Di seguito segnaliamo il testo del DM relativo al piano straordinario associati 2012-3, e le relative tabelle riportanti le assegnazioni di punti organico ai singoli atenei:

Tabella riparto punti organico2012

Tabella riparto punti organico 2013

DECRETO 28 dicembre 2012  

Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda  fascia

per gli anni 2012 e 2013. (13A00826)

(GU n.27 del 1-2-2013)

 

 

 

                     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,

                  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

                           di concerto con

 

 

                             IL MINISTRO

                    DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121   relativo all’istituzione del  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca; 

  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita’ 2011), ed in particolare l’articolo 1, comma 24,  che  dispone  l’incremento della dotazione  del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle universita’ per un importo, per l’anno 2011, di 800 milioni di  euro, nonche’ di 500 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2012, destinando quota parte delle risorse al  finanziamento  di  un  piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle universita’, di personale accademico e reclutamento,  nonche’  delega al Governo per incentivare la qualita’  e  l’efficienza  del  sistema universitario», ed in particolare  gli  articoli  18  e  24,  nonche’ l’articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziate dalla  legge  di  stabilita’  per  il  2011  per  il  fondo  per   il finanziamento ordinario delle universita’, non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per  l’anno  2012  e  173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata  di professori di seconda  fascia,  secondo  le  procedure  di  cui  agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, e di cui  all’articolo 1, comma 9, della legge 4  novembre  2005,  n.  230,  prevedendo  che l’utilizzo delle  predette  risorse  sia  disposto  con  decreto  del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e  delle finanze,  previo  parere  conforme  delle  Commissioni   parlamentari competenti;

  Visto  l’articolo  14,  comma  2-quinquies  del  decreto-legge   29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 febbraio 2012, n. 14, in cui  si  prevede  che  «Le  risorse  di  cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia  sono  ripartite  nei  rispettivi  esercizi   tra   tutte   le universita’ statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.  A  tal fine la distanza dal limite di cui all’articolo 51,  comma  4,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  quanto  previsto  in  materia  di assunzioni del personale  dal  decreto  legislativo  attuativo  della delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi  in  considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che cio’ comporti  l’esclusione  di  alcuna  universita’  nell’utilizzo  delle risorse ai fini della  chiamata  di  professori  di  seconda  fascia, perequando in particolare le assegnazioni  alle  universita’  escluse dalla ripartizione del 2011»;

  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49  «Disciplina  per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione  delle  politiche di bilancio e di  reclutamento  degli  atenei,  in  attuazione  della delega prevista dall’articolo 5, comma 1,  della  legge  30  dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi  e  i  criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e)  ed  f)  e  al comma 5» e in particolare gli  articoli  4,  5,  6  e  7  in  cui  si disciplinano le variabili e i parametri da  considerare  al  fine  di valutare la  sostenibilita’  della  spesa  per  il  personale  e  per l’indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

  Visto l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

  Visto l’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio  2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

  Visto l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31  dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008, n. 31, e successive modificazioni;

  Visto l’articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2008,  n. 129;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;

  Visto lo stanziamento disponibile sul  cap.  1694  dello  stato  di previsione della spesa di questo Ministero, pari a 13 milioni di euro per  l’esercizio  finanziario  2011,  di  93  milioni  di  euro   per l’esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere  dall’esercizio 2013;

  Visto il decreto interministeriale del  25  ottobre  2010,  con  il quale e’ stato approvato il piano programmatico di  cui  all’articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 2011 concernente  il Piano straordinario 2011 per la chiamata  di  professori  di  seconda fascia ai sensi dell’articolo 29, comma 9, della  legge  n.  240  del 2010;

  Ritenuta  la  necessita’  di  definire  i  criteri  per  l’utilizzo dell’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2012 e di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 relativi al piano straordinario  2012 per la chiamata di professori di seconda fascia, nonche’ dell’importo di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 relativi al piano straordinario 2013 per la chiamata  di  professori  di  seconda fascia;

  Visto il parere della 7^ Commissione del Senato della Repubblica  e della  VII  Commissione   della   Camera   dei   deputati,   espressi rispettivamente in data 18 dicembre 2012 e 19 dicembre 2012;

  Ritenuto di non poter accogliere integralmente la condizione numero 4 posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati in quanto non e’ possibile,  ai  sensi  della  legge  240/10  (cfr.  articolo  18), escludere i professori associati in servizio presso altra sede  dalla partecipazione alle procedure di chiamata dei professori di II fascia indette da altro ateneo.

