Con D.M. 26.4.2019, apparso però in G.U. solo il 1 luglio 2019, il Ministro – in ottemperanza a una sentenza del TAR Lazio (Roma), determinata da un ricorso presentato dalla società disciplinare degli studiosi di diritto dell’economia (ADDE) – ha cassato la nota 4 della tabella che definisce la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. In tal modo il settore di Diritto Tributario perde la riserva di almeno 5 crediti obbligatori fra le materie caratterizzanti. Dunque, almeno in via teorica, sarebbe oggi possibile progettare una magistrale in Giurisprudenza senza assegnare alcun credito al Diritto Tributario.

Astraendosi dalla specifica vicenda e dal suo merito, quel che colpisce è che, nella perdurante, incondizionata fiducia nutrita dal nostro sistema universitario nelle identità scientifiche burocraticamente scolpite nelle tavole del meccanismo ministeriale degli SSD, questo sistema, originariamente concepito al sol fine di espletare i concorsi universitari, possa oggi far sì che scelte di capitale importanza – in questo caso nella formazione dei futuri giuristi – vengano compiute e messe in pratica a colpi di ricorsi dai giudici amministrativi. Il che, se ci si pensa, non è diverso da quanto in buona misura accade sul versante del reclutamento dei professori universitari.

Seguono il testo del D.M e la sentenza TAR. La vicenda era già stata oggetto di un’ordinanza e di una sentenza del Consiglio di Stato che si trovano riportate più sotto.

Decreto_26_Aprile2019

La sentenza del TAR.

N. 01063/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01131/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2018, proposto da
Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (Adde), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino, Eugenio Picozza, Valentina Amorosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sandro Amorosino in Roma, via Ciro Menotti n. 24;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento ai sensi dell’articolo 31 del c.p.a. dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere formatosi sulla domanda proposta dall’Associazione ricorrente in data 5 settembre 2016, con la quale si sollecitava il MIUR a disporre la soppressione della Nota “4” della Tabella, relativa agli insegnamenti qualificanti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, allegata al D.M.25.11.2005, e, in ogni caso, a provvedere ad aumentare il numero di crediti attribuiti all’area delle attività formative caratterizzanti l’Ambito “Economico e pubblicistico”.

NONCHE’, PER QUANTO DI RAGIONE, PER L’ANNULLAMENTO

della nota del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca – Ufficio 3°, priva di data e numero di protocollo, avente ad “Oggetto: Consiglio di Stato R.G. n. 4087/2017 – ADDE – Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia c/MIUR – Tabella relativa agli insegnamenti qualificanti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2005 – Incombente istruttorio in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria Consiglio di Stato, Sezione Sesta giurisdizionale n. 3122/2017”, di cui s’è avuta conoscenza solo in data 23 novembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’Associazione ricorrente ha chiesto l’accertamento, ai sensi dell’articolo 31 c.p.a., dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere formatosi sulla domanda proposta al MIUR al fine di disporre la soppressione della Nota “4” della Tabella, relativa agli insegnamenti qualificanti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, allegata al D.M.25.11.2005, e, in ogni caso, a provvedere ad aumentare il numero di crediti attribuiti all’area delle attività formative caratterizzanti l’Ambito “Economico e pubblicistico”;

Considerato che la nota di risposta del MIUR del 22 novembre 2017 appartiene alla categoria degli atti soprassessori ovvero a quegli atti che, rinviando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo generando un’immediata lesione della posizione giuridica dell’interessato;

Considerato che siffatto atto, in quanto soprassiede sull’istanza del privato, non può costituire un provvedimento terminativo del procedimento — che l’Amministrazione ha l’obbligo di emanare in forza dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale che sia il contenuto — ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine fissato; sicché, stante l’assimilabilità delle due situazioni, la giurisprudenza è unanime nel ritenere ammissibile l’azione contro il silenzio anche in presenza di un tale genere di atto ( ex plurimis T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 14/07/2017, n. 1808).

