Segnaliamo ai lettori le osservazioni della Corte dei Conti sulla parte della Legge di Stabilità relativa a Università e Ricerca. Il testo è tratto dal documento delle Sezioni riunite in sede di controllo. Il giudizio è fortemente critico. Infatti, come afferma la Corte e come ROARS aveva rilevato a una primissima lettura del testo istitutivo di quello che è stato subito battezzato “Gran Consiglio della Ricerca”: l’elenco delle competenze affidate all’Agenzia appare (…) solo in parte rispondente all’obiettivo di una efficace revisione della governance del settore, nel quale continuano ad operare una pluralità di soggetti. Lo stesso è a dirsi per il secondo rilievo critico di fondo che i supremi giudici contabili muovono all’art. 28 della legge di stabilità: il tradimento della terzietà rispetto alla politica che un organo siffatto dovrebbe garantire a salvaguardia della libertà di ricerca e di tanti altri valori costituzionali. Così, infatti, l’audizione: Non appare (…) del tutto chiara la competenza della nuova struttura nell’ambito della promozione e del finanziamento dei progetti di ricerca che presupporrebbe, in analogia con le strutture esistenti in altri paesi, un ente, terzo e indipendente dalla politica, competente a bandire e selezionare gli enti e i progetti migliori sulla base di regole certe e criteri uniformi di valutazione e di assegnazione delle risorse. Altri rilievi critici attengono al mancato coordinamento con ANVUR, al guazzabuglio che verrebbe a determinarsi sulle molteplici linee di finanziamento destinate a investire in ricerca e alla complessiva esiguità delle risorse investite per l’Università. 

 

Di seguito il testo rilevante del provvedimento, intitolato AUDIZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 (A.S. 1586).

 

Le disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca

27.

Tra le misure previste nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in materia di istruzione, università e ricerca di particolare rilievo risultano le disposizioni volte a potenziare la ricerca scientifica svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati.

In tale direzione l’articolato prevede l’iscrizione di un nuovo fondo nello stato di previsione del MIUR con una dotazione a regime pari a 300 milioni (25 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni dal 2022) e l’istituzione di una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca, dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico operativa e gestionale sottoposta alla vigilanza della PCM e del MIUR.

Si tratta, nelle intenzioni del legislatore, di un nuovo ente con compiti di coordinamento e indirizzo delle attività di ricerca verso obiettivi di eccellenza, favorendo l’internazionalizzazione e incrementando la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo.

L’elenco delle competenze affidate all’Agenzia appare, peraltro, solo in parte rispondente all’obiettivo di una efficace revisione della governance del settore, nel quale continuano ad operare una pluralità di soggetti.

All’Agenzia si richiede la verifica dell’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca e suggerimenti in ordine all’aggiornamento del PNR-Programma generale della ricerca; promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente strategici, integrati e innovativi; valutazione dell’impatto delle attività di ricerca ivi incluso l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale dell’innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti; definizione di un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca.

Alla specifica funzione di coordinamento e armonizzazione svolta dal MIUR in attuazione del d.lgs. 218 del 2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca” si affianca infatti la Consulta dei Presidenti degli enti di ricerca (presieduta dal CNR) e il Comitato di esperti di alta qualificazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 8 del citato d.lgs.) che, senza oneri a carico dello Stato, svolgono attività di monitoraggio e aggiornamento del PNR. Lo stesso PNR utilizza, inoltre, un modello organizzativo di governance che, coinvolgendo gli stessi attori, ha previsto un Comitato di Indirizzo e Governo diretto alla continua verifica della pertinenza della strategia integrata del PNR nei confronti delle diverse realtà territoriali, indicando azioni, tempi, risorse complessive disponibili, risultati attesi e monitorabili, tempi di attivazione delle singole misure.

Non appare, inoltre, del tutto chiara la competenza della nuova struttura nell’ambito della promozione e del finanziamento dei progetti di ricerca che presupporrebbe, in analogia con le strutture esistenti in altri paesi, un ente, terzo e indipendente dalla politica, competente a bandire e selezionare gli enti e i progetti migliori sulla base di regole certe e criteri uniformi di valutazione e di assegnazione delle risorse.

Nulla, inoltre, si prevede in ordine ai rapporti con l’ANVUR (Ente destinato alla valutazione della ricerca sui cui esiti si fonda la ripartizione dei fondi di funzionamento di università ed enti di ricerca) ed all’utilizzo della Anagrafe Nazionale della Ricerca (prevista dalla legge n.1 del 2009).

Una riflessione merita infine l’istituzione di un ulteriore fondo per la ricerca che si affianca al complesso insieme dei finanziamenti indirizzati al settore nel cui ambito – accanto alle ordinarie risorse per il finanziamento delle università e degli enti di ricerca (FFO e FOE, idonei peraltro a sostenere le sole spese correnti) – si segnalano: le risorse comunitarie e quelle derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione nonché le risorse del FISR (Fondo integrativo speciale per la ricerca) e quelle del FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Tale ultimo fondo – nel quale sono confluite tutte le risorse destinate al sostegno delle attività di ricerca industriale e di ricerca di base e che nelle intenzioni del legislatore doveva rappresentare la principale fonte di investimento – a decorrere dal 2010 non è stato più rifinanziato, con la conseguenza che le somme annualmente stanziate (in progressiva flessione: 45 milioni nel 2018) hanno consentito, quasi esclusivamente, l’avvio dei progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN).

