Non vogliamo certo cantare vittoria, ma evidentemente è stato recepito l’appello lanciato quasi due mesi fa sulla necessità di un intervento del legislatore volto a eliminare quella incredibile e iniqua stortura (determinata in via interpretativa da una discutibile – e discussa – sentenza del Consiglio di Stato) secondo la quale chi ha avuto un incarico (una supplenza d’insegnamento, un contratto, ecc.) in un Ateneo, non può partecipare alle valutazioni comparative di quell’Ateneo riservate ai soli “esterni” (con che, come già si diceva, se un giovane bravo e brillante ha tenuto attività didattica retribuita in tutte le Università italiane non può esser considerato “esterno” ad alcune di esse, con buona pace per la logica elementare!).
Pare, dunque, che il suggerimento di un intervento del legislatore non sia rimasto nel vuoto. Infatti nel testo della legge di stabilità 2017, appena licenziato dalla Camera dei Deputati e giacente in Senato, è contenuta una disposizione che, si fa per dire, chiarisce la cosa. Peccato, come si direbbe con linguaggio aulico, che il rimedio rischia di apparire peggiore del male e che l’italiano sia diventato, almeno in Parlamento, una lingua oscura e non intelligibile. Provare per credere… Ecco il testo:
6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4»; b) all’articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all’articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Che il legislatore, da tempo, abbia smarrito il dono della chiarezza è circostanza nota ai più, oltre che essere giustamente l’oggetto di numerosi interventi di illustri notisti politici e di costume come Gian Antonio Stella. Ma una norma così oscura appare davvero grottesca. Si può ben dire che la realtà supera ampiamente la fantasia.
Ora occorre attendere pazientemente il passaggio al Senato e, soprattutto, sperare che l’interpretazione prevalente – che a me pare quella più ragionevole, al di là del dato formale – consenta di non limitare la portata della disposizione al solo futuro. Diversamente, ci troveremmo, paradosso nel paradosso, a far salvi medio tempore gli effetti del giudicato del Consiglio di Stato se applicati anche da altri Atenei, con grave disparità di trattamento fra candidati. Convincere la burocrazia della ragionevolezza della legge è davvero impresa ardua.
Ma per una volta non si poteva semplicemente scrivere una disposizione lineare e semplice (“L’art. 23 della legge 240 del 2010 si interpreta nel senso che…”)?
“Non vogliamo certo cantare vittoria, ma evidentemente è stato recepito l’appello lanciato quasi due mesi fa sulla necessità di un intervento del legislatore volto a eliminare quella incredibile e iniqua stortura (determinata in via interpretativa da una discutibile – e discussa – sentenza del Consiglio di Stato) secondo la quale chi ha avuto un incarico (una supplenza d’insegnamento, un contratto, ecc.) in un Ateneo, non può partecipare alle valutazioni comparative di quell’Ateneo riservate ai soli “esterni” (con che, come già si diceva, se un giovane bravo e brillante ha tenuto attività didattica retribuita in tutte le Università italiane non può esser considerato “esterno” ad alcune di esse, con buona pace per la logica elementare!).”
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Il Consiglio di Stato ha operato bene: la legge è scritta in modo chiaro, e l’interpretazione è corretta. Smettiamola di creare casi dove non ci stanno.
E basta con la storia, che non si regge in piedi, del “brillante” che tiene corsi in tutti gli atenei dell’Italia. Ma per carità.
Posso invece essere d’accordo sul fatto che la norma attuale sia (forse) troppo “punitiva” nei confronti di quei “polli” che si mettono a fare didattica universitaria e fare esami a centinaia di studenti per pochi spiccioli, con la promessa che arriverà anche il loro momento.
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L’intervento del legislatore è volto a rendere meno restrittiva la norma, non di certo a dare l’interpretazione autentica, come erroneamente indicato dall’autore di questo articolo.
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E secondo me è anche più ingiusta della norma precedente: se passerà, i precari potranno tenere millemila corsi nella “sede di appartenenza” con la promessa che un posto riservato agli “esterni” arriverà anche a loro. E saranno ancora più schiavi di prima, mentre le coperture dei corsi (a basso costo) saranno più facilmente garantite. Evviva.
Infatti, continuerà lo sfruttamento e l’occupazione preventiva di posti che poi verranno ufficialmente assegnati a tempo indeterminato, mediante la premiazione di pochi fedellissimi a vita. Agli altri esclusi si dirà che il posto il vincitore se lo è guadagnato e che quindi il concorso avrà come naturale risultato un predestinato.
