Riceviamo da un lettore e volentieri pubblichiamo.

Spett.le Redazione,

sperando di fare cosa gradita, segnalo la sentenza n. 1575 del 2015, con la quale il Tar Lombardia, sez. Milano, ha annullato una procedura di valutazione comparativa bandita dall’Ecampus per un 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), l. n. 240/2010), poiché l’art. 4 del contestato bando di concorso prevedeva una Commissione giudicatrice composta da un solo docente universitario e da altri due soggetti non appartenenti alla comunità accademica. Analoga decisione è stata adottata in un ulteriore caso, avente ancora una volta ad oggetto un bando di concorso dell’Università Ecampus dichiarato illegittimo (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20.7.2015, n. 1749).

I Giudici amministrativi lombardi hanno ricordato che “le università telematiche sono incluse nel sistema universitario nazionale, rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti, e non sussistono disposizioni speciali e derogatorie per tali istituzioni quanto al reclutamento dei professori e dei ricercatori” (Tar Lombardia, Milano, n. 1749/2015 cit.).

Peraltro, ha proseguito il Tar Lombardia, costituisce principio generale del nostro ordinamento che ai fini della selezione di candidati in relazione a un particolare impiego “la Commissione debba essere composta da soggetti in grado di poter operare valutazioni di merito circa la professionalità dei candidati stessi” (Tar Lombardia, Milano, n. 1575/2015 cit.). Si tratta invero di un principio che, a maggior ragione, vale “per i concorsi per professori e ricercatori universitari” (ibid.).

In altri termini, le richiamate pronunce hanno riconosciuto che la regola fondamentale che presiede alla formazione di una qualsiasi Commissione giudicatrice di un concorso è quella che i suoi membri debbano essere idonei a valutare i candidati in relazione alle funzioni che aspirano a svolgere; necessario e – sin troppo – ovvio corollario è che il futuro personale docente e ricercatore delle università “debba essere selezionato da commissioni formate dagli stessi componenti la comunità universitaria” (Tar Lombardia, Milano, n. 1575/2015 cit.).

 

Print Friendly, PDF & Email

1 commento

  1. Perfetta la decisione che stabilisce che chi valuta una professionalità, a scopo di assunzione debba possedere una professionalità almeno pari a quella del candidato.
    Ma se questo è vero per l’università mi chiedo perchè non sia valido per i posti dirigenziali della sanità.Ancora oggi, i responsabili di struttura complessa vengono valutati mediante un colloquio in cui l’interlocutore è il direttore generale dell’azienda.Ora, posto che il DG NON è un medico e quindi non possiede competenze specifiche mi piacerebbe avere risposta alle due seguenti domande:
    1)Di cosa colloquiano il candidato ed il DG?(del tempo, di politica ecc.)
    2)In base a quali conoscenze specifiche ed a quali criteri il DG formula la sua valutazione?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.