Segnaliamo ai lettori il documento del CUN dedicato ai possibili nuovi criteri e parametri per la prossima ASN.

Prot. n. 10429 del 16/6/2015

Al Sig. Ministro

Sen. Prof.ssa Stefania Giannini

SEDE

Adunanza dell’11 giugno 2015

 

Oggetto: Approfondimento della analisi e proposta per la definizione di criteri e parametri per l’Abilitazione Scientifica Nazionale dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

 

Visto l’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che istituisce l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN);

Viste le modifiche introdotte con l’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Considerato che tali modifiche assegnano al Ministro il compito di definire con suo decreto, sentiti il CUN e l’ANVUR, criteri e parametri, differenziati per funzione e per settore concorsuale, sulla base dei quali la commissione dovrà esprimere il proprio motivato giudizio per l’attribuzione dell’abilitazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;

 

Richiamate le definizioni di criteri, parametri, indicatori e valori di riferimento[1]enunciate dal CUN il 24 maggio 2011 nella proposta su «Criteri e parametri per la valutazione ai fini di cui all’art.16, comma 3, lettere a) e h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240» , in parte recepite dall’articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), del DM 76/2012;

CONSIDERATO che la definizione dei parametri non può prescindere dalla definizione degli indicatori atti a misurarli e dei relativi valori di riferimento;

Visto il documento “Analisi e proposte per la definizione di criteri e parametri per l’Abilitazione Scientifica Nazionale” approvato dal CUN nell’adunanza del 18 febbraio 2015;

AL FINE di contribuire costruttivamente all’elaborazione di criteri, parametri, indicatori e valori di riferimento, necessaria per l’emanazione dei decreti attuativi alla legge e quindi per un rapido riavvio delle procedure per il conseguimento dell’ASN,

Sottopone

all’attenzione delle competenti sedi istituzionali le seguenti

proposte SUI CRITERI E I PARAMETRI

DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

Il CUN ha più volte richiamato come obiettivo dell’ASN sia individuare i soggetti in possesso di un profilo scientifico adeguato alla partecipazione ai successivi procedimenti di chiamata su posizioni di professore associato o ordinario.

Il giudizio sulla qualificazione scientifica del candidato ai fini del conseguimento dell’ASN è di esclusiva responsabilità della Commissione giudicatrice,che deve operare in completa autonomia. La Commissione ha però la responsabilità di rispondere non solo alle legittime esigenze del candidato, ma anche a quelle, altrettanto cogenti, di tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale e dell’intero sistema universitario. Dovrà quindi formulare un giudizio basato su un esame del curriculum e della quantità e qualità della produzione scientifica del candidato che sia attento, motivato e rispettoso delle individualità della ricerca e, al tempo stesso, obiettivo e allineato agli standard internazionali.

A questo fine è quindi utile che il giudizio della Commissione sia assistito da criteri e parametri di valutazione e, laddove definibili e definiti, da indicatori e valori di riferimento, anche se, in nessun caso, questi dovranno diventare strumenti per un giudizio automatico e acritico sul curriculum e sull’attività scientifica di ciascun candidato all’abilitazione, come del resto è previsto dalla legge[2].

Ai fini dell’espressione del giudizio, al principio generale[3]già presente nella normativa devono essere aggiunti criteri e parametri specifici per ciascuna fascia e relativi alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli. Il CUN ritiene che l’elenco dei criteri e dei parametri contenuto negli articoli 4 e 5 del DM 76/2012 sia largamente condivisibile ma che, alla luce dell’esperienza delle prime tornate dell’ASN e sulla base delle definizioni sopra richiamate, meriti di essere razionalizzato e integrato.

Il CUN ritiene tuttavia necessario un profondo ripensamento degli indicatori relativi ai parametri volti a misurare l’impatto quantitativo e qualitativo della produzione scientifica dei candidati, a partire dalla netta distinzione, introdotta dal DM 76/2012, tra le aree cosiddette bibliometriche e non-bibliometriche.

