1. 1.     N. 05857/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 5857/12, proposto dalla Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), in persona del Presidente pro tempore, e dai prof.ri Massimo Luciani e Federico Sorrentino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani, Alessandro Pace e Federico Sorrentino e con questi elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 presso lo studio dell’avv. Sorrentino, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonché,; e con l’intervento di ad adiuvandum: Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt), Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi) e Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Felicetti presso il cui studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 è elettivamente domiciliata, nonché, ad opponendum Comitato nazionale universitario, C.u.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Colafiglio e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell’avv. Niicola Di Pierro, per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), richiamando l’allegato B utilizza, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e, in particolare, della delibera n. 50 del 21 giugno 2012 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), nonché del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Direttore generale del suddetto Ministero nella parte in cui, nella disciplina del procedimento concorsuale, utilizzano retroattivamente la predetta classificazione, nonché con atto di motivi aggiunti depositato il 5 dicembre 2012, per l’annullamento dell’elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – scienze giuridiche, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, pubblicato sul sito web dell’Anvur il 7 novembre 2012, nella parte in cui, secondo quanto previsto nei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, si applica retroattivamente all’ultimo decennio la classificazione delle riviste ivi contenuta; della deliberazione del Presidente Anvur n. 16 del 23 novembre 2012, recante “Calcolo delle distribuzioni dell’indicatore numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A per i settori concorsuali dell’area 12 – Scienze giuridiche – e delle relative mediane da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto, fra i quali, in particolare, la nota n. 23505 del 13 novembre 212, con la quale il Miur ha condiviso la necessità di procedere, come previsto dal citato d.m. n. 76 del 2012, anche per i settori concorsuali dell’area 12 al calcolo ed alla pubblicazione della mediana relativa al terzo indicatore, che tiene conto degli articoli pubblicati su riviste di fascia A per l’applicazione ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; del verbale della riunione del Consiglio direttivo dell’Anvur del 24 ottobre 2012, nel corso del quale il Consiglio direttivo ha dato mandato al suo presidente di procedere con l’emanazione di proprie delibere d’urgenza, che verranno successivamente ratificate dal Consiglio direttivo stesso in occasione della prima seduta utile.

Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 4 dicembre 2012 e depositato il successivo 5 dicembre; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur); Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt); Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi); Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass); Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comitato nazionale universitario, C.u.n.; Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO 1. Con ricorso notificato in data 17 luglio 2012 e depositato il successivo 19 luglio l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) e i prof. Massimo Luciani e Federico Sorrentino hanno impugnato, tra l’altro, il decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), richiamando l’allegato B utilizza, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio. Parte ricorrente espone, in fatto, che l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti è stata fondata nel 1984 e, proprio per le finalità scientifiche da essa coltivate, è stata coinvolta, con lettera del 20 giugno 2012, dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) nell’istruttoria sulla classificazione delle riviste oggetto del provvedimento impugnato per l’idoneità a professore universitario di prima e di seconda fascia e per la formazione delle commissioni per il conferimento di tali idoneità. 2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo l’illegittimità della scelta di adottare, ai fini della valutazione della produzione scientifica del decennio trascorso, un indicatore (id est, il numero di articoli pubblicati in riviste di classe A) fondato su un elemento (l’attribuzione di diverse classi alle riviste) identificato solo ora e costruito a sua volta in base a criteri non indiscutibilmente oggettivi, bensì dipendenti da qualificazioni e valutazioni compiute ora per allora. 3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 4 dicembre 2012 e depositato il successivo 5 dicembre, parte ricorrente ha impugnato, tra gli altri, l’elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – scienze giuridiche, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, pubblicato sul sito web dell’Anvur il 7 novembre 2012, nella parte in cui, secondo quanto previsto nei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, si applica retroattivamente all’ultimo decennio la classificazione delle riviste ivi contenuta. Avverso tale elenco parte ricorrente denuncia vizi sia d’illegittimità derivata che di illegittimità propria, per sviamento e difetto di istruttoria. 4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto sia di legittimazione attiva che d’interesse, nonché per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati (da identificarsi negli aspiranti alle abilitazioni e nei professori abilitati aspiranti al ruolo di commissari), mentre nel merito ne hanno sostenuto l’infondatezza. 5. Si sono costituiti in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt), la Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi) e il Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass), sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. 6. Si è costituito in giudizio, con atto di intervento ad opponendum, il Comitato nazionale universitario, C.u.n., che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso. 7. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive. 8. Con ordinanza n. 3142 del 5 settembre 2012 è stata fissata l’udienza di trattazione del merito della causa. 9. All’udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Come esposto in narrativa l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) e due docenti universitari hanno impugnato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella sola parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), per l’idoneità a professore universitario di prima e di seconda fascia e per la formazione delle commissioni per il conferimento di tali idoneità, utilizza, richiamando l’allegato B, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio. Deducono quindi l’illegittimità del decreto ministeriale sul rilievo che utilizza, ai fini della valutazione della produzione scientifica del decennio trascorso, un indicatore (id est, il numero di articoli pubblicati in riviste di Classe A) fondato su un elemento (l’attribuzione di diverse classi alle riviste) identificato solo ora e costruito a sua volta in base a criteri non indiscutibilmente oggettivi, bensì dipendenti da qualificazioni e valutazioni compiute ora per allora. Il candidato vedrebbe infatti i propri lavori sottoposti ad un parametro di giudizio che non aveva modo di conoscere al momento in cui li aveva elaborati e che, ove conosciuti, lo avrebbe potuto indurre a scegliere una diversa Rivista sulla quale pubblicare lo scritto. Aggiungasi che gli elementi, oggi apprezzati ai fini della collocazione delle riviste in Classe A, non necessariamente erano presenti anche ai tempi in cui il lavoro è stato pubblicato. 2. Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e, comunque, di interesse, di parte ricorrente. Rileva il Collegio che ben diversa è la posizione dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) rispetto a quella degli altri due ricorrenti, che hanno proposto il gravame in qualità di professori universitari che potrebbero non riuscire a far parte, alla luce dei criteri impugnati, di commissioni di concorso per professori di prima e di seconda fascia. L’eccezione sollevata da parte resistente deve dunque essere esaminata con riferimento a ciascun ricorrente. Quanto alla legittimazione attiva dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, giova ricordare che la stessa: a) in virtù del proprio Statuto ha come scopo (art. 1) “favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto costituzionale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive”. Ai sensi del successivo art. 2, per raggiungere i propri fini istituzionali, pone in essere tutte le attività necessarie e, in particolare, organizza congressi, conferenze e dibattiti; coordina lo svolgimento di altre iniziative di studio concernenti il diritto costituzionale; aderisce ad organismi internazionali e stranieri con fini analoghi e collabora con essi; b) ha proposto ricorso all’esclusivo e più volte dichiarato fine di espungere il criterio della retroattività della classificazione delle riviste effettuata dall’Anvur. L’Aic radica la propria legittimazione sulla circostanza di essere stata interpellata dall’Anvur, unitamente alle altre Società scientifiche di Area 12 (scienze giuridiche), con nota del 20 giugno 2012 e di aver denunciato (nella via dei motivi aggiunti) l’illegittimità degli impugnati criteri per essere stati adottati “superando le perplessità della comunità scientifica senza alcuna consultazione e senza alcuna istruttoria”. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, in quanto riferita all’Aic, non avendo la stessa, tra i propri fini istituzionali, la tutela degli interessi giuridici ed economici di categoria e, quindi, dei propri iscritti a far parte di commissioni di concorso di prima e di seconda fascia. E’ di palese evidenza, infatti, che tale Associazione, secondo quanto codificato nel proprio Statuto, cura esclusivamente interessi di carattere scientifico e culturale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive in tema di diritto costituzionale. Né può valere, in contrario, la circostanza che la stessa sia stata coinvolta proprio dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nel procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato. E’ agevole infatti rilevare che l’Anvur ha chiesto all’Associazione ricorrente (e alle altre Società scientifiche di scienze giuridiche) di formulare un parere relativamente alle Riviste da inserire in Classe A in considerazione del pregio scientifico, della loro valutazione anche a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima ed impatto nella comunità degli studiosi; ha dunque chiesto un intervento, strettamente connesso all’attività scientifica e culturale svolta dall’Associazione, che nulla ha a che vedere con la scelta del criterio oggetto di gravame. Infine, non può costituire fattore legittimante la circostanza che la ricorrente Associazione abbia denunciato il mancato fattivo coinvolgimento nel procedimento. E’ noto, infatti, che la legittimazione al ricorso postula la titolarità di una posizione sostanziale differenziata, che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione e, quindi, il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. Nel caso all’esame del Collegio l’Aic non vanta, in relazione alla questione controversa, una posizione differenziata rispetto al quisque de populo. Non è dunque l’astratta legittimazione a ricorrere dell’Aic ad essere negata, ma quella ad impugnare i criteri di classificazione delle riviste riferite all’ultimo decennio, con la conseguenza che è del tutto ininfluente il richiamo, operato da parte ricorrente nella memoria depositata il 4 gennaio 2013, alla giurisprudenza del giudice amministrativo che riconosce la legittimazione di associazioni, in quanto espressione di interessi di categoria. Aggiungasi che nel caso di specie non è da escludere un possibile conflitto di interessi all’interno della stessa Associazione tra coloro che, grazie alla previsione oggetto del gravame, potrebbero superare il concorso di prima e di seconda fascia o essere sorteggiati per diventare componenti della relativa commissione concorsuale e coloro che, invece, da questi criteri risultano danneggiati. 3. Nei confronti dei due professori ricorrenti parte resistente riconosce la loro legittimazione ad agire, ma nega l’attualità dell’interesse a ricorrere, che diventerebbe concreto solo all’atto dell’esclusione dalla nomina ad una commissione di concorso per posti di prima e di seconda fascia. Anche questa eccezione è fondata. Ed invero, i professori ricorrenti impugnano, sia con l’atto introduttivo del giudizio che nella via dei motivi aggiunti, i provvedimenti che dettano i criteri per la valutazione delle riviste e poi le classificano, nella parte in cui tali criteri hanno portata retroattiva. Rileva però il Collegio che tali atti non sono allo stato di per sé lesivi delle posizioni giuridica dei ricorrenti, atteso che solo l’esclusione dalla nomina a componente della commissione di concorso concretizza un danno che attualmente è solo paventato. Non è infatti comprovato che i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame ledano la posizione giuridica soggettiva dei professori ricorrenti, non essendo certo né tanto meno dimostrato che: a) abbiano presentato o presenteranno domanda di inclusione nelle liste dei sorteggiabili; b) i criteri oggi impugnati siano tali da ledere il loro interesse a far parte di detta commissione perché impedisce ad essi di essere inclusi nel novero dei professori ordinari sorteggiabili. Anzi, il livello scientifico e professionale dei due professori ricorrenti – noto a tutti per i contributi scientifici di indiscussa qualità pubblicati in un ampissimo arco temporale nelle diverse Riviste del settore – fa seriamente dubitare che gli stessi potrebbero non essere compresi fra i sorteggiabili. 4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore Daniele Dongiovanni, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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25 Commenti

