Il c.d. processo di Bologna, avviato nel 1998 con la conferenza dei ministri dell’istruzione svoltasi in quella città, per promuovere e consolidare uno spazio europeo dell’istruzione superiore, ha comportato, nel nostro come negli altri Paesi aderenti all’iniziativa, ormai ben 47, alcune riforme strutturali di rilievo delle università. Tra di esse, in particolare, una incisiva riforma della didattica universitaria con l’introduzione di un sistema di qualifiche accademiche comprensibili e comparabili, articolate in tre cicli. Un decreto ministeriale del 1999, n. 509, ha dettato le prime disposizioni relative ai criteri generali per l’ordinamento degli studi dando origine al sistema del c.d. 3+2. Il sistema formativo universitario è articolato in tre cicli: laurea; laurea specialistica, divenuta magistrale con la successiva riforma del 2004, e dottorato di ricerca.
Il percorso iniziato nel 1999 si è perfezionato e rafforzato nel 2004, con il D.M. 270 che ha richiesto la riprogettazione di tutti i corsi di primo e secondo livello. L’art. 4 ha previsto che i corsi di studio con gli stessi obiettivi formativi e attività indispensabili, comunque denominati dagli atenei, fossero raggruppati in classi di appartenenza individuate da uno o più decreti ministeriali. I decreti, due del 16 marzo 2007, individuano preliminarmente, per ogni classe, gli obiettivi qualificanti e le attività necessarie per conseguirli, distinguendole tra: a) per la formazione di base; b) in ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Determinano, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti per ogni attività e ambito tenuto conto degli obiettivi generali delle classi.
I decreti definiscono, anche il numero di CFU, adeguatamente differenziati, per l’istituzione dei corsi. Oltre alle attività qualificanti, gli ordinamenti didattici dovranno prevedere: a) attività scelte dallo studente, coerenti con il progetto formativo; b) attività in uno o più’ ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c) attività relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera; d) attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche o abilità comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’articolazione dei due decreti, integrando le norme del riordinamento del 2004, costituisce la cornice normativa che circoscrive e condiziona l’organizzazione culturale e scientifica e la stessa istituzione dei corsi di laurea. La stringente intelaiatura scaturisce anche dalle insistenze e pressioni delle diverse aree scientifiche e disciplinari a proporsi essenziali nei diversi corsi. Un successivo decreto, 386 del 26 luglio, emanato dal Ministro Mussi, inizia ad affermare anche la necessità che per istituire un corso sia indispensabile dimostrare l’esistenza di alcuni requisiti necessari per garantirne la sostenibilità e, oltre a questi, altri ‘qualificanti’, in grado di sostenerne l’adeguata qualità.
La specificazione di questi requisiti si ha con il DM 544 del 31 ottobre. I requisiti necessari riguardano le dotazioni minime in termini di risorse di organizzazione e di servizi che i CdS debbono assicurare. I qualificanti rappresentano specifiche dotazioni aggiuntive di risorse, organizzazione e servizi che, pur non essendo indispensabili per l’attivazione dei corsi, ne esprimono la qualità. Con questo decreto si consolida la necessità di disporre di risorse adeguate per avviare un nuovo corso di studi. Completa l’esplicitazione dei requisiti necessari, un decreto direttoriale del 10 giugno 2008 che richiede la massima trasparenza delle informazioni relative all’istituendo corso. Un ulteriore intervento normativo, il D.M. 17/2010, definisce nuovi requisiti per l’attivazione che superano e sostituiscono quelli del 2007. Si richiedono numeri di docenti più stringenti e più pregnanti garanzie organizzative. Non è finita!La complessiva riconsiderazione dell’assetto universitario operata con la legge 240/2010, ha comportato anche, con i D.M. 47/2013 e 1059/2013, l’introduzione di un sistema di assicurazione della qualità denominato AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento), e la conseguente sostituzione del D.M. del 2010. Con i due decreti del 2013 sono stati ridefiniti i requisiti per l’attivazione dei corsi e ne sono stati introdotti nuovi per la verifica della qualità sia delle sedi sia delle strutture di Ateneo. Infine, per ora, anche il D.M. 47 è stato sostituito dal recente decreto, 987 del 12 dicembre 2016.
