In un clima di risorse scarse o nulle, è naturale che i ricercatori italiani siano divenuti, rispetto al passato, più inclini a rivolgersi alla giustizia amministrativa quando ritengono che non siano state rispettate le procedure corrette. Segnaliamo la pronunzia del TAR Lazio con la quale è stato accolto un ricorso relativo al PRIN 2010-2011 per l’area 10, censurando l’operato del relativo Comitato di Selezione.
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N. 11225/2012 REG.RIC. Page 1 of 10
N. 09714/2013 REG.PROV.COLL. N. 11225/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11225 del 2012, proposto da Furio Brugnolo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Mazzonetto, Davide Volpe, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;
contro
Ministero Dell’Istruzione Dell’Università E Della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Maria Crocifissa Andaloro n.c.;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del decreto direttoriale del MIUR n. 719 del 23 ottobre 2012, recante “Graduatorie BANDO PRIN 2010-2011”, nella parte in cui reca la graduatoria finale dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento relativi all’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche); di tutti i verbali del Comitato di Selezione (CdS) relativo all’Area 10 e, nello specifico, del verbale n. l del 6 settembre 2012, del verbale n. 2 del 19 settembre 2012, del verbale n. 3 del 28 settembre 2012, del verbale n. 4 del 10 ottobre 2012 e del verbale finale del 17 ottobre 2012; del D.M. 494/Ric. del 3 agosto 2012, nella parte in cui ha nominato il CdS per l’Area 10; del decreto del Direttore Generale del MIUR Dott. Emanuele Fidora prot. n. 674/RIC del 10 ottobre 2012, recante la nomina della prof.ssa Joan Connelly in sostituzione della prof.ssa Silke Leopold e, dunque, il mutamento del CdS dell’Area 10; del giudizio finale espresso dal CdS dell’Area 10 sul progetto di ricerca coordinato dal prof. Furio Brugnolo; della lettera di risposta del Dott. Mauro Massulli del MIUR alla lettera del prof. Brugnolo del 6 novembre 2012; di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Istruzione Dell’Università E Della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 928 del 2013,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott.Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.M. del 12 gennaio 2012, il MIUR ha bandito il finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per le 14 Aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, tra cui, l’Area 10
– Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.
Il Prof. Brugnolo, professore ordinario di Filologia e Linguistica romanza presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, ha presentato per il finanziamento un progetto di ricerca – di cui è Coordinatore scientifico nazionale – dal titolo “Geografia e Storia dell’autotraduzione. Un approccio interdisciplinare”.
Il progetto di ricerca del Prof. Brugnolo, sottoposto alla valutazione dei revisori anonimi ex art. 5 del D.M. 12 gennaio 2012 (e, quindi, nella c.d. fase della preselezione, che si svolge presso le singole Università), otteneva una valutazione pari a 100/100 dal primo revisore anonimo ed una valutazione pari a 93/100 dal secondo revisore anonimo.
L’Università di Padova procedeva a sottoporre il progetto di ricerca alla valutazione del MIUR, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.M. 12 gennaio 2012.
Il progetto del Prof. Brugnolo, sottoposto a valutazione da parte del Comitato di Selezione – CdS -, otteneva un punteggio complessivo pari a 79/100 e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.M. 12 gennaio 2012, non poteva essere proposto al Ministero per il finanziamento.
In seguito alla pubblicazione del decreto direttoriale n. 7l9 del 23 ottobre 2012, recante le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, il Prof. Brugnolo, avuto accesso agli atti della procedura di selezione, riscontrava profili di illegittimità che lo inducevano alla proposizione del presente ricorso che affidava alle seguenti censure:
Il ricorrente proponeva le seguenti censure:
– Violazione dell’art. 2, par. 2, del bando di cui al D.M. 12 gennaio 2012; violazione delle Linee guida per i CdS; violazione dei criteri fatti propri dal CdS nella I riunione del 6 settembre 2012; eccesso di potere; violazione degli artt. 97 Cost. e 17 l. n. 241/1990, in quanto:
- nessuno dei membri del CdS avrebbe avuto le specifiche competenze scientifiche per potere valutare il progetto del Prof. Brugnolo;
- si sarebbe espressa una valutazione che avrebbe prescisso dal giudizio enunciato dai revisori anonimi in fase di preselezione a livello di ateneo;
- alla III e alla IV riunione del CdS sarebbero risultati presenti solamente due dei tre componenti del CdS medesimo dell’Area 10;
- il progetto del Prof. Brugnolo sarebbe stato valutato da un soggetto che, in base ai criteri che il CdS si era autoimposto nel rispetto del bando e delle Linee guida, avrebbe dovuto astenersi.
– Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria, poiché il tempo dedicato all’esame dei progetti sarebbe stato inadeguato.
In data 17/01/2013 si costituiva in giudizio il Ministero Dell’Istruzione Dell’Università E Della Ricerca.
Il successivo 14/02/2013 la stessa Amministrazione, depositando documenti, insisteva per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare di sospensione.
Nella Camera di Consiglio del 20/2/2013 si ordinava l’integrazione del contraddittorio poi adempiuta.