  1. Solo una parola sconsolata: Pilato II.
    Gli atti “non sono allo stato di per sé lesivi…”; e poi i ricorrenti sono tanto bravi, e dunque…
    I principi giuridici valgono solo “ad personam”.
    Come dire: nessuno tocchi Caino, assassino della cultura?
    Che squallore!

  2. E’ compito ingrato, una volta avviato il meccanismo dell’abilitazione (e il ministero ha fatto di tutto per avviarlo), emettere una eventuale sentenza che potrebbe bloccarlo. Ora toccherebbe ai singoli candidati che, qualora si ritenessero danneggiati nel giudizio su di loro formulato dai principi retroattivi, potrebbero far ricorso individualmente. A questo punto le commissioni probabilmente staranno attenti all’uso dei principi retroattivi, ma dovranno conciliare le disposizioni di legge, di decreti, di note ministeriali e giù giù di questo passo, con la circospezione nell’uso (forse obbligato) di qualche principio retroattivi, almeno uno piccolo piccolo. E’ perciò prevedibile che si avranno in qualche situazione giudizi sui candidati arzigogolati e bizantinistici. Arrampicature sugli specchi.

  3. Badate che questa sentenza è criticabile.

    Essa dice, in breve, che un’associazione scientifica non ha titolo per mettere in discussione i criteri di merito scientifico decretati da ministero & co.; e ciò benché la stessa associazione sia stata coinvolta nella definizione dei criteri! Il TAR sembra convinto che l’associazione sia una sorta di sindacato dei professori, che può agire solo per difendere interessi propri e specifici di categoria.

    Per quanto siano discutibili le questioni di legittimazione e interesse ad agire, specie per le associazioni, questa sentenza è perlomeno opinabile: il Consiglio di Stato potrebbe essere di diverso avviso.

    Probabilmente, si spera che nel frattempo la procedura sia andata avanti; e che nomine e idoneità frattanto adottate non restino automaticamente travolte da un eventuale successo finale del ricorso.

  4. Solo una chiosa ai commenti di Lorinczi e di 1saqqara e ora di Km.
    Per ripetere che anche questa è una sentenza, strettamente parlando, “politica”. Il giudice non se la sente, temo, di buttare all’aria tutto quel mostro assurdo, ma ormai in azione, messo in piedi dal ministro e dai suoi aiutanti. E dunque cerca la risposta “tecnica” e formale. I Costituzionalisti il diritto lo co-noscono abbastanza, da sapere perfettamente che la questione non riguardava personalmente i ricorrenti, ma investiva una questione di carattere generale. E lo sapeva benissimo anche il giudice, che avrebbe po-tuto non “attaccarsi” alla forma, ma decidere nella sostanza.
    Così, invece, si scarica tutta la responsabilità sul morente ministero, che sarà subissato di ricorsi dai perdenti e dai vincenti, per non parlare dei non-commissari. ecc. Tanto, paga Pantalone!
    Il giudice, per chiarire che non critico il giudice ma il sistema, ha solo evitato di fare, al solito, il mestiere del “surrogatore” della politica. Perché il problema è politico: di correttezza politica, di intelli-genza amministrativa, di rispetto dei cittadini … insomma, di democrazia (parola sconosciuta agli am-bienti ministeriali).
    Questa follia avrebbe dovuto essere fermata prima, quando ha cominciato a produrre mostri e mostriciattoli, qui spesso denunciati. La politica dei tecnocrati non ha voluto farlo, per mantenere il pun-to di una riforma assurda che provocherà solo danni: anzi ha già cominciato con la mostruosa riduzione del numero degli studenti, con gli insegnamenti impartiti dal primo che passa, per non parlare delle scomparsa dei finanziamenti, ecc.
    In fondo, è anche realistico. L’abilitazione non è altro che l’ennesimo pezzo di carta da esporre in salotto e quindi lascia le cose come stanno e permette di continuare tutto come prima o peggio di prima.
    Quanto al maltrattamento della “associazione scientifica” … sappiamo bene quanta cultura e quanta accademia c’è in tutte. Non facciamo gli ingenui! Quanti hanno gongolato per l’esclusione di quella rivista o l’inclusione di quell’altra e così via?

    • “Perché il problema è politico: di correttezza politica, di intelli-genza amministrativa, di rispetto dei cittadini … insomma, di democrazia (parola sconosciuta agli am-bienti ministeriali).”
      Ben detto!

  5. con tutto il rispetto per i singoli studiosi e le singole opinioni questa sentenza arriva semplicemnte a sancire quello che molti pensano da sempre: purtroppo l’area 12 non fa fare bella figura all’accademia italiana.
    paradossalmente, il tentativo di rifiutare in toto il confronto, diversamene da quello che hanno provato a fare altre aree, ha portato (e porterà) vantaggio solo ad un ministro e ad una procedura che ha enormi carenze, ma che non si poteva attaccare da questo fronte (l’argomento era: chi siete voi per giudicarci con criteri che altri accettano?)

  6. Questa sentenza del TAR non mi stupisce.

    Mi domando cosa accadrà con gli altri ricorsi sul calcolo delle mediane. In quel caso l’oggetto del rircorso è, a mio parere, ben più motivato.

    Le mediane sono state calcolate male. Come si legge dai primi criteri pubblicati dalle commissioni, nella maggior parte dei casi le mediane faranno fede e solo per qualche caso eccezzionale si abiliterà un candidato che non le rispetta.