 

Per le aree bibliometriche questi indicatori erano: i) il numero di articoli su rivista pubblicati negli ultimi dieci anni; ii) il numero di citazioni normalizzato per età accademica; iii) l’h contemporary. Per le aree non bibliometriche erano: i) il numero di libri pubblicati negli ultimi dieci anni; ii) il numero di articoli su rivista e capitoli di libro pubblicati negli ultimi dieci anni; iii) il numero di articoli su riviste di classe A pubblicati negli ultimi dieci anni.

Il CUN ritiene che debba essere intrapresa un’azione innovativa per superare questa distinzione che, enfatizzando – soprattutto per alcune aree – criteri rigidamente bibliometrici,ha introdotto una difformità interna nel sistema universitario e creato un’artificiosa divisione della cultura in due ambiti separati, almeno per quanto riguarda la valutazione della maturità scientifica di un candidato all’abilitazione.

Esiste un’unica cultura scientifica in senso lato, declinata però in molteplici aree e settori disciplinari, per cui la suddivisione in due ambiti è allo stesso tempo troppo e troppo poco, e risulta anche inefficace. Lo dimostrano le eccezioni già introdotte e le molte altre ragionevolmente chieste da parte di settori interdisciplinari o di frontiera che mal si ritrovano nella bipartizione operata.

Inoltre, al fine di giungere alla formulazione di un giudizio per quanto possibile oggettivo e motivato, il CUN ritiene che esso non debba essere irrigidito su pochissimi indicatori numerici che, in nessun modo, possono descrivere la complessità di una carriera di ricerca ma che, al contrario, sia più opportuno identificare una pluralità di indicatori atti a valutare i vari aspetti della produzione scientifica di ogni candidato.

Il Consiglio Universitario Nazionale propone quindi che siano individuati indicatori di carattere generale, comuni a tutte le aree, ai quali andrebbe poi affiancata una pluralità di indicatori più specifici atti ad assistere la Commissione, nella prosecuzione dei lavori, per formulare un giudizio motivato supportato da criteri oggettivi e inquadrati nelle abitudini di pubblicazione e valutazione delle comunità scientifiche nazionali e internazionali di riferimento.

Occorre aggiungere che, all’interno di ciascuna area, può esistere una grande varietà di usi e abitudini consolidate per quanto riguarda le pubblicazioni e i prodotti della ricerca. Indicatori accettati come significativi, pur con gli inevitabili limiti, in un settore risultano poco significativi in un altro settore. A maggior ragione questo è vero per le aree non bibliometriche, alle quali non si adatta per nulla gran parte dell’apparato bibliometrico adottato per alcune aree scientifiche.

Si osservi però che alcune tipologie di indicatori della quantità o della qualità della produzione scientifica sono storicamente comuni a tutte le comunità, al di là di diversi valori di riferimento fondati sulle consuetudini scientifiche di ciascun settore.

Un indicatore comune a tutte le aree è, ad esempio,la quantità del lavoro di ricerca svolto e pubblicato, anche in relazione al grado di proprietà dei singoli prodotti, sia nell’intera carriera, sia nel periodo immediatamente precedente il giudizio di abilitazione, allo scopo di conferirla a chi sia tuttora attivo nella ricerca e non a chi lo sia stato solo in tempi lontani. Lo stesso può dirsi dell’importanza che tutte le aree annettono alla continuità nel tempo dell’attività di ricerca.

Altrettanto importante è la valutazione della qualità della produzione scientifica. Deve rimanere fermo il principio che è impossibile ridurre la sua valutazione al calcolo di uno o più indicatori:non può pertanto essere aggirata l’espressione di un parere autonomo, responsabile ed esperto da parte della Commissione. D’altra parte è condiviso in tutte le comunità scientifiche il principio che la collocazione editoriale di un lavoro di ricerca è un primo indice della sua qualità.

