Segnaliamo ai lettori il parere generale reso dal CUN su richiesta del Ministero in merito alle attività formative a scelta degli studenti nell’ambito dei regolamenti didattici di Ateneo.

Segue il testo

PAREREGENERALEATTIVITA’ASCELTASTUDENTE

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4 Commenti

    • … da apprezzare anche il fatto che il CUN si riunirà durante le vacanze natalizie del prossimo dicembre. Cosa non si è disposti a fare per sfatare l’immagine dell’universitario fannullone.

    • Abbiamo caricato la versione corretta. Niente più paradossi temporali alla “Time Cop”.

  1. E’ una materia che purtroppo conosco a memoria, perché mi sono ritrovata a ripeterla in consiglio di CdL almeno una volta all’anno. Cioè inutilmente, perché il concetto di “flessibilità curricolare”, enunciato se non altro da un documento Mussi, non è presente ai più e non è fatto proprio; come non si è ancora compreso bene cosa è il cfu (25h ore di lavoro studente). La logica che presiede alla prima di queste incomprensioni è la seguente: l’incasellamento più preciso e più rigido possibile nonché l’uniformazione del percorso di studio del singolo e non solo della massa teorica. Non è una logica mirante alla sola semplificazione e alla razionalizzazione, come si può pensare con una certa dose di ragionevolezza; è un tantino più perversa, perché permette di stabilire, anche laddove non è necessario, insegnamenti di serie A (non solo ritenuti indispensabili ma da seguire negli anni prefissati, come ad esempio nel primo, quando l’abbandono non è ancora iniziato), e insegnamenti di serie B, solitamente relegati negli anni dove l’affluenza è già diminuita e dove a questo si sovrappone la concorrenza tra insegnamenti. Questo si ripercuote sulla programmazione del corpo docente: più studenti, ergo più esami, ergo più tesi (in proporzione), ergo più ‘produttività’, ergo maggiore importanza, ergo maggiore necessità di docenti in quei ssd o comunque precedenza nelle graduatorie.
    Questa visione rigida è rafforzata dalle tabelle dell’offerta formativa, dove da noi per lo meno si inseriscono i piani di studio cosiddetti consigliati che però di fatto sono obbligatori. Non solo: queste tabelle sono talmente vincolanti che nemmeno un esame opzionale può essere anticipato di un anno. Che questo infici la possibilità di legge di laurearsi prima del tempo istituzionale previsto, è del tutto irrilevante.
    Mi meraviglio anzitutto che il Ministero chieda un tale parere al CUN, come se non sapessero comprendere da soli. Perciò nel suo parere il CUN riassume semplicemente il dettato delle norme di legge. Come per dire: cosa significa “che i corsi di studio devono prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo purché coerenti con il progetto formativo”? Significa “che i corsi di studio devono prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo purché coerenti con il progetto formativo”. Che la coerenza è relativa al singolo piano di studio. Che questo deve essere recepito nel regolamento di Ateneo, e a cascata nei regolamenti dei CdL. E che deve essere osservato.

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