Sempre in tema di ricerca la legge di bilancio interviene anche a favore della ricerca aerospaziale integrando le risorse con cui MIUR – attraverso il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale – finanzia la partecipazione dell’Agenzia spaziale italiana ai programmi dell’ESA e a specifici accordi internazionali. Le quote attribuite al MIUR dal fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all’art. 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016), pari a 800 milioni nel periodo 2017-2026, vengono incrementate di 390 milioni per l’anno 2020, 452 milioni per il 2021, 377 milioni per il 2022, 432 milioni per il 2013 per raggiungere i 409 milioni per l’anno 2024.

Le misure a favore dell’università si limitano ad un nuovo aumento, limitatamente all’esercizio 2020, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (16 milioni) e del fondo per il funzionamento ordinario delle università – FFO (16 milioni) nonché ad una riprogrammazione delle risorse stanziate per l’edilizia universitaria (60 milioni per il 2020, 75 milioni per il 2021, 75 milioni per il 2022).

Di minor rilievo, anche finanziario, le misure a favore dell’istruzione scolastica che stanziano nuove risorse per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica (11 milioni) e per favorire l’innovazione digitale nella didattica (2 milioni). Maggiore consistenza (30 milioni dal 2020) rivestono, invece, le risorse stanziate nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali destinate al “Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione e di risultato dei dirigenti scolastici” e da indirizzare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, alla retribuzione di posizione parte variabile e alla retribuzione di risultato. Si tratta di una disposizione riconducibile al processo di equiparazione della indennità di posizione (parte fissa) dei dirigenti scolastici alle altre figure dirigenziali (attuata con il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 – 2018 firmato il 13 dicembre 2018) resa possibile utilizzando gran parte delle risorse contrattuali destinate alla retribuzione accessoria, nonché una rilevante parte degli incrementi del Fondo per il finanziamento della indennità di posizione e di risultato previsti dall’art. 1, comma 86 della legge 107 del 2015.

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3 Commenti

  1. ho, ormai, citando Gassman, un grande avvenire alle spalle… Quel che ho visto è stato, nel proliferare delle leggi a favore del merito, un insieme di mansioni prima neglette, divenire ricercatissime, e persone non meritevoli, o, diciamo con eufemismo, non più meritevoli di altri, far carriera…

  2. Per fortuna c’è ancora qualche ufficio terzo che si esprime sul bilancio dello stato… Ma che umiliazione per il settore universitario e per il MIUR. Il CUN come al solito è rassegnato (se non remissivo): https://www.cun.it/uploads/7183/Analisi%20e%20proposta%20CUN%20DDL%20bilancio%202020.pdf?v=

    Speriamo che almeno per la nuova Vqr oltre alle “fughe di notizie” tattiche (https://www.ilsole24ore.com/art/fondi-premiali-universita-solo-le-pubblicazioni-aperte-tutti-ACRfZIz ) la Corte dei conti non resti l’unica a potersi esprimere sull’articolato.

  3. “Nulla … si prevede in ordine ai rapporti con l’ANVUR (Ente destinato alla valutazione della ricerca sui cui esiti si fonda la ripartizione dei fondi di funzionamento di università ed enti di ricerca).” Se si istituisse quest’ulteriore ente, il Ministero sarebbe circondato da Anvur, Invalsi, più quest’altro, tutti di emanazione politica e che terzi non sono ma costano, più gli altri che dovrebbero essere consultivi e altri ancora, forse, e dunque il Ministero a cosa serve? Se non riesce nemmeno a coordinare. Queste neoplasie istituzional-politiche, che si intralciano a vicenda, ma che si sostengono anche a vicenda, sono sintomatiche ed emblematiche di uno stato alla rovescia. Morandi prima, Mose dopo, un caso contrario all’altro (uno realizzato e l’altro no) ma con gli stessi esiti funesti e sul piano economico scandalosi per eccesso o per risparmio sconsiderati, anche se le ragioni tecniche sono diverse; fondi allocati per la prevenzione dei danni ambientali spesi in piccola parte soprattutto – pare- per impedimenti burocratici, ma al contempo il Mose dai costi astronomici, realizzato al 95% ma invaso da ruggine, alghe e cozze, dunque da reciclare come ferro vecchio: “Perizia accerta: progetto mose avviato sulla base di presupposti tecnici errati. Indagare per danno erariale e delitti contro il patrimonio culturale” (https://codacons.it/venezia-presentato-esposto-codacons-a-procura-e-corte-dei-conti/, 14 nov. 2019). Tutte queste cose messe insieme, più altre ancora, non danno da pensare? Che si sovrappongono, inoltre, agli sconsiderati sbandamenti autonomistici in fieri coinvolgenti anche l’istruzione pubblica.

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