Il CUN ritiene insomma che si possa pervenire, dopo un’approfondita analisi dei molti e seri problemi sottesi, all’individuazione di alcuni indicatori di base, comuni a tutti i settori concorsuali e largamente condivisi dall’intera comunità accademica, e dei relativi valori di riferimento, specifici invece per ciascun settore concorsuale e differenziati per fascia, il cui superamento possa fornire un primo giudizio di massima sull’ammissibilità di un candidato al conseguimento dell’abilitazione.

Tali valori di riferimento dovrebbero comunque corrispondere a livelli qualitativi e quantitativi di produzione scientifica che non escludano artificialmente persone attive nella ricerca o addirittura interi sotto-settori che posseggono modalità di pubblicazione diverse dal resto del settore. Il CUN osserva a tale proposito che dovrebbe essere resa preventivamente nota l’intera distribuzione dei valori degli indicatori prescelti al fine di poterne valutare l’attendibilità e individuarne valori di riferimento adeguati.

Il superamento di opportuni valori di riferimento predeterminati è percepito ormai come una prima garanzia di oggettività del risultato della procedura di abilitazione, di natura e valore pubblici. Di certo, però,il superamento dei valori di riferimento di pochi indicatori numerici non può in alcun modo descrivere la complessità di una carriera di ricerca e quindi non potrà né dovrà sostituire quel motivato giudizio,prescritto dalla legge,fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso dalla Commissione sulla base di criteri e parametri.

In conclusione, il CUN ritiene che tale giudizio debba essere motivato oggettivamente sulla base di una pluralità di indicatori. L’identificazione di questi indicatori, all’interno di ciascun settore concorsuale, consentirà alla Commissione di valutare l’attività scientifica del candidato e formulare un giudizio sulla base di parametri oggettivi  e coerenti con le consuetudini di produzione e valutazione scientifica delle comunità nazionali e internazionali di riferimento.

 

IL PRESIDENTE

(Prof. Andrea Lenzi)

[1]Per “criteri” si intendono elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo e non necessariamente misurabile. Per “parametri” si intendono quei particolari elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura.

Per “indicatori” si intendono gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri. Per “valori di riferimento” si intendono quei particolari valori degli indicatori da adottare come soglie il cui superamento appare necessario (anche se non sufficiente) ai fini del conseguimento di una valutazione positiva.”

[2] L. 240/2010, art. 16, c. 3, lett. a)

[3]“Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati la Commissione si attiene al principio generale in base al quale l’abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi”(DM 76/2012, art. 3, c. 2)

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9 Commenti

  1. ho svolto qualche considerazione su questa proposta nella mia relazione all’ultimo convegno roars, e a cui rinvio, visto che la relativa registrazione sarà a breve disponibile su questo sito. Qui però mi limito ad osservare che è un pò strano (per non dire inopportuno) che il cun si pronunci preventivamente su un tema rispetto al quale è istituzionalmente tenuto a fornire un parere ufficiale non appena la relativa bozza di decreto sarà disponibile. Se poi la bozza non sarà condivisibile, come farà il cun a fare marcia indietro rispetto a quanto detto in tale documento? E poi nel documento v’è una forzatura, in quanto non è vero che (come asserisce il cun) le comunità scientifiche sono d’accordo che la collocazione editoriale di un’opera è un indice della sua qualità. Anzi tutto il contrario. Le comunità scientifiche (delle aree umanistiche) da anni dichiarano che andrebbero evitati giudici aprioristici sulla qualità dei prodotti basati sulla loro collocazione editoriale.

    • Concordo completamente con il commento di Alessandro Bellavista.
      Il documento del CUN è dal punto di vista istituzionale del tutto inopportuno. Su questo sito abbiamo segnalato tutte le volte che ANVUR ha travalicato i suoi poteri.
      Beh questa volta è stato il CUN a fare una cosa che non avrebbe dovuto fare. Il CUN è tenuto a dare un parere. Non può suggerire preventivamente.
      Forse non è un caso che il documento non sia stato votato dai componenti del CUN di Area 12.