Quest’ultimo introduce ulteriori elementi di complessità e rende ancora più soffocante l’intelaiatura normativa per promuovere nuovi indirizzi di studio. Tanto più che l’applicazione del decreto va commisurata anche ad altri imprescindibili documenti elaborati sia dall’ANVUR che dal CUN che completano il quadro dell’impegno necessario perché l’offerta formativa risulti coerente con l’insieme delle regole fin qui vigenti.
L’Università è ritenuta, a ragione, il principale motore di sviluppo e innovazione dei Paesi che aspirano a conservare o acquisire un ruolo attivo nel contesto economico e sociale del mondo globalizzato. Quale che sia la concezione della sua missione: di prevalente crescita culturale e capacità formativa o di maggiore sensibilità alle ricadute economiche e professionali, è generale ed unanime la considerazione che sia l’istituzione in grado di esprimere al meglio le tensioni innovative, nella ricerca e nella formazione, richieste dall’evoluzione delle conoscenze, delle tecnologie e dal loro impatto sulle condizioni di vita individuali e sociali. Il dinamismo della presente fase storica e le previsioni future richiedono necessariamente la riconsiderazione degli attuali percorsi curricolari, proiettandoli al futuro. Del resto, non c’è riflessione e discussione sull’università, che non richiami l’esigenza e l’urgenza di flessibilità nell’organizzazione didattica; sottolinei la trasversalità delle conoscenze, necessaria sia per la ricerca scientifica sia per qualsiasi impegno professionale o di responsabilità sociale o economica.
E’ forte la spinta del Governo e dell’Unione europea, affinché le università assumano un ruolo proattivo per lo sviluppo del territorio nel quale insistono; individuino e adeguino risposte utili a richieste sociali non sempre definite con sufficiente ponderazione e accortezza. Anch’esse condizionate più dalla tradizione che dall’evoluzione in fieri della quale, spesso, non si è in grado di cogliere con nettezza tendenze e prospettive. Compito che ben potrebbe essere assolto da un soggetto che, per missione, dovrebbe qualificarsi per capacità di elaborazione, organizzazione e trasmissione di nuova conoscenza e proporsi artefice di una cultura dinamica, informata a muoversi nelle incertezze e nei rischi della società futura piuttosto che nelle certezze del passato. Se si condivide questa riflessione, non si può non considerare che l’accreditamento iniziale e periodico di università e corsi di laurea, se si conforma ad un reticolo opprimente di requisiti e condizioni, può scoraggiare e mortificare qualsiasi iniziativa o propensione alle esigenze di trasformazione. E’ certo essenziale assicurare valore legale del titolo; adeguatezza di strutture; risorse accademiche appropriate per offrire qualità della formazione certificata a conclusione di un percorso che ha riconoscimento a livello europeo e, internazionale.
Questo, però, deve essere contemperato con la possibilità di rompere alcune maglie del reticolo quando iniziative che non ne rispettino tutti i crismi appaiano tuttavia meritevoli e opportune e che in un confronto dialettico, valutato politicamente, nel senso aulico della scelta nell’interesse generale, risultino convincenti e convenienti. Non ci sembra questo lo spirito al quale si informa il decreto del 12 dicembre 2016 n. 987. L’art. 4 prescrive che i nuovi corsi di studio siano istituiti previo accreditamento iniziale, di durata massima triennale, a seguito di: parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico e verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui a due all’allegati. Requisiti di trasparenza; di docenza; organizzativi; strutturali; di assicurazione di qualità. Di essi è giudice l’ANVUR che il 13 ottobre ha pubblicato le linee guida per l’accreditamento dei corsi di nuova istituzione. Per concederlo sono previste commissioni di tre esperti disciplinari. Gli esami delle proposte sono effettuati, in prevalenza sulla base della documentazione presentata, secondo modalità stabilite dall’Agenzia. Possono essere previste eventualmente visite in loco durante le quali possono svolgersi una serie di incontri con gli organi accademici. All’esito degli esami dei documenti, o delle visite, i componenti delle commissioni esprimono un loro giudizio individuale. Sulla base di essi il presidente redige una relazione preliminare in cui manifesta il giudizio collegiale sull’accreditamento che è inviato all’Ateneo per le eventuali controdeduzioni.