    Io sono di un passo (articolo) sotto le mediane ANVUR che non hanno considerato, ad esempio, i prof. con 0 pubblucazioni. Se avessero fatto i conti bene sarei, con buona probabilità, abilitato. Allo stato attuale, invece, tra qualche giorno dovrò ritirare la domanda. Mi potrò certamente sentire vittima di una ingiustizia ma questo non mi aiuterà a digerire questa porcata.

    La mia previsione è che il TAR, anche per prossimi ricorsi, si laverà le mani.

  7. Invece credo che l’area 12 ha cercato di difendere principi fondamentali di libertà nei confronti di un apparato di valutazione che non ha eguali nel mondo civilizzato. Inoltre, la contestazione è diffusa anche in altre aree. Se poi ci sono coloro i quali sono silenti e approvano il meccanismo pazienza. D’altra parte, la storia dimostra che, sovente, gli oppressori hanno trovato i loro migliori alleati negli stessi oppressi consapevoli o inconsapevoli.

  8. Una domanda fuori argomento ma, mi pare, importante.
    I tre indicatori di TUTTI i candidati all’abilitazione (almeno 60000 persone, se non erro) saranno calcolati e passati alle commissioni da un pool Anvur-Miur. C’è quindi già di per sé da diffidare. Per di più, è oggettivamente un impegno pesantissimo, chiunque lo affrontasse.
    Il candidato verrà informato del verdetto che lo riguarda, possibilmente – è ovvio – prima che scadano gli ultimi 15 giorni in cui si può ritirare, così da poter far notare un eventuale “tragico” errore (temo che fioccheranno)? Il rischio è di dover rimanere fermi per ben due tornate/due anni a causa di un errore che ti includa fra i non superanti la mediana. E’ vero che uno potrebbe sperare che lo corregga la commissione, ma ci credo poco, visto che i commissari sono stati formalmente sollevati dall’occuparsi degli indicatori

    • Escluderei che i valori mediani vengano comunicati ai singoli candidati; tanto più che per diversi settori i 15 giorni sono già scaduti.
      Quanto al calcolo delle mediane, il problema si pone solo per i settori bibliometrici (per i bibliometrici il calcolo si fa in un secondo, dal database cineca). Come è stato più volte notato qui e altrove, il calcolo dgli indici citazionali si presterà molto facilmente a distorsioni e discrepanze, soprattutto per chi e sopra o sotto mediana solo di poco.

  9. Una cosa contro la quale, a parere mio, si potrebbe fare ricorso e’ la seguente:

    in alcuni criteri (per esempio quelli di A1/03 analisi matematica) sono riportati:

    1) un richiamo al fatto che va considerato in qualche modo l’apporto individuale nei lavori in collaborazione (parole prese da Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art.4)

    2) un richiamo alle parole del ministro (nota circolare dell’11 gennaio 2013) per cui, in pratica, per ottenere l’abilitazione, chi supera due delle tre mediane dovra’ ottenere un giudizio POSITIVO, mentre chi non le supera dovra’ ottenere un giudizio ESTREMAMENTE POSITIIVO.

    Le due cose 1) e 2) mi paiono palesemente in contraddizione, visto che le mediane NON tengono conto del numero degli autori:
    supponiamo che due candidati A e B
    -abbiano indice collaborativo (=numero degli autori medio dei propri lavori) rispettivamente 4 e 1,2,
    – A superi le mediane di poco e B ne superi una e per un’altra abbia proprio il valore mediano (quindi non la superi)
    – entrambi ottengano un giudizio positivo ma non estremamente positivo.

    Credo che se la commissione dara’ l’abiltazione a A ma non a B, il candidato B possa far tranquillamente ricorso……

    Elena

    • Il problema è, come da mesi ripeto, che l’abilitazione dovrebbe essere un giudizio personale mentre i parametri del DM 76 sono “cumulativi” in quanto non tengono affatto conto del fattore di proprietà di un lavoro; in altre parole un lavoro a singolo autore è trattato esattamente alla stessa stregua di un lavoro con 10 co-autori. Questo è irrazionale oltre che palesemente ingiusto.
      Chiedo: non c’era in giro anche un ricorso Conpass di colleghi campani? Mi sembrava che questo problema fosse stato individuato più esattamente come oggetto di contestazione.