Il fatto è che questo sistema conviene a tutti, fuorchè ai precari non desiderati.
Per come vanno le cose, mi sento molto in linea con Johnny mnemmonico: l’attività dei corsi è rallentata dall’esigenza prima di creare contratti per questi ‘fortunati’, poi di ‘sistemarli’, perché sono amati dagli studenti, hanno sofferto tanto, ecc, ecc.
Carissimi,
non potrei essere in maggiore disaccordo con l’articolo che, nonostante l’autorevolezza della fonte, mi pare del tutto dissociato, a livello di commento e conclusioni, dal dato normativo attuale e di modifica proposta.
Anche se la norma di modifica dovesse essere approvata, infatti, ovviamente i professori a contratto (nel triennio) continueranno a non poter partecipare ai 18, co. 4.
D’altronde, se si voleva dare questa possibilità, indovinate che norma si sarebbe dovuta cambiare?
Bravi, quella di cui all’art. 18 co. 4, avete vinto un mappamondo! Perché, vedete, è quella la norma impeditiva, ma di una sua modifica l’articolo non riferisce. Bastava sostituire “in servizio” con “di ruolo”.
Peccato, però, che una norma siffatta risulterebbe incostituzionale.
Perché escludere l’assegnista di ricerca, infatti, che pure non è di ruolo, e non il professore a contratto?
Perché escludere il mero studente, magari dottorando, infatti, che pure non è di certo di ruolo, e non il professore a contratto?
Un professore a contratto ha meno agganci, nella sede che bandisce, di un dottore di ricerca o di un assegnista? Quando spesso il professore a contratto è, banalmente, un dottore di ricerca e, poi, assegnista, proprio in quella sede, che dunque, a seguito di questo cursus, diventa professore a contratto?
Perché, vedete, la ratio di esclusione è quella.
La norma che si vuole introdurre, invece, mi pare piuttosto una “ciambella di salvataggio”, ex post, per le Università che “non hanno capito” che i prof. a contratto non potevano partecipare ai 18, co 14, magari perché “indotte in errore” dalla famigerata circolare del Miur del 2012, che tuttavia -almeno da quanto si capisce dalla sentenza del CdS di cui trattasi- è stata poi smentita da quella del 2 ottobre 2015, dello stesso Miur.
D’altronde, l’unica possibile spiegazione per una circolare così palesemente errata come quella del 2012 (qualcuno ha il testo?) è la “concentrazione ragionieristica” del MIUR per i punti organico: consuma punti organico? no? allora è esterno! Peccato, però, che la norma impeditiva della partecipazione non abbia una ratio ragionieristica.
Quindi, ora si vuole fare una norma, meramente ragionieristica, per dire: se vi siete fidati della nota Miur? non vi preoccupate, potete contabilizzare (computare, nella lettera della norma) i prof. a contratto come 18, co 4.
L’effetto distorsivo è soprattutto quello per cui non devono preoccuparsi anche quelle Università che hanno continuato a “non capire” pure dopo la nota MIUR, di senso opposto, di ottobre 2015.
Per il futuro, poi, non escludo che la norma possa avere anche un altra valenza…ma qui ci vorrebbe il conforto di qualcuno che compone il cda di qualche università aut similia.
Ipotizzo.
Che succede, infatti, se, “per sbaglio”, un esterno -magari di ruolo in altra Università- vince un 18, co. 1? Forse l’università che ha bandito può contabilizzarlo/computarlo, ex post, come 18, co 4?
Allora sì che la norma si comprenderebbe, perché potrebbe voler dire che, se un prof. a contratto vince un 18, co 1 (non un 18, co. 4, ché a quello non può partecipare: la norma impeditiva, almeno per quanto riferito nell’articolo, non sarebbe oggetto di modifica), lo puoi contabilizzare/computare come 18, co. 4, esattamente come se l’avesse vinto uno di ruolo in altra università, anche se, a un 18, co 4, il prof. a contratto non avrebbe potuto partecipare: perché tanto, per ragioneria, non consuma punti organico. E così si da un senso anche alla nota miur 2012, anche perché non dimentichiamoci che, se questa nota diceva davvero che i prof. a contratto potevano partecipare ai 18, co. 4, non è che il Miur ci faccia una grande figura. Ora, invece, può dire: ma no, non volevamo dire che i prof a contratto possono partecipare ai 18, co 4, ma che, se vincono un 18, co 1, li puoi contabilizzare/computare come 18, co. 4, perché a livello contabile (che è l’unico che interessa a noi del MIUR, “concentrati” sui punti organico) non consuma punti organico.