In ragione di quanto esposto, quindi, il presente ricorso va accolto e deve, quindi, ordinarsi al Ministero resistente di provvedere sulla istanza della ricorrente entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

Riserva l’eventuale nomina di un commissario ad acta, nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente decisione nei termini sopra indicati, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della insussistenza di un’assoluta inerzia dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Emiliano RaganellaRiccardo Savoia

IL SEGRETARIO

L’ordinanza del Consiglio di Stato.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA sul ricorso numero di registro generale 4087 del 2017, proposto dalla Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia – ADDE, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall’avvocato Sandro Amorosino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Roma, via Ciro Menotti, 24;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III n. 4487/2017, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 484/2017, proposto dall’Associazione appellante, ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. , avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sull’invito a provvedere dell’Associazione ADDE, del 2-5 settembre 2016, con il quale si sollecitava il MIUR a disporre la soppressione della “nota” 4 della Tabella relativa agli insegnamenti qualificanti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza di cui al d. m. 25. 11.2005 e, in ogni caso, ad aumentare il numero dei crediti attribuiti all’area delle attività formative caratterizzanti l’ambito “economico e pubblicistico” –istanza di sospensione;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera forma del MIUR;

Letta la nota MIUR 9.2.2017 depositata il 10.7.2017 nel presente giudizio di appello;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 20 luglio 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Sandro Amorosino e Paola De Nuntis dell’Avvocatura generale dello Stato;

rilevato in via preliminare che il Collegio, letto l’art. 32 del c.p.a. , si riserva nel prosieguo di causa di disporre la conversione del rito nel presente giudizio, come anticipato alle parti nel corso della discussione odierna;

considerato, sempre in via preliminare, che ai fini del decidere il Collegio ritiene opportuno acquisire agli atti del giudizio, dal MIUR –Dipartimento per la formazione superiore, in persona del competente dirigente “pro tempore”, entro il 26 ottobre 2017, una succinta e, ove necessario, documentata nota di chiarimenti diretta a far conoscere se e quali sviluppi vi siano stati in relazione alla soppressione della “nota 4” preannunciata con la citata nota del MIUR del 9.2.2017;

che nel frattempo, valutati gli interessi coinvolti, non sussistono i presupposti di cui all’art. 98 del c.p.a. per sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata;

che la pronuncia sulle spese va riservata al merito e, in ogni caso, alla definizione del procedimento cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, senza sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.

Per la trattazione ulteriore della causa il ricorso è rinviato alla c. c. del 23 novembre 2017, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e al MIUR –Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Marco BuricelliSergio Santoro

IL SEGRETARIO

La sentenza.

Pubblicato il 14/03/2018

N. 01638/2018REG.PROV.COLL.

N. 04087/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4087 del 2017, proposto da:
Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia – Adde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Amorosino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, 24;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 22 marzo 2017, n. 4487 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Sandro amorosino e Gabriella D’Avanzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

FATTO e DIRITTO

1.– L’Associazione dei docenti di diritto dell’economia per gli studi di giurisprudenza (ADDE) ha chiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di intervenite per evitare la discriminazione derivante dall’esclusione del diritto dell’economia (IUS/05) dalle attività formative caratterizzanti ai fini del corso (classe) di laurea in giurisprudenza, stabilite dal decreto ministeriale 25 novembre 2005.

Non avendo l’amministrazione statale fornita una risposta, l’ente ha proposto azione avverso il silenzio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con sentenza n. 3310 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione.

Il Ministero, con provvedimento del 12 febbraio 2016, ha modificato il suddetto decreto ministeriale, inserendo, nella tabella allegata relativa alla classe (corso) di laurea in giurisprudenza, i settori scientifico-disciplinari SSD IUS/05 e SSD IUS/03 (poi fusi nel settore concorsuale 12/E3) tra le «attività formative caratterizzanti nell’ambito economico e pubblicistico».

A tali “attività” il decreto ministeriale attribuisce complessivamente 15 crediti, dei quali, la nota n. 4, in calce alla Tabella, ne riserva almeno 9 ad insegnamenti svolti nel periodo formativo iniziale (triennio) e almeno altri 5 al settore IUS/12 (diritto tributario).

Su 15 crediti attribuiti all’ambito economico-pubblicistico, 14 risultano assegnati in modo vincolante dal Ministero e in particolare: i) nove crediti riguarderebbero le materie insegnate (diritto privato, diritto pubblico, diritto romano; diritto civile, diritto commerciale e diritto costituzionale) nei primi anni del corso di laurea in giurisprudenza, tra le quali nel medesimo ambito “economico e pubblicistico” economia politica; i) cinque dei rimanenti sei crediti utilizzabili nel biennio superiore sono riservati dal predetto decreto ministeriale al diritto tributario.