In seguito, la commissione redige la relazione definitiva. L’ANVUR, ricevuta questa relazione, decide sull’accreditamento del corso e trasmette la proposta al Ministero. L’esame, documentale o in loco, consiste nella verifica dei requisiti previsti dal decreto citato. La qualità dei corsi è accertata verificando che
“Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali scientifiche e sociali. [……..]”.
Il controllo del numero minimo di docenti necessari è svolto direttamente dall’Agenzia. I corsi che non superassero la verifica non potranno essere accreditati. Non sarà richiesto o necessario, in questi casi, alcun altro esame da parte della commissione. Particolare attenzione sarà posta alla definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare, sulla coerenza della proposta e sull’adeguatezza della dotazione di personale docente e tecnico amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi. Gli indicatori per la verifica di questi requisiti sono previsti dall’ANVUR nel modello per la redazione del documento di progettazione dei corsi e sono adottati dall’Agenzia per l’elaborazione del giudizio complessivo. La documentazione richiesta prevede, oltre ad una relazione del Nucleo di Valutazione, un documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione”, coerente con la strategia dell’Offerta Formativa espressa nel Piano strategico di Ateneo. Nel documento vanno indicati gli obiettivi e le priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti e dovrà essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa dell’Ateneo dalla quale emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo corso di studio. La mancanza del documento può pregiudicare l’accreditamento.
Non basta! Oltre al documento dovrà essere compilata la scheda unica annuale dei corsi di studio. La mancata compilazione delle parti della scheda che sono espressamente richieste pregiudicherà l’accreditamento. La documentazione mancante o incompleta, che non permetta agli esperti di formulare un giudizio adeguato sugli indicatori, potrà pregiudicare un giudizio positivo.
Suona certo strano a chi scrive che tre persone, sia pure qualificate, competenti, esperte e autorevoli, possano indirizzare, sostanzialmente, l’esito di un processo che, è auspicabile, sia stato avviato con riflessioni approfondite degli organi di governo dell’ateneo, ampia partecipazione, consultazioni e discussioni interne e con i soggetti esterni interessati. La responsabilità e l’analisi dei soggetti che formulano la proposta, il motivato parere dei nuclei di valutazione delle università, non ha premio su un giudizio formale, condizionato il più delle volte da numeri e rapporti più che da confronti e ragioni di opportunità. Sembra difficile, come si diceva, che tutto questo agevoli e incoraggi quella spinta propulsiva per un’accentuata novità di obiettivi e percorsi curriculari caratterizzati da flessibilità e trasversalità delle conoscenze. E’ un rischio da scongiurare. L’individuazione di un ben calibrato equilibrio fra le diverse esigenze deve offrire maggiori spazi e opportunità decisionali a valutazioni più “politiche” e discrezionali di quanto la deriva dell’assoluta oggettività oggi prevalente consenta al nostro sistema universitario. E’ incoraggiato e agevolato lo ‘spin off’ nella ricerca ma sul versante della formazione è preclusa qualsiasi iniziativa non conforme ai parametri individuati da un’Agenzia priva di responsabilità e discrezionalità politica. Non è consentita alcuna scommessa sul prevedibile adeguamento progressivo ai criteri o sul buon esito di proposte che pur non rispettando, allo stato attuale, tutti i crismi, potrebbero rivelarsi proficue per attrarre studenti e per innescare nuove iniziative economiche e sociali.