A me pare, in definitiva, che il torto peggiore della “riforma” sia quello di concedere a qualche altra Università di poter “non capire” che i prof. a contratto -in mancanza di una modifica dell’art. 18, co. 4- NON possono partecipare ai concorsi riservati di cui a tale disposizione. Insomma, di dare a qualche Università la possibilità di far propria una “interpretazione dei desideri”, come quella indicata in questo articolo, secondo la quale il 18 co. 4 è stato modificato….pur non essendo oggetto di modifica (incredibile, ma….falso!)
Per cui, ancora una volta, si creerà una disparità, come si è già creata in passato, tra università che “capiscono”, e università che “non capiscono”, e consentono di far partecipare, e quindi vincere, i prof. a contratto: il caso, invece, di università che “non capiscono”, e poi il prof. a contratto perde, è possibile, ma, per ovvie ragioni, piuttosto improbabile.
Tom Bombadillo
P.S.: bellissima, nell’articolo, quella del “giovane bravo e brillante ha tenuto -nello stesso triennio, n.d.r.- attività didattica retribuita in tutte le Università italiane”, mi pare che sia raggiunta solo dall’affermazione secondo la quale, per fare chiarezza sull’interpretazione dell’art. 18, co 4, ci sarebbe voluta una norma di interpretazione autentica… sull’art. 23!
Due affermazioni che si meritano ampiamente a vicenda.
b) all’articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all’articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri
Anche se non è argomento dell’articolo vorrei conferma se è stato introdotto come titolo di accesso il possesso dell’idoneità all’Abilitazione scientifica nazionale.
…sembra proprio di sì.
Sarebbe una novità davvero positiva, perché la situazione degli abilitati privi dei tre anni di precariato per poter concorrere agli rtdb era davvero paradossale.
La verità più profonda, tuttavia, è che l’rtdb è un mostrum giuridico, e la normalizzazione del reclutamento passa dalla sua totale abolizione, con recupero contestuale di una terza figura di ruolo (ricercatore, professore “giovane”, o come vi pare).
Tom
Caro Tom,
grazie della risposta, trovo riscontro anche nella Relatione tecnica riguardo al comma 338 che ha accompagnato il maxiemendamento della richiesta di fiducia al Senato.
Sono d’accordo che gli rdtb sono un mostro giuridico frutto del contentino che la legge Gelmini ha dato all’Accademia. Anche la legge delega precedente cd. Moratti aveva previsto un profilo che sanasse il precariato, mantenedosi però nella decenza della Massima Partecipazione per il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
I milleproghe, i decreti legge convertiti e ora anche la legge di Stabilità stanno mettendo le toppe, speriamo che quanto prima ci sia un effettivo equilibrio e definitivo assestamento per il reclutamento universitario altrimenti sarà sempre e solo una guerra tra poveri (precari di sistema e non) perché i baroni presto muteranno e gestiranno bene anche gli aspetti tecnici più sofisticati.
Caro MIUR bisogna fare presto e ancora meglio … e ROARS deve essere sempre ascoltato!
E’ vero che il ricercatore di tipo b è un mostro giuridico, ma è stato inventato per contrastare un possibile effetto perverso della abolizione del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato. Chi ha scritto la norma (ovviamente un professore) voleva evitare che l’abolizione del ruolo risultasse in un raddoppio dei soggetti che aspiravano, avendone i titoli, a divenire professore associato (se si sopprimesse, ad esempio, la quinta elementare nel primo anno raddoppierebbero gli alunni della prima media). L’ispiratore della legge ha così deciso di dividere (in modo grossolano) la platea degli aspiranti al ruolo dei ricercatori in due gruppi, il primo formato dai ricercatori di ruolo provvisti di idoneità, il secondo da soggetti non in possesso dell’idoneità, che però si presumeva potessero ottenerla nel giro di tre anni. L’inventore di questo meccanismo partiva dall’ipotesi (rivelatasi falsa) che non ci sarebbe stata alcuna diminuzione del finanziamento delle università (ricordo la sua previsione che la Gelmini si sarebbe dimessa prima di accettare una diminuzione di finanziamento) riteneva anche che il meccanismo dell’abilitazione potesse entrare in funzione velocemente e velocemente produrre l’effetto di promuovere ad associato una percentuale notevole dei ricercatori di ruolo. Le cose andarono
in altro modo: ci fu una notevole diminuzione dei finanziamenti e l’avvio della abilitazione fu molto lento. Secondo la mia fonte anche importanti dettagli del sistema ad orologeria da lui inventato furono stravolti nella redazione finale della legge Gelmini. Bisogna anche ricordare che a quei tempi e per diversi anni il cosiddetto “tenure track” veniva invocato da molti “esperti” universitari.