Il successivo 20/3/2013 il ricorrente rinunciava alla sospensiva.
In data 21/7/2013 il medesimo ribadiva le richieste per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 16/10/2013 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso – notificato in data 19/12/2012 e depositato in data 20/12/2013 – il ricorrente impugna il decreto direttoriale del MIUR n. 719/2012, recante “Graduatorie BANDO PRIN 2010- 2011”, nella parte in cui reca la graduatoria finale dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento relativi all’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche); tutti i verbali del Comitato di Selezione (CdS) relativo all’Area 10; il D.M. 494/Ric. del 3 agosto 2012, nella parte in cui ha nominato il CdS per l’Area 10; il decreto del Direttore Generale del MIUR Dott. Emanuele Fidora prot. n. 674/RIC del 10 ottobre 2012, recante la nomina della prof.ssa Joan Connelly in sostituzione della prof.ssa Silke Leopold e, dunque, il mutamento del CdS dell’Area 10; il giudizio finale espresso dal CdS dell’Area 10 sul progetto di ricerca coordinato dal prof. Furio Brugnolo; la lettera di risposta del Dott. Mauro Massulli del MIUR alla lettera del prof. Brugnolo del 6 novembre 2012.
Con il primo gruppo di motivi, il ricorrente lamenta la mancanza, da parte dei membri del CdS, delle specifiche competenze scientifiche per potere valutare il progetto in esame; il fatto che la valutazione non terrebbe conto del giudizio espresso dai revisori anonimi in fase di preselezione a livello di ateneo; la circostanza che alla III e alla IV riunione del CdS sarebbero risultati presenti solamente due dei tre componenti del CdS medesimo dell’Area 10; il fatto che il progetto del Prof. Brugnolo sarebbe stato valutato da un soggetto il quale, in base ai criteri che il CdS si era autoimposto nel rispetto del bando e delle Linee guida, avrebbe dovuto astenersi; l’inadeguatezza del tempo dedicato all’esame dei progetti.
Le censure sono fondate. In primo luogo, deve osservarsi che, a prescindere dalla specifica competenza dei membri del CdS nella materia della Filologia e Linguistica romanza cui inerisce il progetto presentato dal ricorrente – che appare sussistere, quantomeno per prossimità di aree tematiche – si osserva che ogni CdS –ex art. 2 del bando – è formato da tre esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca, di cui uno operante all’estero. Come notorio, le commissioni di concorso sono collegi perfetti che operano secondo il principio della necessaria collegialità.
Infatti, nelle Linee Guida per i CdS e anche nel verbale n. l del 6 settembre 2012 (I riunione), si legge che “il CdS si impegna, nell’esercizio del proprio mandato, ad assumere determinazioni collegiali nell’osservanza di idonee procedure che consentano ad ogni componente di interloquire con gli altri, al fine di conoscerne preventivamente le posizioni”.
Per contro, risulta che alla III riunione del 28 settembre 2012 risultava assente la Prof.ssa Silke Leopold e, nonostante questo, si è proceduto ugualmente alle valutazioni. Alla riunione successiva (IV) del 10 ottobre 2012, il CdS prendeva atto della nomina della Prof.ssa Connelly in sostituzione della Prof.ssa Silke Leopold e “si impegnava a contattare la Prof.ssa Connelly il più presto possibile”, procedendo, comunque, alla valutazione dei progetti (peraltro autonomamente senza attendere le valutazioni degli esperti esterni che erano stati contattati in base ai criteri che il CdS si era dato, in conformità al bando ed alle Linee guida).
Risulta pertanto che la Prof.ssa Joan Connelly ha partecipato solo all’ultima seduta lasciando a due dei tre componenti della commissione tutte le valutazioni operate nella III e IV seduta, in violazione del principio della necessaria collegialità.
Inoltre, occorre rilevare che il MIUR – con lettera del dott. Massulli – scriveva al ricorrente (il quale aveva manifestato le sue rimostranze contro lo svolgimento della procedura) che il giudizio espresso sul conto del progetto del prof. Brugnolo era “stato stilato esclusivamente dal Comitato di Selezione (CdS), senza acquisizione di pareri esterni”.
In terzo luogo, la procedura di selezione è viziata da illegittimità perché il progetto del Prof. Brugnolo è stato valutato da un soggetto che – in base ai criteri che il CdS si era autoimposto nel rispetto del bando e delle Linee guida – avrebbe dovuto astenersi. Infatti, nel verbale della I riunione del 6 settembre 2012 risulta che “Il prof. Aldo Prosdocimi…, nel rappresentare la propria incompatibilità a valutare direttamente i progetti nei quali risultino direttamente coinvolte (come unità dì ricerca o come partner esterno) le rispettive strutture di appartenenza, dichiarano fin d’ora di astenersi, per tali progetti, dalla valutazione e dalla formulazione di commenti ed opinioni che possano eventualmente influenzare il giudizio collegiale, essendo direttamente coinvolti (come unità di ricerca o come partner esterno) i rispettivi enti di appartenenza. Per tali progetti, si passa all’individuazione di idonei esperti di settore, utilizzando al riguardo la banca dati CINECA”. Il Prof. Aldo Prosdocimi è professore ordinario di Glottologia e Linguistica presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova al pari del Prof. Furio Brugnolo che è i Professore ordinario di Filologia e Linguistica romanza. Dunque, il Prof. Prosdocimi non avrebbe potuto valutare il progetto di ricerca del ricorrente, in quanto progetto nel quale risultava coinvolta come unità di ricerca la propria struttura di appartenenza (il Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova).