  10. Come purtroppo sempre più spesso accade in questo paese, ogni discussione, prima o poi, “finisce in politica”: ci si dichiara, intendo, da una parte o dall’altra per motivi che spesso sono solo ideologici.
    Mi spiego, pur essendo assai poco incline a partecipare a blog vari (e dunque la chiudo qui):
    1.- comincio con un problema di metodo: credo che, specie quando si parla di questioni di “cultura”, sia buona norma chiarire chi parla, dare il proprio nome chiaramente. Per dire che provo disagio a leggere i commenti di “kjur”, “zetakappa”, ecc. Capisco le motivazioni, ma in fondo, penso, questo non è un sito porno!
    2.- la scienza (che è cultura) richiede confronto e valutazione: certamente. Ma un confronto e una valutazione non possono essere il frutto “automatizzato” di una procedura burocratica, che stabilisce per ragioni meccaniche che tizio è bravo e caio no! Come se non bastasse, la mente perversa di qualche burocrate ha stabilito che le domande si possono ritirare in un momento particolare (dio solo sa perché, ma i burocrati questo fanno!) … e il povero “Ciro” …
    3.- altrove è vero che si fa, ma non sono i ministeri a farlo. Sono comportamenti riferibili alla libera comunità scientifica, ad un particolare sistema, o addirittura azienda, che valuta: se si cercano le valutazioni delle Università americane, se ne trovano 10 diverse e quindi si può scegliere, si sa chi dice che,
    4.- qui, per di più, si sono stabilite delle cdd. “mediane” fondate sul numero medio di pubblicazioni e non sulla loro qualità. Dunque nessun confronto o valutazione, ma una semplice procedura burocratica: Tu hai dieci pubblicazioni e sei bravo Tu ne hai nove e sei fesso. Indipendentemente dal contenuto delle stesse … e dal tempo che ci vuole a farle,
    5.- anzi, ad aggravare la cosa, è in corso, mi dicono, anche una valutazione “di merito” (a fini non concorsuali, credo, ma lasciamo perdere) fatta da persone nominate chi sa da chi, che a loro volta sub-nominano chi sa chi, ecc. E che fondano i propri “giudizi” (segretissimi … hai visto mai! Esclusi amici e parenti, come ovvio) su un massimo, mi pare, di tre pubblicazioni dotate di abstract, in italiano: riassunto. Personalmente, per quel poco che conta, mi sono rifiutato di farlo! Ho provocato qualche problema, ma i burocrati sono bravissimi a “risolverli”,
    6.- non solo, ma, surrettiziamente, si propone alle commissioni (di commissari rigorosamente mediani) di tenere conto delle mediane nelle loro decisioni. Non sono (né chi legge è) nato ieri e tutti sappiamo benissimo che “formalmente” si dirà che la valutazione di merito prevale, ma, di fatto, la burocrazia finirà per prevalere, almeno in senso negativo. Per cui “meccanico” rischia di restare fuori perché ne ha una di meno del necessario, magari sono geniali, ma chi se ne frega! E questo, notate l’assurdo demenziale, è logico: chi, infatti abbia molte pubblicazioni pessime e fosse bocciato, farà ricorso perché quello che ne ha poche è stato promosso, e … lo vincerà di sicuro, scommettiamo? L’esempio proposto da “Elena” è tipico,
    7.- posso ben capire una valutazione in base alle citazioni, ma tenendo conto delle specificità delle discipline, tanto più che nel provincialismo imperante, se sei citato da uno “straniero” (magari il più perfetto imbecille) sei un genio, se sei citato da un italiano sei un cretino, se non sei citato da nessuno, ti butti a fiume! Uno studioso di diritto civile italiano è dunque fregato per definizione (certo: Pugliatti come Anzilotti, Beccaria, ecc. erano tradotti in tedesco, ma erano Pugliatti, Anzilotti e Beccaria!), vi sembra logico? E non parliamo degli “stranieri” in commissione … ,
    8.- la valutazione nella cultura è confronto e quindi mi fa un po’ (molto) ridere la valutazione “blind peer to peer” (leggi: pera a pera) con le pere sconosciute. Si valuti, si esprima il proprio giudizio, liberamente e lealmente … e lo si discuta. Ma no, tutto in gran segreto, con il gravissimo effetto collaterale per cui
    9.- l’omologazione è assicurata. Specie nelle discipline umanistiche, se sei fuori dalla “linea dominante” rischi di essere fuori e basta. Lungi da me l’idea di citare Galileo, ma la tentazione è forte. Però sappiamo tutti che i candidati (poveretti) sono disperatamente alla ricerca di capire a quali “scuole” (si fa per dire) appartengano i relativi commissari per decidere se ritirare o meno la domanda, o io vivo sulla Luna? A parte il fatto che nelle scienze umane conta il metodo più che i “risultati”,
    10.- “le discipline dell’area 12 fanno fare una brutta figura alla cultura italiana”. Davvero? Sorvolo sul fatto che nelle scienze giuridiche, noi italiani abbiamo molto da insegnare a tutti, forse oggi di meno, ma insomma la nostra voce (non la mia, per carità!) non vale poco. Ma, quando fu proposta la buffonata dell’elenco delle riviste (retroattivo!), suggerii timidamente con una lettera alla società scientifica della quale facevo parte (la lettera fino a qualche giorno fa giaceva ancora in qualche punto nascosto del relativo sito) una cosa semplicissima: chiedere a tutti gli studiosi della disciplina (magari anche non iscritti alla società) di esprimersi con un voto (magari, palese) su ciascuna rivista. Una proposta di trasparenza, mi pare e di rispetto verso chi studia certe cose. La mia proposta non fu respinta, né accettata: fu ignorata. E il vertice della società decise.
    Il risultato è (“per definizione” direbbero i giuristi e avrebbe dovuto dire il giudice del ricorso) l’omologazione strutturale e il conferimento di un enorme potere (ciò che esce dalla porta, rientra dalla finestra, dunque) a chi controlla le riviste “buone”.
    E i contenuti?
    Domanda al Sig. “Carlo”: se un einstein di Forlimpopoli elabora una nuova teoria copernicana e la pubblica sulla “squilla di Catanzaro”, che facciamo continuiamo a pensare che il mondo è piatto?
    Ma la cultura (la scienza, intendo) non è confronto, discussione e verifica, a viso aperto?