Non è facile prevedere gli effetti di cambiamenti normativi. Certamente bisogna tener conto della situazione finanziaria, ma anche di circostanze apparentemente esterne o novità normative apparentemente ininfluenti. Ricordiamo che gli ispiratori della riforma dei concorsi a professore di ruolo adottata dopo molte esitazioni dal primo governo Prodi, ritenevano che il meccanismo delle terne di idonei (in seguito bine) avrebbe dato luogo alla mobilità da una sede all’altra, analogamente a quanto avveniva con il sistema delle terne prima del decreto-legge del 73. Non avevano pensato che nel frattempo l’autonomia finanziaria aveva avuto l’effetto di abolire l’organico dei professori. Così mentre nel vecchio sistema il “ternato” non poteva essere promosso nella sua sede a meno che non ci fosse una cattedra scoperta, dopo l’abolizione dell’organico, il ternato inquadrato in una sede in un ruolo inferiore poteva utilizzare il finanziamento relativo al posto da lui ricoperto come base del finanziamento per una sua chiamata nel ruolo superiore.
A conferma che siamo e saremo vittime di apprendisti stregoni, spesso colleghi, che confidano nelle loro trovate geniali. Che, se fossero intenzionali, sarebbero degne di Cecco Angiolieri (s’i’ fosse papa, sere’ allor giocondo, ché tutti cristïani imbrigherei). La realtà è che spesso non sanno quello che fanno (ma non è una buona ragione per perdonarli).
E adesso potrebbe arrivare la Puglisi…
A parziale giustificazione degli apprendisti stregoni che contribuirono alla Legge Gelmini, bisogna dire che quasi tutto il mondo accademico che aveva accesso alla stampa era a favore della soppressione del ruolo dei ricercatori e del sistema di accesso ai ruoli attraverso la abilitazione seguita da chiamate o concorsi locali. Quanto agli apprendisti stregoni che avevano promosso il precedente sistema di concorsi, bisogna ricordare che l’alternativa era rappresentata da un disegno di legge già approvato al senato che prevedeva appunto abilitazione nazionale seguita da concorsi locali, mentre ribolliva una protesta sindacale che attraverso la sua rappresentanza al CUN era in grado di bloccare i concorsi vecchia maniera. In particolare la previsione di tre (e successivamente due) vincitori per i concorsi era frutto di una compromesso con il sindacato allora più attivo tra i professori associati. (Non era la CGIL, né un sindacato confederale, fu tuttavia la CGIL che tentò di bloccare, attraverso un ricorso, l’ultimo concorso nazionale ad associato bandito dal Ministro Salvini).
Rispondo essenzialmente a Plantamura: la maggioranza delle università non usa concorsi riservati agli esterni (ovvero quelli ai sensi del Comma 4. Ma la legge non prevede questa modalità).
Dunque SI: un Art. 18 Comma 1 può essere contabilizzato nella quota del Art. 18 Comma 4 qualora sia esterno, e lo è già stato fatto!
I bandi riservati agli esterni sono a mio avviso illegittimi (quelli ai
sensi del Comma 4) e, a tal fine si veda il mio commento, il nono, all’articolo
https://www.roars.it/brevi-considerazioni-a-margine-della-sent-cons-stato-sez-vi-n-36262016/
e “stay tuned” per ulteriori motivazioni. Se spuntano altri bandi riservati
e avete interesse, consiglio di fare ricorso avverso al bando.
Se lo fate dopo il tempo massimo consentito per legge avete accettato il bando. Come nel caso dei profili fotocopia presenti in molti bandi, che sono illegittimi ma contro i quali si può agire solo con ricorsi avverso ai bandi stessi.