Deve infine rilevarsi l’illegittima valutazione del progetto anche in punto di corretta istruttoria e di logicità, in quanto la commissione ha prescisso dal giudizio enunciato dai revisori anonimi in fase di preselezione a livello di ateneo che risultava essere positiva (punteggio pari a 100/100 dal primo revisore anonimo ed pari a 93/100 dal secondo revisore anonimo). Pertanto, la commissione avrebbe dovuto esaminare e motivare il giudizio dissenziente rispetto alla valutazione positiva espressa in sede preliminare. Assorbite le altre censure, il ricorso va accolto, annullando gli atti impugnati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
[…] Il TAR Lazio accoglie ricorso sul PRIN […]
Non dico niente di nuovo rispetto ad altri: è inquietante la burocrazia che sta intorno ai PRIN, come intorno, oramai, a qualsiasi procedimento universitario. Ed è veramente scandaloso che tutte le lamentele e le proteste contro l’aumento della burocrazia e del suo potere, tutte e di tutti (fatta l’ovvia eccezione dei vertici di vario livello), non trovino nessun ascolto da nessuna parte.
Mi sembra particolarmente rilevante, in questa sentenza, la motivazione relativa al conflitto di interessi. Sarebbe auspicabile che in futuro non capitasse più che commissioni comprendenti membri di una stessa struttura rispetto a soggetti valutati possao esprimersi (come in questo caso), o, come in altri, che membri di commissioni valutatrici approvino progetti di cui essi stessi fanno parte (come in altri casi recenti). Del resto, abbiamo visto diversi membri dei GEV ANVUR presentare domanda (e in alcuni casi essere sorteggiati…) per le commissioni dell’ASN; segno evidente del fatto che in Italia siamo molto, molto lontani da una sana cultura della valutazione.
Breve (e triste) storia del prin 2010/11 di cui ero responsabile nazionale (area matematica, 2 unita’ con una quindicina di ricercatori di 4 atenei).
In sede locale (Universita’ di Padova) la commissione di preselezione aveva chiesto 3 report, punteggi 98 (report in inglese), 86 (report in italiano) e 98 (report in inglese), ma poi aveva deciso di considerare solo i primi due e non i due piu’ vicini, non ammettendo il progetto.
In seguito al nostro ricorso al TAR del Veneto, presentato in agosto 2012 e vinto in ottobre 2012, il progetto e’ stato inviato dall’ateneo di Padova in dicembre 2012 alla selezione nazionale con punteggi 98 e 98, a procedura virtualmente conclusa ma riaperta per l’occasione (in maggio 2013!) con riconvocazione della commissione nazionale.
La commissione nazionale si e’ nuovamente riunita e dopo alcuni mesi (settembre 2013) ha bocciato il progetto con punteggio di 83 (in una delle voci del report e’ addirittura scritto che la richiesta finanziaria, che era intorno al minimo consentito, sembrava eccessiva!)
Nella scheda finale di valutazione (non sappiamo se sia stato fatto uso di referee) non si vede alcun confronto con la valutazione fatta in sede di preselezione: abbiamo quindi un esempio di progetto che arriva con un punteggio medio di 98 e non viene ammesso al finanziamento dalla commissione nazionale con punteggio di 83!
Queste valutazioni non sembrano un po’ troppo distanti
perche’ l’intera procedura risulti sensata?
Mi sembra che la sentenza del TAR del Lazio, nella parte di motivazione che ho riportato, metta in discussione l’intera procedura dei prin 2010/11, visto che l’idea di fare due valutazioni (locale e nazionale) senza passaggio di informazioni tra le commissioni sembrava connaturata alla procedura (se non sbaglio):
“Deve infine rilevarsi l’illegittima valutazione del progetto anche in punto di corretta istruttoria e di logicità, in quanto la commissione ha prescisso dal giudizio enunciato dai revisori anonimi in fase di preselezione a livello di ateneo che risultava essere positiva”.
La domanda e’: al ministero non potevano rendersi conto in anticipo che ci dovevano essere regole certe e uguali per tutti nelle preselezioni (pur demandate agli atenei per evidenti motivi di costi e non di buona pratica valutatoria) e un bilanciamento ragionevole tra le valutazioni locali e quelle nazionali? Il risultato finale e’, come in altre occasioni (vi ricordate il prin 2006?), sostanzialmente ingiusto dal punto di vista scientifico e mortificante dal punto di vista umano. E le conseguenze morali e materiali restano, come sempre, sulle spalle di chi ha sempre cercato di fare ricerca con serieta’.
Marco Vianello
associato di analisi numerica
Universita’ di Padova
Piccola avvisaglia di quello che succederà con le ASN…