Quanto segue intende portare alla luce l’ennesimo aspetto controverso della legge Gelmini, questa volta nell’ambito dell’individuazione delle figure autorizzate a svolgere attività di ricerca nelle università italiane.

Nello scorso mese di ottobre, il Prof. Roberto Vettor, ordinario di medicina interna dell’Università di Padova, in qualità di presidente dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica [1], inviava ai componenti dell’osservatorio e a gli atenei sede di scuole di specializzazione dell’area medica una documentazione utile a predisporre la cosiddetta site visit, pregevole iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere nei primi mesi di quest’anno al fine di promuovere delle azioni di miglioramento nell’attività didattica e assistenziale svolta nelle scuole. Tale documentazione includeva una “Scheda rilevazione Site Visit ad opera del medico in formazione specialistica” (allegata), volta ad acquisire da parte dei singoli specializzandi informazioni circa il corretto svolgimento delle attività formative previste dal piano di studi. Al punto 3) di tale scheda viene richiesto se gli specializzandi sono messi nelle condizioni di partecipare a progetti di ricerca. Probabilmente tale quesito viene posto al fine di mettere in luce eventuali carenze da parte dei docenti delle scuole, che dovrebbero adeguatamente coinvolgere gli specializzandi non solo nelle attività assistenziali, ma anche in quelle di ricerca clinica.

Tale richiesta, tuttavia, si scontra con quando disposto dalla legge Gelmini, nello specifico dall’art. 18, che al comma 5 stabilisce che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

  1. a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
  2. b) ai titolari degli assegni di ricerca […];
  3. c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;
  4. d) ai professori a contratto […];
  5. e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università […];
  6. f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese […].

Dalla lettura del testo emerge chiaramente che per il medico in formazione specialistica non solo non sia previsto lo svolgimento di attività di ricerca presso l’università nella quale si svolge la formazione, ma che detta attività di ricerca sia espressamente vietata, essendo riservata esclusivamente alle sole figure menzionate nel testo della legge. Viene da sé che l’Osservatorio, seppure in buona fede, intende chiedere agli specializzandi di “confessare” se questi svolgano delle attività che non sono previste dal loro percorso formativo.

Nei fatti, le disposizioni della legge Gelmini limitano pesantemente la partecipazione degli specializzandi all’attività di ricerca di base e clinica presso le strutture universitarie in cui sono incardinati. Essi, infatti, non possono essere inclusi ad alcun titolo nelle unità operative dei PRIN e in altri analoghi programmi di incentivazione delle attività ricerca promossi dal Ministero e dai singoli Atenei.

Alla luce di quanto sopra, l’unica risposta possibile al quesito posto dall’Osservatorio sarebbe in ogni caso negativa, dal momento che è lo stesso legislatore, e non i singoli atenei, né tanto meno i Direttori delle scuole di specializzazione, ad impedire in maniera assoluta agli specializzandi di partecipare non solo a progetti di ricerca, ma anche a qualunque tipo di attività di ricerca presso le università.

Il quadro configurato dall’art. 18 della Gelmini, tuttavia, viene ampiamente smentito dalla realtà dei fatti. Gli specializzandi sono attivamente coinvolti a vario titolo nelle attività di ricerca delle strutture nelle quali operano, spesso oltre il normale orario di servizio. Non solo, molti specializzandi intraprendono durante il loro percorso formativo attività di ricerca finalizzate anche all’acquisizione delle abilità necessarie ad operare come independent investigator una volta acquisito il titolo di specialista. La specializzazione medica permette infatti, per i settori concorsuali dell’area medica, l’accesso ai posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), in maniera equivalente al dottorato di ricerca. Per di più, la legge di stabilità 2017 modifica l’art. 24 della legge Gelmini in maniera tale da permettere l’accesso ai posti da ricercatore di tipo b) anche ai possessori della sola specializzazione medica, come confermato anche dalla legittima interpretazione da parte di molti atenei del testo dell’art. 24 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2017 [2].

Alla luce di tale scenario, viene spontaneo chiedersi come possa uno specializzando maturare il livello di seniority richiesto per ricoprire il ruolo di ricercatore di tipo b), ed eventualmente i titoli per acquisire l’abilitazione scientifica nazionale, se a questo è precluso lo svolgimento di ogni tipo di attività di ricerca durante il percorso formativo. Risulta evidente anche la disparità che si viene a determinare con gli studenti dei corsi di dottorato: i due titoli sono equipollenti per l’accesso al reclutamento universitario, anche se solo quest’ultimo offre la possibilità di acquisire le competenze necessarie ad un proficuo svolgimento del ruolo di ricercatore. Inoltre, risulta francamente incomprensibile come uno studente di un corso di laurea magistrale (cfr. art. 18, c.5, lettera c) possa risultare, secondo il legislatore, più idoneo allo svolgimento di attività di ricerca rispetto ad un medico in possesso di una laurea magistrale, dell’abilitazione professionale e, in alcuni casi, proprio di un dottorato di ricerca.

