In un parere del dicembre 2015, l’Università di Torino ha sostenuto la nostra stessa lettura: se il DM 45/2013 non disciplina l’istituto della proroga e la FAQ ministeriale non può avere alcuna valenza normativa, i collegi di dottorato sono legittimati a valutare e concedere l’estensione dei termini della consegna delle tesi di dottorato.

In questi giorni l’ADI sta continuando a pressare gli uffici del Ministero e non si fermerà fino a quando non otterrà una risposta ragionevole e un’interpretazione coerente con il dettato normativo, a tutela delle legittime richieste dei dottorandi.

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2 Commenti

  1. Vicenda surreale.
    Sciagurato è il Paese dove occorrono decreti ministeriali per decidere quando un dottorando ha terminato le sue ricerche, dove le regole vengono introdotte dalle FAQ (o peggio dai sistemi informatici) e non da norme generali o da regolamenti autonomi, dove per fare una qualsiasi cosa banale si è costretti a porre un quesito al Ministero, dove comunque dopo la risposta del Ministero non si capisce cosa si può fare o non fare e, soprattutto, perché.
    Ho già scritto di burocrazia fuori controllo sui dottorati:
    https://www.roars.it/perche-i-dottorati-di-ricerca-italiani-hanno-i-cicli/
    https://www.roars.it/teoria-e-pratica-dei-sistemi-complessi-ovvero-del-dottorato-di-ricerca/
    Nei Paesi normali la durata di un dottorato la decidono autonomamente gli Atenei in base alle esigenze della ricerca. La ricerca è libera, lo dice la Costituzione, e non può avere costrizioni o vincoli temporali troppo stretti.
    Da noi il dottorato di ricerca è imbrigliato in una ginepraio di regole incomprensibili senza alcuna logica e utilità. Lo chiamano accreditamento e assicurazione di qualità. Serve solo a perdere tempo e a ridurre il numero di posti e borse disponibili per il dottorato di ricerca.

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