Le materie comprese nel diritto dell’economia e nel diritto agroalimentare alle quali è stato assegnato un solo credito nel corso di laurea in giurisprudenza continuerebbero, secondo la prospettazione dell’Associaizone, ad essere discriminate.

L’esclusione dei settori IUS/05 e IUS/03 dagli insegnamenti caratterizzanti la classe di laurea in giurisprudenza sarebbe elusiva del giudicato formatosi in relazione alla predetta sentenza n. 3310 del 2015.

2.– L’ADDE ha chiesto, pertanto, al Ministero di annullare la “nota 4” della tabella relativa agli insegnamenti qualificanti del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui al d.m. 25 novembre 2005 e di aumentare il numero dei crediti attribuiti all’area delle attività formative caratterizzanti l’ambito “economico e pubblicistico”

Tale “invito a provvedere” – notificato il 2 settembre 2016 e ricevuto il 5 settembre 2016 – sarebbe rimasto privo di riscontro da parte del Ministero.

L’ADDE ha proposto, innanzi al medesimo Tribunale, azione avverso il silenzio opposto dal Ministero in quanto determinerebbe, tra l’altro, il protrarsi della discriminazione dei suddetti corsi di studio rispetto agli altri settori scientifici già inseriti nei corsi di laurea e un grave pregiudizio agli studiosi (ed anche agli studi) di diritto dell’economia, poiché l’esclusione dello IUS 05 impedirebbe di bandire i concorsi per l’insegnamento nel medesimo settore per le chiamate degli idonei.

3.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 22 marzo 2017, n. 4487, ha rigettato il ricorso.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il Ministero intimato con decreto ministeriale del 12 febbraio 2015 ha modificato il decreto ministeriale 25 novembre 2005 inserendo, nella tabella allegata relativa al corso di laurea in giurisprudenza, i settori scientifico disciplinari SSD IUS/05 (diritto dell’economia) e SSD IUS/03 (diritto agrario).

In particolare, si è affermato che: «Anche a voler considerare l’aspettativa degli studiosi di diritto dell’economia ad ottenere il riconoscimento di un maggiore presenza (e/o di un maggior peso) nell’ambito dell’attività didattica svolta presso i corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza, il giudice amministrativo non può sostituirsi a valutazioni che spettano esclusivamente all’amministrazione intimata, se non negli stretti limiti sopra indicati del palese errore di fatto e/o della illogicità che tuttavia non è dato evincere nel caso di specie».

4.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello.

L’appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prima e pregiudiziale domanda con la quale l’Associazione aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della p.a. a provvedere mediante la soppressione della “nota 4” del d.m. 25 novembre 2005.

Nel merito è stata comunque ritenuto erronea la decisione.

5.– La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2018.

6.– Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che «il presupposto per la condanna ai sensi dell’ art. 117 c.p. a. è il fatto che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente (e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire); sotto tale angolazione si ritiene che: i) in linea generale l’adozione di un provvedimento esplicito (in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge), rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all’uopo instaurato)» (Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1648; si v. anche Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502).

Nel caso in esame il Ministero ha adottato, dopo l’istaurazione del presente giudizio, una nota di chiarimenti 22 novembre 2017, con la quale, tra l’altro, ha affermato che «in relazione alla eliminazione della citata “nota 4” occorre attendere l’avvio della revisione complessiva della classe LMG/01» prima di procedere alla soppressione della suddetta nota 4 della tabella allegata al d.m. 25 novembre 2005.

Avendo l’appellante, con il ricorso in esame, chiesto la riforma della sentenza del primo giudice nella parte in cui non avrebbe accertato l’inadempimento del Ministero, l’adozione di tale nota costituisce l’atto amministrativo di “risposta” alla pretesa avanzata dall’appellante.

Ne consegue che deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente appello.

Del resto, lo stesso appellante ha dedotto, nell’ultima memoria difensiva, di avere proposto, avverso la suddetta nota, autonomo ricorso di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo.

7.– La natura della controversia e il suo esito giustifica l’integrale compensazione tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto con l’atto indicato in epigrafe;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Vincenzo LopilatoSergio Santoro

IL SEGRETARIO

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