Volendo, infine, lanciare una provocazione, ci si potrebbe anche chiedere se il medico specializzando possa usufruire della copertura assicurativa contro gli infortuni normalmente prevista dagli atenei e dalle aziende ospedaliere, durante lo svolgimento delle attività di ricerca tanto auspicate e incoraggiate dall’Osservatorio Nazionale ma espressamente vietate dalla legge.

Purtroppo il MIUR, a cui è stata ufficialmente sottoposta la questione a dicembre, non ha fornito alcuna risposta. L’unica risposta al quesito su questa evidente incongruenza nel testo della legge Gelmini proviene da Giuseppe Valditara, che la legge Gelmini la conosce molto bene, il quale si limita a ricordare su Twitter che il dipartimento da lui diretto non è competente a modificare la legislazione vigente [3]. A gennaio il prof. Vettor, sollecitato, ammette che la questione è assolutamente fondata e verrà presa in considerazione dall’Osservatorio e chiarita con una nota ufficiale. Dopo circa 4 mesi, nessun chiarimento. Nel frattempo, la site visit è stata rinviata a data da destinarsi, ufficiosamente a causa della scadenza del mandato di alcuni dei componenti dell’Osservatorio.

Degno di nota anche il silenzio assoluto delle organizzazioni di rappresentanza dei medici in formazione specialistica, FederSpecializzandi e la neonata Associazione Liberi Specializzandi (ALS), interpellate nella speranza di dare maggiore risalto ad una incongruenza che rischia di ostacolare seriamente la crescita professionale dei medici intenzionati ad intraprendere una carriera accademica.

Scheda Specializzando Site Visit

 

[1] L’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica è costituito dalla D.Lgs. 369/1999 con il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea

[2] https://www.roars.it/accesso-ai-posti-da-ricercatore-a-tempo-determinato-qualche-curiosa-novita/

 [3] https://twitter.com/G_Valditara/status/1082930257596952576

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3 Commenti

  1. Ho letto da qualche parte , ma è anche buon senso, che non si può e non si deve racchiudere in leggi (molto dettagliate, in aggiunta) l’intera realtà sociale, ogni suo aspetto. A parte il fatto che ciò è irrealizzabile, è anche segno di arroganza e insipienza. O di insicurezza, perché no. Nell’applicazione , vanificano le azioni, o perché diventano per forza di cose contradditorie all”interno del corpus complessivo, o perché quella quantità di azioni previste è irrelizzabile in sé se non al costo di ingarbugliare questa volta la realtà, ancor di più. Sto esaminando una legge regionale recente in materia di politica linguistica e il problema di base è proprio questo, si eccede nei dettagli, nelle articolazioni interne, perdendo di vista altri aspetti.

  2. In realtà leggendo l’allegato 2 al decreto interministeriale 402 del 2017 relativo ai REQUISITI MINIMI GENERALI E SPECIFICI DI IDONEITÀ DELLA RETE FORMATIVA si legge a pagina 328 che lo specializzando, durante il suo percorso formativo, deve avere partecipato alla esecuzione di almeno 3 trial clinici randomizzati. I Trial clinici randomizzati sono uno degli strumenti principi della ricerca clinica applicata. Una domanda sorge spontanea come può uno specializzando partecipare ad un trial clinico randomizzato se ai sensi delle Legge Gelmini non è prevista la sua partecipazione a gruppi di ricerca?
    La verità che alcuni specializzandi, non tutti, svolgono con grande passione e competenza attività scientifica che spesso sviluppano anche durante il loro percorso sia in rete formativa che extra-rete (anche all’estero). E’ noto che un medico che è stato formato nella ricerca svolge con più competenza il suo lavoro assistenziale. Solo la follia iperdirigista cerca di normare tutto immaginando la formazione come un percorso rigido e burocraticamente definitivo.
    Nicola Ferrara

  3. Veramente non c’è bisogno di andare così lontano: ci sono migliaia di laureati triennali che hanno scritto una tesi con contenuti di ricerca; molte di queste tesi sono state pubblicate su riviste scientifiche, in forma ovviamente ridotta. Secondo la norma cosa dovremmo fare, revocare queste lauree?

    Il senso della norma temo non sia quello di codificare ogni aspetto della vita accademica, ma si desume dal punto 5: “al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato”. Perchè, che funzioni diverse svolge il personale tecnico a tempo determinato? Ovviamente le stesse di quello a tempo indeterminato. Dunque la ratio della norma è semplicemente il terrore di eventuali pressioni per ottenere un’ope legis. Ope legis sulle quali si può dire tutto e il contrario di tutto, ma forse è caratteristica unica del sistema italiano quello di mantenere periodicamente una situazione di precarietà a livelli insostenibili, per cui si rivela alla fine necessaria un’ope legis, tramite la quale, magari, “entra” anche chi non meriterebbe di entrare.

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