Pubblichiamo di seguito una mozione del Consiglio Universitario Nazionale «Sulla  durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari  di  assegni di ricerca, ex art.22, comma 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240». Il CUN chiede che sia introdotta una deroga, temporalmente definita, al limite di durata massima complessiva di quattro anni,  in vista di un urgente ed efficace riordino delle numerose figure pre-ruolo presenti nelle Università italiane.

 


 

All’On.le Ministro

S E D E

Prot. n. 0011949

Spedita il 19/12/2014

 

 

OGGETTO: Mozione: «Sulla  durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari  di  assegni di ricerca, ex art.22, comma 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240»

Adunanza del 16 dicembre 2014

     IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

considerato che l’articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce, nel secondo periodo, che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi del medesimo articolo, compresi gli eventuali rinnovi, «non può  comunque essere superiore a quattro anni»;

visto che, già nei primi mesi del 2015, scadranno, per i primi titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi della disposizione citata, i quattro anni di durata massima complessiva;

osservato che le difficoltà legate alla transizione verso il nuovo modello di reclutamento universitario introdotto dalla medesima legge e quelle legate alle politiche di turn over hanno fatto sì che le Università abbiano potuto finora bandire solo un numero molto limitato di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ancor meno di ricercatori in tenuretrack, che costituiscono per gli assegnisti di ricerca la naturale prosecuzione del loro lavoro presso gli Atenei;

al fine di evitare che giovani studiosi meritevoli siano allontanati dalla ricerca scientifica universitaria prima ancora di avere avuto congrue possibilità di partecipare a concorsi a posti di ricercatore a tempo determinato;

CHIEDE

che Governo e Parlamento si adoperino urgentemente perché sia introdotta una deroga, temporalmente definita, al limite di durata massima complessiva degli assegni di ricerca di cui ciascun titolare può usufruire,  determinato in quattro anni, dall’art.22, comma 3, secondo periodo, della l. n.240/2010, ripromettendosi di svolgere una riflessione più generale sul delicato e urgente tema di un efficace riordino delle numerose figure pre-ruolo presenti nelle Università italiane.

 IL PRESIDENTE

Andrea Lenzi

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