Tra pochi mesi l’Università della Calabria celebrerà i 50 anni dalla sua istituzione con la legge 442 del 12 marzo 1968. Una legge presentata dal Ministro dell’epoca, Gui, con il concerto dei ministri della programmazione economica, del Tesoro, dei Lavori pubblici e del Mezzogiorno. Rileggere le motivazioni che sostennero l’iniziativa e verificare gli esiti di quelle decisioni può offrirci, a conclusione di questo articolo, utili argomenti di riflessione.
“La necessità di assicurare alla Calabria uno sviluppo economico e sociale rispondente alle moderne esigenze di sviluppo civile impone di non procrastinare ulteriormente l’istituzione di una università statale in quella regione. [……..] In armonia con quanto stabilito con il programma economico nazionale [……] il presente disegno di legge, […] prevede che l’istituenda Università comprenda, in luogo della Facoltà di agraria, quella di ingegneria, articolata nei corsi di laurea in ingegneria civile, in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in tecnologie industriali. Si è ritenuto, infatti, in un momento in cui è in fase di espansione il processo di industrializzazione del Mezzogiorno, che la disponibilità di laureati in ingegneria, con la previsione di un corso di laurea in ingegneria civile e di altri due corsi di laurea che rappresentano una novità assoluta possa costituire [……] un valido incentivo allo sviluppo sociale e al processo di trasformazione economica e sociale della Regione. A proposito dei due nuovi corsi di laurea della Facoltà di ingegneria torna opportuno sottolineare che i medesimi sono intesi a dare vita a moderne forme di attività di prevalente interesse sociale e tecnologico, creando il primo i così detti “ingegneri di territorio” e il secondo “gli ingegneri di azienda industriale. I primi trovano riscontro, da un lato, nell’esigenza [……] di apprestare i mezzi per difendere il suolo nazionale dai danni di cataclismi naturali, e, dall’altro, nella necessità, più che utilità di attuare nelle migliori condizioni possibili gli insediamenti territoriali con opportuna valorizzazione delle riserve naturali; i secondi trovano ragion d’essere nella esigenza di far luogo ad una classe dirigente, capace di creare nuove imprese industriali o di inserirsi adeguatamente in quelle in via di sviluppo. [,,,,,,,,] Una ulteriore novità è data anche dalla istituzione, in luogo della tradizionale Facoltà di Economia e Commercio, della Facoltà di scienze economiche e sociali con due indirizzi: quello economico e quello sociale, colmandosi in tal modo una lacuna nel vigente ordinamento didattico, mercé l’immissione di due branche di studio di rilevante attuale interesse [……….]”.
Con i criteri e i parametri dell’Agenzia non sarebbe stato possibile rilevare oggi dal sito dell’Ateneo:
“L’Università della Calabria è il Campus della formazione per eccellenza, con un’offerta didattica ampia e trasversale: 30 lauree, 6 lauree magistrali a ciclo unico, 42 lauree magistrali, 14 lauree con doppio titolo, più di 800 docenti e oltre 27.000 studenti iscritti”!
Volevo sottolineare lo scandalo di una politica nazionale che fa le cose solo per far vedere che fa qualcosa, ma in realtà non risolve i problemi.
Dopo 1000 verifiche e controlli,
controllini, autovalutazioni, e stupidaggini del genere,
i problemi rimangono e si aggravano.
Vogliamo parlare dell’ipocrisia della VQR?
Chi è il destinatario della sanzione?
L’Ateneo che non può più assumere?
No, l’Ateneo è formato da strutturati che mantengono il loro posto e se L’Ateneo non può più assumere,
loro mantengono il proprio stipendio.
Ci rimette, casomai, il precario che non trova chi lo può assumere.
Una NON CORRISPONDENZA tra chi si merita la sanzione (Ateneo con VQR negativa)
e chi effettivamente subisce la sanzione (cioè il precario che non può essere assunto, poiché i fondi non vengono dati, ma lui non ha colpa, poiché in quanto precario la sua produzione non poteva essere oggetto di VQR).
Ennesima presa in giro!
Ennesima provocazione!