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

                      (Assegnazione quota 2012)

 

  1. In attuazione di quanto  disposto  dall’articolo  29,  comma  9, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  a  valere  sulle  risorse stanziate dall’articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010,  n. 220, e destinate al finanziamento di un piano  straordinario  per  la chiamata di professori di  seconda  fascia,  la  quota  parte  di  15 milioni di euro per l’anno 2012 e 90  milioni  di  euro  a  decorrere dall’anno  2013,  e’  ripartita  fra  le  universita’  statali  e  le istituzioni  ad  ordinamento  speciale  secondo  il  modello  di  cui Allegato 1, che e’ parte integrante del presente decreto, sezione II, sulla base dei seguenti criteri:

  a) a ogni istituzione universitaria e’ attribuita una  quota  fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;

  b) le risorse residue sono ripartite tra i gruppi di Universita’ di cui ai successivi punti 1 e  2  proporzionalmente  alla  somma  delle assegnazioni  del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  consolidabile attribuito a  ciascuno  nell’anno  2012  e,  all’interno  di  ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:

        1) per le Universita’ statali che concorrono al riparto della quota  premiale  del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  2012,   e’ utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello  di  cui alla  sezione  I  dell’Allegato  1,   attribuendo   un   coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento  alle  universita’  statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario  per  la  chiamata  di  professori  di  seconda  fascia dell’anno 2011;

  2) per le Universita’ statali che non concorrono al  riparto  della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012  e  per  gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, e’ utilizzato il  peso del rispettivo Fondo di finanziamento  ordinario  consolidabile  2012 sul totale costituito dalla somma delle quote del  FFO  consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo  secondo il modello di cui alla sezione II  dell’Allegato  1,  attribuendo  un coefficiente  moltiplicativo  pari  a  1,5   con   riferimento   alle universita’ statali  che  non  hanno  partecipato  al  riparto  delle risorse  destinate  al  piano  straordinario  per  la   chiamata   di professori di seconda fascia dell’anno 2011;

  3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2)  e’ applicato un coefficiente moltiplicativo pari al  rapporto  tra  l’82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relative al Fondo di  finanziamento  ordinario  e  al  Fondo  per  la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse,  soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi,  e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di  ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31 dicembre 2011 secondo le  definizioni  e  i  parametri  di  cui  agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.  Tale coefficiente non puo’ in ogni caso superare il valore di 1,5.

                               Art. 2

 

 

                      (Assegnazione quota 2013)

 

  1. In attuazione di quanto  disposto  dall’articolo  29,  comma  9, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  a  valere  sulle  risorse stanziate dall’articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010,  n. 220 e destinate al finanziamento di un  piano  straordinario  per  la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte 0,83 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni di euro a decorrere  dall’anno 2014, e’ ripartita fra le universita’ statali  e  le  istituzioni  ad ordinamento speciale  secondo  il  modello  di  cui  all’Allegato  1, Sezione III, sulla base del seguente criterio:

      a) le risorse sono ripartite tra i gruppi di Universita’ di cui ai  successivi  punti  1  e  2  proporzionalmente  alla  somma  delle assegnazioni  del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  consolidabile attribuito a  ciascuno  nell’anno  2012  e,  all’interno  di  ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:

  1) per le Universita’ statali che concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario  per  l’anno  2012,  e’ utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello  di  cui alla sezione I dell’Allegato 1;

  2) per le Universita’ statali che non concorrono al  riparto  della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012  e  per  gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, e’ utilizzato il  peso del rispettivo Fondo di finanziamento  ordinario  consolidabile  2012 sul totale costituito dalla somma delle quote del  FFO  consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo  secondo il modello di cui alla sezione III dell’Allegato 1;

  3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2)  e’ applicato un coefficiente moltiplicativo pari al  rapporto  tra  l’82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relativa al  Fondo  di  finanziamento  ordinario,  al  Fondo  per  la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse,  soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi,  e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di  ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31 dicembre 2011 secondo le  definizioni  e  i  parametri  di  cui  agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.  Tale coefficiente non puo’ in ogni caso superare il valore di 1,5.

                               Art. 3

 

 

                 (Utilizzo delle risorse assegnate)

 

  1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e  2  per  la  chiamata  di  professori  di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli  18  e  24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all’articolo  1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare  entro  il 31 ottobre 2014. Per le chiamate  di  cui  al  presente  decreto  non trovano applicazione le disposizioni in  materia  di  turn  over  del personale universitario di cui all’articolo 66 del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

  2. Ai  fini  della  chiamata  dei  professori  di  seconda  fascia, l’idoneita’ conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e’ equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata  della stessa, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010.

  3. Nel caso di chiamata come professore di  seconda  fascia  di  un professore o ricercatore precedentemente  in  servizio  presso  altro ateneo,  l’ateneo  da  cui  cessa  l’unita’  di  personale   mantiene integralmente  le  conseguenti  economie  per  essere  destinate   al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare  entro  un anno dalla relativa cessazione.

  Il presente decreto e’  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la registrazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

      Roma, 28 dicembre 2012

 

                                        Il Ministro dell’istruzione, 

                                     dell’universita’ e della ricerca

                                                  Profumo            

 

Il Ministro dell’economia

     e delle finanze     

          Grilli         

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  Min.Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 16, foglio n. 267

 

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