  11. alla fine c’è sempre un povero einstein che rimane stritolato nei nuovi meccanismi: come salvare un povero Martone, che ha potuto diventare ordinario a meno di 30 anni perchè bravissimo con i meccanismi meritocratici precedenti …, dalla nuova terribile situazione?
    il mio punto è più semplice: la SIE, società degli economisti, ha fatto la sua battaglia contro la lista indicata dal GEV, l’ha fatta a viso aperto, spiegando perchè alcune riviste meritavano di stare in fascia A dove non erano collocate, non andando a chiedere al TAR di dire che la fascia A non esiste o non si poteva sapere cosa fosse
    preferisco questo atteggiamento, a prescindere dai risultati

  12. Lo escludo anch’io, avevo già la risposta alla mia stessa domanda. Tutto è sempre accaduto all’insegna della minima, anzi nulla trasparenza; non c’è alcun motivo di pensare che le cose mutino proprio a questo punto.
    Vero che rischiano principalmente-soltanto i candidati dei settori bibliometrici. Sono loro che dovrebbero almeno tentare di tutelarsi; ma mi sembra siano sereni.
    Tuttavia, considerati il livello dei calcolanti e la portata elefantiaca dell’impresa, non escludo che, nella marea delle domande, 4-5 errori riescano a commetterli pure per candidati di settori non bibliometrici superanti la mediana in quanto superanti una sola mediana. E, tenuto conto dell’entità della punizione che scatta, per quei poveri 4-5 non sarà divertente. Però, è anche vero che per i settori non bibliometrici il calcolo è così facile che c’è la concreta speranza che i commissari correggano l’errore

  13. E’ illusorio pensare che meccanismi del genere impediscono porcherie. Chi e’ raccomandato avra’ sempre la prima pagina delle migliori riviste. I poveracci devono e dovranno aspettare i tempi biblici dei revisori. Suvvia, tutto questo enfatizza il potere baronale, aggiungendone altri, come i valutatori dell’anvur, i gev, i componenti dei gruppi di lavoro e cosi via.

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