      Detto questo, a mio parere il documento è completamente vuoto. Un ennesimo pezzo in stile burocratico-bibliometrico. Ambiguo e perciò aperto a qualsiasi interpretazione.
      Si legga per esempio questo passaggio:
      “Il Consiglio Universitario Nazionale propone quindi che siano individuati indicatori di carattere generale, comuni a tutte le aree, ai quali andrebbe poi affiancata una pluralità di indicatori più specifici atti ad assistere la Commissione, nella prosecuzione dei lavori, per formulare un giudizio motivato supportato da criteri oggettivi e inquadrati nelle abitudini di pubblicazione e valutazione delle comunità scientifiche nazionali e internazionali di riferimento.” [un bel po’ di parole per affermare il nulla]

      Pieno di affermazioni apodittiche che non hanno alcun riscontro nella letteratura sul tema.
      “D’altra parte è condiviso in tutte le comunità scientifiche il principio che la collocazione editoriale di un lavoro di ricerca è un primo indice della sua qualità.”
      [Non solo in ANVUR, ma anche al CUN sembra nessuno abbia mai sentito parlare di DORA, IEEE on metrics, Leiden manifesto…]

    • Da qualche anno a questa parte, mi sembra il primo documento CUN decisamente non all’altezza, vuoi per i contenuti (vedi commento di A.Baccini) vuoi per la forma, spesso ai limiti della leggibilità, se non oltre.

  2. Non capisco quale sia la necessità di dover necessariamente trovare criteri comuni all’aria bibliometrica e non bibliometrica. Non si possono confrontare patate e fagioli insieme. Mi rendo conto che alcuni settori fossero borderline. Sarebbe stato più logico intervenire su questi settori nello specifico. Ritengo sbagliato il documento del CUN che assegna ulteriore potere alle commissioni. Io credo che molte delle storture dell’ASN derivino dal decreto del ministro Profumo che ha snaturato la legge Gelmini assegnando una “pseudodiscrezionalità” alle commissioni. Sicuramente la riforma Gelmini è stata un disastro, ma ho la netta sensazione che la strada intrapresa porterà a dei risultati assurdi ed un aumento dei contenziosi. In particolare sono certo che le prossime commissioni non avranno ben chiaro il senso dell’abilitazione e saranno ancora convinte di partecipare ad un concorsone nazionale. per l’assegnazione di posti…La cosa più grave è che questa volta avranno pieni poteri ed una discrezionalità che in Italia è un’arma molto ma molto pericolosa!!

  3. Sono d’accordo con De Nicolao.
    Documento poco chiaro che non toglie e non aggiunge nulla.
    Sembra un modo alquanto bizantino per dire: “qualcosa la faremo ma anche noi, al momento, non sappiamo esattamente cosa … “

    • Potrebbe anche essere che qualcuno al CUN, piuttosto che non sapere cosa fare, sappia piuttosto cosa sta accadendo dietro le quinte di un MIUR che fatica a licenziare un DM Criteri e Parametri dato più volte per imminente. Che qualche membro CUN stia cercando di dare un aiutino (con un documento non approvato da tutte le aree, evento alquanto inusuale) a qualcuna delle fazioni in lotta tra loro? Sarebbe un ruolo improprio e, per di più, interpretato in modo maldestro. Se il documento CUN rispecchia il dibattito interno al MIUR, possiamo aspettarci un altro pateracchio. Da notare che è stata l’area 12 (Scienze Giuridiche) a prendere le distanze, quella meglio attrezzata per valutare le conseguenze sul potenziale contenzioso innescato da criteri mal congegnati. Al TAR Lazio si staranno mettendo le mani nei capelli mentre gli studi legali pregustano altre annate lucrose.

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